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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1294/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14 gennaio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1294/2022 R.G.
tra in persona Parte_1
dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
che in Caltanissetta, Via Libertà n.174 si domicilia;
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato a Leonforte CP_1
(EN) in via Campo Sportivo n. 20/A presso lo studio dell'Avv. Carmelo Sebeto che lo rappresenta e difende;
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note sostitutive d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.09.2022 l'amministrazione di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 56/2022, reso tra le parti nel procedimento RG. n. 739/2022 e notificato l'1/8/2022 con cui l'opposto ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 2.257,67 a titolo di indennità professionale legata all'anzianità, dovuta dal 24.08.2013
sino al 28.08.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'emissione del decreto ingiuntivo sino al soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, avendo ottenuto sentenza di condanna generica del Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, n. 240/2020.
Contestava la debenza della somma ingiunta in punto di quantum debeatur.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva l'opposto il quale evidenziava l'infondatezza della proposta opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
L'opposizione è infondata per quanto di ragione.
Con l'unico motivo di opposizione, l'opponente contesta il quantum debeautur oggetto di ingiunzione, adducendo l'erroneità dei calcoli della indennità professionale accertata come dovuta all'opposto, con sentenza di condanna generica resa dall'intestato Tribunale.
Chiede pertanto la revoca del decreto opposto.
In particolare, a dire dell'opponente, l'opposto avrebbe errato nella misura in cui l'anzianità sarebbe stata calcolata dal primo anno di iscrizione nelle graduatorie e, pertanto, dal 1989. Il calcolo sarebbe errato con riferimento alla data di decorrenza del diritto.
Espone l'opponente che come risulta chiaramente dalla sentenza n. 240/2020, l'indennità
riconosciuta al ricorrente è quella disciplinata all'art. 11 CIRL, introdotta per i lavoratori a tempo
indeterminato dal 2001.
avrebbe pertanto, dovuto far decorrere il calcolo delle somme dovute dal 2001 o, meglio, Pt_2
dal 2002.
In sostanza il calcolo è errato ove applica l'indennità di anzianità con decorrenza dal 1989, in luogo che dal 2001 (anzi, 2002).
La doglianza non ha pregio.
Bisogna prendere le mosse dall'art 11 del CIRL che prevede una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI”.
La norma è stata ritenuta dalla sentenza citata, estensibile anche agli OTD come l'odierno opposto.
Essa stabilisce che La retribuzione spettante ai lavoratori forestali viene così determinata:
Per gli OTI
a) dal salario nazionale stabilito dal CCNL del 01/01/98-31/12/2001
b) Dal salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a
far data dal 1
marzo 2000, nella misura dell' 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato.
c) Dalla indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di
inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16
anni.
In attesa che norme legislative in materia di bilancio riordinino il settore, l'Amministrazione
Forestale si impegna a
redigere ed approvare per ogni ufficio periferico una perizia unica che preveda attività lavorative su
12 mesi, interamente coperta in termini finanziari con un unico capitolo di bilancio al fine di superare
il frazionamento e i ritardi nel pagamento degli OTI. Innanzitutto, bisogna chiarire che le differenze retributive in senso stretto dovute al lavoratore riguardano il quinquennio non coperto da prescrizione, ovvero il periodo da agosto 2013 ad agosto
2018.
Sul punto non vi è contestazione da parte dell'opponente.
Il problema si pone per la base di tale calcolo, data dalla anzianità maturata dal lavoratore, ovvero dall'incremento della base imponibile retributiva, legato appunto all'anzianità.
Sul punto, ritiene questo decidente che la questione profilatasi e sottoposta a giudizio non possa essere vagliata nella presente sede di opposizione a decreto ingiuntivo, giacchè già oggetto di valutazione e definizione con la sentenza che ha riconosciuto il diritto di credito in capo al lavoratore.
Si afferma infatti alla pag 6 della suddetta sentenza che “ai fini del calcolo di tali incrementi di
retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli
OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce” ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di
appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza
nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Per tali ragioni le pretese di parte ricorrente devono
essere accolte.”. La sentenza sottoposta a gravame, risulta confermata dalla Corte d'Appello di
Caltanissetta ed è passata in giudicato.
Ne discende che devono ritenersi intangibili le statuizioni di cui alla sentenza citata anche in punto di decorrenza.
Fatte tali premesse deve altresì ritenersi la correttezza del modus procedendi del ctp che in seno alla propria relazione di consulenza, ha calcolato le somme dovute per ogni anno di inserimento nella graduatoria OTD, fissando l'importo al raggiungimento del sedicesimo anno.
Così, enza contare il primo anno ( 1989 con scatto 0), il ctp ha dunque preso come riferimento lo scatto del sedicesimo anno (anno 2004) pari a 61,92.
Ha poi provveduto a moltiplicare tale importo per il numero di mesi lavorati per ciascuna delle annualità non coperte da prescrizione ( 2013- 2018) e sommato i relativi importi. Ha dunque ottenuto l'importo poi oggetto di ingiunzione.
Per quanto rassegnato e cioè ritenuta la correttezza del calcolo sotteso all'impugnato decreto ingiuntivo, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
rigetta l'opposizione e condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 981,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 14 gennaio 2025.