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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1532 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15.05.1951 e residente in [...]s, is. 307 e Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], CodiceFiscale_2
presso il Vicariato, San Giovanni del Laterano, Piazza Giovanni Paolo, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Ventimiglia (C.F. C.F._3
) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati in Messina, via Pippo Romeo,
[...]
n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Carmen Currò,
- attori -
E
(C.F. ), sito in Torregrotta (ME), Corso Sicilia, Controparte_1 P.IVA_1
n. 98/108, in persona dell'amministratore pro tempore Rag. , CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio M. Rabbone (C.F.
[...]
) e presso il Suo studio elettivamente domiciliato, C.F._4
- convenuto –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, la sig.ra CP_1
in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sita al n. B/14 Parte_1
della palazzina B del condominio “ e il sig. in qualità di CP_1 Parte_2
proprietario delle unità immobiliari A/13 e A/14 della palazzina A del condominio
“ , ut supra generalizzati e difesi, proponevano impugnazione avverso la CP_1
deliberazione assunta dall'assemblea dei condomini di predetto condominio in data 11 febbraio 2019.
A sostegno dell'azione proposta, gli attori deducevano che, pur avendo ricevuto regolare convocazione per predetta assemblea condominiale, non avevano, di contro, ricevuto la comunicazione integrativa dell'ordine del giorno. Più precisamente, il sig. esponeva di aver ricevuto la raccomandata contenente l'ordine del Parte_2
giorno aggiuntivo, non allegato, in data 20.02.2019 e, dunque, nove giorni dopo lo svolgimento dell'assemblea; mentre, la sig.ra denunciava di non Parte_1
aver ricevuto alcun avviso di integrazione dell'ordine del giorno. Eccepivano, pertanto, la nullità della delibera per violazione dell'art. 1136, penultimo comma, c.c., limitatamente a quanto deliberato in merito ai punti all'ordine del giorno non regolarmente comunicati e, quindi, nella parte in cui l'assemblea ha approvato il fondo straordinario per i lavori di eliminazione delle infiltrazioni pari ad euro 113.190,00.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte attrice assumeva che dal progetto di riparto delle spese d'intervento sulle infiltrazioni, approvato dall'assemblea dei condomini, non si evinceva se fosse stato utilizzato il criterio di cui all'art. 1126 c.c. e contestava altresì che, essendo il composto da due distinti corpi di CP_1
fabbrica, ai fini della valida costituzione dell'assemblea e della validità della delibera, non fosse sufficiente sommare i millesimi di entrambi gli edifici ma che, al contrario, occorresse la maggioranza dei millesimi di ogni singola scala. Denunciavano, dunque, che, mentre per la scala A era stato raggiunto il quorum necessario per deliberare validamente, per la scala B non era stato raggiunto. Eccepivano, dunque, in ordine a tutte le deliberazioni adottate durante la seduta di giorno 11 febbraio 2019, il mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 1136 commi 2 e 4 c.c.
Da ultimo, rilevavano l'illegittimità della delibera impugnata per violazione degli artt. 1129 c.c. e 374 c.p. nella parte in cui approvava i preventivi, il riparto delle spese e la bozza di un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di eliminazione delle infiltrazioni, sostenendo che l'esecuzione di suddetti lavori avrebbe modificato lo stato dei luoghi sui quali, nel procedimento n. 1438/2017, il consulente tecnico d'ufficio nominato avrebbe dovuto eseguire accertamenti e valutazioni.
Si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore Rag. , contestando integralmente le asserzioni di parte CP_2
avversa, eccependo l'assoluta infondatezza dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione della delibera assembleare de qua e chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, con vittoria di spese e compensi.
Più precisamente, il resistente eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione, in conseguenza del mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge;
sosteneva, infatti, il convenuto che gli attori, pur avendo formulato richiesta di fissazione di un CP_1
incontro di mediazione all'organismo competente, non avevano, poi, dato ulteriore impulso alla stessa.
Nel merito, parte convenuta denunciava l'assoluta infondatezza del primo motivo posto a sostegno dell'impugnazione della delibera condominiale, evidenziando,
a fondamento della propria difesa, come le comunicazioni di integrazione dell'ordine del giorno siano state recapitate nei termini di legge.
In ordine al secondo motivo di censura, il “ rilevava la CP_1 CP_1
genericità della contestazione relativa all'omessa o erronea applicazione del criterio di cui all'art. 1126 c.c. e l'infondatezza dell'argomento sostenuto dagli attori secondo cui la delibera doveva essere adottata a maggioranza dei condomini di ciascuna scala;
sul punto, parte convenuta sosteneva l'unicità del corpo di fabbrica e la conseguente unicità della struttura e della tabella di proprietà, non essendo stata predisposta una tabella millesimale per ogni scala, bensì una generale.
Infine, rispetto al terzo motivo di impugnazione, il costituito CP_1
osservava come lo stato originario dei luoghi risultasse già cristallizzato all'interno di diverse perizie e documentazioni fotografiche.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 6 novembre 2019, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dal 10 gennaio 2020.
All'udienza dell'11 ottobre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la domanda di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo di mediazione da parte degli attori.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i signori e Pt_1 Pt_2
hanno correttamente incardinato il procedimento di mediazione attraverso il deposito della relativa istanza data 6 marzo 2019. Fissata, ad opera dell'organismo di mediazione, la data del 5 aprile 2019 per il primo incontro delle parti, l'amministratore del convenuto, con pec del 28 marzo 2019, formulava richiesta di CP_1
differimento della prima comparizione, alla quale l'organismo dava riscontro solo in data 8 aprile 2019, comunicando il rinvio dell'incontro alla data del 7 maggio 2019.
Purtuttavia, in data 5 aprile 2019, si svolgeva comunque il primo incontro di mediazione, come risulta dal relativo verbale depositato da parte attrice, in cui si legge
“Per la parte invitata nessuno è comparso ed a tal fine il Mediatore verifica la regolarità dell'invito alla procedura inviato all'Amm.re del Condominio, Rag.
[...]
, avvenuto con racc.ta a.r. del 7-11.03.2019, e dal medesimo ricevuta CP_2
mediante ritiro in agenzia in data 19.03.2019, come da documentazione in atti”. Com'è evidente, il verbale de quo non contiene riferimento alcuno alla presentazione di una istanza di rinvio del procedimento di mediazione da parte dell'amministratore , limitandosi a dare atto dell'impossibilità di avviare CP_2
la procedura conciliativa per assenza della parte convenuta.
Ebbene, quanto verificatosi in sede di mediazione non appare, invero, imputabile né alla parte attrice né alla parte convenuta, ma rappresenta, piuttosto, un errore di avviamento e istruzione della procedura conciliativa imputabile all'organismo di mediazione. Pertanto, il tentativo di mediazione può considerarsi validamente esperito dai signori e atteso che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. Pt_1 Pt_2
28/2010, “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”.
Ciò premesso, le doglianze mosse da parte attrice avverso il deliberato assembleare dell'11 febbraio 2019, adottato dal convenuto e in questa sede CP_1
impugnato, appaiono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Con il primo motivo di impugnazione, gli attori lamentavano l'omessa e/o la non tempestiva notifica della comunicazione contenente l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea per cui è causa.
Risulta, invero, dalla documentazione prodotta dal condomino convenuto e, in particolare, dai documenti di cui agli allegati numeri 3 e 4 che, con raccomandata a/r n. 153417411032, consegnata in data 1 febbraio 2019, è stata tramessa la comunicazione di integrazione dell'ordine del giorno alla sig.ra e che, con Pt_1
raccomandata a/r n. 145876889033, la predetta comunicazione è giunta all'indirizzo del condomino in data 4 febbraio 2019. Pt_2
In forza di tali risultanze probatorie può dirsi pienamente rispettato il termine di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. che, come chiarito dalla giurisprudenza, si applica anche nel caso di mera integrazione della convocazione già effettuata, a mente del quale l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
In merito all'asserito mancato raggiungimento della maggioranza legale per deliberare validamente, che costituisce il secondo motivo di impugnazione, si deve rilevare che, alla stregua delle risultanze processuali, l'assemblea del condominio
“ di giorno 11 febbraio 2019 ha deliberato secondo legge. CP_1
Infatti, quanto sostenuto da parte attrice in ordine alla presenza, nel condominio, di due distinti corpi di fabbrica e in relazione alla conseguente necessità di calcolare le maggioranze disgiuntamente per le due scale che lo compongono è rimasto sfornito di prova in giudizio, non essendo stata provata la presenza di due costruzioni separate né strutturalmente né dal punto di vista gestionale e non essendo stata documentata la presenza di due tabelle millesimali;
di contro, il convenuto ha provato, per mezzo delle planimetrie allegate, che il è formato da un corpo di fabbrica unico CP_1
composto da due scale.
Peraltro, conferma il carattere unitario della gestione del condominio “ CP_1
anche il verbale di assemblea del 5 dicembre 2018 di cui agli atti del presente giudizio, non impugnato in questa sede, che riporta i condomini e i millesimi senza distinguere tra scala A e scala B e, quindi, calcolando la presenza del numero minimo legale sull'intero edificio e non in base alle scale.
Dalla documentazione versata in atti non emerge, dunque, alcun elemento a sostegno della tesi della gestione separata patrocinata da parte attrice.
Con il secondo motivo di censura venivano, altresì, sollevati non meglio precisati dubbi in ordine alla corretta applicazione dell'art. 1126 c.c. nella predisposizione del piano di riparto che, tuttavia, costituiscono delle contestazioni meramente generiche e prive di riscontri documentali e che vanno, pertanto, rigettate.
Infine, anche la terza doglianza, a parere di questo decidente, appare priva di fondamento. Infatti, l'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, dei lavori da effettuare per porre rimedio alla infiltrazioni subite dagli immobili degli odierni attori, del relativo fondo speciale e del riparto, nonché della bozza di contratto, non appare idonea ad alterare lo stato dei luoghi che, oltre ad essere già cristallizzato all'interno di una consulenza tecnica di parte, era già stato oggetto di approfonditi sopralluoghi da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato all'interno del procedimento n. 1438/2017 R.G. di questo Tribunale.
Infatti, tra gli atti del procedimento di cui sopra, prodotti in questo giudizio, è contenuta l'istanza di proroga dei termini per l'invio della perizia, datata 9 febbraio
2019, motivata dalla necessità di elaborare i “numerosi dati e rilievi già eseguiti”. Il consulente tecnico d'ufficio, nella formulata richiesta rilevava che “In particolare durante tale sopralluogo sono stati misurati tutti e tre gli appartamenti, rilevate le problematiche presenti, misurate le entità delle stesse, fotografati i luoghi ed i particolari, quindi si sono effettuate accurate indagini termografiche (autorizzate), nonché si è preso visione di una delle terrazze (ovvero quella autorizzata), tratto foto, misurazioni ed indagini ulteriori.
Considerato che
allo scrivente è stato concesso da provvedimento originarlo 60 gg di tempo per la stesura della bozza alle parti (ovvero entro il giorno 11/03/2019), tenuto conto delle numerose indagini svolte, delle misure rinvenute sia negli appartamenti che in terrazza riportate in elementi cartacei, delle copiose foto eseguite, delle indagini termografiche svolte, dovendo pertanto elaborare
i numerosi elementi raccolti quindi sviluppare i diagrammi termografici, le foto, e stilare i computi del lavori nonché collezionare gli allegati e inviare la bozza, tenuto conto del notevole lavoro ancora in parte da svolgere con la presente chiede alla s.v.
Ill.ma voler autorizzare una proroga allo scrivente ctu ed in particolare si chiede di poter inviare la bozza (alfine di poter elaborare i numerosi dati acquisiti) entro il giorno 18/04/2019 concedendo sempre alle parti 10 gg per memorie (dalla notifica della bozza) e al ctu successivi 10 gg per depositare la ctu definitiva”. In base a quanto osservato dal consulente tecnico d'ufficio all'interno di suddetta richiesta, precedente rispetto alla delibera impugnata dinnanzi a questo giudice, può escludersi tanto la violazione dell'art. 1129 c.c. quanto la sussistenza di qualsivoglia tentativo di frode processuale ex art. 374 c.p., atteso che, già prima dell'approvazione della delibera impugnata, le operazioni peritali potevano considerarsi concluse e, quindi, non suscettibili di alcun pregiudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, di conseguenza, vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O. Emilia Caleca, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo solidalmente e definitivamente a carico della medesima parte le spese di ctu.
Messina, 25 marzo 2025
Il Giudice
(Dott. Emilia Caleca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1532 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15.05.1951 e residente in [...]s, is. 307 e Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], CodiceFiscale_2
presso il Vicariato, San Giovanni del Laterano, Piazza Giovanni Paolo, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Ventimiglia (C.F. C.F._3
) del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati in Messina, via Pippo Romeo,
[...]
n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Carmen Currò,
- attori -
E
(C.F. ), sito in Torregrotta (ME), Corso Sicilia, Controparte_1 P.IVA_1
n. 98/108, in persona dell'amministratore pro tempore Rag. , CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio M. Rabbone (C.F.
[...]
) e presso il Suo studio elettivamente domiciliato, C.F._4
- convenuto –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, la sig.ra CP_1
in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sita al n. B/14 Parte_1
della palazzina B del condominio “ e il sig. in qualità di CP_1 Parte_2
proprietario delle unità immobiliari A/13 e A/14 della palazzina A del condominio
“ , ut supra generalizzati e difesi, proponevano impugnazione avverso la CP_1
deliberazione assunta dall'assemblea dei condomini di predetto condominio in data 11 febbraio 2019.
A sostegno dell'azione proposta, gli attori deducevano che, pur avendo ricevuto regolare convocazione per predetta assemblea condominiale, non avevano, di contro, ricevuto la comunicazione integrativa dell'ordine del giorno. Più precisamente, il sig. esponeva di aver ricevuto la raccomandata contenente l'ordine del Parte_2
giorno aggiuntivo, non allegato, in data 20.02.2019 e, dunque, nove giorni dopo lo svolgimento dell'assemblea; mentre, la sig.ra denunciava di non Parte_1
aver ricevuto alcun avviso di integrazione dell'ordine del giorno. Eccepivano, pertanto, la nullità della delibera per violazione dell'art. 1136, penultimo comma, c.c., limitatamente a quanto deliberato in merito ai punti all'ordine del giorno non regolarmente comunicati e, quindi, nella parte in cui l'assemblea ha approvato il fondo straordinario per i lavori di eliminazione delle infiltrazioni pari ad euro 113.190,00.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte attrice assumeva che dal progetto di riparto delle spese d'intervento sulle infiltrazioni, approvato dall'assemblea dei condomini, non si evinceva se fosse stato utilizzato il criterio di cui all'art. 1126 c.c. e contestava altresì che, essendo il composto da due distinti corpi di CP_1
fabbrica, ai fini della valida costituzione dell'assemblea e della validità della delibera, non fosse sufficiente sommare i millesimi di entrambi gli edifici ma che, al contrario, occorresse la maggioranza dei millesimi di ogni singola scala. Denunciavano, dunque, che, mentre per la scala A era stato raggiunto il quorum necessario per deliberare validamente, per la scala B non era stato raggiunto. Eccepivano, dunque, in ordine a tutte le deliberazioni adottate durante la seduta di giorno 11 febbraio 2019, il mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 1136 commi 2 e 4 c.c.
Da ultimo, rilevavano l'illegittimità della delibera impugnata per violazione degli artt. 1129 c.c. e 374 c.p. nella parte in cui approvava i preventivi, il riparto delle spese e la bozza di un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di eliminazione delle infiltrazioni, sostenendo che l'esecuzione di suddetti lavori avrebbe modificato lo stato dei luoghi sui quali, nel procedimento n. 1438/2017, il consulente tecnico d'ufficio nominato avrebbe dovuto eseguire accertamenti e valutazioni.
Si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore Rag. , contestando integralmente le asserzioni di parte CP_2
avversa, eccependo l'assoluta infondatezza dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione della delibera assembleare de qua e chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, con vittoria di spese e compensi.
Più precisamente, il resistente eccepiva, preliminarmente, CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione, in conseguenza del mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge;
sosteneva, infatti, il convenuto che gli attori, pur avendo formulato richiesta di fissazione di un CP_1
incontro di mediazione all'organismo competente, non avevano, poi, dato ulteriore impulso alla stessa.
Nel merito, parte convenuta denunciava l'assoluta infondatezza del primo motivo posto a sostegno dell'impugnazione della delibera condominiale, evidenziando,
a fondamento della propria difesa, come le comunicazioni di integrazione dell'ordine del giorno siano state recapitate nei termini di legge.
