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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT DI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 289/2025 R.G. promossa da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto
ER e IL AV
-RICORRENTE-
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Bellusci CP_1
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 17.02.2025 ritualmente notificato l' premesso che, all'esito delle operazioni peritali disposte nel Pt_1 procedimento ex art 445 bis c.p.c. introdotto da , il CTU incaricato CP_1 aveva accertato la sussistenza in capo all'istante dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dal 16 Giugno 2021, data della domanda amministrativa, lamentava la erroneità del giudizio espresso dall'ausiliare sostenendo
1 che l'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non risultava di gravità tale da determinare una riduzione a meno di 1/3 dalla capacità lavorativa in attività confacenti alle proprie attitudini (attività di collaboratrice domestica).
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede chiedendo “[…] accertare e dichiarare in capo alla parte resistente, l'insussistenza dei requisiti di legge funzionali all'eventuale riconoscimento delle prestazioni previdenziali ex L. 222/1984. Gradatamente, il Tribunale adito vorrà, comunque, sancire decorrenza differita del requisito sanitario, rispetto all'accertamento medico/legale già espletato in sede di giudizio introdotto ex art. 445 bis c.p.c. […]”.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con la CP_1 declaratoria della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento dell'assegno di inabilità ex art. 1, L. 222/84, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa così come accertata dal CTU nella fase ATP.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. Innanzitutto, si deve dare atto della tempestività dell'opposizione.
L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 20.01.2025 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 23.12.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 17.02.2025.
2.2. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
L'Istituto previdenziale si duole genericamente che il consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo non avrebbe correttamente considerato le patologie sofferte, in particolare, sopravvalutando la disfunzionalità motoria della perizianda, non determinandosi, di contro, una così grave riduzione della attitudine lavorativa (attività di collaboratrice domestica).
2 Orbene, rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia (cfr. ampiamente elaborato peritale della prima fase), che, dopo aver considerato tutte le patologie sofferte dalla perizianda, “ Idronefrosi dx con stent ureterale. Diabete mellito tipo 2. Obesità. Artrosi spalla dx ”, conclude nel senso che la capacità lavorativa di è ridotta CP_1 in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative (collaboratrice domestica), l'odierna parte ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali, in maniera non generica, le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente, sicché le sue affermazioni non trovano specifico e sufficiente supporto.
Come tali, quindi, si appalesano quali mere deduzioni di parte, che tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente di opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sopravvalutato il complesso invalidante che affligge il soggetto interessato (cfr. pag. 3 ricorso in opposizione: “Ed infatti, osservi il Tribunale come il ctu descriva una disfunzionalità minima a livello osteo articola re (cfr. pag. 12 elaborato), ovvero "rachide in asse, dolente alla digito-pressione del tratto lombo-sacrale; i movimenti di rotazione e di flesso-estensione del tronco sono incompleti;
deambulazione autonoma;
limitazione funzionale dell'articolazione della spalla dx” e, pertanto, tale minima disfunzionalità, non determina una così grave riduzione della attitudine lavorativa (attività di collaboratrice domestica).”), non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In definitiva, la doglianza dell' manifestata nella presente fase non appare Pt_1 sufficientemente specifica da giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, l'Istituto previdenziale lamentando un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni della
CTU.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione ed il consequenziale riconoscimento in capo a del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità, ex art. 1 l. 222 del 1984 a decorrere dal 16 Giugno 2021,
3
considerato che
, da tale data, la capacità lavorativa dell'odierna opposta si è ridotta in modo permanente a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative.
3. Le spese di lite, della doppia fase, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, con distrazione in favore dell'avvocato Chiara Bellusci che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che, a decorrere dal 16 giugno 2021,
è in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 l. 222 del 1984;
2) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Pt_1
le spese di lite, della doppia fase, liquidate in € 3.035,00 per CP_1 onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Chiara Bellusci.
Si comunichi.
Paola, 25.10.2025.
Il Giudice
NT DI
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