TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 2441/2023
Alla udienza tenuta il 21/03/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 2441/2023 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attore compare l'Avv. LUCHERINI in sostituzione dell'Avv. CAMPO MAURIZIO il quale precisa come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in pct;
per le convenute compare l'Avv. TORRE LUISA la quale precisa come da note di precisazione delle conclusioni depositate in pct.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
- 1 - S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2441 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
: AVV. MAURIZIO CAMPO
[...]
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
RI MA CP_1
DIFENSORE: AVV. LUISA TORRE
- CONVENUTE OPPOSTE -
avente a oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
➢ Attore opponente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previo accertamento dei presupposti per la proposizione della opposizione tardiva ex art, 650 c.p.c., revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 333/2023 del 28.2.2023 RG 822/2023 emesso dal Tribunale dei Lucca ad istanza delle creditrici opposte nei confronti dell'odierno opponente. Nel merito Voglia il Tribunale respingere la pretesa creditoria azionata monitoriamente dalle convenute opposte così come reiterata nel giudizio di opposizione per essere insussistenti le ragioni di credito così come formulate dalle stesse. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
➢ Convenute opposte:
“Voglia il Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti negli scritti difensivi, in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva avanzata dal Sig.
perché proposta in assenza dei requisiti previsti dall'art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che lo stesso è passato in giudicato e che è irrevocabile;
nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta in via preliminare, previa ammissione di tutte le prove già richieste: in via principale, rigettare l'opposizione avanzata dal Sig.
[...]
perché infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, in ipotesi, accertato e dichiarato il diritto di credito delle convenute opposte nei confronti dell'opponente, condannare il Sig. a pagare in favore delle IG e IZ IN, Parte_1 CP_1 ciascuna per i rispettivi diritti, la somma di Euro 18.799,15, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.p.c. dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo, o quella somma maggiore o minore che risulterà provata e/o di giustizia. In ogni caso, vinte le spese di lite della causa di opposizione e quelle del decreto ingiuntivo. In via
- 2 - istruttoria, si chiede e si insiste nella richiesta di ammissione della prova per testi sui capitoli formulati nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata in data 16/02/2024, da intendersi qui integralmente trascritti, con i testi nella stessa indicati, e si chiede e si insiste, altresì, nella richiesta di ammissione della CTU tecnica a conferma della stima delle spese di esecuzione dell'impianto ascensore del ivi Controparte_2 comprese le opere edili, aggiornate alla data del subentro nella comunione da parte del Sig. Parte_1
e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della quota di comproprietà di
[...] quest'ultimo e della somma da lui dovuta alle Sig.re e IZ IN per la sua partecipazione CP_1 alla comunione, come precisato nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c., sopra citata.”
§ § §
§1. – Con atto di citazione ritualmente notificato – Parte_1
premettendo: che in data 6.7.2023, rientrato in Italia, aveva rivenuto nella cassetta postale il relativo avviso ed aveva provveduto a ritirare presso la Casa Comunale atto di precetto, lì depositato in data 1.6.2023, recante l'intimazione a pagare la complessiva somma di euro 20.883,16 in favore di e IZ IN;
che il precetto CP_1
era stato notificato sulla base del decreto ingiuntivo n. 333/2023, emesso in data
27.2.2023 e notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 23.3.2023 presso la residenza del destinatario, con perfezionamento il successivo 3.4.2023, decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento restituita al mittente per compiuta giacenza;
che l'opponente, cittadino messicano, frequentemente si assentava dall'Italia per rientrare in Messico per lunghi periodi, soggiornando in Italia prevalentemente nel periodo estivo;
che di ciò erano edotte anche le odierne creditrici opposte;
che, segnatamente, l'opponente aveva lasciato l'Italia nell'agosto 2022 per farvi rientro il successivo 11 giugno, rientrando precipuamente in Lucca il 31 giugno;
che la notifica del decreto ingiuntivo era affetta da nullità, in quanto a soddisfare gli adempimenti demandati all'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. non poteva dirsi sufficiente quanto documentato con il timbro stampigliato sulla relata di notifica, secondo quanto prescritto dagli artt. 139, 140 c.p.c.; che la circostanza attestata dall'ufficiale giudiziario era inverosimile, vuoi per il rilevante numero di condomini, vuoi perché l'agente notificante, onde affiggere il prescritto avviso del tentativo di notifica, avrebbe dovuto farsi aprire il
- 3 - portone d'ingresso da un condomino, vicino di casa, al quale avrebbe potuto consegnare la copia del piego notificato, ove questi avesse accettato di riceverla;
che, rientrato presso la propria residenza, l'opponente aveva invero rinvenuto il solo avviso di deposito dell'atto di precetto, non già quello del decreto ingiuntivo;
che, nel merito, il credito fatto valere era illiquido, in quanto relativo alla somma spettante alle odierne opposte quale rimborso per le spese di costruzione dell'ascensore in base ai millesimi di proprietà, quale corrispettivo per la partecipazione alla comunione del ridetto ascensore;
che tale credito era peraltro inesistente, atteso che la pretesa fonte del credito derivava da contratto in favore delle originarie contraenti e per le spese sostenute Parte_2 CP_3
da queste ultime per la costruzione dell'ascensore, non già in favore di loro aventi causa;
che, anche a voler inquadrare la pretesa nell'ambito dell'art. 1121 c.c. in tema di comunione ordinaria, sussisteva un evidente difetto di legittimazione attiva delle odierne opposte, titolate tutt'al più a richiedere una somma proporzionata alla rispettiva quota pro indiviso – ha presentato opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2023 del 28.2023, chiedendone la revoca, previo accertamento dell'insussistenza del credito fatto valere.
§1.2 – Per sentir dichiarare inammissibile l'opposizione, ovvero per sentirla rigettare nel merito, si sono costituite e IZ IN, deducendo che la notifica CP_1
del decreto ingiuntivo si era regolarmente perfezionata e che l'allontanamento volontario dalla residenza dell'intimato non era idonea ad integrare causa di forza maggiore;
che con il rogito di acquisto del 28.9.2009 l'odierno opposto si era obbligato ad accettare tutti i patti di cui all'atto notarile del 10.2.1983 e, in particolare, il diritto a partecipare alla comunione dell'ascensore costruito previo pagamento delle spese di costruzione sostenute da e in tutto in proporzione ai millesimi di Parte_2 CP_3
proprietà; che il valore delle spese di costruzione era stato determinato dall'amministratore e reso oggetto di assemblee straordinarie del condominio;
che l'odierno opponente aveva manifestato la volontà di partecipare alla comunione dell'ascensore.
- 4 - §1.2 – Sospesa l'esecutorietà del decreto opposto, istruita sulla base dei soli documenti prodotti, all'udienza del 21 marzo 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata decisa mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è inammissibile.
§3. – Al vertice dell'argomentazione che qui appresso si va a sviluppare sta la considerazione che dagli artt. 641, 643, 644, 645, 650 c.p.c., in combinato disposto, è dato ricavare il principio secondo il quale anche in caso di nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 643 c.p.c., l'intimato deve proporre opposizione tempestiva nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., che decorre dalla notifica del decreto (cfr. già Cass. sent. 4412 del 1988), potendo a tale regola apportarsi una deroga laddove l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di una nullità della notifica (Cass. sent. n. 11313 del 1994; n. 880 del
1999), per tale dovendosi intendere ogni vizio suscettibile di inficiare la validità della notificazione, da qualsiasi causa determinato (Cass. sent. n. 18847 del 2008).
§3.1 – In particolare, sull'opponente incombe l'onere di dimostrare il nesso causale tra il vizio della notifica e la mancata conoscenza del decreto oggetto di notificazione, con la precisazione che, trattandosi di fatto negativo, la prova può essere data anche per presunzioni (cfr. Cass. sent. n. 20850 del 2018; n. 20391 del 2007; sez. un. n. 14572 del
2007; n. 11066 del 2003; n. 880 del 1999).
§3.2 – Per converso – eccettuata la peculiare ipotesi dell'opposizione tardiva consumeristica, delineata negli elementi essenziali da Cass., sez. un., sent. n. 9479 del
2023, sulla quale è qui inutile indugiare – il caso fortuito e la forza maggiore, nell'opposizione tardiva “ordinaria” si sostanziano in vicende costituite da una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto ed in un fatto di carattere del tutto oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento per forza propria
(Cass. ord. n. 17922 del 2019; sent. n. 25737 del 2008; n. 3769 del 2001; n. 8561 del
1998; n. 5584 del 1998; n. 4761 del 1998; n. 10170 del 1996).
