Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Il rinvio operato dall'art. 23, terzo comma della legge n. 689/81 allo - nella sua formulazione all'epoca vigente - art. 313 cod. proc. civ. (prevedente, ai fini dei termini di comparizione nel processo innanzi al Pretore, il termine di almeno tre giorni se la notificazione avveniva nell'ambito della circoscrizione territoriale del giudice adito, o altrimenti quelli di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà) non è da ritenere di natura recettizia, di tal che , una volta sopravvenuta l'abrogazione del suddetto articolo a partire dal 30 aprile 1995 in virtù dell'art. 37 della legge n. 353 del 1990 che lo ha completamente riformulato rendendolo sede di disciplina della querela di falso, essa ha dispiegato effetto anche ai fini dei termini di comparizione nei procedimenti di opposizione ex art. 689/81, con la conseguente applicazione , anche in essi - per effetto dell'art. 311 cod. proc. civ. - dei termini di comparizione così come ridisciplinati nell'art. 163 bis cod. proc. civ. come modificato dall'art. 8 della legge n. 353/90 citata (rispettivamente, sessanta o centoventi giorni, a seconda che il luogo di notificazione si trovi - o meno - in Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC EN IS, esercente la potestà parentale sulla minore DO BR IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 7, presso l'avvocato A. FELIZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINICIO FRENQUELLUCCI, giusta mandato in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ASCOLI PICENO;
- intimato -
avverso l'ordinanza della Pretura di FERMO, emessa il 18/7/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/5/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LU AD BA, madre della minore MA BR, ha proposto opposizione, dinanzi al pretore di Fermo, avverso l'ordinanza-ingiunzione notificatale il 1 aprile 1996, con la quale il Prefetto di Ascoli Piceno le ha intimato di pagare la somma di lire 54.000 per violazione dell'art. 97 c.d.s., commessa dalla figlia alla guida di un ciclomotore: il Prefetto ha disposto anche la notifica del mezzo.
Il Pretore adito, con provvedimento del 31 maggio 1996, ha sospeso l'esecuzione dell'ingiunzione opposta e, con decreto del 26 giugno 1996, notificato alla ricorrente il successivo 1 luglio, ha fissato l'udienza del 18 luglio 1996 per la comparizione delle parti: in detta udienza, dato atto della mancata comparizione dell'opponente, ha convalidato l'ordinanza-ingiunzione, revocando il provvedimento sospensivo emesso il 31 maggio 1996.
Per la cassazione di tale ordinanza la AD BA ha proposto ricorso con due motivi. L'intimato Prefetto di Ascoli Piceno non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 23 l. n. 689/81, con riferimento all'art. 318, 2 comma, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che il pretore le abbia assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, in quanto tra la data di notifica del decreto 26 giugno 1996 (ossia, il 1 luglio 1996) e quella dell'udienza di comparizione (18 luglio 1996) non correvano i trenta giorni previsti dall'art. 318, 2 comma;
all'udienza fissata, poi, il pretore, dato atto della mancata comparizione di essa opponente, non ha concesso un nuovo termine, ma ha convalidato l'ordinanza- ingiunzione.
La censura è fondata.
Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato, risulta che il pretore, con decreto del 26 giugno 1996, ha fissato l'udienza del 18 luglio 1996, ore 11,30, per la comparizione delle parti e che tale provvedimento è stato notificato all'opponente il 1 luglio 1996: all'udienza del 18 luglio 1996, ore 13,08, il pretore, dato atto della presenza del dott. Tomassini per il Prefetto di Ascoli Piceno e della mancata comparizione dell'opponente, ha convalidato l'ordinanza- ingiunzione opposta. Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi dell'art. 23, 3 comma, l. n.689/81, "tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile" (ossia,
almeno tre giorni, se la notificazione avveniva nella circoscrizione territoriale del giudice adito e, negli altri casi, i termini previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà); che l'art. 313 c.p.c., in questa formulazione, è stato abrogato, a partire dal 30
aprile 1995, dall'art. 37 l. n. 353/90, che lo ha sostituito nell'attuale testo riguardante la querela di falso;
che, per il procedimento davanti al pretore, il codice di rito, a seguito della citata novella del 1990, non prevede alcuna disposizione speciale quanto ai termini di comparizione, onde si applicano, per effetto dell'art. 311 c.p.c., quelli stabiliti, per il procedimento davanti al tribunale, dall'art. 163-bis, nella formulazione risultante a seguito dell'art. 8 l. n. 353/90 (rispettivamente, sessanta o centoventi giorni, a seconda che il luogo di notificazione si trovi, o meno, in Italia); che solo per il procedimento dinanzi al giudice di pace l'art. 318, 2 comma (come definitivamente sostituito, a decorrere dal 1 maggio 1995, dall'art.27 l. n. 374/91) prevede che i termini a comparire siano quelli dell'art. 163-bis, ridotti alla metà.
Non vi sono ragioni per ritenere che il rinvio operato dall'art. 23, 3 comma, l. n. 689/81 all'allora vigente art. 313 c.p.c. sia di natura recettizia, sì che l'abrogazione di tale articolo non produca effetti sul giudizio di opposizione, facendo venir meno soltanto la disposizione e non la norma, la cui fonte resterebbe pur sempre l'art. 23 della legge n. 689 del 1981. Al contrario, deve ritenersi che si tratti di un rinvio non recettizio, con la conseguenza che l'espunzione dall'ordinamento dell'art. 313 c.p.c. comporta la modifica dello stesso art. 23, 3 comma, l.n. 689/81, nel senso che i termini a comparire non sono più, a decorrere dal 30 aprile 1995, quello di tre giorni o quelli dell'art. 163-bis, ridotti alla metà, ma quelli stabiliti per il giudizio di cognizione ordinaria dinanzi al pretore.
Non risulta, infatti, che il legislatore al di fuori delle specifiche previsioni in ordine alla convalida del provvedimento per mancata comparizione dell'opponente ed ai poteri officiosi sull'acquisizione delle prove (peraltro esistenti anche nel rito del lavoro: v. art. 421 c.p.c.), abbia inteso differenziare radicalmente il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 l.n. 689/81 da quello pretorile e, con particolare riferimento al termine di comparizione, necessariamente individuarlo in quello all'epoca vigente per tale giudizio. D'altro canto, in senso contrario alla soluzione secondo cui, a decorrere dal 30 aprile 1995, i termini a comparire sono quelli stabiliti dall'art. 163- bis, non varrebbe addurre esigenze di pronta trattazione dei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative, tali da imporre di mantenere i termini originariamente previsti (e, in particolare, quello di tre giorni): se per un verso, infatti, la facoltà attribuita al pretore dall'art. 22, ultimo comma, di sospendere l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, concorrendo gravi motivi, consente di attenuare gli effetti della maggior durata della trattazione del merito, per altro verso non vanno disconosciute esigenze di uniformità del sistema, atteso che - come ha posto in rilievo autorevole dottrina - l'assimilazione del procedimento pretorile a quello dinanzi al tribunale era frutto del duplice intento di rivalutare le differenze tra lo stesso processo pretorile e quello davanti al giudice onorario e di stabilire un significativo passo (ora tradottosi in realtà) in direzione dell'istituzione di un unico giudice di primo grado.
L'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello minimo prescritto comporta la nullità dell'ordinanza con la quale il pretore, nell'ipotesi di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore, convalida l'ingiunzione: nella specie, dell'ordinanza pronunciata dal pretore all'udienza del 18 luglio 1996. In accoglimento, quindi, del primo motivo del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al pretore di Fermo in persona di altro magistrato, che, attenendosi al principio di diritto enunciato in materia di termini a comparire, provvederà a nuovo giudizio sull'opposizione proposta.
Resta, logicamente, assorbito il secondo motivo, con il quale si denunzia, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 534/90, l'illegittimità della convalida dell'ingiunzione, adottata senza previa verifica dell'infondatezza dell'opposizione, sulla base degli atti acquisiti.
Al giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Pretore di Fermo in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 1998.
Depositata in Cancelleria il 29/1/1999.