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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/11/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 179/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2024 da
(CF/P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Piraino
- appellante - contro
(Codice Fiscale/P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Bertotti
- appellato -
Oggetto: Contratti ed obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza 75/2024 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'appello presentato e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza (Tribunale di Rovereto n. 75/2024 dd.
22/02/24), rigettare la domanda di pagamento presentata da CP_1 con il ricorso e decreto ingiuntivo n. 170 dd. 13/05/22 emesso dal
[...] 2
Tribunale di Rovereto perché infondata in fatto e diritto ed accertare e dichiarare, per converso, che il corrispettivo dovuto per l'effettiva attività eseguita tra il 2016 ed il 2020 da in favore di è Controparte_1 Parte_1 da quantificarsi in € 18.242+IVA e che tale somma (€ 22.255,24) è stata già integralmente pagata nel corso della causa di primo grado e pertanto nulla è più dovuto da parte appellante a parte appellata per quanto le prestazioni rese nell'arco di tempo indicato. in via istruttoria: si valuti l'opportunità di rinnovazione della CTU per giungere ad una giusta decisione e si insiste per l'ammissione della prova testimoniale così come capitolata nella II memoria ex art. 183 c.p.c. dd.
11/04/2023 al fine di chiarire che il programma informatico (software) sul quale ha lavorato da è stato progettato e realizzato, su Controparte_1 commissione di , dall'ing. Parte_1 Testimone_1
Con vittoria di spese e compensi di primo e di secondo grado secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.” per l'Appellato:
“La società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ut sopra rappresentata e difesa insiste per la conferma della sentenza n. 75/2024 pronunciata in data 30 gennaio 2024 dal Tribunale di
Rovereto, con vittoria di competenze e spese di lite anche per il secondo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2022 Parte_1 proponeva opposizione al decreto con cui le si ingiungeva il pagamento,
[...] in favore di della somma di Euro 57.828,00, pretesa Controparte_1 quale corrispettivo per prestazioni di servizi. Questi erano consistiti nella implementazione di un software per e-commerce esistente compiuta fra il
2016 e il 2020 e nel costo dello stesso per cessione sorgenti;
nel servizio di hosting prestato in quel periodo;
nel costo delle operazioni compiute per eseguire l'ordinanza cautelare del Tribunale di Rovereto dell'8 gennaio 2021, che l'aveva condannata a mettere a disposizione per una settimana i dati, presenti sul suo server, relativi all'attività di e-commerce svolta da
. Parte_1 3
Osservava l'opponente che la prestazione resa da Controparte_1 consisteva in realtà nella concessione in uso del software e nell'hosting per un periodo di quattro anni, in relazione alla quale il corrispettivo di Euro
18.300,00 era stato saldato.
L'ingiungente aveva utilizzato, per implementarlo, il codice sorgente del software di , realizzato da altro informatico (Ing. e del Parte_1 Tes_1 costo di Euro 4.464,00, ma non lo aveva completato, tanto che si trovava in fase di test. aveva quindi svolto la funzione di collaudatore, e Parte_1 aveva da questo tratto utilità per realizzare un software Controparte_1 collocabile sul mercato.
Poichè, inoltre, la somma richiesta comprendeva anche la cessione del software, se ne doveva desumere che esso era di proprietà di CP_1
che non poteva chiedere a un corrispettivo per la sua
[...] Parte_1 implementazione, e quindi per un'attività di cui era lei stessa ad avere beneficiato;
né poteva chiedere alcun corrispettivo per la vendita del software, che non era mai avvenuta.
Precisava che inizialmente aveva reso disponibile a Parte_1 CP_1 il software di sua proprietà, realizzato dall'ing. con l'incarico
[...] Tes_1 di implementarlo, sul presupposto che esso sarebbe rimasto di proprietà di
, compresi ogni implementazione e aggiornamento successivi;
ma Parte_1
come dimostrato nella successiva corrispondenza, aveva Controparte_1 rifiutato di riconoscere l'originaria proprietà del software.
Il rapporto fra le parti si configurava allora come concessione in uso di un software in fase di aggiornamento, mai finito e collaudato, in cui Parte_1 aveva assunto la funzione di collaudatore, permettendo a di Controparte_1 acquisire il software dell'ing. che ora poteva essere concesso in uso Tes_1 ad altre aziende.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata l'inesistenza del credito vantato, qualificata la prestazione come concessione in uso e servizio di hosting, per la quale la somma versata di Euro 18.300,00 era interamente satisfattiva, considerando anche la cessione a del codice sorgente Controparte_1 dell'Ing. d il valore dell'attività di tester svolta da . Tes_1 Parte_1 4
Poichè in data 1° dicembre 2020, non avendo le parti raggiunto un accordo per il corrispettivo, aveva impedito l'accesso alla Controparte_1 piattaforma di e-commerce impedendo tale attività per un anno, chiedeva in via riconvenzionale che la stessa fosse condannata al risarcimento del danno, da compensarsi con quanto eventualmente riconosciuto in suo favore.
Quanto alla somma di Euro 5.250,00 oltre I.V.A. richiesta per il servizio di hosting, osservava che essa era di gran lunga superiore a quella richiesta da altra ditta per il medesimo servizio.
Il creditore ingiungente si costituiva, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Allegava di aver ricevuto da incarico di implementare il software Parte_1 esistente, in modo da affiancare alla vendita tradizionale quella tramite e- commerce, e di avere eseguito tale prestazione, che non aveva nulla a che fare con un contratto di licenza d'uso. Asseriva di avere ampiamente documentato le ore impiegate, e osservava che la stessa aveva Parte_1 confermato la bontà del prodotto avendolo utilizzato come proprio.
Sentite liberamente le parti e tentatane inutilmente la conciliazione, la causa veniva istruita con la nomina di un C.T.U., incaricato di determinare le ore complessive di lavoro necessario per lo sviluppo del programma ed il corrispettivo di mercato per ogni ora di lavoro.
2. - Con sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2024 il Tribunale di
Rovereto qualificava il contratto concluso tra le parti come appalto di servizi, consistenti nello sviluppo del software, già esistente, necessario all'esercizio dell'attività di e-commerce del committente.
Riteneva quindi che, i sensi dell'articolo 1657 c.c., non essendo stata determinata dalle parti la misura del corrispettivo né avendo le stesse stabilito il modo di determinarla, essa doveva essere determinata dal giudice.
Richiamava gli esiti della consulenza tecnica, che aveva stimato per lo sviluppo del programma l'impiego di 1196 ore, di poco superiore a quelle esposte dalla parte creditrice, e, sulla scorta di un costo orario di Euro
50,00, considerava congruo il corrispettivo richiesto. 5
Quanto alle altre due voci indicate in fattura, riteneva adeguato per il servizio di hosting il costo di Euro 1.500,00 l'anno richiesto da CP_1
anche alla luce delle generiche contestazioni del committente e della
[...] antieconomicità di una nuova consulenza tecnica;
riteneva la effettiva debenza del costo delle operazioni necessarie per eseguire l'ordinanza cautelare del tribunale di Rovereto dell'8 gennaio 2021, e dava atto dell'assenza di contestazioni in ordine al quantum.
Stante il pagamento in corso di causa della somma di Euro 22.252,24, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della residua somma di Euro 46.096,49, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'articolo 5 D.lg. 231/2002, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed errata, propone appello Controparte_2
si è costituita, chiedendone la conferma.
[...] CP_1
3.1 - Con il primo motivo l'appellante contesta la stima della prestazione resa da avendo il Tribunale fatto proprie le errate Controparte_1 indicazioni del C.T.U.
Rileva che il software era ancora in fase di test e non collaudato, e che questa circostanza non è stata presa in considerazione dal C.T.U.
Inoltre, il C.T.U., dopo aver evidenziato che il software è composto da quattro distinte componenti, ha calcolato le righe di codice sorgente solamente per una di queste, non essendo disponibili informazioni dettagliate per le altre tre, che sono state solamente oggetto di una stima.
Il C.T.U. ha poi ingiustificatamente riconosciuto un 20% di righe di codici in più per riscritture, aggiornamenti e ottimizzazioni;
e ha ipotizzato una velocità di stesura di righe di codice uniforme, senza tenere conto del tipo di software che si sta scrivendo né il tipo di scrittura che si sta componendo, così applicando un criterio unico per prestazioni qualitativamente diverse.
Ha aggiunto una maggiorazione del 30% per la fase di progettazione, senza tenere conto che il software è stato progettato dall'ing. e una Tes_1 maggiorazione del 20% per aggiornamenti e ottimizzazioni, valutando quindi una seconda volta le stesse circostanze sopra dette. 6
Il C.T.U. non ha considerato un valore di mercato da attribuire alla prestazione, e trascurato il fatto che alcuni codici vengono copiati da codici open source, cioè non protetti, che non sono stati considerati separatamente.
Accogliendo le risultanze della C.T.U., il Tribunale ha acconsentito a risultati paradossali, poichè il criterio utilizzato, se applicato a tutto il software, ne comporterebbe una valutazione complessiva di più di settecentomila Euro, dato che esso conta circa 390.000 righe.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante contesta la qualificazione del rapporto operata dal Tribunale.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il programma è stato progettato e realizzato dall'ing. su incarico di , e che le Tes_1 Parte_1 trattative fra le parti riguardavano principalmente la proprietà del software.
Ritiene quindi che il contrasto in merito al prezzo da corrispondere sia conseguenza della controversia sulla proprietà del software, di cui comunque non si discute in questa causa, sicchè l'unico accordo che sarebbe stato perfezionato tra le parti consisterebbe nella possibilità per di Parte_1 utilizzare da subito il software per le sue finalità imprenditoriali. Parte_1 si è sempre dichiarata disponibile a compensare in modo Controparte_1 congruo in relazione all'effettiva attività prestata, ma le parti non hanno raggiunto un accordo.
Lo sviluppo del software esistente, attesa la controversia sulla sua proprietà, è divenuta una prestazione funzionale al suo utilizzo. Trentino sistemi ha consentito ad di utilizzare il software, e la parte di Parte_1 sviluppo era un accessorio che non accresceva il valore del bene di
. In ogni caso, non aveva diritto di cedere il Parte_1 Controparte_1 software, la cui paternità era dell'ing. Tes_1
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza osservando che, anche qualificando il rapporto come appalto di servizi, non si è considerato che il software non era stato ancora collaudato, e che l'art. 1665 c.c. stabilisce che il diritto al pagamento dell'appaltatore sorge nel momento in cui il bene viene collaudato e accettato, cosa non avvenuta nel caso di specie. 7
3.4 – Con il quarto motivo l'appellante si duole per essere stato ignorato che, secondo quanto detto da nella mail del 6 aprile 2017, il Controparte_1 canone di hosting sarebbe partito quando la piattaforma fosse passata da ambiente di sviluppo ad ambiente di produzione.
Quanto poi al corrispettivo per aver permesso l'accesso in sola lettura in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Rovereto, l'appellante non comprende per quale ragione tale somma sia dovuta, e per quale ragione la cifra richiesta possa essere congrua in relazione ad una semplice possibilità di accesso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Osserva questa Corte quanto segue.
4.1 – Va innanzitutto esaminato, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di appello.
La sentenza impugnata ha fondato la qualificazione giuridica del rapporto quale appalto di servizi su precisi e circostanziati dati di fatto, la cui rilevanza indiziaria non è messa in discussione dall'appellante: le risposte date dalle parti in sede di interrogatorio libero, da cui il Giudice ha ricavato l'esistenza di un incarico, conferito nel 2016, per sviluppare e implementare il programma già esistente in base alle esigenze e indicazioni del committente;
e la bozza di contratto proposta dalla stessa nel Parte_1 marzo 2018 per formalizzare i rapporti con intitolata Controparte_1
“Contratto di appalto per lo sviluppo di un software e relativo servizio di assistenza e manutenzione” (doc. 10 ). In essa si specifica che Parte_1
l'oggetto della prestazione di consiste nello “sviluppo, Parte_2 fornitura e messa in funzione, servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione del Software con il quale il Committente realizzerà la propria piattaforma on-line di gestione del magazzino pneumatici, cerchi in lega e pezzi di ricambio”.
Nulla di tutto questo è stato oggetto di critica da parte dell'appellante; il quale, comunque, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. si era offerto di provare che era avvenuto, a fine ottobre 2016, “il passaggio di consegne per il lavoro di implementazione e aggiornamento del software sino ad allora realizzato per dal dott. da quest'ultimo a Parte_1 Tes_1 Controparte_1 8
(cap. 5), e che effettivamente aveva “implementato il Controparte_1 software realizzato dal dott. seguendo le indicazioni ed istruzioni del Tes_1 sig. ; così ammettendo sia di avere incaricato di tali Testimone_2 operazioni sia che tale società le ha effettivamente eseguite. Controparte_1
Il motivo di appello non solo pare abbandonare la tesi della licenza d'uso, rigettata dal Tribunale e qui neanche menzionata, ma neppure individua con chiarezza quale sarebbe stato il contenuto delle reciproche obbligazioni, soffermandosi essenzialmente sul tema della proprietà del software, che afferma però non essere tema di causa.
Si tratta di questione del tutto irrilevante, giacchè sin dall'inizio del procedimento ha richiesto esclusivamente un compenso Controparte_1 orario per il lavoro di implementazione, e non ha avanzato alcuna pretesa economica per la cessione (tanto risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo e dalla mail riepilogativa del lavoro svolto datata 23 novembre 2020 – doc. 16);
Se quindi riconosce di avere incaricato Parte_1 Controparte_1 dell'implementazione del software, la qualificazione giuridica del rapporto quale appalto di servizi non può essere messa in discussione, a chiunque il software possa appartenere, ed il motivo risulta infondato. E, poichè
riconosce che tale attività è stata effettivamente eseguita dal Parte_1 novembre 2016 al novembre 2020, unico tema di causa è la determinazione del corrispettivo di Controparte_1
4.2 – Anche le censure mosse sul punto con il primo motivo di appello vanno ritenute infondate.
Il C.T.U. ha proceduto al conteggio delle righe di codice realizzate da adottato i necessari correttivi e stimato il tempo necessario Controparte_1 per la loro scrittura. Si tratta di metodologia perfettamente logica e coerente, di certo più attendibile rispetto alla ricerca di un prezzo di mercato, che dovrebbe tenere conto di variabili ben difficili da calcolare.
Il metodo del conteggio delle righe di codice e del tempo necessario per scrivere una riga della programmazione non conduce affatto agli assurdi risultati indicati dall'appellante (un programma di 390.000 righe di codice avrebbe un costo di oltre settecentomila euro); questo perché il C.T.U. ha dato atto della presenza di righe appartenenti a librerie esterne o plugin 9
aggiuntivi scaricabili da internet, che quindi non sono state tenute in considerazione;
e pare ovvio che un'eventuale stima dell'intero programma dovrebbe seguire la medesima metodologia.
Non è poi vero che il C.T.U. avrebbe semplicemente stimato le tre componenti minori del programma, calcolando le righe di codice sorgente solamente per una di queste. In realtà, le righe di codice sono state calcolate con esattezza per tutte e quattro le componenti;
quella che è stata stimata è la suddivisione del monte ore per le annualità delle tre minori, dato che questo dato non era a disposizione, ipotizzando, con criterio di assoluta logicità, che la percentuale di righe scritte per gli altri programmi corrisponda, annualmente, a quella del programma principale, e non vedendosi ragione per differenziare la difficoltà di scrittura delle singole righe a seconda della complessità del programma.
Da ultimo, appare del tutto corretto introdurre una percentuale in aumento per la fase di test, debug e controllo qualità, che non può essere confusa con la fase di progettazione;
e altrettanto corretta è la considerazione di un aumento per aggiornamenti e ottimizzazioni.
In conclusione, l'elaborato del C.T.U. resiste alle censure dell'appellante.
Esso è stato redatto all'esito del confronto con i consulenti di parte, e si caratterizza per un elevato grado di completezza, coerenza logica e rigore metodologico, evidenziando un'approfondita analisi delle questioni trattate e della documentazione e dei dati disponibili;
dimostra un approccio rigoroso, privo di vizi logici o contraddizioni, con un'esposizione chiara e dettagliata delle questioni affrontate, e riporta conclusioni motivate e supportate da una solida argomentazione tecnica.
4.3 – Venendo alla questione dell'assenza di una verifica dell'opera ex art. 1665 c.c., oggetto del terzo motivo di appello, va ricordato che durante tutto il periodo di implementazione del software, e quindi pacificamente dal novembre del 2016 fino al novembre del 2020, esso è stato utilizzato da
, che vi ha realizzato importanti fatturati (il più elevato è di Euro Parte_1
171.719,00 nell'anno 2019, come riferito in citazione). La lettura della mail del 26 luglio 2018 (all. 3 dà conto di un costante lavoro di Controparte_1 ottimizzazione e di adattamento del software alle esigenze di , Parte_1 10
sempre in evoluzione, che rende incompatibile con la natura del rapporto la previsione di una verifica dell'opera prima di riceverla in consegna;
e questo,
a voler accogliere la tesi, assai controversa, per la quale l'art. 1665 c.c. sarebbe applicabile anche all'appalto di servizi.
Il motivo risulta quindi infondato.
4.3 – Il quarto motivo di appello concerne innanzitutto la debenza di somme per il servizio di hosting, avendo ospitato il Parte_2 programma sui propri server.
Come detto, l'appellante nega che esista un diritto al corrispettivo invocando una mail del 6 aprile 2017, per la quale esso doveva essere corrisposto solo quando la piattaforma fosse passata da ambiente di sviluppo ad ambiente di produzione, e non formula contestazioni in merito alla misura del corrispettivo.
Si ricorda però che davanti al Tribunale non aveva mai Parte_1 contestato la debenza di tale somma, svolgendo solo considerazioni relative al quantum.
Esse sono incompatibili con la negazione del diritto di e, Controparte_1 poichè la difesa si è articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto, la prova di questo, il cui onere è a carico dell'attore, può dirsi raggiunta (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
E' invece fondato il motivo nella parte concernente le spese sostenute da per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Rovereto. Controparte_1
Il Tribunale ha dato atto del contenuto della stessa, e del fatto che il comportamento di consistito nella negazione dell'accesso al Controparte_1 programma, è stato ritenuto pienamente legittimo a fronte dell'inadempimento di;
per questo ha concluso che il costo del Parte_1 ripristino dell'accesso deve andare a carico di , in quanto Parte_1 conseguenza del suo inadempimento.
In realtà, l'ordinanza è chiara nel distinguere fra l'inadempimento di
, che ha reso legittimo l'inadempimento di con la Parte_1 Controparte_1 conseguente impossibilità di accedere al sito, e il diritto di a Parte_1 rientrare in possesso di tutti i dati relativi ai clienti, al magazzino e agli ordini;
ha riconosciuto l'esistenza di quest'ultimo (“Riguardo ai dati di 11
Euroreifen MC, invece, pare evidente che la proprietà degli stessi appartenga unicamente a quest'ultima, che deve pertanto poterne rientrare in possesso”),
e disposto in conseguenza.
Se ne deve concludere che sul punto è rimasta Controparte_1 soccombente, sicchè non vi sono ragioni per riconoscere il suo favore il diritto al rimborso delle spese necessarie per dare esecuzione al provvedimento.
Per tale parte la sentenza va quindi riformata, escludendosi dal credito di la somma di Euro 1.000,00 richiesta a tale titolo e in Controparte_1 relazione alla quale è stata pronunciata condanna.
5. – La parte soccombente va individuata nell'appellante, ed a questo segue la condanna dello stesso a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro
52.000,00.
Non può farsi luogo a separata liquidazione per il procedimento di inibitoria ex art. 351 c.p.c., poichè l'art. 4, comma 5, lett. c) ricomprende nella fase istruttoria i “procedimenti comunque incidentali”.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Rovereto, lo accoglie in parte, rigettando la domanda di pagamento della somma di Euro 1.000,00 pretesa quale rimborso delle spese di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Rovereto, e conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'appellante.
Trento, 27 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2024 da
(CF/P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Piraino
- appellante - contro
(Codice Fiscale/P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Bertotti
- appellato -
Oggetto: Contratti ed obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza 75/2024 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'appello presentato e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza (Tribunale di Rovereto n. 75/2024 dd.
22/02/24), rigettare la domanda di pagamento presentata da CP_1 con il ricorso e decreto ingiuntivo n. 170 dd. 13/05/22 emesso dal
[...] 2
Tribunale di Rovereto perché infondata in fatto e diritto ed accertare e dichiarare, per converso, che il corrispettivo dovuto per l'effettiva attività eseguita tra il 2016 ed il 2020 da in favore di è Controparte_1 Parte_1 da quantificarsi in € 18.242+IVA e che tale somma (€ 22.255,24) è stata già integralmente pagata nel corso della causa di primo grado e pertanto nulla è più dovuto da parte appellante a parte appellata per quanto le prestazioni rese nell'arco di tempo indicato. in via istruttoria: si valuti l'opportunità di rinnovazione della CTU per giungere ad una giusta decisione e si insiste per l'ammissione della prova testimoniale così come capitolata nella II memoria ex art. 183 c.p.c. dd.
11/04/2023 al fine di chiarire che il programma informatico (software) sul quale ha lavorato da è stato progettato e realizzato, su Controparte_1 commissione di , dall'ing. Parte_1 Testimone_1
Con vittoria di spese e compensi di primo e di secondo grado secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.” per l'Appellato:
“La società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ut sopra rappresentata e difesa insiste per la conferma della sentenza n. 75/2024 pronunciata in data 30 gennaio 2024 dal Tribunale di
Rovereto, con vittoria di competenze e spese di lite anche per il secondo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2022 Parte_1 proponeva opposizione al decreto con cui le si ingiungeva il pagamento,
[...] in favore di della somma di Euro 57.828,00, pretesa Controparte_1 quale corrispettivo per prestazioni di servizi. Questi erano consistiti nella implementazione di un software per e-commerce esistente compiuta fra il
2016 e il 2020 e nel costo dello stesso per cessione sorgenti;
nel servizio di hosting prestato in quel periodo;
nel costo delle operazioni compiute per eseguire l'ordinanza cautelare del Tribunale di Rovereto dell'8 gennaio 2021, che l'aveva condannata a mettere a disposizione per una settimana i dati, presenti sul suo server, relativi all'attività di e-commerce svolta da
. Parte_1 3
Osservava l'opponente che la prestazione resa da Controparte_1 consisteva in realtà nella concessione in uso del software e nell'hosting per un periodo di quattro anni, in relazione alla quale il corrispettivo di Euro
18.300,00 era stato saldato.
L'ingiungente aveva utilizzato, per implementarlo, il codice sorgente del software di , realizzato da altro informatico (Ing. e del Parte_1 Tes_1 costo di Euro 4.464,00, ma non lo aveva completato, tanto che si trovava in fase di test. aveva quindi svolto la funzione di collaudatore, e Parte_1 aveva da questo tratto utilità per realizzare un software Controparte_1 collocabile sul mercato.
Poichè, inoltre, la somma richiesta comprendeva anche la cessione del software, se ne doveva desumere che esso era di proprietà di CP_1
che non poteva chiedere a un corrispettivo per la sua
[...] Parte_1 implementazione, e quindi per un'attività di cui era lei stessa ad avere beneficiato;
né poteva chiedere alcun corrispettivo per la vendita del software, che non era mai avvenuta.
Precisava che inizialmente aveva reso disponibile a Parte_1 CP_1 il software di sua proprietà, realizzato dall'ing. con l'incarico
[...] Tes_1 di implementarlo, sul presupposto che esso sarebbe rimasto di proprietà di
, compresi ogni implementazione e aggiornamento successivi;
ma Parte_1
come dimostrato nella successiva corrispondenza, aveva Controparte_1 rifiutato di riconoscere l'originaria proprietà del software.
Il rapporto fra le parti si configurava allora come concessione in uso di un software in fase di aggiornamento, mai finito e collaudato, in cui Parte_1 aveva assunto la funzione di collaudatore, permettendo a di Controparte_1 acquisire il software dell'ing. che ora poteva essere concesso in uso Tes_1 ad altre aziende.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata l'inesistenza del credito vantato, qualificata la prestazione come concessione in uso e servizio di hosting, per la quale la somma versata di Euro 18.300,00 era interamente satisfattiva, considerando anche la cessione a del codice sorgente Controparte_1 dell'Ing. d il valore dell'attività di tester svolta da . Tes_1 Parte_1 4
Poichè in data 1° dicembre 2020, non avendo le parti raggiunto un accordo per il corrispettivo, aveva impedito l'accesso alla Controparte_1 piattaforma di e-commerce impedendo tale attività per un anno, chiedeva in via riconvenzionale che la stessa fosse condannata al risarcimento del danno, da compensarsi con quanto eventualmente riconosciuto in suo favore.
Quanto alla somma di Euro 5.250,00 oltre I.V.A. richiesta per il servizio di hosting, osservava che essa era di gran lunga superiore a quella richiesta da altra ditta per il medesimo servizio.
