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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1345 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promoSA da nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'Avv.
Emiliano Berti.
– appellante-
Contro
(CF ) e Controparte_1 P.IVA_1
(CF ), in persona dei rispettivi legali Controparte_2 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
-appellati-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 151/2022 del 27 dicembre 2021- 20
gennaio 2022 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 10 dicembre 2024. Parte_1
Per e Controparte_1 CP_2
come da note scritte depositate il 23 novembre 2023.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Bologna, nella causa promoSA dal Controparte_1
e dalla , nei confronti di
[...] Controparte_2 PT
e del curatore dell'eredità giacente di , con la sentenza
[...] Parte_2
non definitiva n.1740/2021, pubblicata il 27 luglio 2021, ha dichiarato gli attori legittimati a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo a firma , datato 13 dicembre 2004, pubblicato il Parte_2
21 dicembre 2016, dalla apparente testatrice e la carenza di legittimazione passiva del
Curatore della eredità giacente della , per ceSAzione della funzione, Pt_2
conseguente alla accettazione dell'eredità da parte del predetto , Parte_1
con compensazione delle spese relative al rapporto processuale che aveva visto coinvolto il curatore predetto.
Con successiva sentenza n. 151/2022 del 27 dicembre 2021- 20 gennaio 2022, il
Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ha così statuito:
-ha accertato e dichiarato la non olografia e, dunque, la falsità della scheda testamentaria ad apparente scrittura e firma di;
di conseguenza, ha Parte_2
dichiarato priva di qualsiasi effetto l'accettazione pura e semplice delle disposizioni ivi contenute espreSA da , con ogni conseguenza di legge, anche in Parte_1
merito al venir meno del titolo a possedere i beni ereditari;
pag. 2/21 -ha dichiarato sussistenti i requisiti per la devoluzione dell'eredità di Parte_2
, ai sensi dell'art. 586 c.c., allo Stato;
conseguentemente, ha condannato
[...] PT
a consegnare all'erede ex lege ogni bene facente parte del compendio
[...]
ereditario della;
Pt_2
-ha condannato al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00, Controparte_1
per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
-ha disposto, ex art. 331 c.p.p., configurandosi l'utilizzazione di testamento olografo falso, ex art. 491 c.p., la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di competenza.
Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che doveva considerarsi unico contraddittore, in ordine alla domanda del
[...]
Controparte_3
, subentrato nei diritti eventualmente spettanti a
[...] CP_4
, altro soggetto istituito erede nel testamento apparentemente riferibile a
[...]
; Parte_2
- che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova della non autografia del testamento olografo poteva essere data con ogni mezzo (Cass. n. 38357 del 03.12.2021,
secondo cui il Giudice poteva utilizzare “anche prove raccolte in diverso giudizio fra le
stesse parti o altre, sempre che ritualmente prodotte ed offerte al contradditorio e può,
quindi, anche avvalersi di una consulenza tecnica ammeSA ed espletata in diverso
procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta
che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte intereSAta.
