Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1667/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1667 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale promossa da
(C.F.: e P.Iva ), in persona del presidente del Parte_1 P.IVA_1
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Perrotta e Marco
Anzisi
parte attrice nei confronti di
(C.F. e Partita IVA , in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio De Portu e Andrea
Granzotto
parte convenuta conclusioni:
per , come da comparsa conclusionale: “Voglia il Tribunale Parte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le causali di cui sopra accogliere la domanda proposta dalla nei confronti della e, per l'effetto così provvedere: Accertare e Pt_1 CP_1
dichiarare la responsabilità della convenuta e condannarla al pagamento delle seguenti somme: Per la restituzione dell'importo pagato per tutte le forniture di materiale non idoneo €. 119.276,92 (al netto dell'IVA) Per la posa in opera del materiale non idoneo, fornito dalla e non pagato dalla CP_1 [...]
€. 70.751,54 Per il danno subito a causa della risoluzione contrattuale dell'Appalto a causa CP_2
1
dell'inidoneità del materiale € 300.716,83€ “a titolo di mancato utile, del decimo dei lavori non potuti eseguire” Per il danno per perdita di chance, danno curricolare e danno all'immagine € 100.000,00 o la diversa e maggiore somma che il Giudice riterrà di Giustizia E cosi un totale di E. 590.745,32, oltre agli interessi dalla data del pagamento delle singole fatture alla restituzione delle somme o nella diversa ed anche maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia. Quanto alla spesa relativa alla eliminazione del materiale inidoneo fornito da e la posa in opera di nuovo materiale allo stato attuale, la CMF non ha ancora CP_1
chiesto alla la rimozione dei lavori mal eseguiti, pertanto l'importo relativo a tale voce di danno non Pt_1
si è ancora maturato. In relazione allo stesso, pertanto, ove il Giudice lo ritenga, si chiede che venga emessa unicamente una condanna generica alla convenuta a tener indenne la da quanto eventualmente CP_1 Pt_2
condannata a pagare nei confronti della CMF a tale titolo. Laddove la presente richiesta non sia accolta, si chiede di condannare la a sostenere la spesa occorrente affinché possa adempiere nei confronti di CP_1 CP_3
CMF alla eliminazione del materiale inidoneo fornito da e alla posa in opera di nuovo materiale, CP_1
quantificata in € 604.950,54 ovvero nella cifra maggiore o minore di giustizia. Oltre alle spese del presente grado di giustizia, da calcolare secondo i parametri forensi”;
per come da note ex art. 127 ter c.p.c. dell'11 settembre 2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale CP_1
adito rigettare le domande proposte dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. In via istruttoria, “ insiste, inoltre, per l'ammissione delle istanze istruttorie per prova orale come CP_1
richieste nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, per quanto d'occorrenza, a prova contraria nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito Parte_1
solo “ ) ha convenuto in giudizio la società (di seguito solo “ ) allegando Pt_1 CP_1 CP_1
che:
i. la (di seguito anche “Stazione Appaltante”) ha affidato al Controparte_4 [...]
l'“Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e Controparte_5
straordinaria delle opere stradali, comprese le opere d'arte, di proprietà o in uso, della Controparte_4
– Zona 2 - Lotto 2 N. (gara 6278867) - CUP B87H15001720003 - CIG 6541024FBF”, stipulando
[...]
il relativo contratto Rep. n. 21659 il 23 gennaio 2017;
ii. in data 31.03.2017, e hanno concluso un accordo che prevedeva che quest'ultima Pt_1 CP_1
fornisse alla prima del materiale necessario per l'esecuzione del contratto, come da prescrizioni
2 R.G. n. 1667/2020
contenute all'art. 136 del Capitolato Speciale di appalto (“/ pietrischetti e le graniglie, devono provenire dalla frantumazione di (materiale litoide) rocce ignee, di natura preferibilmente silicea, costituiti da granuli duri, non lamellari o lenticolari, poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, non idrofili, puliti da sostanze estranee ed esenti da polveri (comunque sostanzialmente uniforme, compatto ed esente da parti alterate)”;
iii. in relazione alle predette forniture, la ha provveduto ad emettere le relative fatture, che CP_1
sono state tutte pagate dalla ad esclusione della fattura 275/B di € 34.067,34, oggetto di Pt_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da nnanzi all'intestato Tribunale;
Pt_1
iv. il 25.10.2017-14.03.2018-8.06.2018 e 14.06.2018, la stazione appaltante Controparte_4
ha inviato alla le prove di laboratorio effettuate dalla ditta 4Emme fatte su
[...] Pt_1
campioni prelevati su strade su cui la tra l'altro, aveva utilizzato i prodotti forniti dalla Pt_1
dichiarando che la campionatura non aveva avuto esito positivo (con percentuale di bitume CP_1
inferiore ai parametri di capitolato speciale d'appalto) e indicando i tratti di strade da ripristinare e/o rifare;
in conseguenza di tale difformità, la stazione appaltante ha sospeso il pagamento di quanto ancora spettante alla ecurtando del 20% per i lavori già contabilizzati in S.A.L.; Pt_1
v. la Stazione Appaltante ha, pertanto, risolto il contratto di appalto con la ex art. 1456 c.c. Pt_1
con atto dirigenziale n. 732 del 30.03.2018;
vi. a sua volta, mediante Edil Sigma s.r.l. ha accertato la difformità del materiale fornito Pt_1
dalla rilevando presenze di “scorie di altoforno” nonché “l'usura basaltico fornito da CP_1 CP_1
presenta una percentuale di legante su aggregato non conforme ai parametri del capitolato speciale di appalto” per la SP85 85 Tosi con DDt 7599, la SP91 Pomino con DDt da 7283 a 7315 e SP 9 ter San
Godenzo con DDt da 7400 a 7558 e da 7561 a 7723;
vii. contestualmente, a seguito di denuncia sporta dalla , è stato Controparte_4
contestato, tra gli altri, alla ai sensi del d. lgs n. 231/2001, il reato di cui all'art. 640 co. 2 n. 1 Pt_1
c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nel fornire alla materiali Controparte_4
di qualità inferiore a quelli previsti dall'art. 136.2 del Capitolato Speciale, sarebbe stata indotta in errore la s.a., con ingiunto profitto in favore della (procedimento penale n. 13893/2017 Pt_1
R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze). Scoperta la totale difformità e quindi la inidoneità del bene venduto a quanto contrattualmente stabilito tra le parti, la a Pt_1
sua volta, ha depositato denuncia querela nei confronti della per il reato di cui all'art. 640 CP_1
c.p.;
3 R.G. n. 1667/2020
viii. nel sopra citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da avente ad Pt_1
oggetto il credito portato dalla fattura 275/B, la stessa ha depositato relazione dalla quale CP_1
emergeva che il materiale fornito alla aveva caratteristiche completamente diverse ed una Pt_1
consistenza totalmente difforme da quanto richiesto dalla e da quanto richiesto dal Pt_1
capitolato di appalto con la , al quale la era ben consapevole di doversi Controparte_2 CP_1
riferire;
ix. la ha inoltre convenuto in giudizio la stazione appaltante innanzi al Tribunale di Pt_1
Firenze, contestando l'avvenuta risoluzione del contratto. Nell'ambito del suddetto giudizio (R.G.
