Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 343/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 343/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. MASSARA LAURA, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto preso il suo studio in Milano, Via San Barnaba n. 32,
e
Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. COLLI GIULIO, con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano, Via Cesarea, 12
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Parona, in data 23/06/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Parona alla Parte I, n. 2, dell'anno 2001;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“1. le parti vivranno con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Parona, Via Legnazzi n. 5, resta ai figli e alla signora come Parte_1 da accordo sotto riportato. Il signor lascerà la casa coniugale trasferendo anche la Pt_2
propria residenza entro il mese di ottobre 2024;
3. Il signor erserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento di Pt_2 Parte_1
, maggiorenne, studente universitario, la somma mensile di € 900,00, in via anticipata, Per_1
il signor si farà altresì carico del 100% delle spese Pt_2
straordinarie di come da Protocollo del Tribunale di Pavia. Per_1
4. Il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento della stessa, la Pt_2 Parte_1
somma mensile di € 3.000,00, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a far data dal mese di ottobre 2024, con rivalutazione annuale ISTAT.
5. Gli importi di cui ai punti 3 e 4 saranno corrisposti dal signor mezzo di bonifico Pt_2
bancario: il signor tale proposito darà disposizione di bonifico permanente in modo Pt_2 che le somme pervengano sempre lo stesso giorno del mese alle seguenti coordinate bancarie del conto corrente intestato alla signora presso UNICREDIT: IT 58 C 02008 Parte_1
56070 000106 954666.
6. L'autovettura Fiat Doblò targata GC268LT, acquistata con la L. 104 per il trasporto di , Per_2
intestata al signor sarà volturata in capo alla sig.ra quale familiare convivente Pt_2 Parte_1
di Parte_3
7. La cassetta di sicurezza verrà aperta da entrambi i coniugi che preleveranno quanto di loro proprietà entro il mese di ottobre 2024.
8. Il conto corrente n 31014752, acceso presso Credit Agricole Italia, Agenzia di Mortara, intestato ad entrambi i coniugi rimarrà in essere fino al saldo del mutuo.
La sig.ra provvederà a far data dal mese di ottobre 2024 ad accendere altro conto Parte_1
personale convenendo in ogni caso che il predetto conto cointestato avrà come unico scopo quello di essere utilizzato per il pagamento della rate de mutuo.
A far data dal mese di ottobre 2024, inoltre, la sig.ra provvederà a spostare l'addebito Parte_1 di ogni altra spesa quali per esempio utenze, carte di credito, imposte e tasse ed ogni altro addebito sul predetto conto.
9. Spese legali compensate.
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DA PARTE DEI CONIUGI AI FIGLI
Premesso che a) il sig. la sig.ra (d'ora in poi anche le parti), preliminarmente Parte_2 Parte_1 danno atto di essere consapevoli:
-che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Tribunale si
Pag. 2 di 9 limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
-che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
b) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte dei coniugi ai figli, delle rispettive quote del bene immobile di seguito specificato.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti Convengono e dichiarano Quanto segue:
Art. 1 – CONSENSO ED OGGETTO
La signora nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._3
, cede il 50% della propria quota di nuda proprietà, riservandosi il relativo diritto di
[...]
usufrutto, della casa coniugale e box siti in Parona, (PV), Via Legnazzi n. 5, a Parte_3
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]
Legnazzi n. 5, ivi rappresentata dal fratello, nato a [...] il Parte_4
21.01.2004, C.F. residente in [...], in forza di C.F._5
procura speciale a rogito notaio in data 31-10-2024, che si allega al Persona_3
presente atto, ed a nato a [...] il [...], C.F. Parte_4
residente in [...], i quali accettano e C.F._5
acquistano con ogni garanzia di legge detto immobile attualmente così censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Parona (PV), Via Elvira Legnazzi n. 5, così meglio identificati al catasto fabbricati di detto comune come segue:
Pag. 3 di 9 a) foglio 5, part. 2188, sub. 4, Via Elvira Legnazzi n. 5, piano T-1, Cat. A/7, Cl. 2, rendita €
511,29, cons. 11 vani;
Coerenze: a nord mapp. 654, 957, 1023 e per salto 1373, a est mapp.
1036, a sud linea di confine strada comunale di accesso ad ovest salto mapp. 1200 e 90;
b) foglio 5, part. 2188, sub. 2, Via Elvira Legnazzi n. 7, piano T, cat. C/6, Cl. 2, rendita € 78,45, cons. 49 mq;
Coerenze: a nord mapp. 1373, a est e sud medesima proprietà, a ovest mapp. 2190;
Il signor nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._6
residente in [...] cede il proprio 50% della piena proprietà
[...] della casa coniugale e box siti in Parona, (PV), Via Legnazzi n. 5, a nata a [...]
Vigevano il 15.03.1999, C.F. , residente in [...]
