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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4133/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , difesi e rappresentati dall'Avv. BORTOLETTO CHIARA, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'annotazione della stessa a
margine dell'atto di matrimonio contratto in data 22.6.2013 in San Donà di Piave (VE) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Donà di Piave al n. 23 parte I anno 2013 alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicazione reciproca in caso di variazione della loro residenza;
2. i figli sono collocati presso la residenza materna in San Donà di Piave Per_1 Per_2
(VE), via Canova n. 12 int. 2, immobile di proprietà esclusiva del sig. che alla sig.ra CP_1
viene assegnato. Il sig. attualmente ospite dei genitori, rinverrà idonea Pt_1 CP_1
abitazione dove poter ospitare anche i figli;
3. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con tutti i Per_1 Per_2
diritti e doveri che la legge prevede ed ordina. I genitori si impegnano a consultarsi
reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione ed alle necessità dei figli;
4. I genitori, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze di Per_1 Per_2
hanno convenuto il seguente regime di permanenza dei minori presso ciascuno di loro:
- Il padre terrà con sé i minori almeno due giorni a settimana, di norma il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 21.00. In tali occasioni, tenuto conto che nell'appartamento collocato sopra la residenza familiare, in San Donà di Piave, via Canova 12, int. 4, abitano
i genitori del sig. quest'ultimo potrà trascorrere il tempo con i figli presso l'immobile CP_1
dei propri genitori. Inoltre, nella settimana in cui non starà nel week end con i figli, il padre li potrà vedere nella giornata del sabato o della domenica per almeno quattro (4) ore, compatibilmente con le sue esigenze lavorative;
- Inoltre, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dalle 18.30 del venerdì alle
20.30 della domenica. Il padre provvederà a prelevarli dalla casa materna per ivi riportarli al termine del periodo, salvo diverso accordo tra i genitori;
- e trascorreranno sette giorni con ciascun genitore durante le vacanze Per_1 Per_2
natalizie, in modo da alternare Natale e fine anno. Nel 2025 Natale verrà trascorso con la
madre e Capodanno con il padre. Pasqua con il padre (dal giovedì fine scuola alla domenica sera), ET con la madre (dalla domenica sera al rientro a scuola) ad anni alternati. Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori almeno 15 giorni di vacanza
anche consecutivi ogni anno, da concordarsi se possibile con congruo anticipo (di almeno
15 giorni). Resta inteso che qualora la sig.ra richieda di tenere i minori con sé per Pt_1
recarsi in visita alla famiglia di origine, anche per la durata maggiore dei 15 giorni sopra indicati, il sig. nulla avrà da opporre. CP_1
- Il giorno del compleanno sarà trascorso per parte con ciascuno dei genitori o per l'intero con entrambi.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1
minori l'importo di euro 300,00= (trecento mensili) per ciascun figlio, in Per_1 Per_2
via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, da accreditarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . Le somme saranno aggiornate Pt_1
annualmente, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di ottobre 2026.
6. I genitori divideranno a metà tutte le spese di natura straordinaria, come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, che i genitori ben conoscono.
7. Le parti convengono che l'assegno unico familiare venga percepito dalla madre. 8. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi
disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al mantenimento.
10. Le spese del presente accordo restano integralmente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 22.06.2013 a San Donà di Piave, regolarmente trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio al n. 23, Parte I, anno 2013, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori n data 15.7.2015 e in data 13.7.2020; che gli Per_1 Per_2
stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in San Donà di Piave, via
Canova 12 int. 2, di proprietà del sig. CP_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 16.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 03.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicazione reciproca in caso di variazione della loro residenza;
2. i figli sono collocati presso la residenza materna in San Donà di Piave Per_1 Per_2
(VE), via Canova n. 12 int. 2, immobile di proprietà esclusiva del sig. che alla sig.ra CP_1 viene assegnato. Il sig. attualmente ospite dei genitori, rinverrà idonea Pt_1 CP_1
abitazione dove poter ospitare anche i figli;
3. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con tutti i Per_1 Per_2
diritti e doveri che la legge prevede ed ordina. I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione ed alle necessità dei figli;
4. I genitori, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze di Per_1 Per_2
hanno convenuto il seguente regime di permanenza dei minori presso ciascuno di loro:
- Il padre terrà con sé i minori almeno due giorni a settimana, di norma il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 21.00. In tali occasioni, tenuto conto che nell'appartamento collocato sopra la residenza familiare, in San Donà di Piave, via Canova 12, int. 4, abitano i genitori del sig.
quest'ultimo potrà trascorrere il tempo con i figli presso l'immobile dei propri CP_1
genitori. Inoltre, nella settimana in cui non starà nel week end con i figli, il padre li potrà
vedere nella giornata del sabato o della domenica per almeno quattro (4) ore, compatibilmente con le sue esigenze lavorative;
- Inoltre, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dalle 18.30 del venerdì alle 20.30 della domenica. Il padre provvederà a prelevarli dalla casa materna per ivi riportarli al termine del periodo, salvo diverso accordo tra i genitori;
- e trascorreranno sette giorni con ciascun genitore durante le vacanze Per_1 Per_2
natalizie, in modo da alternare Natale e fine anno. Nel 2025 Natale verrà trascorso con la madre e Capodanno con il padre. Pasqua con il padre (dal giovedì fine scuola alla domenica sera), ET con la madre (dalla domenica sera al rientro a scuola) ad anni alternati.
Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori almeno 15 giorni di vacanza anche consecutivi ogni anno, da concordarsi se possibile con congruo anticipo (di almeno 15 giorni). Resta inteso che qualora la sig.ra richieda di tenere i minori con sé per recarsi Pt_1 in visita alla famiglia di origine, anche per la durata maggiore dei 15 giorni sopra indicati, il sig. nulla avrà da opporre. CP_1
- Il giorno del compleanno sarà trascorso per parte con ciascuno dei genitori o per l'intero con entrambi.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento dei minori CP_1 Pt_1
e l'importo di euro 300,00= (trecento mensili) per ciascun figlio, in via Per_1 Per_2
anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, da accreditarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . Le somme saranno aggiornate annualmente, Pt_1
secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di ottobre 2026.
6. I genitori divideranno a metà tutte le spese di natura straordinaria, come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, che i genitori ben conoscono.
7. Le parti convengono che l'assegno unico familiare venga percepito dalla madre.
8. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà
effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al mantenimento.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 4133/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , difesi e rappresentati dall'Avv. BORTOLETTO CHIARA, C.F._2
presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'annotazione della stessa a
margine dell'atto di matrimonio contratto in data 22.6.2013 in San Donà di Piave (VE) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San Donà di Piave al n. 23 parte I anno 2013 alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicazione reciproca in caso di variazione della loro residenza;
2. i figli sono collocati presso la residenza materna in San Donà di Piave Per_1 Per_2
(VE), via Canova n. 12 int. 2, immobile di proprietà esclusiva del sig. che alla sig.ra CP_1
viene assegnato. Il sig. attualmente ospite dei genitori, rinverrà idonea Pt_1 CP_1
abitazione dove poter ospitare anche i figli;
3. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con tutti i Per_1 Per_2
diritti e doveri che la legge prevede ed ordina. I genitori si impegnano a consultarsi
reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione ed alle necessità dei figli;
4. I genitori, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze di Per_1 Per_2
hanno convenuto il seguente regime di permanenza dei minori presso ciascuno di loro:
- Il padre terrà con sé i minori almeno due giorni a settimana, di norma il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 21.00. In tali occasioni, tenuto conto che nell'appartamento collocato sopra la residenza familiare, in San Donà di Piave, via Canova 12, int. 4, abitano
i genitori del sig. quest'ultimo potrà trascorrere il tempo con i figli presso l'immobile CP_1
dei propri genitori. Inoltre, nella settimana in cui non starà nel week end con i figli, il padre li potrà vedere nella giornata del sabato o della domenica per almeno quattro (4) ore, compatibilmente con le sue esigenze lavorative;
- Inoltre, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dalle 18.30 del venerdì alle
20.30 della domenica. Il padre provvederà a prelevarli dalla casa materna per ivi riportarli al termine del periodo, salvo diverso accordo tra i genitori;
- e trascorreranno sette giorni con ciascun genitore durante le vacanze Per_1 Per_2
natalizie, in modo da alternare Natale e fine anno. Nel 2025 Natale verrà trascorso con la
madre e Capodanno con il padre. Pasqua con il padre (dal giovedì fine scuola alla domenica sera), ET con la madre (dalla domenica sera al rientro a scuola) ad anni alternati. Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori almeno 15 giorni di vacanza
anche consecutivi ogni anno, da concordarsi se possibile con congruo anticipo (di almeno
15 giorni). Resta inteso che qualora la sig.ra richieda di tenere i minori con sé per Pt_1
recarsi in visita alla famiglia di origine, anche per la durata maggiore dei 15 giorni sopra indicati, il sig. nulla avrà da opporre. CP_1
- Il giorno del compleanno sarà trascorso per parte con ciascuno dei genitori o per l'intero con entrambi.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1
minori l'importo di euro 300,00= (trecento mensili) per ciascun figlio, in Per_1 Per_2
via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, da accreditarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . Le somme saranno aggiornate Pt_1
annualmente, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di ottobre 2026.
6. I genitori divideranno a metà tutte le spese di natura straordinaria, come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, che i genitori ben conoscono.
7. Le parti convengono che l'assegno unico familiare venga percepito dalla madre. 8. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi
disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al mantenimento.
10. Le spese del presente accordo restano integralmente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito civile, in data 22.06.2013 a San Donà di Piave, regolarmente trascritto nel Registro
degli atti di matrimonio al n. 23, Parte I, anno 2013, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori n data 15.7.2015 e in data 13.7.2020; che gli Per_1 Per_2
stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in San Donà di Piave, via
Canova 12 int. 2, di proprietà del sig. CP_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 14.10.2025 per il 16.12.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 03.12.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicazione reciproca in caso di variazione della loro residenza;
2. i figli sono collocati presso la residenza materna in San Donà di Piave Per_1 Per_2
(VE), via Canova n. 12 int. 2, immobile di proprietà esclusiva del sig. che alla sig.ra CP_1 viene assegnato. Il sig. attualmente ospite dei genitori, rinverrà idonea Pt_1 CP_1
abitazione dove poter ospitare anche i figli;
3. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con tutti i Per_1 Per_2
diritti e doveri che la legge prevede ed ordina. I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione ed alle necessità dei figli;
4. I genitori, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze di Per_1 Per_2
hanno convenuto il seguente regime di permanenza dei minori presso ciascuno di loro:
- Il padre terrà con sé i minori almeno due giorni a settimana, di norma il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 21.00. In tali occasioni, tenuto conto che nell'appartamento collocato sopra la residenza familiare, in San Donà di Piave, via Canova 12, int. 4, abitano i genitori del sig.
quest'ultimo potrà trascorrere il tempo con i figli presso l'immobile dei propri CP_1
genitori. Inoltre, nella settimana in cui non starà nel week end con i figli, il padre li potrà
vedere nella giornata del sabato o della domenica per almeno quattro (4) ore, compatibilmente con le sue esigenze lavorative;
- Inoltre, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alterni dalle 18.30 del venerdì alle 20.30 della domenica. Il padre provvederà a prelevarli dalla casa materna per ivi riportarli al termine del periodo, salvo diverso accordo tra i genitori;
- e trascorreranno sette giorni con ciascun genitore durante le vacanze Per_1 Per_2
natalizie, in modo da alternare Natale e fine anno. Nel 2025 Natale verrà trascorso con la madre e Capodanno con il padre. Pasqua con il padre (dal giovedì fine scuola alla domenica sera), ET con la madre (dalla domenica sera al rientro a scuola) ad anni alternati.
Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori almeno 15 giorni di vacanza anche consecutivi ogni anno, da concordarsi se possibile con congruo anticipo (di almeno 15 giorni). Resta inteso che qualora la sig.ra richieda di tenere i minori con sé per recarsi Pt_1 in visita alla famiglia di origine, anche per la durata maggiore dei 15 giorni sopra indicati, il sig. nulla avrà da opporre. CP_1
- Il giorno del compleanno sarà trascorso per parte con ciascuno dei genitori o per l'intero con entrambi.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento dei minori CP_1 Pt_1
e l'importo di euro 300,00= (trecento mensili) per ciascun figlio, in via Per_1 Per_2
anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, da accreditarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra . Le somme saranno aggiornate annualmente, Pt_1
secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di ottobre 2026.
6. I genitori divideranno a metà tutte le spese di natura straordinaria, come da protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, che i genitori ben conoscono.
7. Le parti convengono che l'assegno unico familiare venga percepito dalla madre.
8. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà
effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto reciprocamente a qualsivoglia richiesta di concorso al mantenimento.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 19.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero