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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/10/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa RO UM Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 511 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Pierfranco Puccio per mandato in atti
ricorrente
CONTRO
nata a [...] l'[...] Controparte_1 resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 15 settembre 2025, parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la coniuge Controparte_1 esponendo di aver contratto matrimonio civile con la medesima in Altavilla
Milicia in data 5 luglio 2010, e che dalla loro unione era nata la figlia Per_1
(nata a [...] il [...]), affidata, con decreto del Tribunale per i minori di Palermo dell'8.9.2020, emesso nel procedimento n. 793/19 V.G., a coppia estranea alla famiglia.
La vita coniugale, caratterizzata da un'iniziale serenità, nell'ultimo periodo si era incrinata a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i coniugi, tale da determinare il dissolvimento dell'unione morale e materiale.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che venisse pronunziata la separazione dalla moglie.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
Il Giudice delegato, verificata l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, anche per assenza della resistente, in assenza di domanda di provvedimenti temporanei ed urgenti rinviava il procedimento all'udienza del 26.5.2025, onerando parte ricorrente del deposito del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo e relativo alla figlia minore delle parti Per_1
Il procedimento, dunque, veniva rinviato per discussione e decisione all'udienza del 15 settembre 2025, ove veniva assunto in decisione.
***
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 non costituita in giudizio sebbene le sia stata regolarmente notificata copia del ricorso col pedissequo decreto del Giudice delegato con indicazione della data fissata per il tentativo di conciliazione.
Entrando nel merito delle domande proposte dalla parte ricorrente, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla stessa, assurgendo a elementi indicatori del disfacimento del ménage familiare, sia l'esito negativo del tentativo di conciliazione, sia il tenore stesso delle allegazioni dello stesso ricorrente, che dimostrano che tra i coniugi si è
2 verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta dal Tribunale, essendo la figlia minore delle parti, nata a [...] il [...], stata affidata ad Per_1 altro nucleo familiare dal Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto dell'8.9.2020, con il quale entrambi i genitori, odierne parti del giudizio, sono stati, peraltro, dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti della stessa, unica figlia minore (cfr. decreto n. 5199/2020, in atti).
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere dichiarate irripetibili.
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
l'8.6.1989; dichiara le spese di lite sostenute dal ricorrente irripetibili.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 16 settembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
RO UM
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