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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 4195/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4195/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4195/2025 promossa da nato a [...] il [...] c. f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Biancavilla viale C. Colombo n. 5 presso l'avv. Tonino Ventura che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
CONTRO 1 (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania,
-Resistente-
E
CP_ Controparte_2
-Resistente estromesso-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2025 00002967 23 000 con il quale è stato intimato il pagamento, entro 60 giorni, dell'importo di € 9.629,62, per contributi e relative sanzioni/morosità per il periodo che va dal 01/2022 al 12/2024, per come meglio esposto nel dettaglio degli addebiti e degli importi assertivamente dovuti, tutto questo in virtù della erronea iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti;
Precisava, a tal riguardo che l'avviso di addebito impugnato - così come anche ogni pretesa creditoria ad esso inerente e/o connessa - è nullo ed illegittimo per la mancata sussistenza dei necessari presupposti fattuali, normativi e giuridici, carenza questa già accertata in altro precedente procedimento di codesto Tribunale, rubricato al n. 1725/2024 r.g., definitosi con sentenza n. 4425/2024 pubblicata il 02.10.2024, non impugnata e passata in giudicato;
Formulando istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato -
Eccepiva pertanto: CARENZA DEI PRESSUPOSTI NECESSARI E MANCATA PROVA
DELL'ESISTENZA DEL CREDITO e concludeva chiedendo: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 593 2025 00002967 23 000 per i motivi esposti nel presente ricorso, indi nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste in seno all'atto impugnato, con conseguente cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti. Spese e compensi come per legge al procuratore antistatario.
2 CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1.12.2025, da tenersi in modalità cartolare, con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa
FE CE, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto
Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 3.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 8.5.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
CP_ Preliminarmente occorre rilevare che costituendosi l ha dichiarato che i crediti incorporati nell'avviso di addebito contestato da controparte si riferiscono a contribuzione relativa a periodi successivi al 31.12.2005, i quali non hanno costituito oggetto di cessione nei confronti di chiedendo, così l'estromissione dal giudizio, per assenza di CP_2 legittimazione passiva in capo alla società di cartolarizzazione nell'odierna controversia.
Ne consegue, pertanto, che va dichiarata l'estromissione della Società di cartolarizzazione
Nel merito:
CP_ Rilevato che l' ha dichiarato che, secondo quanto riferito dall'Ufficio amministrativo, il ricorrente è iscritto alla gestione Commercianti da delibera CCIAA Comunica, con inizio attività al 5/11/2019, in quanto socio amministratore unico di s.r.l., senza dipendenti registrati;
che lo stesso non è iscritto ad altre gestioni previdenziali per i periodi di interesse;
che il provvedimento di iscrizione, regolarmente notificato, non è stato oggetto di ricorso in via amministrativa;
che la posizione assicurativa del ricorrente è stata riesaminata e si è CP_ provveduto a cancellare la posizione Gestione Commercianti sin dall'origine; che l' provvederà conseguentemente allo sgravio dell'ava opposto;
che risulta, pertanto, cessata la materia del contendere, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti.
3 Rilevato, infine, che con note del 21.11.2025 il ricorrente ha insistito nella chiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, accertando e dichiarando nel contempo la soccombenza virtuale dell' con spese di lite in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Tutto ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere
In merito alla regolazione delle spese, tenuto conto che l'intervento di annullamento è intervenuto, si, spontaneamente senza attendere l'esito dell'odierno giudizio, ma pur sempre dopo l'instaurazione del presente giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza in ragione della metà e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4195/2025 R.G. così statuisce:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara la mancanza di legittimazione passiva della
[...]
CP_
Controparte_2
Dichiara cessata la materia del contendere
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 884,50 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 4 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
4 5
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4195/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4195/2025 promossa da nato a [...] il [...] c. f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Biancavilla viale C. Colombo n. 5 presso l'avv. Tonino Ventura che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
CONTRO 1 (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania,
-Resistente-
E
CP_ Controparte_2
-Resistente estromesso-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2025 00002967 23 000 con il quale è stato intimato il pagamento, entro 60 giorni, dell'importo di € 9.629,62, per contributi e relative sanzioni/morosità per il periodo che va dal 01/2022 al 12/2024, per come meglio esposto nel dettaglio degli addebiti e degli importi assertivamente dovuti, tutto questo in virtù della erronea iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti;
Precisava, a tal riguardo che l'avviso di addebito impugnato - così come anche ogni pretesa creditoria ad esso inerente e/o connessa - è nullo ed illegittimo per la mancata sussistenza dei necessari presupposti fattuali, normativi e giuridici, carenza questa già accertata in altro precedente procedimento di codesto Tribunale, rubricato al n. 1725/2024 r.g., definitosi con sentenza n. 4425/2024 pubblicata il 02.10.2024, non impugnata e passata in giudicato;
Formulando istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato -
Eccepiva pertanto: CARENZA DEI PRESSUPOSTI NECESSARI E MANCATA PROVA
DELL'ESISTENZA DEL CREDITO e concludeva chiedendo: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 593 2025 00002967 23 000 per i motivi esposti nel presente ricorso, indi nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste in seno all'atto impugnato, con conseguente cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti. Spese e compensi come per legge al procuratore antistatario.
2 CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1.12.2025, da tenersi in modalità cartolare, con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa
FE CE, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto
Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 3.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 8.5.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
CP_ Preliminarmente occorre rilevare che costituendosi l ha dichiarato che i crediti incorporati nell'avviso di addebito contestato da controparte si riferiscono a contribuzione relativa a periodi successivi al 31.12.2005, i quali non hanno costituito oggetto di cessione nei confronti di chiedendo, così l'estromissione dal giudizio, per assenza di CP_2 legittimazione passiva in capo alla società di cartolarizzazione nell'odierna controversia.
Ne consegue, pertanto, che va dichiarata l'estromissione della Società di cartolarizzazione
Nel merito:
CP_ Rilevato che l' ha dichiarato che, secondo quanto riferito dall'Ufficio amministrativo, il ricorrente è iscritto alla gestione Commercianti da delibera CCIAA Comunica, con inizio attività al 5/11/2019, in quanto socio amministratore unico di s.r.l., senza dipendenti registrati;
che lo stesso non è iscritto ad altre gestioni previdenziali per i periodi di interesse;
che il provvedimento di iscrizione, regolarmente notificato, non è stato oggetto di ricorso in via amministrativa;
che la posizione assicurativa del ricorrente è stata riesaminata e si è CP_ provveduto a cancellare la posizione Gestione Commercianti sin dall'origine; che l' provvederà conseguentemente allo sgravio dell'ava opposto;
che risulta, pertanto, cessata la materia del contendere, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti.
3 Rilevato, infine, che con note del 21.11.2025 il ricorrente ha insistito nella chiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere, accertando e dichiarando nel contempo la soccombenza virtuale dell' con spese di lite in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Tutto ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere
In merito alla regolazione delle spese, tenuto conto che l'intervento di annullamento è intervenuto, si, spontaneamente senza attendere l'esito dell'odierno giudizio, ma pur sempre dopo l'instaurazione del presente giudizio, le spese seguono il principio della soccombenza in ragione della metà e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4195/2025 R.G. così statuisce:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara la mancanza di legittimazione passiva della
[...]
CP_
Controparte_2
Dichiara cessata la materia del contendere
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 884,50 oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 4 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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