- 5 - §3.3 – A tal fine, è ritenuta del tutto irrilevante l'assenza temporanea del destinatario della notifica dalla propria residenza, dovendo l'ingiunto approntare le necessarie cautele onde permettere, se non la diretta ricezione, quanto meno la conoscenza dell'atto notificato, integrando l'assenza dalla propria residenza un fatto puramente volontario e non determinato da invincibili agenti esterni (Cass. sent. n. 17922 del 2019; n. 24253 del
2016; n. 22955 del 2010; n. 25737 del 2008).
§4. – Orbene, venendo ai fatti di causa, è accaduto quanto di seguito indicato:
l'ufficiale giudiziario ha eseguito la notifica del decreto ingiuntivo presso il luogo di residenza anagrafica ed effettiva esattamente individuato del Sig. Parte_1
in Lucca (LU), Piazza San Pietro Somaldi n. 15 (doc. 12 fasc. opposte, certificato
[...]
di residenza estratto in data 22 marzo 2023 - giorno precedente alla notifica ex art. 140
c.p.c. del decreto ingiuntivo - e in data 31 maggio 2023 - giorno precedente alla notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto di precetto), dove si trovano il campanello e la cassetta postale
(chiusa a chiave) con suesposti il nome dell'ingiunto (doc. 13 fasc. opposte); in particolare, dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo, dall'avviso di ricevimento e dalla busta della raccomandata ex art. 140 c.p.c. contenente l'avviso di avvenuto deposito di atto giudiziario alla casa comunale, tornati al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc.
n. 2 opposte) risulta che in data 23 marzo 2023 l'ufficiale giudiziario ha eseguito la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., “mediante affissione di avviso alla porta di abitazione e deposito di copia nella Casa Comunale ex art. 140 cpc, ciò per non aver trovato esso destinatario, né persone di sua famiglia o addette alla casa, né vicini di casa o portiere che abbia accettato di ricevere
l'atto ed inviando avviso della raccomandata con ricevuta di ritorno”, indicando nella relata il numero della raccomandata a.r. 668460716568 dello stesso 23/03/2023, riportato nell'avviso di ricevimento e nella busta;
in data 27 marzo 2023 l'agente postale ha avvisato l'ingiunto del tentativo di consegna della suddetta raccomandata a.r.
668460716568 (cronologico n. 2218) del 23/03/2023, contenente l'avviso dell'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. di avere depositato in data 23/03/2023 nella casa comunale di Lucca copia del decreto ingiuntivo ad istanza delle odierne opposte;
che lo stesso 27 marzo 2023 l'agente postale ha depositato la raccomandata presso l'ufficio postale per
- 6 - “assenza del destinatario”, come risulta dalle attestazioni indicate sulla busta;
l'ingiunto non ha ritirato la suddetta raccomandata a.r. ex art. 140 c.p.c. entro il termine di 10 giorni
(attestazione dell'agente postale dell'8 aprile 2023 sulla busta e sull'avviso di ricevimento della raccomandata) e in data 28 aprile 2023, decorso un periodo di giacenza all'ufficio postale di trenta giorni, la stessa raccomandata, datata e sottoscritta, è stata restituita per compiuta giacenza al mittente unitamente all'avviso di ricevimento.
Da quel che risulta documentato nella relata di notifica l'art. 140 c.p.c. risulta dunque rispettato e la notifica eseguita con le prescritte formalità si è regolarmente perfezionata, di tal che alcuna nullità è riscontrabile in danno del procedimento notificatorio.
Le circostanze dedotte dall'opponente, con le quali si adombrano fatti verificatisi in difformità da quanto documentato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica non valgono ad infirmarne l'efficacia probatoria, assistita dalla pubblica fede fino a querela di falso (cfr. Cass. sent. n. 14454 del 2020; n. 25860 del 2008), che nel caso di specie non è stata proposta.
Poiché l'assenza volontaria dalla residenza, lo si rimarca, non integra fatto idoneo ad assurgere a caso fortuito o causa di forza maggiore, l'opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere proposta tempestivamente, il che è pacifico non sia avvenuto.
Da qui, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
§5. – Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi dei parametri sulla base del valore di causa, di tal che il compenso professionale spettante è pari ad euro 5.077,00.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione.
- Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
- 7 - Lucca, 21 marzo 2025
Il Giudice Unico Dott. Giampaolo Fabbrizzi
- 8 -