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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14915 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 26269/2022 RGAC Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. OR ID, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 26269 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Zei (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II nr. 326, il tutto in forza di procura in calce all'atto introduttivo.
-Attrice- nei confronti di
(C.F. ), residente in Roma, alla C.ne Salaria nr. 248, CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa all'Avvocato Cecilia Stasi (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma, alla Via Luigi Calamatta nr.16, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Convenuta-
***
Oggetto: responsabilità professionale dell'intermediario associato al CAF;
tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi e perdita del beneficio del contributivo perequativo previsto per il OV-19.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per la prevista udienza cartolare del 14.01.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
***
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 11.04.2022, ha chiesto accertarsi Parte_1 la responsabilità professionale della convenuta per avere quest'ultima, in qualità CP_1 di intermediario associato al CAF, eseguito, in modo negligente, l'incarico conferitole e, precisamente, per avere trasmesso tardivamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, anno 2020, dell' così precludendo a quest'ultima la possibilità di ottenere Parte_1
i contributi perequativi, previsti per l'anno 2021, nell'ambito delle misure di sostegno disposte in ragione dell'emergenza epidemiologica da OV-19; per l'effetto, l'attrice ha Parte_1 chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da lei CP_1 subito, quantificato in € 7.662,00, pari all'importo del contributo perequativo non riconosciutole.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, ha dedotto: Parte_1
1) che essa attrice, svolgente l'attività libero professionale di terapista, a decorrere dal 2018, aveva affidato la gestione della propria contabilità alla convenuta il rapporto con CP_1 quest'ultima era poi proseguito, senza soluzione di continuità, negli anni successivi ed, a fronte dell'attività resa, la convenuta era sempre stata puntualmente pagata (in contanti), dietro rilascio di
“ricevute” (cfr. doc. nn.rr. 5-9);
2) che, in data 30.06.2021, essa aveva trasmesso alla i Parte_1 CP_1 documenti riguardanti i contributi di cui aveva già beneficiato nel corso dell'anno 2020, necessari ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi 2021 (cfr. allegato nr. 12);
3) che, in data 23.09.2021, la convenuta le aveva inviato una e-mail, con allegata la dichiarazione dei redditi 2021 di essa in particolare, nella dichiarazione in questione, Parte_1 all'interno della sezione “impegno alla presentazione telematica”, era riportato il codice fiscale della stessa mentre, all'interno dello spazio “data dell'impegno”, era riportata la CP_1 data del 24.06.2021;
4) che, invero, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi in oggetto, entro il termine ultimo del 30.09.2021, costituiva condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento del contributo perequativo, previsto per l'anno 2021, nell'ambito delle misure di sostegno disposte dal Governo per far fronte al peggioramento del risultato economico di esercizio delle attività di impresa, in conseguenza della situazione emergenziale da OV-19;
5) che essa attrice aveva concluso l'esercizio 2019 con un risultato economico pari ad € 102.056,00, mentre, per l'anno 2020, il risultato economico si era ridotto ad € 57.052,00, ragione per cui la misura del contributo perequativo da riconoscersi in favore di essa attrice sarebbe stato pari all'importo di € 7.662,00, così calcolato: € 102.056,00 (risultato economico 2019) – € 57.052,00
(risultato economico 2020) = € 45.004,00; € 45.004,00 – € 6.695,00 (contributi già percepiti) = €
2 38.309,00; € 38.309,00 x 20% (misura del contributo previsto in caso di ricavi 2019 superiori ad €
100.000,00) = € 7.661,80, da arrotondarsi per eccesso ad € 7.662,00;
6) che, approssimandosi il termine per presentare la richiesta del contributo perequativo, essa nel corso di un incontro tenutosi, in data 26.11.2021, presso il proprio studio, Parte_1 aveva chiesto conferma alla convenuta circa l'effettiva tempestiva trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il termine ultimo del 30.09.2021 e la l'aveva ripetutamente CP_1 rassicurata sul tempestivo inoltro;
7) che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, la dichiarazione dei redditi in questione era stata, in realtà, trasmessa solamente in data 21.10.2021 e, dunque, oltre il termine ultimo del
30.09.2021, previsto, ex lege, per poter beneficiare del contributo perequativo in questione;
8) che essa attrice aveva comunque presentato la domanda per il riconoscimento del bonus perequativo, ma tale domanda era stata “scartata” dall'Agenzia delle Entrate proprio per la tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi anno 2020;
9) che, dunque, in ragione del suddetto inadempimento professionale posto in essere dalla
(e, cioè, la tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi), essa attrice non CP_1 aveva potuto beneficiare del contributo perequativo, per un importo pari ad € 7.662,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2022, si è costituita in giudizio contestando l'avversa domanda e deducendo: CP_1
1) che essa convenuta, quale intermediario abilitato del CAF-Cgn, a partire dal 2018, si era occupata di redigere, per conto dell'attrice, la dichiarazione dei redditi e, saltuariamente, aveva predisposto altre pratiche per la di lei madre e/o sorella;
2) che, invero, non le era mai stato conferito l'apposto incarico di richiedere il bonus perequativo
OV-19 e, quindi, quello di trasmettere la dichiarazione dei redditi entro il termine ultimo del
30.09.2021 previsto per l'ottenimento di tale bonus;
peraltro, essa convenuta non aveva alcuna possibilità di accesso al cassetto fiscale dell'attrice, in quanto non era in possesso dei relativi codici spid di ingresso;
in particolare, controparte (su cui incombeva il relativo onere probatorio) non aveva depositato in atti e-mail, missive o comunicazioni di vario genere atte a dimostrare che essa convenuta avesse ricevuto incarico di redigere e trasmettere la dichiarazione dei redditi entro la suddetta data del 30.09.2021;
3) che, in data 05.03.2021, durante un incontro tenutosi presso lo studio dell'attrice, la signora
, collaboratrice di studio della le aveva consegnato parte della Persona_1 Parte_1 documentazione necessaria alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
del resto, l'attrice, anche nelle precedenti annualità in cui essa convenuta aveva redatto la dichiarazione dei redditi, era sempre stata l'unica a poter accedere liberamente ed esclusivamente alla propria posizione fiscale
3 sul portale dell'Agenzia delle Entrate e, così, a potersi occupare dei bonus fiscali, e di tutta la documentazione necessaria;
4) che, in data 23.09.2021, nel corso di una comunicazione telefonica con la , essa Persona_1 le aveva rappresentato l'impossibilità di ultimare la dichiarazione dei redditi Parte_1
2020, in quanto carente di documentazione necessaria per la compilazione dei quadri RS-RU, facendo altresì presente che la documentazione mancante era contenuta nel cassetto fiscale della a cui non aveva possibilità di accedere;
anche in tale occasione, la Parte_1 Per_1
non aveva fatto alcun riferimento ad una eventuale richiesta del bonus OV-19;
[...]
5) che, pertanto, essa convenuta aveva sollecitato l'invio della documentazione mancante, provvedendo a trasmettere alla con e-mail del 23.09.2021, la bozza della CP_1 dichiarazione 2020, seppur incompleta e senza ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
in seguito, in data 19.10.2021, approssimandosi il termine ultimo per la presentazione dei redditi (con scadenza al 31.10.2021), essa convenuta aveva sollecitato l'inoltro della documentazione necessaria a completare la dichiarazione dei redditi, così come risultava dai messaggi whatsapp delle comunicazioni intercorse, depositati in atti;
solo allora, in pari data, la aveva CP_1 finalmente inviato quanto richiesto e, quindi, in data 21.10.2021, essa convenuta aveva provveduto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi 2020;
6) che, quand'anche vi fosse stato espresso mandato in tal senso, l'attrice, in ogni caso, non aveva mai fornito ad essa la documentazione necessaria per completare la redazione CP_1 della dichiarazione dei redditi in tempo utile per richiedere il bonus perequativo 2021 (avente scadenza il 30.09.2021); in altri termini, come avrebbe potuto essa convenuta trasmettere tempestivamente la dichiarazione dei redditi entro la data del 30.09.2021 se, ancora nr. 20 giorni più tardi, la non le aveva ancora trasmesso la documentazione necessaria a tale Parte_1 incombente, a cui solo quest'ultima aveva accesso?;
7) che l'azione proposta da controparte era pertanto viziata da assoluta pretestuosità, poiché introdotta pur nella consapevolezza della bontà dell'operato sempre posto in essere da essa convenuta e, quindi, giustificava la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c.
Alla prima udienza cartolare del 29.11.2022, su richiesta delle Parti, sono stati concessi i termini di legge di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 17.05.2023, è stata ammessa la prova per testi dedotta da Parte attrice su tutti i capitoli articolati;
quindi, la causa è stata rinviata per l'esame del teste indicato.
All'udienza del 21.11.2023, si è proceduto all'esame del teste ed, all'esito, Persona_1 su concorde richiesta delle Parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4 Disposto un breve rinvio per il carico del ruolo istruttorio, all'ultima udienza cartolare del
14.01.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le Parti hanno depositato le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da aversi qui integralmente trascritte e riportate.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (termini decorrenti, però, dalla comunicazione delle relativa ordinanza resa a trattazione scritta).
* * *
Venendo ad esaminare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, si deve premettere come, sia incontestato, fra le Parti, il fatto che la convenuta fin dal 2018, nella CP_1 sua qualità di intermediario CAF, fosse stata incaricata di predisporre e trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi dell'attrice come, già nel corso dell'anno 2020, Parte_1 quest'ultima avesse percepito i bonus economici legati all'emergenza sanitaria per il OV-19 (cfr., al riguardo, anche la pec del 30.06.2021).
Le contestazioni fra le Parti riguardano, invece,:
- da un lato, il fatto se rientrasse o meno nell'oggetto dell'incarico professionale anche quello di presentare la dichiarazione fiscale in questione entro il termine ultimo del 30.09.2021 (in anticipo rispetto al termine ordinario del 31.10.2021), in modo tale da consentire alla cliente Parte_1 di poter presentare la domanda per il bonus OV (ed, infatti, la trasmissione telematica
[...] all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi in oggetto, entro il termine perentorio del
30.09.2021, costituiva condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento del contributo perequativo, previsto per l'anno 2021, nell'ambito delle misure di sostegno disposte dal Governo per far fronte al peggioramento del risultato economico di esercizio delle attività di impresa, in conseguenza della situazione emergenziale da OV-19);
- dall'altro lato, se l'attrice abbia o meno tempestivamente trasmesso alla Parte_1 convenuta tutta la documentazione contabile necessaria per poter presentare ed inoltrare la dichiarazione fiscale in questione entro il suddetto termine del 30.09.2021.
Orbene, quanto al primo aspetto, il fatto che la fosse stata espressamente Parte_2 incaricata di predisporre e trasmettere la dichiarazione fiscale entro il 30.09.2021, può desumersi, in primo luogo, dal contenuto della deposizione resa dal teste (amica dell'attrice e sua Persona_1 collaboratrice nel periodo oggetto di causa) la quale ha precisato di avere assistito, in più occasioni, alle comunicazioni in viva voce intercorse fra le Parti, durante le quali l aveva Parte_1 ricordato alla l'importanza di presentare la dichiarazione fiscale entro il termine Parte_2
5 del 30.09.2021, per poter beneficiare della seconda tranche dei contributi OV;
il teste ha poi aggiunto che aveva partecipato, nel mese di novembre 2021, ad un incontro presso lo studio dell'attrice, nel corso del quale la stessa aveva rassicurato la di Parte_2 Parte_1 avere regolarmente provveduto alla trasmissione telematica della dichiarazione fiscale entro il termine previsto del 30.09.2021 (“L'attrice parla, per abitudine, a viva voce;
non so quantificare il numero di telefonate a cui ho assistito in viva voce, sicuramente più di nr.
3. Mi ricordo benissimo della telefonata di giugno 2021, perché mi ricordo che c'erano in ballo i bonus previsti per il
COVID; si trattava dei bonus perequativi, si parlava dell'ultima tranche prevista;
non so precisare gli importi. Ricordo che l'attrice sottolineava l'importanza del rispetto del termine del 30.09. ai fini della trasmissione della dichiarazione dei redditi, per poter beneficare dell'ultima tranche dei bonus. Ricordo che la convenuta disse che avrebbe provveduto a tale incombente entro il 30 settembre. Ricordo anche di altra telefonata alla fine di settembre dello stesso tenore. Ricordo che ho effettivamente assistito ad un incontro presso lo studio di fisioterapia dell'attrice fra quest'ultima e la convenuta, avvenuto nel mese di novembre;
ricordo che, in tale occasione, la convenuta rassicurò l'attrice di avere provveduto al deposito della dichiarazione dei redditi entro il
30 settembre. Eravamo noi tre intorno alla scrivania dello studio).
La deposizione in questione trova poi conferma anche nella e-mail del 23.09.2021, con cui la convenuta ha trasmesso alla la dichiarazione dei redditi di Parte_2 Parte_1 quest'ultima, senza specificare affatto che la stessa fosse incompleta ovvero mancante in qualche sua parte (cfr. doc. nr. 11 allegato all'atto introduttivo di Parte attrice); ciò induce a ritenere che la dichiarazione in questione fosse completa e pronta per l'inoltro nei termini concordati, ossia entro e non oltre il 30.09.2021, anche se poi (verosimilmente per una dimenticanza) tale inoltro all'Agenzia delle Entrate non è avvenuto entro il suddetto termine, ma solo in data 21.10.2021.
Infine, - anche se, nel conferimento dell'incarico professionale, non fosse stata espressamente evidenziata la necessità di rispettare il termine del 30.09.2021 (ai fini della presentazione della domanda per il bonus OV) - si deve ritenere che, in ogni caso, rientrasse nel dovere di diligenza della convenuta anche l'obbligo di dare tutte le informazioni utili per il cliente
(cfr. Cass nr. 14387/2019 e nr. 25699/2024) e, quindi, che la avrebbe dovuto Parte_2 comunque informare la cliente della scadenza del termine ultimo del 30.09.2021, tenuto conto anche del fatto che si trattava di una seconda tranche del beneficio in questione e che la Parte_1 aveva già percepito, nell'anno 2020 (la cui dichiarazione era sempre stata predisposta e
[...] trasmessa dalla convenuta), il contributo economico in questione;
ed, infatti, il commercialista, quale che sia l'oggetto specifico della sua prestazione, ha l'obbligo di completa informazione del
6 cliente, e dunque ha l'obbligo di prospettargli tutte le migliori soluzioni praticabili che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell´ambito della competenza del professionista.
Con riferimento al secondo aspetto, a fronte della natura contrattuale del rapporto professionale intercorso con l'attrice, sarebbe stato preciso onere probatorio della convenuta quello di dimostrare di non avere potuto adempiere per un fatto a lei non imputabile e, cioè, di avere sollecitato tempestivamente la cliente di trasmetterle tutta la documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione fiscale in tempo utile (cfr. Cass nr. 15271/2023).
Nel caso di specie, non solo la convenuta non ha dimostrato di avere tempestivamente sollecitato l'attrice a consegnarle tutta la documentazione fiscale necessaria, ma, al contrario, è emerso che la documentazione in questione era stata, in realtà, trasmessa alla convenuta CP_1 ben prima del 30.09.2021 (cfr. esame del teste ); che la convenuta, nel
[...] Persona_1 trasmettere all'attrice la e-mail del 23.09.2021, contenente la copia della dichiarazione fiscale de qua, non aveva lamentato alcuna mancanza ovvero incompletezza della documentazione trasmessa;
che il messaggio whatsapp datato 19.10.2021, con il quale la convenuta avrebbe segnalato la mancanza della documentazione relativa ai contributi a fondo perduto già percepiti dall'attrice nel corso del 2020 (documentazione asseritamente necessaria per poter completare la dichiarazione fiscale), risulta innanzitutto tardivo (e, cioè, asseritamente inviato dopo la scadenza del termine ultimo del 30.09.2021); che, inoltre, non vi è prova alcuna dell'invio di tale messaggio né della sua effettiva ricezione da parte dell'attrice (non essendo possibile verificare la riconducibilità alle Parti in causa dei numeri del mittente e del destinatario); che, infine, i documenti asseritamente mancanti, indicati nel predetto messaggio del 19.10.2021, erano stati già trasmessi alla convenuta fin dal mese di giugno 2021 (ed, infatti, come risultante per tabulas, con due CP_1 separate e-mail del 23 giugno 2021 e del 30 giugno 2021, l'attrice aveva tempestivamente inviato alla convenuta sia i crediti di imposta relativi ai bonus sia “i due bonifici erogati dall' INPS di aprile
e maggio 2020, il contributo a fondo perduto 2020, l'acquisizione F24 di giugno 2021 e il protocollo del pagamento F24 di giugno 2021”).
A fronte dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta (e, cioè, la tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, oltre il termine ultimo del 30.09.2021), l'attrice non Parte_1 ha potuto ottenere il beneficio perequativo stabilito per il OV-19; in particolare, dalla documentazione versata in atti, emerge come l'attrice avesse concluso l'esercizio 2019 con un risultato economico pari ad € 102.056,00, mentre, per l'anno 2020, il risultato economico si fosse ridotto ad € 57.052,00, ragione per cui la misura del contributo perequativo sarebbe stato pari all'importo di € 7.662,00, così calcolato: € 102.056,00 (risultato economico 2019) – € 57.052,00
(risultato economico 2020) = € 45.004,00; € 45.004,00 – € 6.695,00 (contributi già percepiti) = €
7 38.309,00; € 38.309,00 x 20% (misura del contributo previsto in caso di ricavi 2019 superiori ad €
100.000,00) = € 7.661,80, da arrotondarsi per eccesso ad € 7.662,00;
In definitiva, sulla base di tutte le ragioni fin qui espresse, accertato l'inadempimento professionale posto in essere dalla convenuta quest'ultima deve essere CP_1 condannata al pagamento, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale, dell'importo complessivo di € 7.662,00, ossia pari all'ammontare del contributo perequativo non percepito.
Sulla somma suddetta, riconosciuta in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n.
1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, applicando gli interessi legali su tale somma di € 7.662,00, rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita (a partire dal 04.01.2022, data della messa in mora della convenuta) e fino alla data del 30.09.2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 9.531,68; su tale somma devono poi essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nello scaglione di valore delle cause comprese fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014 per la fase di studio, per la fase introduttiva e quella decisionale e con i
8 criteri minimi per la fase istruttoria (tenuto conto di un'istruttoria essenzialmente documentale e con l'esame di un unico teste).
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così decide: CP_1
1) accerta e dichiara la responsabilità professionale della convenuta per la CP_2 negligente esecuzione dell'incarico professionale conferitole dall'attrice Parte_1
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice CP_2
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma complessiva di € Parte_1
9.531,68, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice CP_2 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.237,00, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA e rimborso del contributo unificato come per legge;
Così deciso, in Roma, in data 27.10.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice
OR ID
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. OR ID, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 26269 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Zei (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II nr. 326, il tutto in forza di procura in calce all'atto introduttivo.
-Attrice- nei confronti di
(C.F. ), residente in Roma, alla C.ne Salaria nr. 248, CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa all'Avvocato Cecilia Stasi (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma, alla Via Luigi Calamatta nr.16, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Convenuta-
***
Oggetto: responsabilità professionale dell'intermediario associato al CAF;
tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi e perdita del beneficio del contributivo perequativo previsto per il OV-19.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per la prevista udienza cartolare del 14.01.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
***
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 11.04.2022, ha chiesto accertarsi Parte_1 la responsabilità professionale della convenuta per avere quest'ultima, in qualità CP_1 di intermediario associato al CAF, eseguito, in modo negligente, l'incarico conferitole e, precisamente, per avere trasmesso tardivamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, anno 2020, dell' così precludendo a quest'ultima la possibilità di ottenere Parte_1
i contributi perequativi, previsti per l'anno 2021, nell'ambito delle misure di sostegno disposte in ragione dell'emergenza epidemiologica da OV-19; per l'effetto, l'attrice ha Parte_1 chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da lei CP_1 subito, quantificato in € 7.662,00, pari all'importo del contributo perequativo non riconosciutole.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, ha dedotto: Parte_1
1) che essa attrice, svolgente l'attività libero professionale di terapista, a decorrere dal 2018, aveva affidato la gestione della propria contabilità alla convenuta il rapporto con CP_1 quest'ultima era poi proseguito, senza soluzione di continuità, negli anni successivi ed, a fronte dell'attività resa, la convenuta era sempre stata puntualmente pagata (in contanti), dietro rilascio di
“ricevute” (cfr. doc. nn.rr. 5-9);
2) che, in data 30.06.2021, essa aveva trasmesso alla i Parte_1 CP_1 documenti riguardanti i contributi di cui aveva già beneficiato nel corso dell'anno 2020, necessari ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi 2021 (cfr. allegato nr. 12);
3) che, in data 23.09.2021, la convenuta le aveva inviato una e-mail, con allegata la dichiarazione dei redditi 2021 di essa in particolare, nella dichiarazione in questione, Parte_1 all'interno della sezione “impegno alla presentazione telematica”, era riportato il codice fiscale della stessa mentre, all'interno dello spazio “data dell'impegno”, era riportata la CP_1 data del 24.06.2021;
4) che, invero, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi in oggetto, entro il termine ultimo del 30.09.2021, costituiva condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento del contributo perequativo, previsto per l'anno 2021, nell'ambito delle misure di sostegno disposte dal Governo per far fronte al peggioramento del risultato economico di esercizio delle attività di impresa, in conseguenza della situazione emergenziale da OV-19;
5) che essa attrice aveva concluso l'esercizio 2019 con un risultato economico pari ad € 102.056,00, mentre, per l'anno 2020, il risultato economico si era ridotto ad € 57.052,00, ragione per cui la misura del contributo perequativo da riconoscersi in favore di essa attrice sarebbe stato pari all'importo di € 7.662,00, così calcolato: € 102.056,00 (risultato economico 2019) – € 57.052,00
(risultato economico 2020) = € 45.004,00; € 45.004,00 – € 6.695,00 (contributi già percepiti) = €
2 38.309,00; € 38.309,00 x 20% (misura del contributo previsto in caso di ricavi 2019 superiori ad €
100.000,00) = € 7.661,80, da arrotondarsi per eccesso ad € 7.662,00;
6) che, approssimandosi il termine per presentare la richiesta del contributo perequativo, essa nel corso di un incontro tenutosi, in data 26.11.2021, presso il proprio studio, Parte_1 aveva chiesto conferma alla convenuta circa l'effettiva tempestiva trasmissione della dichiarazione dei redditi entro il termine ultimo del 30.09.2021 e la l'aveva ripetutamente CP_1 rassicurata sul tempestivo inoltro;
7) che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, la dichiarazione dei redditi in questione era stata, in realtà, trasmessa solamente in data 21.10.2021 e, dunque, oltre il termine ultimo del
30.09.2021, previsto, ex lege, per poter beneficiare del contributo perequativo in questione;
8) che essa attrice aveva comunque presentato la domanda per il riconoscimento del bonus perequativo, ma tale domanda era stata “scartata” dall'Agenzia delle Entrate proprio per la tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi anno 2020;
9) che, dunque, in ragione del suddetto inadempimento professionale posto in essere dalla
(e, cioè, la tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi), essa attrice non CP_1 aveva potuto beneficiare del contributo perequativo, per un importo pari ad € 7.662,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2022, si è costituita in giudizio contestando l'avversa domanda e deducendo: CP_1
1) che essa convenuta, quale intermediario abilitato del CAF-Cgn, a partire dal 2018, si era occupata di redigere, per conto dell'attrice, la dichiarazione dei redditi e, saltuariamente, aveva predisposto altre pratiche per la di lei madre e/o sorella;
2) che, invero, non le era mai stato conferito l'apposto incarico di richiedere il bonus perequativo
OV-19 e, quindi, quello di trasmettere la dichiarazione dei redditi entro il termine ultimo del
30.09.2021 previsto per l'ottenimento di tale bonus;
peraltro, essa convenuta non aveva alcuna possibilità di accesso al cassetto fiscale dell'attrice, in quanto non era in possesso dei relativi codici spid di ingresso;
in particolare, controparte (su cui incombeva il relativo onere probatorio) non aveva depositato in atti e-mail, missive o comunicazioni di vario genere atte a dimostrare che essa convenuta avesse ricevuto incarico di redigere e trasmettere la dichiarazione dei redditi entro la suddetta data del 30.09.2021;
3) che, in data 05.03.2021, durante un incontro tenutosi presso lo studio dell'attrice, la signora
, collaboratrice di studio della le aveva consegnato parte della Persona_1 Parte_1 documentazione necessaria alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
del resto, l'attrice, anche nelle precedenti annualità in cui essa convenuta aveva redatto la dichiarazione dei redditi, era sempre stata l'unica a poter accedere liberamente ed esclusivamente alla propria posizione fiscale
3 sul portale dell'Agenzia delle Entrate e, così, a potersi occupare dei bonus fiscali, e di tutta la documentazione necessaria;
4) che, in data 23.09.2021, nel corso di una comunicazione telefonica con la , essa Persona_1 le aveva rappresentato l'impossibilità di ultimare la dichiarazione dei redditi Parte_1
2020, in quanto carente di documentazione necessaria per la compilazione dei quadri RS-RU, facendo altresì presente che la documentazione mancante era contenuta nel cassetto fiscale della a cui non aveva possibilità di accedere;
anche in tale occasione, la Parte_1 Per_1
non aveva fatto alcun riferimento ad una eventuale richiesta del bonus OV-19;
[...]
5) che, pertanto, essa convenuta aveva sollecitato l'invio della documentazione mancante, provvedendo a trasmettere alla con e-mail del 23.09.2021, la bozza della CP_1 dichiarazione 2020, seppur incompleta e senza ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
in seguito, in data 19.10.2021, approssimandosi il termine ultimo per la presentazione dei redditi (con scadenza al 31.10.2021), essa convenuta aveva sollecitato l'inoltro della documentazione necessaria a completare la dichiarazione dei redditi, così come risultava dai messaggi whatsapp delle comunicazioni intercorse, depositati in atti;
solo allora, in pari data, la aveva CP_1 finalmente inviato quanto richiesto e, quindi, in data 21.10.2021, essa convenuta aveva provveduto a trasmettere tempestivamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi 2020;
6) che, quand'anche vi fosse stato espresso mandato in tal senso, l'attrice, in ogni caso, non aveva mai fornito ad essa la documentazione necessaria per completare la redazione CP_1 della dichiarazione dei redditi in tempo utile per richiedere il bonus perequativo 2021 (avente scadenza il 30.09.2021); in altri termini, come avrebbe potuto essa convenuta trasmettere tempestivamente la dichiarazione dei redditi entro la data del 30.09.2021 se, ancora nr. 20 giorni più tardi, la non le aveva ancora trasmesso la documentazione necessaria a tale Parte_1 incombente, a cui solo quest'ultima aveva accesso?;
7) che l'azione proposta da controparte era pertanto viziata da assoluta pretestuosità, poiché introdotta pur nella consapevolezza della bontà dell'operato sempre posto in essere da essa convenuta e, quindi, giustificava la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c.
Alla prima udienza cartolare del 29.11.2022, su richiesta delle Parti, sono stati concessi i termini di legge di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 17.05.2023, è stata ammessa la prova per testi dedotta da Parte attrice su tutti i capitoli articolati;
quindi, la causa è stata rinviata per l'esame del teste indicato.
All'udienza del 21.11.2023, si è proceduto all'esame del teste ed, all'esito, Persona_1 su concorde richiesta delle Parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4 Disposto un breve rinvio per il carico del ruolo istruttorio, all'ultima udienza cartolare del
14.01.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le Parti hanno depositato le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da aversi qui integralmente trascritte e riportate.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (termini decorrenti, però, dalla comunicazione delle relativa ordinanza resa a trattazione scritta).
* * *
Venendo ad esaminare la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, si deve premettere come, sia incontestato, fra le Parti, il fatto che la convenuta fin dal 2018, nella CP_1 sua qualità di intermediario CAF, fosse stata incaricata di predisporre e trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi dell'attrice come, già nel corso dell'anno 2020, Parte_1 quest'ultima avesse percepito i bonus economici legati all'emergenza sanitaria per il OV-19 (cfr., al riguardo, anche la pec del 30.06.2021).
Le contestazioni fra le Parti riguardano, invece,:
- da un lato, il fatto se rientrasse o meno nell'oggetto dell'incarico professionale anche quello di presentare la dichiarazione fiscale in questione entro il termine ultimo del 30.09.2021 (in anticipo rispetto al termine ordinario del 31.10.2021), in modo tale da consentire alla cliente Parte_1 di poter presentare la domanda per il bonus OV (ed, infatti, la trasmissione telematica
[...] all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi in oggetto, entro il termine perentorio del
30.09.2021, costituiva condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento del contributo perequativo, previsto per l'anno 2021, nell'ambito delle misure di sostegno disposte dal Governo per far fronte al peggioramento del risultato economico di esercizio delle attività di impresa, in conseguenza della situazione emergenziale da OV-19);
- dall'altro lato, se l'attrice abbia o meno tempestivamente trasmesso alla Parte_1 convenuta tutta la documentazione contabile necessaria per poter presentare ed inoltrare la dichiarazione fiscale in questione entro il suddetto termine del 30.09.2021.
Orbene, quanto al primo aspetto, il fatto che la fosse stata espressamente Parte_2 incaricata di predisporre e trasmettere la dichiarazione fiscale entro il 30.09.2021, può desumersi, in primo luogo, dal contenuto della deposizione resa dal teste (amica dell'attrice e sua Persona_1 collaboratrice nel periodo oggetto di causa) la quale ha precisato di avere assistito, in più occasioni, alle comunicazioni in viva voce intercorse fra le Parti, durante le quali l aveva Parte_1 ricordato alla l'importanza di presentare la dichiarazione fiscale entro il termine Parte_2
5 del 30.09.2021, per poter beneficiare della seconda tranche dei contributi OV;
il teste ha poi aggiunto che aveva partecipato, nel mese di novembre 2021, ad un incontro presso lo studio dell'attrice, nel corso del quale la stessa aveva rassicurato la di Parte_2 Parte_1 avere regolarmente provveduto alla trasmissione telematica della dichiarazione fiscale entro il termine previsto del 30.09.2021 (“L'attrice parla, per abitudine, a viva voce;
non so quantificare il numero di telefonate a cui ho assistito in viva voce, sicuramente più di nr.
3. Mi ricordo benissimo della telefonata di giugno 2021, perché mi ricordo che c'erano in ballo i bonus previsti per il
COVID; si trattava dei bonus perequativi, si parlava dell'ultima tranche prevista;
non so precisare gli importi. Ricordo che l'attrice sottolineava l'importanza del rispetto del termine del 30.09. ai fini della trasmissione della dichiarazione dei redditi, per poter beneficare dell'ultima tranche dei bonus. Ricordo che la convenuta disse che avrebbe provveduto a tale incombente entro il 30 settembre. Ricordo anche di altra telefonata alla fine di settembre dello stesso tenore. Ricordo che ho effettivamente assistito ad un incontro presso lo studio di fisioterapia dell'attrice fra quest'ultima e la convenuta, avvenuto nel mese di novembre;
ricordo che, in tale occasione, la convenuta rassicurò l'attrice di avere provveduto al deposito della dichiarazione dei redditi entro il
30 settembre. Eravamo noi tre intorno alla scrivania dello studio).
La deposizione in questione trova poi conferma anche nella e-mail del 23.09.2021, con cui la convenuta ha trasmesso alla la dichiarazione dei redditi di Parte_2 Parte_1 quest'ultima, senza specificare affatto che la stessa fosse incompleta ovvero mancante in qualche sua parte (cfr. doc. nr. 11 allegato all'atto introduttivo di Parte attrice); ciò induce a ritenere che la dichiarazione in questione fosse completa e pronta per l'inoltro nei termini concordati, ossia entro e non oltre il 30.09.2021, anche se poi (verosimilmente per una dimenticanza) tale inoltro all'Agenzia delle Entrate non è avvenuto entro il suddetto termine, ma solo in data 21.10.2021.
Infine, - anche se, nel conferimento dell'incarico professionale, non fosse stata espressamente evidenziata la necessità di rispettare il termine del 30.09.2021 (ai fini della presentazione della domanda per il bonus OV) - si deve ritenere che, in ogni caso, rientrasse nel dovere di diligenza della convenuta anche l'obbligo di dare tutte le informazioni utili per il cliente
(cfr. Cass nr. 14387/2019 e nr. 25699/2024) e, quindi, che la avrebbe dovuto Parte_2 comunque informare la cliente della scadenza del termine ultimo del 30.09.2021, tenuto conto anche del fatto che si trattava di una seconda tranche del beneficio in questione e che la Parte_1 aveva già percepito, nell'anno 2020 (la cui dichiarazione era sempre stata predisposta e
[...] trasmessa dalla convenuta), il contributo economico in questione;
ed, infatti, il commercialista, quale che sia l'oggetto specifico della sua prestazione, ha l'obbligo di completa informazione del
6 cliente, e dunque ha l'obbligo di prospettargli tutte le migliori soluzioni praticabili che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell´ambito della competenza del professionista.
Con riferimento al secondo aspetto, a fronte della natura contrattuale del rapporto professionale intercorso con l'attrice, sarebbe stato preciso onere probatorio della convenuta quello di dimostrare di non avere potuto adempiere per un fatto a lei non imputabile e, cioè, di avere sollecitato tempestivamente la cliente di trasmetterle tutta la documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione fiscale in tempo utile (cfr. Cass nr. 15271/2023).
Nel caso di specie, non solo la convenuta non ha dimostrato di avere tempestivamente sollecitato l'attrice a consegnarle tutta la documentazione fiscale necessaria, ma, al contrario, è emerso che la documentazione in questione era stata, in realtà, trasmessa alla convenuta CP_1 ben prima del 30.09.2021 (cfr. esame del teste ); che la convenuta, nel
[...] Persona_1 trasmettere all'attrice la e-mail del 23.09.2021, contenente la copia della dichiarazione fiscale de qua, non aveva lamentato alcuna mancanza ovvero incompletezza della documentazione trasmessa;
che il messaggio whatsapp datato 19.10.2021, con il quale la convenuta avrebbe segnalato la mancanza della documentazione relativa ai contributi a fondo perduto già percepiti dall'attrice nel corso del 2020 (documentazione asseritamente necessaria per poter completare la dichiarazione fiscale), risulta innanzitutto tardivo (e, cioè, asseritamente inviato dopo la scadenza del termine ultimo del 30.09.2021); che, inoltre, non vi è prova alcuna dell'invio di tale messaggio né della sua effettiva ricezione da parte dell'attrice (non essendo possibile verificare la riconducibilità alle Parti in causa dei numeri del mittente e del destinatario); che, infine, i documenti asseritamente mancanti, indicati nel predetto messaggio del 19.10.2021, erano stati già trasmessi alla convenuta fin dal mese di giugno 2021 (ed, infatti, come risultante per tabulas, con due CP_1 separate e-mail del 23 giugno 2021 e del 30 giugno 2021, l'attrice aveva tempestivamente inviato alla convenuta sia i crediti di imposta relativi ai bonus sia “i due bonifici erogati dall' INPS di aprile
e maggio 2020, il contributo a fondo perduto 2020, l'acquisizione F24 di giugno 2021 e il protocollo del pagamento F24 di giugno 2021”).
A fronte dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta (e, cioè, la tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, oltre il termine ultimo del 30.09.2021), l'attrice non Parte_1 ha potuto ottenere il beneficio perequativo stabilito per il OV-19; in particolare, dalla documentazione versata in atti, emerge come l'attrice avesse concluso l'esercizio 2019 con un risultato economico pari ad € 102.056,00, mentre, per l'anno 2020, il risultato economico si fosse ridotto ad € 57.052,00, ragione per cui la misura del contributo perequativo sarebbe stato pari all'importo di € 7.662,00, così calcolato: € 102.056,00 (risultato economico 2019) – € 57.052,00
(risultato economico 2020) = € 45.004,00; € 45.004,00 – € 6.695,00 (contributi già percepiti) = €
7 38.309,00; € 38.309,00 x 20% (misura del contributo previsto in caso di ricavi 2019 superiori ad €
100.000,00) = € 7.661,80, da arrotondarsi per eccesso ad € 7.662,00;
In definitiva, sulla base di tutte le ragioni fin qui espresse, accertato l'inadempimento professionale posto in essere dalla convenuta quest'ultima deve essere CP_1 condannata al pagamento, in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale, dell'importo complessivo di € 7.662,00, ossia pari all'ammontare del contributo perequativo non percepito.
Sulla somma suddetta, riconosciuta in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla
Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n.
1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, applicando gli interessi legali su tale somma di € 7.662,00, rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita (a partire dal 04.01.2022, data della messa in mora della convenuta) e fino alla data del 30.09.2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 9.531,68; su tale somma devono poi essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nello scaglione di valore delle cause comprese fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014 per la fase di studio, per la fase introduttiva e quella decisionale e con i
8 criteri minimi per la fase istruttoria (tenuto conto di un'istruttoria essenzialmente documentale e con l'esame di un unico teste).
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così decide: CP_1
1) accerta e dichiara la responsabilità professionale della convenuta per la CP_2 negligente esecuzione dell'incarico professionale conferitole dall'attrice Parte_1
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice CP_2
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma complessiva di € Parte_1
9.531,68, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice CP_2 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.237,00, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA e rimborso del contributo unificato come per legge;
Così deciso, in Roma, in data 27.10.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice
OR ID
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