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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/07/2024, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 1520 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 9 20083 GAGGIANO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MASSARA LAURA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
ATTRICE
Nei confronti di
C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._3
il27/03/1970, residente in [...]N. 60 16014 CAMPOMORONE
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GATTI LAURA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONVENUTO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.05.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto dalla signora al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio dal marito stessi alle condizioni ivi indicate;
Vista la comparsa di risposta depositata dal signor Controparte_1
visti i successivi atti e documenti allegati;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in BARGAGLI (EG) il 05.08.1995 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da Sentenza emessa dal Tribunale di Vigevano
n. 556/2003 del 07.08.2003 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il dai
Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali PRONUNCIA ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bargagli (GE) in data 05.08.1995 tra i signor Pt_1
e trascritto nei registri del medesimo Comune, Atto n. 5, Parte II,
[...] Controparte_1
Serie A, Anno 1995 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Cesano Boscone al n. 76, Parte II, Serie B, Anno 1995 e del Comune di Genova al n. 594, Parte II, Serie B, Anno
1995;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bargagli ove il matrimonio è stato trascritto, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Cesano Boscone e di Genova ove, pure, il matrimonio è stato trascritto di annotare l'emananda sentenza a margine dei relativi atti.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1995 Parte II Serie A Numero 5) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.06.2024.
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]N. 9 20083 GAGGIANO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MASSARA LAURA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
ATTRICE
Nei confronti di
C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._3
il27/03/1970, residente in [...]N. 60 16014 CAMPOMORONE
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GATTI LAURA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONVENUTO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21.05.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto dalla signora al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio dal marito stessi alle condizioni ivi indicate;
Vista la comparsa di risposta depositata dal signor Controparte_1
visti i successivi atti e documenti allegati;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in BARGAGLI (EG) il 05.08.1995 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da Sentenza emessa dal Tribunale di Vigevano
n. 556/2003 del 07.08.2003 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in il dai
Signori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali PRONUNCIA ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bargagli (GE) in data 05.08.1995 tra i signor Pt_1
e trascritto nei registri del medesimo Comune, Atto n. 5, Parte II,
[...] Controparte_1
Serie A, Anno 1995 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Cesano Boscone al n. 76, Parte II, Serie B, Anno 1995 e del Comune di Genova al n. 594, Parte II, Serie B, Anno
1995;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bargagli ove il matrimonio è stato trascritto, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Cesano Boscone e di Genova ove, pure, il matrimonio è stato trascritto di annotare l'emananda sentenza a margine dei relativi atti.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1995 Parte II Serie A Numero 5) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.06.2024.
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini