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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 385/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2025 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
24.9.1977 e residente a [...]in Vico Pizzoferrato n. 10, elettivamente domiciliato in
CAMPOBASSO, CORSO BUCCI N. 58, presso lo studio dell'avv. SANTORO TIZIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in CAMPOBASSO, CORSO BUCCI N. 58, presso lo studio dell'avv. SANTORO
TIZIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (visto del 18.7.2025)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 5.2.2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pagina 1 di 3 dichiarare lo scioglimento del matrimonio che, in data 30.10.2009, aveva contratto con CP_1
, dal quale sono nati i figli il 10.3.2009 e il 23.1.2013.
[...] Per_1 Per_2
Esponeva il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale in data
28.1.2016, omologato con decreto n. 87/2016 del Tribunale di Siracusa, pubblicato il 22.2.2016, e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la madre, rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Con comparsa depositata in data 18.9.2025 si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 rappresentava di aver raggiunto il ricorrente il seguente accordo con il ricorrente sulle condizioni del divorzio:
1) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 settembre 2009 in Siracusa, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune dell'anno 2009, atto n. 163, parte
I;
2) sia disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, attribuendo al genitore affidatario
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
3) i minori continueranno a risiedere con la madre , presso l'abitazione della Controparte_1 nonna materna, , sita in Siracusa alla via Algeri n. 76; Persona_3
4) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5) il signor verserà, a titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli minori, la Pt_1 somma complessiva di € 300,00, entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo
l'indice Istat, ed entrambi i genitori provvederanno al pagamento in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie;
6) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
7) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà, previo accordo, anche telefonico, e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 30.9.2025, le parti, personalmente comparse, chiedevano la ratifica delle pattuizioni dalle stesse concordate e il Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime pagina 2 di 3 per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso il genitore non collocatario, rispettosi della età degli stessi, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 385/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile tra
[...]
e in Siracusa in data 30.10.2009 (atto iscritto nei Registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato civile del Comune di SIRACUSA anno 2009, n. 163, Parte I), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2025 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da
(c.f. , nato a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
24.9.1977 e residente a [...]in Vico Pizzoferrato n. 10, elettivamente domiciliato in
CAMPOBASSO, CORSO BUCCI N. 58, presso lo studio dell'avv. SANTORO TIZIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in CAMPOBASSO, CORSO BUCCI N. 58, presso lo studio dell'avv. SANTORO
TIZIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (visto del 18.7.2025)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 5.2.2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pagina 1 di 3 dichiarare lo scioglimento del matrimonio che, in data 30.10.2009, aveva contratto con CP_1
, dal quale sono nati i figli il 10.3.2009 e il 23.1.2013.
[...] Per_1 Per_2
Esponeva il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale in data
28.1.2016, omologato con decreto n. 87/2016 del Tribunale di Siracusa, pubblicato il 22.2.2016, e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento presso la madre, rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Con comparsa depositata in data 18.9.2025 si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 rappresentava di aver raggiunto il ricorrente il seguente accordo con il ricorrente sulle condizioni del divorzio:
1) sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 30 settembre 2009 in Siracusa, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune dell'anno 2009, atto n. 163, parte
I;
2) sia disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, attribuendo al genitore affidatario
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
3) i minori continueranno a risiedere con la madre , presso l'abitazione della Controparte_1 nonna materna, , sita in Siracusa alla via Algeri n. 76; Persona_3
4) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5) il signor verserà, a titolo di concorso al mantenimento di entrambi i figli minori, la Pt_1 somma complessiva di € 300,00, entro il 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo
l'indice Istat, ed entrambi i genitori provvederanno al pagamento in ragione del 50% ciascuno delle spese straordinarie;
6) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
7) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà, previo accordo, anche telefonico, e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 30.9.2025, le parti, personalmente comparse, chiedevano la ratifica delle pattuizioni dalle stesse concordate e il Giudice, preso atto dell'accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime pagina 2 di 3 per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso il genitore non collocatario, rispettosi della età degli stessi, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 385/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile tra
[...]
e in Siracusa in data 30.10.2009 (atto iscritto nei Registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato civile del Comune di SIRACUSA anno 2009, n. 163, Parte I), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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