In ordine al secondo motivo di censura, il “ rilevava la CP_1 CP_1
genericità della contestazione relativa all'omessa o erronea applicazione del criterio di cui all'art. 1126 c.c. e l'infondatezza dell'argomento sostenuto dagli attori secondo cui la delibera doveva essere adottata a maggioranza dei condomini di ciascuna scala;
sul punto, parte convenuta sosteneva l'unicità del corpo di fabbrica e la conseguente unicità della struttura e della tabella di proprietà, non essendo stata predisposta una tabella millesimale per ogni scala, bensì una generale.
Infine, rispetto al terzo motivo di impugnazione, il costituito CP_1
osservava come lo stato originario dei luoghi risultasse già cristallizzato all'interno di diverse perizie e documentazioni fotografiche.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 6 novembre 2019, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. a decorrere dal 10 gennaio 2020.
All'udienza dell'11 ottobre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la domanda di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione per omesso esperimento del tentativo di mediazione da parte degli attori.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i signori e Pt_1 Pt_2
hanno correttamente incardinato il procedimento di mediazione attraverso il deposito della relativa istanza data 6 marzo 2019. Fissata, ad opera dell'organismo di mediazione, la data del 5 aprile 2019 per il primo incontro delle parti, l'amministratore del convenuto, con pec del 28 marzo 2019, formulava richiesta di CP_1
differimento della prima comparizione, alla quale l'organismo dava riscontro solo in data 8 aprile 2019, comunicando il rinvio dell'incontro alla data del 7 maggio 2019.
Purtuttavia, in data 5 aprile 2019, si svolgeva comunque il primo incontro di mediazione, come risulta dal relativo verbale depositato da parte attrice, in cui si legge
“Per la parte invitata nessuno è comparso ed a tal fine il Mediatore verifica la regolarità dell'invito alla procedura inviato all'Amm.re del Condominio, Rag.
[...]
, avvenuto con racc.ta a.r. del 7-11.03.2019, e dal medesimo ricevuta CP_2
mediante ritiro in agenzia in data 19.03.2019, come da documentazione in atti”. Com'è evidente, il verbale de quo non contiene riferimento alcuno alla presentazione di una istanza di rinvio del procedimento di mediazione da parte dell'amministratore , limitandosi a dare atto dell'impossibilità di avviare CP_2
la procedura conciliativa per assenza della parte convenuta.
Ebbene, quanto verificatosi in sede di mediazione non appare, invero, imputabile né alla parte attrice né alla parte convenuta, ma rappresenta, piuttosto, un errore di avviamento e istruzione della procedura conciliativa imputabile all'organismo di mediazione. Pertanto, il tentativo di mediazione può considerarsi validamente esperito dai signori e atteso che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. Pt_1 Pt_2
28/2010, “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione”.
Ciò premesso, le doglianze mosse da parte attrice avverso il deliberato assembleare dell'11 febbraio 2019, adottato dal convenuto e in questa sede CP_1
impugnato, appaiono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
Con il primo motivo di impugnazione, gli attori lamentavano l'omessa e/o la non tempestiva notifica della comunicazione contenente l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea per cui è causa.
Risulta, invero, dalla documentazione prodotta dal condomino convenuto e, in particolare, dai documenti di cui agli allegati numeri 3 e 4 che, con raccomandata a/r n. 153417411032, consegnata in data 1 febbraio 2019, è stata tramessa la comunicazione di integrazione dell'ordine del giorno alla sig.ra e che, con Pt_1
raccomandata a/r n. 145876889033, la predetta comunicazione è giunta all'indirizzo del condomino in data 4 febbraio 2019. Pt_2
In forza di tali risultanze probatorie può dirsi pienamente rispettato il termine di cui all'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. che, come chiarito dalla giurisprudenza, si applica anche nel caso di mera integrazione della convocazione già effettuata, a mente del quale l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
In merito all'asserito mancato raggiungimento della maggioranza legale per deliberare validamente, che costituisce il secondo motivo di impugnazione, si deve rilevare che, alla stregua delle risultanze processuali, l'assemblea del condominio
“ di giorno 11 febbraio 2019 ha deliberato secondo legge. CP_1
Infatti, quanto sostenuto da parte attrice in ordine alla presenza, nel condominio, di due distinti corpi di fabbrica e in relazione alla conseguente necessità di calcolare le maggioranze disgiuntamente per le due scale che lo compongono è rimasto sfornito di prova in giudizio, non essendo stata provata la presenza di due costruzioni separate né strutturalmente né dal punto di vista gestionale e non essendo stata documentata la presenza di due tabelle millesimali;
di contro, il convenuto ha provato, per mezzo delle planimetrie allegate, che il è formato da un corpo di fabbrica unico CP_1
composto da due scale.
