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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 01/10/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza di primo grado iscritta al n. r.g. 465/2025 promossa da nata a [...] il [...] (C.F. : , residente Parte_1 C.F._1 in Saluzzo, elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Nizza n. 11, presso lo studio dell'avv. Claudio Massa, C.F. , che la rappresenta e difende, con domicilio C.F._2 digitale pure eletto dall'opponente, Email_1
RICORRENTE
Contro
[...] (di Controparte_1 seguito , iscritta al n. 36/95 del Registro delle Persone Giuridiche presso la CP_1 Prefettura di Roma, con sede in 00198 Roma alla Via Pinciana n. 35, CF - P. IVA
, in persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura P.IVA_1 speciale 11.1.2024 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Persona_1 Roma dell'11.1.24 Rep. 6143 – Racc. 2863 registrata a Roma 4 l'11.1.24 sub 602 (all. 1 fasc. opp.) e legale rappresentante pro tempore Dott. , nato a [...] Controparte_2 il 21.5.1963 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (C.F. C.F._3
), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F.
[...]
), domiciliatario con Studio in 00196 Roma alla Via Cardinal de CodiceFiscale_4 Luca n. 22,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Pag. 1 a 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo Pt_1 ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza
[...] sociale, contro l a favore dei Controparte_1 ragionieri e periti commerciali (di seguito per chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
“in via preliminare SOSPENDERSI a provvisoria esecutorietà del titolo e REVOCARSI il decreto ingiuntivo opposto, in quanto concesso, almeno parzialmente, per somme non dovute;
Nel merito ed in ogni caso accogliere la presente opposizione per tutti i motivi espressi. Dichiarare quindi inammissibile, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e pertanto revocarlo, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio
In subordine dichiararsi tenuta l'opponente al pagamento di somma inferiore a quella oggetto dell'ingiunzione, con vittoria o compensazione delle spese di giudizio.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“1) Rigettare l'opposizione confermando l'ingiunzione ad ogni effetto e conseguenza di legge.
2) Gradatamente condannare l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza (all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3) all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge.
3) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”.
RITENUTO CHE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata per le ragioni di seguito esposte.
CP_ In primo luogo, è noto il principio per cui l'attestazione del credito da parte dell previdenziale (cfr. all. 2 fasc. resistente) costituisce idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c..
In secondo luogo, occorre rilevare che è pacifica l'iscrizione della parte ricorrente alla Cassa Nazionale di previdenza di riferimento, con conseguente sussistenza in capo agli iscritti dell'obbligo del pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà, ai sensi di quanto dispongono al riguardo gli artt. 8, 9, 10 e 13 del Regolamento (cfr. all. 5 fasc. resistente), nonché, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o omesso versamento dei contributi dovuti, al pagamento di sanzioni ed interessi.
Pag. 2 a 4
Tanto premesso, nel caso di specie dall'esame dell'estratto conto unico si evince l'analitica esposizione della situazione debitoria della parte ricorrente.
Oltretutto, le sanzioni e gli interessi come risultanti dall'attestazione del credito contributivo sono legittimi in quanto calcolati ed applicati dalla CNPR in applicazione delle disposizioni del Regolamento pro tempore vigente. Infatti, secondo quanto dispone al riguardo l'art. 15 c. 4 del Regolamento, le sanzioni sono calcolate sui contributi inevasi e sono dovute in maniera scalare: 1% entro il 10° giorno dalla scadenza, 5% oltre il 10° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
10% oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno dalla scadenza e 15% se il pagamento interviene oltre il 180° giorno dalla scadenza. Gli interessi, invece, a norma dell'art. 15 c. 3 del Regolamento, sono dovuti nella misura stabilita per le Imposte Dirette.
È necessario inoltre evidenziare che non sussiste nel caso di specie alcuna indicazione cumulativa di interessi e sanzioni in quanto gli stessi, consultando l'estratto conto sono agevolmente visibili nei rispettivi riquadri e righi corrispondenti ove sono evidenziati i singoli importi. Infatti, le sanzioni imputate alla parte ricorrente pari ad euro 5.502,29 sono state correttamente calcolate sull'importo dei contributi dovuti pari ad euro 16.825,44 per le annualità 2020 e 2021 (calcolati sulla base dei dati reddituali comunicati in ritardo dall'iscritto), come indicato altresì nel “riepilogo somme dovute” nell'estratto conto unico. Ne deriva perciò che, contrariamente a quanto allegato dalla parte ricorrente, le sanzioni irrogate non superano il 60% dell'importo dovuto a titolo di contributi e che gli interessi calcolati correttamente pari ad euro 386,16 sono stati tutto legittimamente applicati ed addebitati.
Ne consegue che il credito vantato dalla è certo e liquido poiché i relativi importi CP_1 sono determinati nel proprio ammontare specificatamente nell'estratto conto, che riporta analiticamente i contributi dovuti dall'iscritto, oggetto di ingiunzione, suddivisi per ciascuna tipologia ed annualità (anni 2020 e 2021) in ossequio a quanto sancito dal Regolamento della previdenza vigente.
Del pari, il credito vantato dall'opposta è legittimamente esigibile poiché non è sottoposto ad alcun vincolo e/o termine.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che deve essere pertanto rigettata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.99/2025, r.g. 242/2025 in ogni sua parte: capitale ivi indicato, interessi ivi indicati e spese monitorio quale ivi indicato;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che così si liquidano: in euro 1.865 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore della parte resistente opposta dichiaratisi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 1.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza di primo grado iscritta al n. r.g. 465/2025 promossa da nata a [...] il [...] (C.F. : , residente Parte_1 C.F._1 in Saluzzo, elettivamente domiciliata in Cuneo, Corso Nizza n. 11, presso lo studio dell'avv. Claudio Massa, C.F. , che la rappresenta e difende, con domicilio C.F._2 digitale pure eletto dall'opponente, Email_1
RICORRENTE
Contro
[...] (di Controparte_1 seguito , iscritta al n. 36/95 del Registro delle Persone Giuridiche presso la CP_1 Prefettura di Roma, con sede in 00198 Roma alla Via Pinciana n. 35, CF - P. IVA
, in persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura P.IVA_1 speciale 11.1.2024 autenticata nella sottoscrizione con atto per Notar di Persona_1 Roma dell'11.1.24 Rep. 6143 – Racc. 2863 registrata a Roma 4 l'11.1.24 sub 602 (all. 1 fasc. opp.) e legale rappresentante pro tempore Dott. , nato a [...] Controparte_2 il 21.5.1963 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (C.F. C.F._3
), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo D'Isidoro (C.F.
[...]
), domiciliatario con Studio in 00196 Roma alla Via Cardinal de CodiceFiscale_4 Luca n. 22,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Pag. 1 a 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo Pt_1 ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza
[...] sociale, contro l a favore dei Controparte_1 ragionieri e periti commerciali (di seguito per chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
“in via preliminare SOSPENDERSI a provvisoria esecutorietà del titolo e REVOCARSI il decreto ingiuntivo opposto, in quanto concesso, almeno parzialmente, per somme non dovute;
Nel merito ed in ogni caso accogliere la presente opposizione per tutti i motivi espressi. Dichiarare quindi inammissibile, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e pertanto revocarlo, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio
In subordine dichiararsi tenuta l'opponente al pagamento di somma inferiore a quella oggetto dell'ingiunzione, con vittoria o compensazione delle spese di giudizio.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“1) Rigettare l'opposizione confermando l'ingiunzione ad ogni effetto e conseguenza di legge.
2) Gradatamente condannare l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza (all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3) all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge.
3) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”.
RITENUTO CHE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata per le ragioni di seguito esposte.
CP_ In primo luogo, è noto il principio per cui l'attestazione del credito da parte dell previdenziale (cfr. all. 2 fasc. resistente) costituisce idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c..
In secondo luogo, occorre rilevare che è pacifica l'iscrizione della parte ricorrente alla Cassa Nazionale di previdenza di riferimento, con conseguente sussistenza in capo agli iscritti dell'obbligo del pagamento di contributi soggettivi percentualmente al reddito professionale prodotto, di contributi supplementari ed integrativi, di maternità e di solidarietà, ai sensi di quanto dispongono al riguardo gli artt. 8, 9, 10 e 13 del Regolamento (cfr. all. 5 fasc. resistente), nonché, in caso di mancata comunicazione dei redditi e/o omesso versamento dei contributi dovuti, al pagamento di sanzioni ed interessi.
Pag. 2 a 4
Tanto premesso, nel caso di specie dall'esame dell'estratto conto unico si evince l'analitica esposizione della situazione debitoria della parte ricorrente.
Oltretutto, le sanzioni e gli interessi come risultanti dall'attestazione del credito contributivo sono legittimi in quanto calcolati ed applicati dalla CNPR in applicazione delle disposizioni del Regolamento pro tempore vigente. Infatti, secondo quanto dispone al riguardo l'art. 15 c. 4 del Regolamento, le sanzioni sono calcolate sui contributi inevasi e sono dovute in maniera scalare: 1% entro il 10° giorno dalla scadenza, 5% oltre il 10° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
10% oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno dalla scadenza e 15% se il pagamento interviene oltre il 180° giorno dalla scadenza. Gli interessi, invece, a norma dell'art. 15 c. 3 del Regolamento, sono dovuti nella misura stabilita per le Imposte Dirette.
È necessario inoltre evidenziare che non sussiste nel caso di specie alcuna indicazione cumulativa di interessi e sanzioni in quanto gli stessi, consultando l'estratto conto sono agevolmente visibili nei rispettivi riquadri e righi corrispondenti ove sono evidenziati i singoli importi. Infatti, le sanzioni imputate alla parte ricorrente pari ad euro 5.502,29 sono state correttamente calcolate sull'importo dei contributi dovuti pari ad euro 16.825,44 per le annualità 2020 e 2021 (calcolati sulla base dei dati reddituali comunicati in ritardo dall'iscritto), come indicato altresì nel “riepilogo somme dovute” nell'estratto conto unico. Ne deriva perciò che, contrariamente a quanto allegato dalla parte ricorrente, le sanzioni irrogate non superano il 60% dell'importo dovuto a titolo di contributi e che gli interessi calcolati correttamente pari ad euro 386,16 sono stati tutto legittimamente applicati ed addebitati.
Ne consegue che il credito vantato dalla è certo e liquido poiché i relativi importi CP_1 sono determinati nel proprio ammontare specificatamente nell'estratto conto, che riporta analiticamente i contributi dovuti dall'iscritto, oggetto di ingiunzione, suddivisi per ciascuna tipologia ed annualità (anni 2020 e 2021) in ossequio a quanto sancito dal Regolamento della previdenza vigente.
Del pari, il credito vantato dall'opposta è legittimamente esigibile poiché non è sottoposto ad alcun vincolo e/o termine.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che deve essere pertanto rigettata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Ogni altra domanda e/o eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; decisionale.
P.Q.M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.99/2025, r.g. 242/2025 in ogni sua parte: capitale ivi indicato, interessi ivi indicati e spese monitorio quale ivi indicato;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che così si liquidano: in euro 1.865 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore della parte resistente opposta dichiaratisi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 1.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4