5, ivi rappresentata dal fratello, nato a [...] il [...], C.F. Parte_4
residente in [...], in forza di procura speciale C.F._5
a rogito notaio in data 31-10-2024, n. rep. 5118, che si allega al presente Persona_3
atto, ed a nato a [...] il [...], C.F. Parte_4 C.F._5
residente in [...], i quali accettano e acquistano con ogni garanzia di legge detto immobile attualmente così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Parona (PV),
Via Elvira Legnazzi n. 5, così meglio identificati al catasto fabbricati di detto comune come segue:
a) foglio 5, part. 2188, sub. 4, Via Elvira Legnazzi n. 5, piano T-1, Cat. A/7, Cl. 2, rendita €
511,29, cons. 11 vani;
Coerenze: a nord mapp. 654, 957, 1023 e per salto 1373, a est mapp. 1036, a sud linea di confine strada comunale di accesso ad ovest salto mapp. 1200 e 90;
b) foglio 5, part. 2188, sub. 2, Via Elvira Legnazzi n. 7, piano T, cat. C/6, Cl. 2, rendita € 78,45, cons. 49 mq;
Coerenze: a nord mapp. 1373, a est e sud medesima proprietà, a ovest mapp. 2190;
Art.
2- PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria, e comprende tutti i diritti, ragioni, oneri, obblighi, servitù attivi e passive così come alla parte venditrice pervenuti, nulla escluso e senza riserva alcuna.
Pag. 4 di 9 La parte cedente, attuale intestataria dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, d.l.
78/2010, convertito nella Legge 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma:
- che vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale dell'immobile sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto ed allegata agli atti del presente procedimento;
- che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
e successivi modifiche e integrazioni, nonché delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente al momento della realizzazione dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della cessionaria di espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art. 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, redatto dal certificatore
Geom. in data 14-06-2024, depositato presso il catasto energetico della Parte_5
Regione Lombardia e registrato al N. 1810900003324, da cui risulta la classe energetica D, EP gl, nren 213,42 Kwh/m2 anno, attestato che è stato allegato agli atti del presente giudizio.
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che l'Attestato di Prestazione Energetica è
Pag. 5 di 9 pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo.
Art. 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali e paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto, totalmente o parzialmente, il bene trasferito, ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pavia in data 24.10.2005 al reg. gen. n. 13704 e reg. part. n. 3325 a favore di Controparte_1
con sede in Via Università n. 1, P.IVA , a garanzia della restituzione di
[...] CP_1 P.IVA_1
un mutuo fondiario per originari € 100.000,00 (centomila/00) stipulato in data 12/10/2005, dai signori e a rogito dott. , Notaio in Garlasco, Parte_1 Parte_2 Persona_4
Registrato a Vigevano, Rep./Racc. , per la ristrutturazione dell'immobile; Si P.IVA_2
precisa che il predetto mutuo è stato estinto dalle parti in data 30-10-2204 e la relativa iscrizione ipotecaria è in corso di cancellazione (n. comunicazione n. 1193 del 6-11-2023);
-che l'immobile oggetto del trasferimento è stato edificato su appezzamento di terreno pervenuto ai coniugi con rogito notaio Dott. del 03/06/2002, Rep/Racc n. Persona_4
83516/20531 registrato in Vigevano il 24/06/2002 al numero 1426 serie 1 e trascritto in
Vigevano il 26/06/2002 al n. 5590 Reg. Ord. e 4182 Reg. Part.;
-di avere integralmente corrisposto le imposte statali e comunali di sua spettanza relative al bene immobile oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelle che dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrente il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di danaro.
Pag. 6 di 9 Art. 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art. 7 – DICHIARAZIONE URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, la parte cedente dichiara, sotto la sua penale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del trasferimento ed in particolare:
- che la costruzione del fabbricato è stata eseguita con concessione edilizia/permesso a costruire rilasciati dal Comune di Parona n. 30/2003 e successiva denuncia di inizio attività n.
25/2005 e denuncia di inizio attività n. 03/2016;
- che, successivamente, non sono state eseguite ulteriori opere soggette a licenze o concessioni e tale da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria;
- che gli immobili sono stati ultimati come da dichiarazione di collaudo di fine lavori del
08/11/2006;
- che successivamente agli interventi edilizi indicati non sono stati posti in essere altri interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi neppure in sanatoria e garantisce pertanto la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile ceduto e che per l'unità immobiliare cedenda non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47”;
Le parti dichiarano di essere consapevoli dell'assenza del certificato di abitabilità e, in particolare, le parti cessionarie dichiarano a tal fine di non avere alcuna eccezione al riguardo e di esonerare espressamente la parte cedente da ogni responsabilità.
Art. 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 ed è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art. 9 – MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti dichiarano di non essersi avvalsi dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
Pag. 7 di 9 Art. 10 – VALORE DEL BENE TRASFERITO
Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore del bene trasferito è pari ad euro 70.768,80 (euro settantamilasettecentosessantaotto/00).
Art. 11 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma in atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Art. 12 – SPESE
Il signor i farà carico delle spese dell'ausiliario nominato e di tutte quelle necessarie e Pt_2
collegate al presente trasferimento immobiliare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio il 23/06/2001, in Parona (atto n. 2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del 14.11.2024, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, mediante
Pag. 8 di 9 annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del Territorio
a cura dell'ausiliario Avv. Alessandro Menini.
Così deciso in Pavia, il 11/12/2024
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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