TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/12/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2187 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2187/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, c.f ., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE IN BI
- ricorrente -
e
(C.F. Controparte_1
) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.7.2025 il ricorrente in epigrafe ha contestato la pretesa restitutoria dell' relativa all'accertamento di somme indebitamente percepite CP_1
su prestazione indennità di disoccupazione NASPI n.943573/2018 relativamente al periodo che va dal 28/08/2018 al 31/01/2019 per un totale complessivo di euro
4.149,75.
Ha dedotto l'insussistenza del diritto dell' a ripetere le somme CP_1
indebitamente percepite, l'assenza di dolo, l'affidamento legittimo del percettore. L' costituendosi in giudizio, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita con la documentazione prodotta dalle parti la causa è stata decisa all'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito della presente sentenza.
Alla luce della documentazione in atti, la domanda formulata dal ricorrente può trovare accoglimento parziale.
Invero, come è ben noto la NASpI è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l.28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 10 co. 1 primo periodo d.l.vo 4.3.2015 n. 22 dispone altresì che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 t.u.i.r. di cui al d.p.r. 22.12.1986 n. 917, deve informare
l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” e stabilisce poi all'art. 11 co. 1 le ipotesi di decadenza dalla fruizione della prestazione di che trattasi: “il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”. Riassunta per brevi linee e per quanto attiene al caso in esame, la normativa di riferimento, va puntualizzato che, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura previdenziale, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza ricade in capo all'accipiens ex art. 2697 c.c. In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n.
18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 22/2015, l'instaurazione di lavoro subordinato durante la
NASpI comporta decadenza o sospensione a seconda della durata e del reddito, con obbligo di comunicazione del reddito entro 30 giorni;
l'art. 11 prevede la decadenza in caso di mancata comunicazione.
Orbene, nel caso concreto, la comunicazione NASpI-Com del 7/09/2018 è allegata dal ricorrente ed è incontestata: essa esclude il dolo, ma non elide la non spettanza della prestazione ove i presupposti legali (rioccupazione/limiti reddituali) fossero incompatibili con la fruizione del beneficio e tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non è stato assolto essendosi limitato il ricorrente a eccepire l'irripetibilità della prestazione stante la propria buona fede e correttezza nell'aver adempiuto alle comunicazioni di rito senza null'altro aggiungere e provare in ordine alla sussistenza dei presupposti reddituali.
Appurato, dunque, il carattere indebito della prestazione, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di irripetibilità sollevata da parte ricorrente.
Sul punto si richiama il recente arresto della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. lav. Sent n. 11659 del 30 aprile 2024) che ha ritenuto che l'indennità di disoccupazione risultante non dovuta anche se percepita in buona fede vada restituita trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. non operando né «[..]le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274)» né «[..]i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).»
Puntualizza, tuttavia la Corte che, pur dovendosi applicare la disciplina generale di cui all' art. 2033, essa «[..] deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
Nel caso in esame, la trattenuta € 3.103,58 operata il 6/06/2025 sugli arretrati pensionistici, per quanto astrattamente ammissibile quale compensazione amministrativa, deve conformarsi ai principi di proporzionalità e gradualità: in assenza di preventiva pianificazione rateale e valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del debitore, la trattenuta integrale risulta sproporzionata e dunque illegittima nelle modalità.
Ne consegue la restituzione di quanto trattenuto, con contestuale predisposizione di un piano di rientro equo del residuo indebito NASpI in conformità ai principi di buona fede, gradualità e proporzione (Corte Cost. n. 8/2023), tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente, con rate mensili di importo tale da non compromettere la sussistenza del nucleo familiare.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, si ritiene sussistente il diritto dell' alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., salva l'osservanza dei principi di CP_1
gradualità e proporzione nel recupero.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, si ritiene ricorrano giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle modalità di recupero e, per l'effetto, dichiara illegittima la trattenuta € 3.103,58 operata dall' in data 6/06/2025 CP_1
sugli arretrati pensionistici del ricorrente (cat. VO n. 001-480010085882), e condanna l' a restituire tale importo al ricorrente, con contestuale predisposizione di un piano CP_1
di rientro equo del residuo indebito NASpI in conformità ai principi di buona fede, gradualità e proporzione (Corte Cost. n. 8/2023), tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente, con rate mensili di importo tale da non compromettere la sussistenza del nucleo familiare;
- dichiara compensate integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Marsala il 23.12.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 2187 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2187/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, c.f ., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE IN BI
- ricorrente -
e
(C.F. Controparte_1
) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.7.2025 il ricorrente in epigrafe ha contestato la pretesa restitutoria dell' relativa all'accertamento di somme indebitamente percepite CP_1
su prestazione indennità di disoccupazione NASPI n.943573/2018 relativamente al periodo che va dal 28/08/2018 al 31/01/2019 per un totale complessivo di euro
4.149,75.
Ha dedotto l'insussistenza del diritto dell' a ripetere le somme CP_1
indebitamente percepite, l'assenza di dolo, l'affidamento legittimo del percettore. L' costituendosi in giudizio, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita con la documentazione prodotta dalle parti la causa è stata decisa all'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito della presente sentenza.
Alla luce della documentazione in atti, la domanda formulata dal ricorrente può trovare accoglimento parziale.
Invero, come è ben noto la NASpI è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l.28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
L'art. 10 co. 1 primo periodo d.l.vo 4.3.2015 n. 22 dispone altresì che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 t.u.i.r. di cui al d.p.r. 22.12.1986 n. 917, deve informare
l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” e stabilisce poi all'art. 11 co. 1 le ipotesi di decadenza dalla fruizione della prestazione di che trattasi: “il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”. Riassunta per brevi linee e per quanto attiene al caso in esame, la normativa di riferimento, va puntualizzato che, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura previdenziale, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza ricade in capo all'accipiens ex art. 2697 c.c. In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n.
18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 22/2015, l'instaurazione di lavoro subordinato durante la
NASpI comporta decadenza o sospensione a seconda della durata e del reddito, con obbligo di comunicazione del reddito entro 30 giorni;
l'art. 11 prevede la decadenza in caso di mancata comunicazione.
Orbene, nel caso concreto, la comunicazione NASpI-Com del 7/09/2018 è allegata dal ricorrente ed è incontestata: essa esclude il dolo, ma non elide la non spettanza della prestazione ove i presupposti legali (rioccupazione/limiti reddituali) fossero incompatibili con la fruizione del beneficio e tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non è stato assolto essendosi limitato il ricorrente a eccepire l'irripetibilità della prestazione stante la propria buona fede e correttezza nell'aver adempiuto alle comunicazioni di rito senza null'altro aggiungere e provare in ordine alla sussistenza dei presupposti reddituali.
Appurato, dunque, il carattere indebito della prestazione, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di irripetibilità sollevata da parte ricorrente.
Sul punto si richiama il recente arresto della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. lav. Sent n. 11659 del 30 aprile 2024) che ha ritenuto che l'indennità di disoccupazione risultante non dovuta anche se percepita in buona fede vada restituita trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. non operando né «[..]le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274)» né «[..]i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).»
Puntualizza, tuttavia la Corte che, pur dovendosi applicare la disciplina generale di cui all' art. 2033, essa «[..] deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
Nel caso in esame, la trattenuta € 3.103,58 operata il 6/06/2025 sugli arretrati pensionistici, per quanto astrattamente ammissibile quale compensazione amministrativa, deve conformarsi ai principi di proporzionalità e gradualità: in assenza di preventiva pianificazione rateale e valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del debitore, la trattenuta integrale risulta sproporzionata e dunque illegittima nelle modalità.
Ne consegue la restituzione di quanto trattenuto, con contestuale predisposizione di un piano di rientro equo del residuo indebito NASpI in conformità ai principi di buona fede, gradualità e proporzione (Corte Cost. n. 8/2023), tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente, con rate mensili di importo tale da non compromettere la sussistenza del nucleo familiare.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, si ritiene sussistente il diritto dell' alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., salva l'osservanza dei principi di CP_1
gradualità e proporzione nel recupero.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, si ritiene ricorrano giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle modalità di recupero e, per l'effetto, dichiara illegittima la trattenuta € 3.103,58 operata dall' in data 6/06/2025 CP_1
sugli arretrati pensionistici del ricorrente (cat. VO n. 001-480010085882), e condanna l' a restituire tale importo al ricorrente, con contestuale predisposizione di un piano CP_1
di rientro equo del residuo indebito NASpI in conformità ai principi di buona fede, gradualità e proporzione (Corte Cost. n. 8/2023), tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente, con rate mensili di importo tale da non compromettere la sussistenza del nucleo familiare;
- dichiara compensate integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Marsala il 23.12.2025
Il Giudice Monica D'Angelo