Peraltro, conferma il carattere unitario della gestione del condominio “ CP_1
anche il verbale di assemblea del 5 dicembre 2018 di cui agli atti del presente giudizio, non impugnato in questa sede, che riporta i condomini e i millesimi senza distinguere tra scala A e scala B e, quindi, calcolando la presenza del numero minimo legale sull'intero edificio e non in base alle scale.
Dalla documentazione versata in atti non emerge, dunque, alcun elemento a sostegno della tesi della gestione separata patrocinata da parte attrice.
Con il secondo motivo di censura venivano, altresì, sollevati non meglio precisati dubbi in ordine alla corretta applicazione dell'art. 1126 c.c. nella predisposizione del piano di riparto che, tuttavia, costituiscono delle contestazioni meramente generiche e prive di riscontri documentali e che vanno, pertanto, rigettate.
Infine, anche la terza doglianza, a parere di questo decidente, appare priva di fondamento. Infatti, l'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, dei lavori da effettuare per porre rimedio alla infiltrazioni subite dagli immobili degli odierni attori, del relativo fondo speciale e del riparto, nonché della bozza di contratto, non appare idonea ad alterare lo stato dei luoghi che, oltre ad essere già cristallizzato all'interno di una consulenza tecnica di parte, era già stato oggetto di approfonditi sopralluoghi da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato all'interno del procedimento n. 1438/2017 R.G. di questo Tribunale.
Infatti, tra gli atti del procedimento di cui sopra, prodotti in questo giudizio, è contenuta l'istanza di proroga dei termini per l'invio della perizia, datata 9 febbraio
2019, motivata dalla necessità di elaborare i “numerosi dati e rilievi già eseguiti”. Il consulente tecnico d'ufficio, nella formulata richiesta rilevava che “In particolare durante tale sopralluogo sono stati misurati tutti e tre gli appartamenti, rilevate le problematiche presenti, misurate le entità delle stesse, fotografati i luoghi ed i particolari, quindi si sono effettuate accurate indagini termografiche (autorizzate), nonché si è preso visione di una delle terrazze (ovvero quella autorizzata), tratto foto, misurazioni ed indagini ulteriori.
Considerato che
allo scrivente è stato concesso da provvedimento originarlo 60 gg di tempo per la stesura della bozza alle parti (ovvero entro il giorno 11/03/2019), tenuto conto delle numerose indagini svolte, delle misure rinvenute sia negli appartamenti che in terrazza riportate in elementi cartacei, delle copiose foto eseguite, delle indagini termografiche svolte, dovendo pertanto elaborare
i numerosi elementi raccolti quindi sviluppare i diagrammi termografici, le foto, e stilare i computi del lavori nonché collezionare gli allegati e inviare la bozza, tenuto conto del notevole lavoro ancora in parte da svolgere con la presente chiede alla s.v.
Ill.ma voler autorizzare una proroga allo scrivente ctu ed in particolare si chiede di poter inviare la bozza (alfine di poter elaborare i numerosi dati acquisiti) entro il giorno 18/04/2019 concedendo sempre alle parti 10 gg per memorie (dalla notifica della bozza) e al ctu successivi 10 gg per depositare la ctu definitiva”. In base a quanto osservato dal consulente tecnico d'ufficio all'interno di suddetta richiesta, precedente rispetto alla delibera impugnata dinnanzi a questo giudice, può escludersi tanto la violazione dell'art. 1129 c.c. quanto la sussistenza di qualsivoglia tentativo di frode processuale ex art. 374 c.p., atteso che, già prima dell'approvazione della delibera impugnata, le operazioni peritali potevano considerarsi concluse e, quindi, non suscettibili di alcun pregiudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, di conseguenza, vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O. Emilia Caleca, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendo solidalmente e definitivamente a carico della medesima parte le spese di ctu.
Messina, 25 marzo 2025
Il Giudice
(Dott. Emilia Caleca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.