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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7345/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. LONGO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in Milano, via Molino delle Armi
n. 2/a, presso il difensore.
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio la società per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura Controparte_1
pagina 1 di 4 concluso fra le parti, in data 16.02.2023, a causa del grave inadempimento di controparte, nonché al fine di ottenere la condanna di quest'ultima società alla restituzione dell'importo pari ad € 15.000,00,
corrisposto a titolo di prezzo per prestazioni che non sono mai state eseguite.
La società non si è costituita nel presente giudizio, restando contumace. Controparte_1
Dalla documentazione acquisita agli atti (contratto del 16.02.2023, contabile di bonifico del
17.02.2023, fattura n. 21/23, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso quanto segue.
In data 16.02.2023, le parti hanno concluso un contratto mediante il quale la resistente si è obbligata a fornire alla ricorrente n. 8 serramenti e n. 8 cassonetti, per il corrispettivo di € 30.000,00, iva inclusa;
in data 17.02.2023, la ricorrente ha versato alla società resistente l'importo di € 15.000,00, a titolo di corrispettivo.
La tuttavia, ha omesso di consegnare gli infissi ed i cassonetti oggetto del Controparte_1
contratto, rendendosi gravemente inadempiente in relazione alla convenzione conclusa in data
16.02.2023.
Si evidenzia che il legale rappresentante della società convenuta, pur essendo stato regolarmente citato a comparire per rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata,
senza addurre alcun giustificato motivo;
per tale motivo, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale devono essere ritenuti come ammessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, c.p.c..
Si osserva, al riguardo, che si ritiene condivisibile l'orientamento della Giurisprudenza secondo cui la contumacia del convenuto “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)”; (negli stessi termini Cass. 29.03.2007, n.
7739; Cass.20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20
pagina 2 di 4 luglio 1985 n. 4301)”.
In altre parole, la scelta processuale non collaborativa, da parte della resistente, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte ricorrente e, quindi, la contumacia della resistente stessa è un elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dal ricorrente (Trib. Pavia, 2015, n. 1995).
Stante quanto sopra, accertata il grave inadempimento di parte convenuta, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto concluso fra le parti il 16.02.2023; per gli stessi motivi, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 15.000,00, a suo tempo versato a titolo di corrispettivo, a fronte di prestazioni che non sono mai state eseguite.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, a carico della resistente, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto del 16.02.2023;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore della SI.ra , della somma di € Parte_1
15.000,00, oltre interessi legali dal 16.02.2023 al saldo effettivo;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.342,00 (di cui € 265,00, per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre alle spese generali, alla CPA e all'IVA.
pagina 3 di 4 Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7345/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. LONGO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in Milano, via Molino delle Armi
n. 2/a, presso il difensore.
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio la società per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura Controparte_1
pagina 1 di 4 concluso fra le parti, in data 16.02.2023, a causa del grave inadempimento di controparte, nonché al fine di ottenere la condanna di quest'ultima società alla restituzione dell'importo pari ad € 15.000,00,
corrisposto a titolo di prezzo per prestazioni che non sono mai state eseguite.
La società non si è costituita nel presente giudizio, restando contumace. Controparte_1
Dalla documentazione acquisita agli atti (contratto del 16.02.2023, contabile di bonifico del
17.02.2023, fattura n. 21/23, corrispondenza intercorsa fra le parti) e dall'istruttoria esperita in corso di causa è emerso quanto segue.
In data 16.02.2023, le parti hanno concluso un contratto mediante il quale la resistente si è obbligata a fornire alla ricorrente n. 8 serramenti e n. 8 cassonetti, per il corrispettivo di € 30.000,00, iva inclusa;
in data 17.02.2023, la ricorrente ha versato alla società resistente l'importo di € 15.000,00, a titolo di corrispettivo.
La tuttavia, ha omesso di consegnare gli infissi ed i cassonetti oggetto del Controparte_1
contratto, rendendosi gravemente inadempiente in relazione alla convenzione conclusa in data
16.02.2023.
Si evidenzia che il legale rappresentante della società convenuta, pur essendo stato regolarmente citato a comparire per rendere l'interrogatorio formale, non si è presentato all'udienza all'uopo fissata,
senza addurre alcun giustificato motivo;
per tale motivo, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale devono essere ritenuti come ammessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, c.p.c..
Si osserva, al riguardo, che si ritiene condivisibile l'orientamento della Giurisprudenza secondo cui la contumacia del convenuto “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2)”; (negli stessi termini Cass. 29.03.2007, n.
7739; Cass.20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20
pagina 2 di 4 luglio 1985 n. 4301)”.
In altre parole, la scelta processuale non collaborativa, da parte della resistente, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte ricorrente e, quindi, la contumacia della resistente stessa è un elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dal ricorrente (Trib. Pavia, 2015, n. 1995).
Stante quanto sopra, accertata il grave inadempimento di parte convenuta, deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, volta alla dichiarazione di risoluzione del contratto concluso fra le parti il 16.02.2023; per gli stessi motivi, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 15.000,00, a suo tempo versato a titolo di corrispettivo, a fronte di prestazioni che non sono mai state eseguite.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate, a carico della resistente, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto del 16.02.2023;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento, in favore della SI.ra , della somma di € Parte_1
15.000,00, oltre interessi legali dal 16.02.2023 al saldo effettivo;
- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.342,00 (di cui € 265,00, per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre alle spese generali, alla CPA e all'IVA.
pagina 3 di 4 Monza, 20 maggio 2025
Il Giudice Dott.ssa Luisa Berti
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