14896/2018), la stazione appaltante ha dispiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di al risarcimento dei danni subiti, sul presupposto, tra l'altro, della Pt_1
contestazione della quantità e della qualità dei conglomerati bituminosi posti in opera.
Tanto chiarito, la società attrice ha allegato che:
i. la fornitura del materiale da parte della era totalmente difforme da quanto CP_1
contrattualmente stabilito, contenendo una miscela che non lo rendeva utilizzabile nel predetto appalto con la , che proprio per questo ha disposto la risoluzione del contratto. Controparte_2
La totale inidoneità del bene all'uso pattuito integra un'ipotesi di c.d. aliud pro alio;
ii. il fatto che abbia volontariamente e dolosamente proceduto alla fornitura di materiale CP_1
difforme da quello richiesto dalla e, quindi, da quello richiesto dalla è Pt_1 Controparte_2
acclarato da due circostanze: a) la stessa aveva partecipato al bando di Gara della CP_1 [...]
, collocandosi in graduatoria dopo la b) a seguito della risoluzione Controparte_4 Pt_1
contrattuale disposta dalla per inadempimento della i lavori sono stati Controparte_2 Pt_1
affidati proprio alla che tutt'ora li sta proseguendo;
CP_1
iii. per la quantificazione delle somme dovute dalla occorre considerare: CP_1
- quanto alla restituzione dell'importo pagato per tutte le forniture di materiale non idoneo
€. 119.276,92 (al netto dell'IVA);
- quanto alla posa in opera del materiale non idoneo, fornito dalla e non pagato dalla CP_1
€. 70.751,54; Controparte_2
- quanto alla spesa relativa alla eliminazione del materiale inidoneo fornito da e la CP_1
posa in opera di nuovo materiale € 604.950,54;
4 R.G. n. 1667/2020
- quanto al danno subito a causa della risoluzione contrattuale dell'Appalto a causa dell'inidoneità del materiale € 300.716,83€ “a titolo di mancato utile, del decimo dei lavori non potuti eseguire”;
- quanto al danno per perdita di chance, danno curricolare e danno all'immagine €
100.000,00 o la diversa e maggiore somma ritenuta di giustizia.
Sulla base delle suddette allegazioni, ha chiesto: “Accertare e dichiarare l'inadempimento Pt_1
contrattuale della convenuta per aver coscientemente fornito un materiale difforme da quanto tra le CP_1
parti pattuito, per tutte la causali di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni provocati dal suo comportamento e che si quantificano in € 1.195.695,83, come da specifica di cui in narrativa, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture all'effettiva restituzione, oltre ancora ad interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, o nella diversa ed anche maggiore somma che il Tribunale
riterrà di giustizia 2) Condannare la convenuta alla refusione di tutte le spese di lite”. CP_1
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato le domande attoree, deducendo, CP_1
in sintesi, che:
i. essa ha fornito materiale perfettamente idoneo e rispondente alle caratteristiche contrattualmente concordate e alle specifiche tecniche di cui alla normativa e al capitolato speciale d'appalto, di talché non è configurabile il lamentato aliud pro alio;
ii. non essendo ravvisabile un aliud pro alio, le uniche azioni esperibili solo quelle relative al vizio redibitorio (ex art. 1490 c.c.) o alla mancanza di qualità promessa o essenziale (ex art. 1497 c.c.)
entrambe sottoposte ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., nella specie spirati, in quanto: a) le difformità emerse dai carotaggi che la controparte riconduce al materiale fornito dalla sono state portate a conoscenza dell'impresa già nel marzo 2018 e la determina CP_1
di risoluzione contrattuale è stata adottata il 30 marzo 2018; b) è decorso più di un anno tra la fine della consegna (ottobre 2018) e l'esercizio dell'azione di garanzia per i vizi, avvenuto con la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel giugno del 2020;
iii. la risoluzione del contratto d'appalto tra e la non è dipesa Pt_1 Controparte_4
dal materiale fornito da bensì dalla cattiva esecuzione del lavoro da parte di oltre CP_1 Pt_1
alle condotte illecite alla stessa imputate e motivo del procedimento penale a carico degli esponenti della Pt_1
iv. in ogni caso, i danni lamentati dalla non risultano né legati da nesso causale alla pretesa Pt_1
condotta inadempiente ascritta a né provati nell'an e nel quantum. CP_1
5 R.G. n. 1667/2020
Su queste basi, la convenuta ha chiesto all'intestato Tribunale di “rigettare le domande proposte dalla nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto. Pt_1 Parte_1 CP_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3. La causa è stata istruita mediante prova per testi richiesta da entrambe le parti, successivamente integrata con ulteriori capitoli di prove ed interrogatorio formale richiesto da parte attrice. Alle
udienze del 2 e 8 febbraio 2023, il teste Arch. (d.l. dei lavori) ha riferito Testimone_1
dell'atto integrativo del collaudo del 23 marzo 2022 e della c.t.u. resa nel maggio 2022 nel sopra citato procedimento iscritto al n. R.G. 14896/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Firenze tra la e la Con istanze di rimessione in termini del 16 marzo 2023 Controparte_4 Pt_1
e 26 gennaio 2024, l'odierna convenuta ha quindi depositato la seguente documentazione, formata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. (21 giugno 2021): 1) “Atto Integrativo al
Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 18.11.2021 a seguito di riserve dell'RTI Co.Res. Società
Cooperativa Consortile (capogruppo) / (mandante)”, del 23.3.2022 con relativi allegati Controparte_5
(“INTEGRAZIONE DEL COLLAUDO”); 2) “Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio” resa a maggio
2022 da parte del Prof. Ing. nel giudizio R.G. 14896/2018 Tribunale di Firenze (“CTU”) Persona_1
nonché 1) “Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio Integrazione”, depositata in data 19 giugno 2023 dal
CTU Prof. Ing. nel giudizio R.G. 14896/2018 Tribunale di Firenze (“INTEGRAZIONE Persona_1
CTU”); 2) Allegato 1 alla Relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio Integrazione – Osservazioni dei CTP –
(“ALLEGATO 1”); 3) Note a verbale dell'udienza del 24.10.2023 per la nel Controparte_4
giudizio R.G. 14896/2018 Tribunale di Firenze;
4) Verbale dell'udienza del 24.10.2023 nel giudizio R.G.
14896/2018 Tribunale di Firenze;
5) provvedimento del Giudice del Tribunale di Firenze, dott.ssa Orani,
emesso in data 08.01.2024 nel giudizio R.G. 14896/2018 Tribunale di Firenze (“ORDINANZA del
08.01.2024”).
4. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
5. ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della società al Pt_1 CP_1
risarcimento dei danni subiti a causa della fornitura, da parte di quest'ultima, di materiale totalmente difforme da quanto contrattualmente stabilito, inutilizzabile nell'esecuzione dell'appalto con la e tale da configurare, pertanto, un'ipotesi di c.d. Controparte_4
aliud pro alio.
6 R.G. n. 1667/2020
6. In termini generali, si ha aliud pro alio qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché,
appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
La vendita di aliud pro alio presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa (Cfr. ex multis, Cass., sez. II, 14 maggio 2024, n. 13214).
Per sua natura, la consegna di aliud pro alio è svincolata dall'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 c.c. e la sua contestazione concreta un'eccezione diversa rispetto alla deduzione di semplici vizi o difformità della cosa venduta, ricadenti questi nella garanzia speciale in tema di vendita.
La consegna di aliud pro alio configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale, che legittima l'acquirente a proporre (oltre all'ordinaria azione contrattuale di adempimento o risoluzione ex art. 1453 c.c.) l'azione di risarcimento dei danni per inadempimento del contratto sia contestualmente all'azione di risoluzione, sia autonomamente, poiché l'art. 1453 c.c., facendo “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”, esclude che, di tale azione risarcitoria, costituisca presupposto necessario l'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass., sez. II, 14 gennaio 1998 n. 272).
Ai fini dell'onere probatorio, va ricordato che il creditore - sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, sia che agisca per il risarcimento del danno - deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto,
adempimento (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Così, dunque, anche il compratore che invochi la risoluzione contrattuale (ovvero il rimedio del risarcimento del danno), deducendo che il bene venduto sia completamente diverso da quello
7 R.G. n. 1667/2020
pattuito, esprime una ben precisa doglianza, incentrata sulla non conformità del comportamento del venditore al programma negoziale, e in ragione di questa richiede tutela, di talché spetta al venditore contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento, consistente,
nella specie, nell'idoneità del bene alienato ad assolvere la propria destinazione economico-sociale e a fornire l'utilità richiesta (Cass. sez. II, 23 marzo 2017, n. 7557).
7. Tanto chiarito, è pacifico tra le parti e comunque documentalmente provato che, in data
31.03.2017, la società e la società hanno concluso un accordo che prevedeva che Pt_1 CP_1
quest'ultima fornisse alla prima del materiale necessario per l'esecuzione dell'“Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali, comprese le opere d'arte, di proprietà o in uso, della – Zona 2 - Lotto 2 N. (gara 6278867) - Controparte_4
CUP B87H15001720003 - CIG 6541024FBF” affidato dalla al Controparte_4 [...]
Controparte_6
Nel dettaglio, il materiale oggetto dell'accordo concluso tra e è stato definito nel Pt_1 CP_1
preventivo del 31 marzo 2017 come “conglomerato bituminoso come da capitolato Controparte_4
”; lo stesso preventivo riportava inoltre i prezzi a tonnellata per i due diversi materiali
[...]
necessari alla realizzazione di due diversi strati in cui si compone la pavimentazione stradale: a)
l'usura, ossia lo strato soprastante, costituente il piano viabile, indicato come “tappeto usura pezz.
