Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 792
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Sentenza 29 gennaio 1999

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Il rinvio operato dall'art. 23, terzo comma della legge n. 689/81 allo - nella sua formulazione all'epoca vigente - art. 313 cod. proc. civ. (prevedente, ai fini dei termini di comparizione nel processo innanzi al Pretore, il termine di almeno tre giorni se la notificazione avveniva nell'ambito della circoscrizione territoriale del giudice adito, o altrimenti quelli di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà) non è da ritenere di natura recettizia, di tal che , una volta sopravvenuta l'abrogazione del suddetto articolo a partire dal 30 aprile 1995 in virtù dell'art. 37 della legge n. 353 del 1990 che lo ha completamente riformulato rendendolo sede di disciplina della querela di falso, essa ha dispiegato effetto anche ai fini dei termini di comparizione nei procedimenti di opposizione ex art. 689/81, con la conseguente applicazione , anche in essi - per effetto dell'art. 311 cod. proc. civ. - dei termini di comparizione così come ridisciplinati nell'art. 163 bis cod. proc. civ. come modificato dall'art. 8 della legge n. 353/90 citata (rispettivamente, sessanta o centoventi giorni, a seconda che il luogo di notificazione si trovi - o meno - in Italia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 792
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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