Il creditore ingiungente si costituiva, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Allegava di aver ricevuto da incarico di implementare il software Parte_1 esistente, in modo da affiancare alla vendita tradizionale quella tramite e- commerce, e di avere eseguito tale prestazione, che non aveva nulla a che fare con un contratto di licenza d'uso. Asseriva di avere ampiamente documentato le ore impiegate, e osservava che la stessa aveva Parte_1 confermato la bontà del prodotto avendolo utilizzato come proprio.
Sentite liberamente le parti e tentatane inutilmente la conciliazione, la causa veniva istruita con la nomina di un C.T.U., incaricato di determinare le ore complessive di lavoro necessario per lo sviluppo del programma ed il corrispettivo di mercato per ogni ora di lavoro.
2. - Con sentenza pubblicata in data 21 febbraio 2024 il Tribunale di
Rovereto qualificava il contratto concluso tra le parti come appalto di servizi, consistenti nello sviluppo del software, già esistente, necessario all'esercizio dell'attività di e-commerce del committente.
Riteneva quindi che, i sensi dell'articolo 1657 c.c., non essendo stata determinata dalle parti la misura del corrispettivo né avendo le stesse stabilito il modo di determinarla, essa doveva essere determinata dal giudice.
Richiamava gli esiti della consulenza tecnica, che aveva stimato per lo sviluppo del programma l'impiego di 1196 ore, di poco superiore a quelle esposte dalla parte creditrice, e, sulla scorta di un costo orario di Euro
50,00, considerava congruo il corrispettivo richiesto. 5
Quanto alle altre due voci indicate in fattura, riteneva adeguato per il servizio di hosting il costo di Euro 1.500,00 l'anno richiesto da CP_1
anche alla luce delle generiche contestazioni del committente e della
[...] antieconomicità di una nuova consulenza tecnica;
riteneva la effettiva debenza del costo delle operazioni necessarie per eseguire l'ordinanza cautelare del tribunale di Rovereto dell'8 gennaio 2021, e dava atto dell'assenza di contestazioni in ordine al quantum.
Stante il pagamento in corso di causa della somma di Euro 22.252,24, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della residua somma di Euro 46.096,49, oltre agli interessi moratori al tasso di cui all'articolo 5 D.lg. 231/2002, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed errata, propone appello Controparte_2
si è costituita, chiedendone la conferma.
[...] CP_1
3.1 - Con il primo motivo l'appellante contesta la stima della prestazione resa da avendo il Tribunale fatto proprie le errate Controparte_1 indicazioni del C.T.U.
Rileva che il software era ancora in fase di test e non collaudato, e che questa circostanza non è stata presa in considerazione dal C.T.U.
Inoltre, il C.T.U., dopo aver evidenziato che il software è composto da quattro distinte componenti, ha calcolato le righe di codice sorgente solamente per una di queste, non essendo disponibili informazioni dettagliate per le altre tre, che sono state solamente oggetto di una stima.
Il C.T.U. ha poi ingiustificatamente riconosciuto un 20% di righe di codici in più per riscritture, aggiornamenti e ottimizzazioni;
e ha ipotizzato una velocità di stesura di righe di codice uniforme, senza tenere conto del tipo di software che si sta scrivendo né il tipo di scrittura che si sta componendo, così applicando un criterio unico per prestazioni qualitativamente diverse.
Ha aggiunto una maggiorazione del 30% per la fase di progettazione, senza tenere conto che il software è stato progettato dall'ing. e una Tes_1 maggiorazione del 20% per aggiornamenti e ottimizzazioni, valutando quindi una seconda volta le stesse circostanze sopra dette. 6
Il C.T.U. non ha considerato un valore di mercato da attribuire alla prestazione, e trascurato il fatto che alcuni codici vengono copiati da codici open source, cioè non protetti, che non sono stati considerati separatamente.
Accogliendo le risultanze della C.T.U., il Tribunale ha acconsentito a risultati paradossali, poichè il criterio utilizzato, se applicato a tutto il software, ne comporterebbe una valutazione complessiva di più di settecentomila Euro, dato che esso conta circa 390.000 righe.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante contesta la qualificazione del rapporto operata dal Tribunale.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il programma è stato progettato e realizzato dall'ing. su incarico di , e che le Tes_1 Parte_1 trattative fra le parti riguardavano principalmente la proprietà del software.
Ritiene quindi che il contrasto in merito al prezzo da corrispondere sia conseguenza della controversia sulla proprietà del software, di cui comunque non si discute in questa causa, sicchè l'unico accordo che sarebbe stato perfezionato tra le parti consisterebbe nella possibilità per di Parte_1 utilizzare da subito il software per le sue finalità imprenditoriali. Parte_1 si è sempre dichiarata disponibile a compensare in modo Controparte_1 congruo in relazione all'effettiva attività prestata, ma le parti non hanno raggiunto un accordo.
Lo sviluppo del software esistente, attesa la controversia sulla sua proprietà, è divenuta una prestazione funzionale al suo utilizzo. Trentino sistemi ha consentito ad di utilizzare il software, e la parte di Parte_1 sviluppo era un accessorio che non accresceva il valore del bene di
. In ogni caso, non aveva diritto di cedere il Parte_1 Controparte_1 software, la cui paternità era dell'ing. Tes_1
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza osservando che, anche qualificando il rapporto come appalto di servizi, non si è considerato che il software non era stato ancora collaudato, e che l'art. 1665 c.c. stabilisce che il diritto al pagamento dell'appaltatore sorge nel momento in cui il bene viene collaudato e accettato, cosa non avvenuta nel caso di specie. 7
3.4 – Con il quarto motivo l'appellante si duole per essere stato ignorato che, secondo quanto detto da nella mail del 6 aprile 2017, il Controparte_1 canone di hosting sarebbe partito quando la piattaforma fosse passata da ambiente di sviluppo ad ambiente di produzione.
Quanto poi al corrispettivo per aver permesso l'accesso in sola lettura in conseguenza dell'ordinanza del Tribunale di Rovereto, l'appellante non comprende per quale ragione tale somma sia dovuta, e per quale ragione la cifra richiesta possa essere congrua in relazione ad una semplice possibilità di accesso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Osserva questa Corte quanto segue.
4.1 – Va innanzitutto esaminato, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di appello.
La sentenza impugnata ha fondato la qualificazione giuridica del rapporto quale appalto di servizi su precisi e circostanziati dati di fatto, la cui rilevanza indiziaria non è messa in discussione dall'appellante: le risposte date dalle parti in sede di interrogatorio libero, da cui il Giudice ha ricavato l'esistenza di un incarico, conferito nel 2016, per sviluppare e implementare il programma già esistente in base alle esigenze e indicazioni del committente;
e la bozza di contratto proposta dalla stessa nel Parte_1 marzo 2018 per formalizzare i rapporti con intitolata Controparte_1
“Contratto di appalto per lo sviluppo di un software e relativo servizio di assistenza e manutenzione” (doc. 10 ). In essa si specifica che Parte_1
l'oggetto della prestazione di consiste nello “sviluppo, Parte_2 fornitura e messa in funzione, servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione del Software con il quale il Committente realizzerà la propria piattaforma on-line di gestione del magazzino pneumatici, cerchi in lega e pezzi di ricambio”.
Nulla di tutto questo è stato oggetto di critica da parte dell'appellante; il quale, comunque, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. si era offerto di provare che era avvenuto, a fine ottobre 2016, “il passaggio di consegne per il lavoro di implementazione e aggiornamento del software sino ad allora realizzato per dal dott. da quest'ultimo a Parte_1 Tes_1 Controparte_1 8
(cap. 5), e che effettivamente aveva “implementato il Controparte_1 software realizzato dal dott. seguendo le indicazioni ed istruzioni del Tes_1 sig. ; così ammettendo sia di avere incaricato di tali Testimone_2 operazioni sia che tale società le ha effettivamente eseguite. Controparte_1
Il motivo di appello non solo pare abbandonare la tesi della licenza d'uso, rigettata dal Tribunale e qui neanche menzionata, ma neppure individua con chiarezza quale sarebbe stato il contenuto delle reciproche obbligazioni, soffermandosi essenzialmente sul tema della proprietà del software, che afferma però non essere tema di causa.
Si tratta di questione del tutto irrilevante, giacchè sin dall'inizio del procedimento ha richiesto esclusivamente un compenso Controparte_1 orario per il lavoro di implementazione, e non ha avanzato alcuna pretesa economica per la cessione (tanto risulta dal ricorso per decreto ingiuntivo e dalla mail riepilogativa del lavoro svolto datata 23 novembre 2020 – doc. 16);
Se quindi riconosce di avere incaricato Parte_1 Controparte_1 dell'implementazione del software, la qualificazione giuridica del rapporto quale appalto di servizi non può essere messa in discussione, a chiunque il software possa appartenere, ed il motivo risulta infondato. E, poichè
riconosce che tale attività è stata effettivamente eseguita dal Parte_1 novembre 2016 al novembre 2020, unico tema di causa è la determinazione del corrispettivo di Controparte_1
4.2 – Anche le censure mosse sul punto con il primo motivo di appello vanno ritenute infondate.
Il C.T.U. ha proceduto al conteggio delle righe di codice realizzate da adottato i necessari correttivi e stimato il tempo necessario Controparte_1 per la loro scrittura. Si tratta di metodologia perfettamente logica e coerente, di certo più attendibile rispetto alla ricerca di un prezzo di mercato, che dovrebbe tenere conto di variabili ben difficili da calcolare.
Il metodo del conteggio delle righe di codice e del tempo necessario per scrivere una riga della programmazione non conduce affatto agli assurdi risultati indicati dall'appellante (un programma di 390.000 righe di codice avrebbe un costo di oltre settecentomila euro); questo perché il C.T.U. ha dato atto della presenza di righe appartenenti a librerie esterne o plugin 9
aggiuntivi scaricabili da internet, che quindi non sono state tenute in considerazione;
e pare ovvio che un'eventuale stima dell'intero programma dovrebbe seguire la medesima metodologia.
Non è poi vero che il C.T.U. avrebbe semplicemente stimato le tre componenti minori del programma, calcolando le righe di codice sorgente solamente per una di queste. In realtà, le righe di codice sono state calcolate con esattezza per tutte e quattro le componenti;
quella che è stata stimata è la suddivisione del monte ore per le annualità delle tre minori, dato che questo dato non era a disposizione, ipotizzando, con criterio di assoluta logicità, che la percentuale di righe scritte per gli altri programmi corrisponda, annualmente, a quella del programma principale, e non vedendosi ragione per differenziare la difficoltà di scrittura delle singole righe a seconda della complessità del programma.
Da ultimo, appare del tutto corretto introdurre una percentuale in aumento per la fase di test, debug e controllo qualità, che non può essere confusa con la fase di progettazione;
e altrettanto corretta è la considerazione di un aumento per aggiornamenti e ottimizzazioni.
In conclusione, l'elaborato del C.T.U. resiste alle censure dell'appellante.
Esso è stato redatto all'esito del confronto con i consulenti di parte, e si caratterizza per un elevato grado di completezza, coerenza logica e rigore metodologico, evidenziando un'approfondita analisi delle questioni trattate e della documentazione e dei dati disponibili;
dimostra un approccio rigoroso, privo di vizi logici o contraddizioni, con un'esposizione chiara e dettagliata delle questioni affrontate, e riporta conclusioni motivate e supportate da una solida argomentazione tecnica.
4.3 – Venendo alla questione dell'assenza di una verifica dell'opera ex art. 1665 c.c., oggetto del terzo motivo di appello, va ricordato che durante tutto il periodo di implementazione del software, e quindi pacificamente dal novembre del 2016 fino al novembre del 2020, esso è stato utilizzato da
, che vi ha realizzato importanti fatturati (il più elevato è di Euro Parte_1
171.719,00 nell'anno 2019, come riferito in citazione). La lettura della mail del 26 luglio 2018 (all. 3 dà conto di un costante lavoro di Controparte_1 ottimizzazione e di adattamento del software alle esigenze di , Parte_1 10
sempre in evoluzione, che rende incompatibile con la natura del rapporto la previsione di una verifica dell'opera prima di riceverla in consegna;
e questo,
a voler accogliere la tesi, assai controversa, per la quale l'art. 1665 c.c. sarebbe applicabile anche all'appalto di servizi.
Il motivo risulta quindi infondato.
4.3 – Il quarto motivo di appello concerne innanzitutto la debenza di somme per il servizio di hosting, avendo ospitato il Parte_2 programma sui propri server.
Come detto, l'appellante nega che esista un diritto al corrispettivo invocando una mail del 6 aprile 2017, per la quale esso doveva essere corrisposto solo quando la piattaforma fosse passata da ambiente di sviluppo ad ambiente di produzione, e non formula contestazioni in merito alla misura del corrispettivo.
Si ricorda però che davanti al Tribunale non aveva mai Parte_1 contestato la debenza di tale somma, svolgendo solo considerazioni relative al quantum.
Esse sono incompatibili con la negazione del diritto di e, Controparte_1 poichè la difesa si è articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto, la prova di questo, il cui onere è a carico dell'attore, può dirsi raggiunta (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
E' invece fondato il motivo nella parte concernente le spese sostenute da per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Rovereto. Controparte_1
Il Tribunale ha dato atto del contenuto della stessa, e del fatto che il comportamento di consistito nella negazione dell'accesso al Controparte_1 programma, è stato ritenuto pienamente legittimo a fronte dell'inadempimento di;
per questo ha concluso che il costo del Parte_1 ripristino dell'accesso deve andare a carico di , in quanto Parte_1 conseguenza del suo inadempimento.
In realtà, l'ordinanza è chiara nel distinguere fra l'inadempimento di
, che ha reso legittimo l'inadempimento di con la Parte_1 Controparte_1 conseguente impossibilità di accedere al sito, e il diritto di a Parte_1 rientrare in possesso di tutti i dati relativi ai clienti, al magazzino e agli ordini;
ha riconosciuto l'esistenza di quest'ultimo (“Riguardo ai dati di 11
Euroreifen MC, invece, pare evidente che la proprietà degli stessi appartenga unicamente a quest'ultima, che deve pertanto poterne rientrare in possesso”),
e disposto in conseguenza.
Se ne deve concludere che sul punto è rimasta Controparte_1 soccombente, sicchè non vi sono ragioni per riconoscere il suo favore il diritto al rimborso delle spese necessarie per dare esecuzione al provvedimento.
Per tale parte la sentenza va quindi riformata, escludendosi dal credito di la somma di Euro 1.000,00 richiesta a tale titolo e in Controparte_1 relazione alla quale è stata pronunciata condanna.
5. – La parte soccombente va individuata nell'appellante, ed a questo segue la condanna dello stesso a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro
52.000,00.
Non può farsi luogo a separata liquidazione per il procedimento di inibitoria ex art. 351 c.p.c., poichè l'art. 4, comma 5, lett. c) ricomprende nella fase istruttoria i “procedimenti comunque incidentali”.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 75/2024 del Tribunale di Rovereto, lo accoglie in parte, rigettando la domanda di pagamento della somma di Euro 1.000,00 pretesa quale rimborso delle spese di esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Rovereto, e conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'appellante.
Trento, 27 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo