CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 552/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. PP MA Presidente
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 552/2021 R.G., promosse con atto di citazione in appello OGGETTO: iscritto a ruolo in data 19 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza Fideiussione – Polizza collegiale del 1° ottobre 2025 fideiussoria d a codice: 140061
(C.F. ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio dell'avv. Luca Berti del foro di Monza
( , elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
digitale del difensore giusta mandato depositato unitamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) con sede in Bergamo, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Vittorio Emanuele n. 4, in persona del Consigliere Delegato e legale 1 rappresentante rag. , con il patrocinio dell'avv. Paolo Controparte_2
Pozzetti del foro di Bergamo (PEC Email_2
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta sub a);
APPELLATA
In punto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bergamo,
pubblicata in data 25 febbraio 2021
CONCLUSIONI
Di parte appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria
istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così pronunciarsi:
- in via principale e nel merito: dato atto delle circostanze di cui in narrativa,
accertati e dichiarati i presunti vizi contrattuali di usura oggettiva
contrattuale e sopravvenuta, anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali,
condannare la parte appellata a risarcire e pagare in favore dalla parte
appellante la somma complessiva di euro 51.630,98 quale restituzione delle
somme indebitamente corrisposte a titolo di danno patrimoniale e non
patrimoniale qualora si ravvisassero gli estremi del presunto reato di usura,
con liquidazione equitativa di tale danno, nonché risarcimento di tutti i
danni, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
effettivo, ovvero nella diversa misura che la Ecc.ma Corte riterrà più equa,
giusta e, comunque, di legge;
- in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui non fosse
2 riconosciuta l'usura oggettiva contrattuale, dato atto delle circostanze di cui
in narrativa, accertata e dichiarata l'indeterminatezza e indeterminabilità
contrattuale ex art. 1346 c.c., anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali,
condannare la parte appellata a risarcire e pagare in favore della parte
appellante la somma complessiva di euro 43.149,57 quale restituzione delle
somme indebitamente corrisposte a titolo di danno patrimoniale oltre al
danno non patrimoniale qualora si ravvisassero gli estremi del presunto
reato di usura, con liquidazione equitativa di tale danno nonché risarcimento
di tutti i danni, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto
al saldo effettivo, ovvero nella diversa misura che la Ecc.ma Corte riterrà
più equa, giusta e comunque di legge;
- in via istruttoria: si domanda occorrendo ammettersi perizia econometrica
(CTU) avente per oggetto l'accertamento dei presunti vizi di usura oggettiva
contrattuale, anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali, CPA e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Di parte appellata
“Ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta e ferma
l'opposizione alla richiesta istruttoria avversaria di ammissione di C.T.U.:
in via preliminare:
voglia la Corte d'Appello adita richiedere alla Cancelleria del Tribunale di
Bergamo conferma della data di comunicazione al difensore della ricorrente
dell'ordinanza 23.02.2021 pronunciata dal Tribunale di Bergamo – Dott.
ES TI – nella causa n. 3310/2020 R.G.;
3 ancora in via preliminare: dichiararsi inammissibile per tardività e mancato
rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c. l'appello avversario;
in via principale: rigettarsi l'appello proposto dalla Signora Parte_1
vverso l'ordinanza suindicata del Tribunale di Bergamo per i motivi
[...]
tutti concernenti l'inammissibilità delle domande formulate ex adverso e
comunque la loro infondatezza, già svolti dalla deducente in primo grado e
comunque confermarsi la stessa ordinanza;
in ogni caso: spese del secondo grado del giudizio rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 3 giugno 2020 e ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo la società erché fossero accertati Controparte_3
i “vizi contrattuali di usura oggettiva contrattuale e sopravvenuta,
anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali” dei rapporti intercorsi fra la società
convenuta e la società Setra S.a.s. che ella aveva garantito come fideiussore e perché, conseguentemente, la società convenuta fosse condannata a risarcirla nella misura di € 51.630,98 a titolo di danno patrimoniale nonché
al risarcimento del danno non patrimoniale nell'ipotesi di accertamento dei presupposti del reato di usura;
in via subordinata la ricorrente ha chiesto che fosse accertata “l'indeterminatezza e indeterminabilità contrattuale ex art.
1396 c.c., anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali” dei rapporti garantiti intercorsi fra la società Setra S.a.s. e la società convenuta e che quest'ultima fosse condannata a risarcirla nella misura di € 43.149,57 a titolo di danno
4 patrimoniale nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nell'ipotesi di configurabilità del reato di usura. A sostegno delle pretese azionate la ricorrente ha allegato che ella agiva quale fideiussore della società Setra S.a.s.
la quale aveva stipulato due contratti di leasing con la società convenuta aventi ad oggetto veicoli strumentali all'attività aziendale;
che entrambi i contratti di leasing erano stati risolti dalla società convenuta in data 28
febbraio 2012; che entrambi i contratti di leasing erano viziati per violazione della normativa antiusura;
che i piani di ammortamento erano illegittimi in quanto sviluppati in regime di interesse composto;
che ella aveva inutilmente chiesto in via stragiudiziale la restituzione delle somme indebitamente pagate in esecuzione dei contratti di leasing.
Si è costituita la società che, in via pregiudiziale, ha Controparte_4
eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione per difetto di legittimazione attiva non avendo la ricorrente pagato alcunché alla società
resistente; in via preliminare ha eccepito l'intervenuto giudicato sulle questioni dedotte in giudizio;
nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dalla ricorrente.
Con ordinanza in data 23 febbraio 2021, pubblicata in data 25 febbraio 2021,
il Tribunale di Bergamo, pur riconoscendo la legittimazione passiva della ricorrente riguardo alla pretesa fatta valere in via monitoria dalla società
resistente in ragione della sua qualità di fideiussore, ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva della ricorrente alla ripetizione evidenziando come la stessa non avesse pagato alcunché alla società resistente in forza dei contratti di leasing posti a fondamento delle domande spiegate che ha
5 conseguentemente respinto condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte resistente.
Avverso detto provvedimento ha proposto appello la sig.ra Parte_1
contestando la statuizione secondo la quale ella non aveva corrisposto
[...]
alcunché alla società appellata evidenziando come, invece, ella avesse subito un'espropriazione immobiliare e ribadendo la propria legittimazione ad eccepire la nullità del contratto stipulato fra il debitore principale e la società
appellata nonché ad eccepire l'usura nei rapporti garantiti. L'appellante ha,
inoltre, evidenziato che, pur ritenendo la natura autonoma della garanzia prestata, ella vantava comunque il diritto a proporre le eccezioni di nullità
relative al rapporto sotto il profilo dell'exceptio doli.
Si è costituita la società che, in via pregiudiziale, ha Controparte_4
eccepito l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
in via preliminare ha eccepito l'intervenuto giudicato sulle questioni di merito relative ai rapporti garantiti sollevate dall'appellante; nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa azionata dall'appellata.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. Con ordinanza in data 15 settembre 2025 la causa
è stata rimessa sul ruolo per un errore nell'indicazione a verbale della composizione del collegio decidente all'udienza del 21 maggio 2025.
All'udienza del 1° ottobre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la
6 causa è stata nuovamente trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione dello stesso non è stata in alcun modo contestata dalla appellata che si è limitata a difendersi nel merito. Si osserva peraltro che, per le considerazioni che seguono, quand'anche tale eccezione non fosse fondata, l'appello non può – in ogni caso – trovare accoglimento.
In via preliminare, infatti, deve essere esaminata l'eccezione di intervenuto giudicato sulle questioni di merito inerenti al rapporto garantito sollevata da parte appellata e di conseguente inammissibilità dell'azione e dell'appello:
l'eccezione merita accoglimento. Invero dall'esame dei doc. 1, 2 e 3 di parte appellata – fascicolo di primo grado – emerge chiaramente che, in relazione ai rapporti garantiti dall'odierna appellante e per cui è causa, la società
appellata ha chiesto ed ottenuto nei confronti dell'appellata un decreto ingiuntivo che quest'ultima ha tardivamente opposto con la conseguenza che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile e con l'ulteriore conseguenza che il diritto di credito dell'odierna società appellata nei confronti dell'appellante nella misura indicata nel decreto ingiuntivo risulta cristallizzato. Ne discende che l'esecuzione immobiliare alla quale è stata assoggettata l'odierna appellante e sulla base della quale fonda la propria legittimazione attiva alla restituzione di quanto versato trova, in realtà, il
7 proprio fondamento nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo con la conseguenza che nessun diritto alla restituzione può essere configurato, ne discende ulteriormente che l'appellante ha già consumato il proprio diritto a censurare i rapporti garantiti e che, pertanto, le domande azionate nel presente giudizio risultano inammissibili.
Come evidenziato dal Giudice di primo grado, inoltre, si osserva decisivamente che l'odierna società appellata non ha ricavato alcunché
dall'esecuzione nei confronti dell'appellante con la conseguenza che,
indipendentemente dalle considerazioni che precedono in punto inammissibilità dell'appello per tardività e per intervenuto giudicato, le pretese azionate dall'appellante non possono in ogni caso trovare accoglimento.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'ordinanza impugnata integralmente confermata.
Secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e, avuto riguardo al valore della causa (€
51.630,98), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
37/18 e dal D.M. 147/22 -, in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 3.470,00 per
8 la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata in questo grado di giudizio con la conseguenza che non vi è
luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater
del DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di
Bergamo pubblicata in data 25 febbraio 2021;
2) condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese di lite del grado che liquida – quanto ai compensi – in complessivi € 8.469,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del
DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Consigliere rel.
Maura Mancini Il Presidente
PP MA
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 552/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. PP MA Presidente
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 552/2021 R.G., promosse con atto di citazione in appello OGGETTO: iscritto a ruolo in data 19 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza Fideiussione – Polizza collegiale del 1° ottobre 2025 fideiussoria d a codice: 140061
(C.F. ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio dell'avv. Luca Berti del foro di Monza
( , elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
digitale del difensore giusta mandato depositato unitamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ) con sede in Bergamo, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Vittorio Emanuele n. 4, in persona del Consigliere Delegato e legale 1 rappresentante rag. , con il patrocinio dell'avv. Paolo Controparte_2
Pozzetti del foro di Bergamo (PEC Email_2
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta sub a);
APPELLATA
In punto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Bergamo,
pubblicata in data 25 febbraio 2021
CONCLUSIONI
Di parte appellante
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria
istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto così pronunciarsi:
- in via principale e nel merito: dato atto delle circostanze di cui in narrativa,
accertati e dichiarati i presunti vizi contrattuali di usura oggettiva
contrattuale e sopravvenuta, anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali,
condannare la parte appellata a risarcire e pagare in favore dalla parte
appellante la somma complessiva di euro 51.630,98 quale restituzione delle
somme indebitamente corrisposte a titolo di danno patrimoniale e non
patrimoniale qualora si ravvisassero gli estremi del presunto reato di usura,
con liquidazione equitativa di tale danno, nonché risarcimento di tutti i
danni, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
effettivo, ovvero nella diversa misura che la Ecc.ma Corte riterrà più equa,
giusta e, comunque, di legge;
- in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui non fosse
2 riconosciuta l'usura oggettiva contrattuale, dato atto delle circostanze di cui
in narrativa, accertata e dichiarata l'indeterminatezza e indeterminabilità
contrattuale ex art. 1346 c.c., anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali,
condannare la parte appellata a risarcire e pagare in favore della parte
appellante la somma complessiva di euro 43.149,57 quale restituzione delle
somme indebitamente corrisposte a titolo di danno patrimoniale oltre al
danno non patrimoniale qualora si ravvisassero gli estremi del presunto
reato di usura, con liquidazione equitativa di tale danno nonché risarcimento
di tutti i danni, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto
al saldo effettivo, ovvero nella diversa misura che la Ecc.ma Corte riterrà
più equa, giusta e comunque di legge;
- in via istruttoria: si domanda occorrendo ammettersi perizia econometrica
(CTU) avente per oggetto l'accertamento dei presunti vizi di usura oggettiva
contrattuale, anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali, CPA e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Di parte appellata
“Ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta e ferma
l'opposizione alla richiesta istruttoria avversaria di ammissione di C.T.U.:
in via preliminare:
voglia la Corte d'Appello adita richiedere alla Cancelleria del Tribunale di
Bergamo conferma della data di comunicazione al difensore della ricorrente
dell'ordinanza 23.02.2021 pronunciata dal Tribunale di Bergamo – Dott.
ES TI – nella causa n. 3310/2020 R.G.;
3 ancora in via preliminare: dichiararsi inammissibile per tardività e mancato
rispetto del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c. l'appello avversario;
in via principale: rigettarsi l'appello proposto dalla Signora Parte_1
vverso l'ordinanza suindicata del Tribunale di Bergamo per i motivi
[...]
tutti concernenti l'inammissibilità delle domande formulate ex adverso e
comunque la loro infondatezza, già svolti dalla deducente in primo grado e
comunque confermarsi la stessa ordinanza;
in ogni caso: spese del secondo grado del giudizio rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 3 giugno 2020 e ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo la società erché fossero accertati Controparte_3
i “vizi contrattuali di usura oggettiva contrattuale e sopravvenuta,
anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali” dei rapporti intercorsi fra la società
convenuta e la società Setra S.a.s. che ella aveva garantito come fideiussore e perché, conseguentemente, la società convenuta fosse condannata a risarcirla nella misura di € 51.630,98 a titolo di danno patrimoniale nonché
al risarcimento del danno non patrimoniale nell'ipotesi di accertamento dei presupposti del reato di usura;
in via subordinata la ricorrente ha chiesto che fosse accertata “l'indeterminatezza e indeterminabilità contrattuale ex art.
1396 c.c., anatocismo e/o ulteriori vizi contrattuali” dei rapporti garantiti intercorsi fra la società Setra S.a.s. e la società convenuta e che quest'ultima fosse condannata a risarcirla nella misura di € 43.149,57 a titolo di danno
4 patrimoniale nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nell'ipotesi di configurabilità del reato di usura. A sostegno delle pretese azionate la ricorrente ha allegato che ella agiva quale fideiussore della società Setra S.a.s.
la quale aveva stipulato due contratti di leasing con la società convenuta aventi ad oggetto veicoli strumentali all'attività aziendale;
che entrambi i contratti di leasing erano stati risolti dalla società convenuta in data 28
febbraio 2012; che entrambi i contratti di leasing erano viziati per violazione della normativa antiusura;
che i piani di ammortamento erano illegittimi in quanto sviluppati in regime di interesse composto;
che ella aveva inutilmente chiesto in via stragiudiziale la restituzione delle somme indebitamente pagate in esecuzione dei contratti di leasing.
Si è costituita la società che, in via pregiudiziale, ha Controparte_4
eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione per difetto di legittimazione attiva non avendo la ricorrente pagato alcunché alla società
resistente; in via preliminare ha eccepito l'intervenuto giudicato sulle questioni dedotte in giudizio;
nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dalla ricorrente.
Con ordinanza in data 23 febbraio 2021, pubblicata in data 25 febbraio 2021,
il Tribunale di Bergamo, pur riconoscendo la legittimazione passiva della ricorrente riguardo alla pretesa fatta valere in via monitoria dalla società
resistente in ragione della sua qualità di fideiussore, ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva della ricorrente alla ripetizione evidenziando come la stessa non avesse pagato alcunché alla società resistente in forza dei contratti di leasing posti a fondamento delle domande spiegate che ha
5 conseguentemente respinto condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte resistente.
Avverso detto provvedimento ha proposto appello la sig.ra Parte_1
contestando la statuizione secondo la quale ella non aveva corrisposto
[...]
alcunché alla società appellata evidenziando come, invece, ella avesse subito un'espropriazione immobiliare e ribadendo la propria legittimazione ad eccepire la nullità del contratto stipulato fra il debitore principale e la società
appellata nonché ad eccepire l'usura nei rapporti garantiti. L'appellante ha,
inoltre, evidenziato che, pur ritenendo la natura autonoma della garanzia prestata, ella vantava comunque il diritto a proporre le eccezioni di nullità
relative al rapporto sotto il profilo dell'exceptio doli.
Si è costituita la società che, in via pregiudiziale, ha Controparte_4
eccepito l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
in via preliminare ha eccepito l'intervenuto giudicato sulle questioni di merito relative ai rapporti garantiti sollevate dall'appellante; nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa azionata dall'appellata.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. Con ordinanza in data 15 settembre 2025 la causa
è stata rimessa sul ruolo per un errore nell'indicazione a verbale della composizione del collegio decidente all'udienza del 21 maggio 2025.
All'udienza del 1° ottobre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la
6 causa è stata nuovamente trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione dello stesso non è stata in alcun modo contestata dalla appellata che si è limitata a difendersi nel merito. Si osserva peraltro che, per le considerazioni che seguono, quand'anche tale eccezione non fosse fondata, l'appello non può – in ogni caso – trovare accoglimento.
In via preliminare, infatti, deve essere esaminata l'eccezione di intervenuto giudicato sulle questioni di merito inerenti al rapporto garantito sollevata da parte appellata e di conseguente inammissibilità dell'azione e dell'appello:
l'eccezione merita accoglimento. Invero dall'esame dei doc. 1, 2 e 3 di parte appellata – fascicolo di primo grado – emerge chiaramente che, in relazione ai rapporti garantiti dall'odierna appellante e per cui è causa, la società
appellata ha chiesto ed ottenuto nei confronti dell'appellata un decreto ingiuntivo che quest'ultima ha tardivamente opposto con la conseguenza che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile e con l'ulteriore conseguenza che il diritto di credito dell'odierna società appellata nei confronti dell'appellante nella misura indicata nel decreto ingiuntivo risulta cristallizzato. Ne discende che l'esecuzione immobiliare alla quale è stata assoggettata l'odierna appellante e sulla base della quale fonda la propria legittimazione attiva alla restituzione di quanto versato trova, in realtà, il
7 proprio fondamento nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo con la conseguenza che nessun diritto alla restituzione può essere configurato, ne discende ulteriormente che l'appellante ha già consumato il proprio diritto a censurare i rapporti garantiti e che, pertanto, le domande azionate nel presente giudizio risultano inammissibili.
Come evidenziato dal Giudice di primo grado, inoltre, si osserva decisivamente che l'odierna società appellata non ha ricavato alcunché
dall'esecuzione nei confronti dell'appellante con la conseguenza che,
indipendentemente dalle considerazioni che precedono in punto inammissibilità dell'appello per tardività e per intervenuto giudicato, le pretese azionate dall'appellante non possono in ogni caso trovare accoglimento.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'ordinanza impugnata integralmente confermata.
Secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e, avuto riguardo al valore della causa (€
51.630,98), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
37/18 e dal D.M. 147/22 -, in complessivi € 8.469,00, oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 3.470,00 per
8 la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata in questo grado di giudizio con la conseguenza che non vi è
luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater
del DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di
Bergamo pubblicata in data 25 febbraio 2021;
2) condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese di lite del grado che liquida – quanto ai compensi – in complessivi € 8.469,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del
DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Consigliere rel.
Maura Mancini Il Presidente
PP MA
9