0/12” a € 42,00 a tonnellata;
b) il binder, ossia lo strato sottostante, indicato come “binder pezz. 0/20”
a € 35,00 a tonnellata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione).
Nel capitolato di gara, richiamato nell'accordo inter partes al fine di identificare l'oggetto della prestazione in capo a si legge, per quanto di interesse nella presente sede, quanto segue: CP_1
i. art. 100.6.3. “Aggregati per sovrastrutture stradali”: “Per l'accettazione del materiale dovrà farsi riferimento ai “Criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali” di cui alle Norme C.N.R. 139/1992 ed in ogni caso, specie per le prescrizioni più ristrettive, alle seguenti norme di unificazione. UNI EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. UNI EN 13285 - Miscele non legate.
Specifiche. UNI EN 13043 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico” (cfr. pag. 12, doc. 30 fascicolo;
CP_1
ii. art. 136. “Strato bituminoso di misto bitumato, base, binder, tappeto d'usura”: “La miscela destinata al misto bitumato e al binder dovrà essere composta di materiale naturale debitamente modificato per ottenere la granulometria richiesta degli inerti. La miscela del tappeto di usura sarà composta di materiale inerte
8 R.G. n. 1667/2020
grossolano, di materiale inerte fine, di materiale di riempimento e di materiale bituminoso. (…) (cfr. pag.
106, doc. 30 cit.);
iii. art. 136.1 “Caratteristiche di accettazione dei materiali inerti da impiegare per la confezione dei conglomerati bituminosi”: “Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del fascicolo n. 4, anno 1953, del Sia i conglomerati Parte_3
bituminosi, sia quelli con resine sintetiche, che i materiali loro componenti avranno caratteristiche diverse a seconda che vengano impiegati nella stesa degli strati di BASE, di COLLEGAMENTO (BINDER), di
RISAGOMATURA, di USURA, o di RINFORZO TRANSITABILE (…) Si precisa inoltre: - che i pietrischetti e le graniglie, devono provenire dalla frantumazione di (materiale litoide) rocce ignee, di natura preferibilmente silicea, costituiti da granuli duri, non lamellari o lenticolari, poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, non idrofili, puliti da sostanze estranee ed esenti da polveri (comunque sostanzialmente uniforme, compatto ed esente da parti alterate); Le caratteristiche dell'aggregato grosso dovranno essere tali da assicurare la realizzazione di superfici di transito resistenti allo slittamento dei pneumatici degli autoveicoli in qualsiasi condizione ambientale e meteorologica: tale caratteristica dovrà essere mantenuta entro limiti di sicurezza accettabili per almeno 5 anni. - che i pietrischetti e le graniglie devono inoltre essere costituiti da elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei” (cfr. pagg. 106 e 107, doc. 30 cit.);
iv. art. 136.2 “Composizione delle miscele”: “(…) E' facolta dell'Amministrazione accettare composizioni delle miscele diverse da quelle sopra riportate qualora l'efficacia e le prestazioni delle nuove miscele proposte siano comprovate da studi effettuati con risultati adeguati e/o da prove o realizzazioni che abbiano dimostrato ottime prestazioni di quanto proposto” (pag. 112, doc. 30 cit.).
8. Così delineato l'oggetto del contratto stipulato inter partes e le prescrizioni del capitolato d'appalto rilevanti al fine di definire il programma negoziale, occorre verificare se l'odierna convenuta abbia fornito la prova dell'esatto adempimento, consistente nella conformità del prodotto al capitolato speciale relativo al contratto rep. n. 21659 del 23 gennaio 2017 stipulato tra e . Pt_1 Controparte_4
Dalla documentazione in atti emerge che ha fornito alla due tipi di conglomerato CP_1 Pt_1
bituminoso “come da Capitolato Città Metropolitana Firenze”: il primo, per realizzare il tappeto di usura, indicato testualmente come “usura pezz. 0/12” a € 42,00 a tonnellata;
il secondo, per realizzare il binder, indicato come “binder pezz. 0/20” a € 35,00 a tonnellata (doc. 4 allegato alla
9 R.G. n. 1667/2020
citazione). Ciò che contraddistingue il conglomerato fornito è la presenza, nella miscela, di inerti,
pietrischi e sabbie di origine industriale, che sostituiscono aggregati naturali.
La relazione redatta da datata 5 aprile 2019 illustra le specifiche tecniche della Controparte_7
miscela di conglomerato fornito per le lavorazioni da eseguirsi per la Controparte_4
, chiarendo che trattasi “di aggregati marcati CE secondo la norma UNI EN 13043 aventi elevato
[...]
peso specifico dovuto alla presenza di una componente ferrosa e ottime caratteristiche fisico meccaniche quali resistenza alla frammentazione e all'abrasione. Il peso specifico di questi materiali si aggira tra i 3,70 g/cm3
ed i 4,00 g/cm3 contrariamente agli aggregati naturali, sia di origine calcarea che vulcanica, che risulta fra i
2,65 g/cm3 e 2,90 g/cm3 (…) Il Mix Design (Rapporto di prova N 39642/C/18) effettuato per l'impresa per i lavori in oggetto, relativo alla miscela per strato di usura, contiene circa il 40% di CP_1
aggregato industriale avente peso specifico di 3,19 g/cm3 e la miscela ha un peso specifico apparente di 2,773
g/cm3” (doc. 10 allegato alla citazione).
Detto materiale risulta, dunque, conforme a quanto indicato nel preventivo redatto dalla e al CP_1
capitolato speciale d'appalto in esso richiamato.
Come si è visto, infatti, ai sensi dell'art. 100.6.3. “Aggregati per sovrastrutture stradali”: “Per
l'accettazione del materiale dovrà farsi riferimento ai “Criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali” di cui alle Norme C.N.R. 139/1992 ed in ogni caso, specie per le prescrizioni più ristrettive, alle seguenti norme di unificazione. UNI EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. UNI EN 13285 - Miscele non legate. Specifiche. UNI EN 13043 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico” (cfr. pag. 12, doc. 30 cit.).
Per l'accettazione degli aggregati da utilizzare nelle miscele bituminose il capitolato speciale rimanda, dunque, alla norma UNI EN 13043 (citata anche nella relazione , che recita: CP_7
“La presente norma europea specifica le proprietà di aggregati e aggregati filler ottenuti mediante la lavorazione di materiali naturali, industriali o riciclati da utilizzare in conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico…. Essa fornisce le indicazioni per valutare la conformità dei prodotti alla presente norma europea”.
Del resto, a mente dell'art. 136.1, (solo) “i pietrischetti e le graniglie, devono provenire dalla frantumazione di (materiale litoide) rocce ignee, di natura preferibilmente silicea, costituiti da granuli duri,
non lamellari o lenticolari, poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, non idrofili, puliti da sostanze estranee ed esenti da polveri (comunque sostanzialmente uniforme, compatto ed esente da parti alterate)”.
10 R.G. n. 1667/2020
Nulla, invece, viene detto in merito ai pietrischi ed alle sabbie - che rappresentano la parte artificiale dell'aggregato della per i quali deve ritenersi valido il riferimento alla norma UNI CP_1
EN 13043 contenuto nell'art. 100.6.3, con conseguente utilizzabilità di aggregati naturali, industriali o riciclati.
La conformità della miscela fornita da alla normativa sopra riportata, richiamata all'art. CP_1
100.6.3 del capitolato speciale, emerge non solo dalla sopra citata relazione di ma anche CP_7
dalla deposizione dell'Arch. , dipendente della Testimone_1 Controparte_4
nominato direttore dei lavori nell'appalto per cui è causa, della cui credibilità non vi è
[...]
ragione di dubitare. Egli, infatti, ha affermato: “io personalmente e lo staff abbiamo fatto gli accertamenti dei materiali sin da novanta giorni prima dell'inizio dei lavori: in particolare, mi sono occupato di verificare quale fosse il materiale fornito da alla e prodotto dai fornitori Coba e Ho Pt_2 Controparte_2 CP_1
verificato sia le certificazioni fornite dai produttori, sia i materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati che erano graniglia, graniglietta, sabbia, additivi, pietrisco e pietrischetti […] Coba e avevano fornito CP_1
materiale sia naturale che artificiale che riciclato, tutto certificato. La produzione aveva nelle Pt_2
certificazioni materiale riciclato ma che in realtà nel prodotto finito non c'era” (cfr. verbale udienza 2
febbraio 2023).
La conformità del materiale fornito alle prescrizioni del capitolato emerge, del resto, dall'atto integrativo al certificato di collaudo del 23 marzo 2022, nel quale si legge: “si sottolinea inoltre che lo stesso Capitolato, fin dalla sua introduzione (Generalità) si premura di ampliare lo spettro dei materiali utilizzabili a tutti quelli previsti dalle Norme armonizzate e dotati di marcatura CE. L'articolo specifico sui materiali inerti da utilizzare nei conglomerati bituminosi (136.1) rimanda all'articolo 100.6.6 che cita espressamente, in più punti, la Norma EN 13043. Tale norma riferisce chiaramente che tutti gli aggregati che posseggono determinati requisiti prestazionali da renderli idonei all'uso specifico possono essere utilizzati indipendentemente dalla loro natura (naturali, artificiali o riciclati). La Norma EN 13043 nell'introduzione
(1. fa espresso riferimento all'utilizzo (anche) alle scorie di acciaieria ed al fatto che si possano Pt_4
utilizzare (ancorché conformi alle prestazioni richieste) miscele di aggregati di diversa natura. Non è
pertanto sostenibile la posizione che, ai sensi del capitolato speciale – parte tecnica, l'inerte da utilizzare per la produzione delle miscele bituminose debba avere esclusivamente origine naturale” (pag. 21, doc. 1 nota
16 marzo 2023 . CP_1
Nello stesso senso si pongono anche le conclusioni cui è pervenuto l'Ing. ctu nominato Per_1
nell'ambito del giudizio R.G. n. 14896/2018 pendente avanti al Tribunale di Firenze tra la e Pt_1
11 R.G. n. 1667/2020
la , il quale, nella relazione peritale, ha affermato: “Non è pertanto Controparte_4
sostenibile la tesi sostenuta per conto dell'Impresa, secondo la quale ai sensi del Capitolato Speciale – parte tecnica, l'inerte da utilizzare per la produzione delle miscele bituminose debba avere esclusivamente origine naturale” (pag. 37 doc. 1 nota 26 gennaio 2024). CP_1
L'integrazione di collaudo sopra richiamata e la relazione peritale espletata nel giudizio R.G. n.
14896/2018, versate in atti con istanze di rimessione in termini avanzate dalla odierna convenuta oltre i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., sono utilizzabili nel presente giudizio, in quanto documenti formatisi successivamente al 21 giugno 2021, data di scadenza dell'ultimo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c.: in particolare, l'atto integrativo al collaudo risulta formato nel mese di marzo
2022; la ctu risulta formata nel mese di maggio 2022 e l'integrazione alla ctu risulta formata nel mese di giugno del 2023. Come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono,
“La produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (Cass. sez. III, 13 giugno 2019, n. 15879).
Non è neppure sostenibile la tesi attorea secondo cui, con il deposito della documentazione in questione, sarebbe stato introdotto nel presente giudizio un fatto nuovo e mai allegato prima,
ovvero che la risoluzione contrattuale da parte della sia dipesa Controparte_4
esclusivamente dalla disorganizzazione e dalla mala gestio della piuttosto che da eventuali Pt_1
difetti dei materiali di CP_1
Detta tesi non può essere condivisa, se si considera che:
a. nell'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice ha allegato che la difformità tra il materiale pattuito e quello consegnato dalla era tale da rendere detto materiale “del tutto CP_1
inidoneo all'uso stabilito, al punto che la , nel contestarlo alla ha risolto il Controparte_2 Pt_1
contratto e ha richiesto alla stessa il risarcimento del danno” (cfr. pag. 10 atto di citazione, nonché pag. 6
e 7 citazione, nelle quali, a sostegno della ritenuta totale inidoneità del materiale fornito da CP_1
ad assolvere la propria funzione, viene citato il procedimento pendente innanzi al Tribunale di
Firenze, nel quale “la in una domanda riconvenzionale spiegata nel Controparte_4
confronti della ed avente ad oggetto il pagamento da parte della convenuta CP_8 Controparte_2
dei lavori effettuati dalla in esecuzione dell'appalto, nell'ambito del giudizio pendente innanzi al Pt_1
Tribunale di Firenze, con comparsa di costituzione e risposta chiedeva, in via riconvenzionale di “accertarsi e
12 R.G. n. 1667/2020
dichiararsi il diritto della ad essere ristorata di tutti i danni patiti e patendi a Controparte_4
seguito del comportamento inadempiente e lesivo del principio di buona fede tenuto da controparte, compreso il relativo danno all'immagine, e per l'effetto condannare la controparte al pagamento della somma di €
500.000,00 o della diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa ex art. 1226 c.c.". Tale
domanda riconvenzionale era motivata, tra l'altro, dalla contestazione della quantità e della qualità dei conglomerati bituminosi posti in opera”);
b. in sede di comparsa di costituzione e risposta, la società convenuta ha contestato specificatamente la causa della risoluzione individuata dalla controparte, da pag. 5 in poi: ed invero, nel paragrafo “1 Sulle reali motivazioni che hanno determinato la Stazione Appaltante a risolvere il contratto con la per grave inadempimento di quest'ultima” si legge, tra l'altro, che: “1.15 Quanto Pt_1
sopra smentisce, pertanto, in maniera manifesta ed inequivocabile quanto asserito da controparte, ovvero che la avrebbe risolto il contratto in conseguenza delle difformità riscontrate nella Controparte_4
fornitura della risultando evidente che la condotta dell'odierna comparente risulta CP_1
assolutamente estranea alle gravissime motivazioni, tutte inerenti al comportamento di controparte di palese e reiterata inosservanza dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, che hanno portato ineluttabilmente alla risoluzione ex art. 1456 c.c.” (pag. 18 comparsa di costituzione e risposta). In sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha inoltre versato in atti la determina di risoluzione CP_1
contrattuale adottata dalla (v. infra § 11). Controparte_4
Tanto chiarito, va ancora ricordato che il capitolato speciale, dopo aver indicato le caratteristiche dei vari materiali che permettono di ritenere ammissibile la composizione dei conglomerati bituminosi, precisava che “è facoltà dell'Amministrazione accettare composizioni delle miscele diverse da quelle sopra riportate qualora l'efficacia e le prestazioni delle nuove miscele proposte siano comprovate da studi effettuati con risultati adeguati e/o da prove o realizzazioni che abbiano dimostrato ottime prestazioni di quanto proposto” (cfr. pag. 112 doc. 30 cit.).
Il materiale fornito dalla risponde alle caratteristiche richiamate, come confermato anche dal CP_1
teste Arch. , il quale, interrogato sul capitolo D.C.V. che, a seguito delle Testimone_1
verifiche sui campioni prelevati, il conglomerato bituminoso è stato accettato dalla Controparte_4
, ha risposto: “Si è vero, abbiamo accettato il materiale essendo conforme al capitolato
[...]
prestazionale”. Lo stesso teste, indotto anche dalla parte attrice, alla domanda “c) Vero che la CP_1
[...
proponeva alla un materiale di origine industriale e con scorie metalliche e di altoforno?” ha Pt_5
risposto: “è vero che ha proposto un materiale di origine industriale certificato e conforme al capitolato e
13 R.G. n. 1667/2020
accettato dalla stazione appaltante, in quanto più prestazionale, e ciò si traduce in un vantaggio economico e pubblico (lo stesso capitolato consentiva infatti di accettare materiali diversi, a condizioni che fossero prestazionalmente superiori). La parola “scorie metalliche e di altoforno” è fuorviante, trattandosi, come ho detto, di materiale certificato e conforme al capitolato. Il peso specifico di questo materiale è più alto rispetto a quello naturale.”
Ciò si pone in linea con quanto dichiarato dallo stesso in sede di controesame reso Tes_1
nell'ambito del procedimento penale a carico della e dei suoi esponenti;
egli, infatti, ha Pt_1
dichiarato che i materiali forniti da “[e]rano di capitolato. Il capitolato prescrive che la stazione CP_1
appaltante può scegliere delle miscele, che sono superiori prestazionalmente allo stesso prezzo. Quindi, questi tipi di materiali hanno una resistenza all'usura superficiale, quindi al pattinamento degli pneumatici, molto più alta e, anche nel tempo, hanno una resistenza che si mantiene nel tempo, mentre i calcari silicei si levigano, quindi c'è l'effetto del pattinamento degli pneumatici, soprattutto quando è bagnato, questo materiale ha un'usura estremamente alta, e vengono usati, infatti, sui conglomerati altamente prestazionali,
superstrade e autostrade e sono di generazione moderna, ma si parla di dieci dell'uso di questo materiale,
quindi non sono rifiuti, sono materiali inerti conformi… credo ci sia una legge regionale che obbliga all'uso degli inerti nei materiali da costruzione” (cfr. verbale sub doc. 7 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Co.Res.).
Dall'istruttoria svolta è, inoltre, emerso che il materiale fornito dalla viene lavorato nello CP_1
stesso modo del conglomerato contenente inerti naturali.
In proposito, l'Arch. , escusso nel corso dell'udienza del 2 febbraio 2023, ha Testimone_1
dichiarato che “La tecnica non cambia se eseguo lo stesso tipo di lavoro (es se eseguo tutto tappeto di finitura o tutto sottofondo binder), a prescindere dalla circostanza che il materiale usato sia artificiale o naturale o di riciclo”.
Nello stesso senso il teste dott. (indifferente, amministratore unico della società di Testimone_2
ingegneria e direttore tecnico di e di a Controparte_9 Parte_6 CP_10
conoscenza dei fatti di causa per aver eseguito delle indagini per conto della Regione Toscana
(come ) dal 2019 e ancora in corso): “La stesa ha le stesse caratteristiche per tutto, cambia a Pt_6
seconda del tipo di strato (perché è legata agli spessori)” (cfr. verbale udienza 8 febbraio 2023).
Quanto dichiarato dai suddetti testi consente di ritenere attendibile anche le seguenti dichiarazioni rese dalla teste Ing. (attuale direttore tecnico nel corso dell'udienza dell'8 Testimone_3 CP_1
febbraio 2023: “La stesura del conglomerato bituminoso dipende dalle condizioni esterne (es. temperatura) e
14 R.G. n. 1667/2020
dallo strato che si sta stendendo. Ad es. il tappeto di usura, se si considera una miscela confezionata con bitume tal quale che è quello utilizzato per la , non abbiamo nessun tipo particolare di Controparte_2
accortezza se non la buona regola dell'arte durante la stesa ed i componenti della miscela quali sabbia, filler ed aggregati in genere non influenzano la tipologia di stesa e di compattazione purché questi componenti siano certificati per uso nei conglomerati bituminosi e dotati di marcatura CE. ADR: il tipo di lavorazione e la modalità di stesa non dipendono dal tipo di inerte, l'importante è che lo stesso sia certificato per uso stradale”.
È, inoltre, opportuno ricordare che, sulla base dell'art. 136.3 co. 2: “La D.L., in contraddittorio ed a spese dell'impresa, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, in cantiere, alla stesa ed in impianto,
potrà effettuare prelievi, controlli, misure e verifiche sia sui singoli componenti della miscela che sul prodotto finito, sulle attrezzature di produzione, accessorie e di messa in opera. L'esito positivo dei suddetti controlli e verifiche non elimina le responsabilità dell'Impresa sull'ottenimento dei risultati finali del prodotto in opera che sono espressamente richiamati in questo articolo”.
Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie. Nel dettaglio, con e-mail dell'11 aprile 2017, il geom.
Part Guida della Co. ha comunicato al direttore lavori: “può essere eseguita la qualifica dei materiali anche dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso di;
con successiva pec del CP_1
16 maggio 2017, inviata per conoscenza anche alla il direttore dei lavori ha informato che Pt_1
“il giorno 19 c.m. ore 9,00 si procederà al prelievo in contraddittorio dei campioni di materiale per la fornitura del conglomerato bituminoso presso le Vostre strutture/impianto” (cfr. doc. 31 e 32); la Pt_1
non si è presentata. A seguito dei suddetti prelievi, la s.a. ha accettato il materiale proveniente dalla permettendone l'utilizzato nelle lavorazioni della e ha provveduto al CP_1 Pt_1
pagamento diretto della prima tranche della fornitura stessa senza alcuna contestazione (cfr. doc. 2,
3 fascicolo . CP_1
9. Le considerazioni che precedono consentono di affermare che l'odierna convenuta abbia dimostrato l'esatto adempimento, consistente nella piena conformità del materiale fornito alla al capitolato speciale richiamato nell'accordo inter partes, con conseguente idoneità del Pt_1
materiale in questione ad assolvere la propria destinazione economico-sociale e a fornire l'utilità
richiesta. Ne consegue l'impossibilità di ritenere integrata nel caso in esame un'ipotesi di aliud pro alio, la quale ricorre solo qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere
15 R.G. n. 1667/2020
diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
10. Né possono essere invocate, a sostegno della tesi della assoluta eterogeneità del conglomerato consegnato rispetto a quello pattuito, le risultanze delle verifiche compiute dalla CP_11
[...]
Nella prospettiva della società attrice, i campioni prelevati dalla società incaricata delle verifiche dalla Stazione Appaltante, la sarebbero riferibili a materiali forniti da che, CP_11 CP_1
pertanto, sarebbero ritenuti non conformi al capitolato speciale d'appalto.
Detta prospettazione difensiva non può essere condivisa, se si considera che, come si legge nella integrazione alla ctu espletata nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 14896/2018 presso il
Tribunale di Firenze, “nell'unico carotaggio di controllo dove sono riscontrate scorie (S.P. 85 Km 5+250)”
– riferibile a nella prospettiva attorea – “le detrazioni sono state applicate per carenza di spessore e CP_1
non per caratteristiche di composizione della miscela (cioè per la percentuale di bitume e per la percentuale dei vuoti).” (pag.38 sub doc. 1 nota Bindi 26 gennaio 2024).
11. Non vale neppure invocare, a sostegno della tesi della assoluta eterogeneità del conglomerato fornito da rispetto a quello pattuito, l'intervenuta risoluzione del contratto disposta dalla CP_1
stazione appaltante.
Nell'atto dirigenziale n. 752 del 30 marzo 2018 recante la dichiarazione di risoluzione da parte della stazione appaltante si legge, invero, quanto segue: “Dato atto che nell'esecuzione del rapporto contrattuale emergevano, fin da subito, difficoltà da parte del soggetto appaltatore a rispettare gli impegni assunti con il medesimo;
Rilevato inoltre che la mandataria ha posto in Parte_1
essere ben più gravi comportamenti tali da assumere connotati di rilevanza penale di tal che l'Amministrazione, avendo accertato irregolarità nella fornitura del conglomerato bituminoso, attuate dall'appaltatrice mediante il ricorso a più azioni ingannevoli e fraudolente, si è vista costretta a presentare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 12/09/2017, con successiva integrazione del 22/09/2017; Preso atto che, a seguito di ciò, grazie ad una più stretta sorveglianza dell'operato dell'impresa appaltatrice, è conseguito quanto riportato nell'allegato A parte integrante del presente atto: Rilevato come da quanto sopra rappresentato emerge chiaramente la manifesta violazione, da parte della oltre che delle più elementari norme di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei Pt_1
contratti, anche delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 la cui osservanza, in forza del citato decreto, è imposta anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese
16 R.G. n. 1667/2020
appaltatrici di lavori pubblici. Dato atto che i contenuti del richiamato Codice di Comportamento sono sintetizzabili nei fondamentali doveri di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, dai quali deriva, come espressamente previsto dalla citata norma che, il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, e che il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione.(cfr. Artt. 3, 4 e 8 DPR 62/2013) Considerato che dai fatti verificatisi, e dalle conseguenti imputazioni della Procura della Repubblica, emerge la palese violazione, da parte della delle norme Pt_1
contrattuali disponenti il rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
DPR 62/2013; Atteso che il contratto d'appalto Rep. N. 21659/2017: - all'art. 12 stabilisce esattamente che
“L'imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. Controparte_4
176 del 20 dicembre 2013 è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/”
- all'articolo 8 dispone che la violazione del codice di comportamento integra l'ipotesi di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e tale norma è stata peraltro sottoscritto in calce dalle parti ai sensi delle disposizioni degli artt. n.1341 e n.1342 del Codice Civile. Dato atto che con comunicazione Prot. n°013684
del 19/03/2018 è stata trasmessa segnalazione all'ANAC in merito ai fatti sopra esposti e manifestata la volontà dell'Amministrazione di risoluzione del contratto relativo all'accordo quadro di cui trattasi;
Preso
atto di quanto espresso in merito dall'Avvocatura dell'Ente con nota DocIn prot. n. 528/2018 del 26/03/2018
circa la possibilità di ricorrere alla risoluzione del contratto in forza della violazione degli obblighi derivanti dai sopra citati Codici di comportamento stante quanto previsto dalle norme contrattuali e capitolari (…) Per
le motivazioni di cui in premessa, DISPONE 1) La risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di appalto (Rep.
21659/2017) stipulato in data 23 gennaio 2017 con Controparte_12
(Mandante) dando atto che, per l'effetto, sono risolti ex art. 1456 c.c.
[...]
anche i contratti attuativi dei lavori ordinati con determinazione Dirigenziale n. 407 del 14/03/2017 (odl. n.
1) e n. 713 del 09/05/2017 (odl. N. 2) (…);” (doc. 15 allegato all'atto di citazione e doc. 39 fascicolo
. CP_1
17 R.G. n. 1667/2020
Contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna attrice, la determina con la quale è stata disposta la risoluzione non contiene alcun riferimento al materiale fornito da presentando, invero, CP_1
riferimenti alla difficoltà della a rispettare gli impegni presi, nonché a condotte aventi Pt_1
rilevanza penale poste in essere da esponenti della stessa in palese violazione, tra l'altro, Pt_1
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62 del 2013, i cui contenuti
“sono sintetizzabili nei fondamentali doveri di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, dai quali deriva, come espressamente previsto dalla citata norma che, il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, e che il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione.(cfr. Artt. 3, 4 e 8 DPR 62/2013)” (cfr. anche Avviso conclusioni indagini preliminari p.p.
2340 2020 R.G.N.R. mod. 21, sub doc. 38 fascicolo . CP_1
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ribadirsi la piena conformità del materiale fornito da alla alle prescrizioni del capitolato speciale richiamato nell'accordo CP_1 Pt_1
concluso inter partes e, dunque, l'idoneità di detto bene ad assolvere la propria destinazione economico-sociale e a fornire l'utilità richiesta.
Le domande proposte dalla Co. Res Società Cooperativa Consortile nei confronti di CP_1
devono, pertanto, essere integralmente respinte, ogni altra questione assorbita.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori medi dello scaglione relativo al valore della controversia (da € 1.000.001,00 a 2.000.000). Trova applicazione il d.m. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), in base a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. Del resto, pur con riferimento al passaggio tra il d.m.
140/2012 e il d.m. n. 55/2014, ma con considerazioni estensibili alla questione in esame, la Corte di
Cassazione ha statuito che: “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014,
cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata [..]” (così
Cass. n. 19989/2021).
P.Q.M.
18 R.G. n. 1667/2020
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande proposte dalla Co. Res Società Cooperativa Consortile nei confronti di CP_1
[...]
b) condanna Società Cooperativa Consortile al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1
liquidate in euro 37.951,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come CP_1
per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 19 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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