pag. 3/21 Se le risultanze istruttorie di tale diverso giudizio si trovano raccolte nel relativo
fascicolo di ufficio, per essere prese in considerazione risulta sufficiente l'istanza della
parte intereSAta e la conseguente acquisizione del suddetto fascicolo d'ufficio agli atti
del giudizio”; Cass. n. 7873 del 19.03.2021, secondo cui il Giudice che disponesse di una consulenza grafica poteva “decidere poi sulla base di qualsiasi altro elemento di
prova Cass. n. 9253/2007> essendo il giudice, in omaggio al principio del libero
apprezzamento delle prove, svincolato da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti
dell'accertamento dell'autenticità; è stato anche chiarito che la
consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta non costituisce
un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione
15686/2015>; deve tuttavia precisarsi che il principio del libero convincimento, in
correlazione con l'assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in
presenza di un convincimento già raggiunto
183/1968> e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente
motivazione; non è invece possibile, in forza di tale principio, giustificare a priori un
giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro quando entrambi i mezzi
siano in astratto idonei rispetto al fatto da provare) ”;
-che la perizia grafologica redatta dalla Dr.SA , su autorizzazione Persona_1
del Giudice delle Successioni al Curatore dell'eredità giacente di , Parte_2
consentiva di appurare l'eterografia della scheda testamentaria apparentemente vergata a mano dalla defunta;
pag. 4/21 -che su tale perizia, tempestivamente depositata dagli attori, parte convenuta aveva avuto possibilità di controdedurre ed argomentare, come richiesto dalla citata giurisprudenza di legittimità;
-che, in particolare, con la predetta perizia, la Dr.SA , elencate le scritture di Per_1
comparazioni utilizzate ed esposte le metodologie utilizzate, aveva rilevato che dall'analisi e dal confronto sistematico tra il testamento olografo e le scritture autografe di che coprivano un arco temporale compreso tra il 1984 e il 2009, Parte_2
emergeva un'apparente somiglianza formale, in concomitanza ad una gamma di differenze intrinseche e sostanziali, che conducevano inequivocabilmente ad un giudizio di apocrifia del testamento;
che il testamento in esame era riconducibile ad un'altra natura grafomotoria, stante l'immissione di alcune peculiarità e gesti fuggitivi (tratti di avvio allungati o ammanierati;
puntini delle i;
apertura e chiusura degli ovali;
tagli delle t) che riflettevano la natura intrinseca di una specifica individualità grafica e la sua impronta biotipologica;
tali gesti fuggitivi, che facevano parte di modalità grafiche acquisite e si ripetevano in automatico sfuggendo al controllo della coscienza, erano importanti in campo peritale per scoprire la paternità dello scritto;
che il bilancio valutativo delle emergenze (le plurime differenze grafico motorie riscontrate ed elencate) avvalorava inequivocabilmente il giudizio tecnico di apocrifia del testamento,
giudizio esprimibile in termini di certezza, in quanto non rispecchiava nelle componenti più intrinseche e sostanziali la personalità grafica della sig.ra ; che il Parte_2
testamento apocrifo rappresentava la risultante di un prodotto realizzato spontaneamente a mano libera ad opera di un'altra individualità grafica;
pag. 5/21 - che non poteva ritenersi probante in senso contrario la perizia prodotta dal convenuto,
con cui il Perito incaricato, rilevate numerose similitudini tra i caratteri e la grafomotricità della scheda testamentaria e quelli di cui alle scritture autentiche di comparazione, aveva espresso un giudizio di attribuzione della scheda alla mano di
; Parte_2
-che, invero, le numerose e vistose differenze grafologiche e grafomotorie rilevate dalla
Dr.SA , apprezzabili anche da un occhio inesperto, e la natura spigliata della Per_1
scrittura con cui era stato redatto il testamento, a fronte dei vistosi segnali di decadimento senile che rivelava la reale scrittura di coeva al Parte_2
periodo di apparente redazione della scheda testamentaria, corroboravano il giudizio di appartenenza del testamento a mano diversa da quella di;
Parte_2
-che quest'ultima era deceduta in condizioni di desolante isolamento e degrado personale ed ambientale, come desumibile dalle fotografie prodotte da parte attrice;
-che non aveva trovato alcun riscontro l'attribuzione effettuata nella scheda testamentaria a e a in un ruolo di affetto e Parte_1 Controparte_4
supporto nei riguardi della de cuius, rinvenuta nel proprio appartamento, ormai cadavere da tempo, grazie all'allarme dato dai vicini, in condizioni di sporcizia e disordine indescrivibili;
-che la difesa del convenuto non aveva allegato e provato l'esistenza di rapporti interpersonali del o del con la defunta, omettendo di PT CP_4
specificarne la nascita, la sostanza, la durata e la frequenza;
pag. 6/21 -che risultava coinvolto nell'impugnazione di altri testamenti Controparte_4
olografi, come emergeva dalle trascrizioni prodotte da parte attrice;
in relazione a tale documentazione parte convenuta non aveva fornito alcuna spiegazione;
-che, in conclusione, poteva ritenersi raggiunta la prova della apocrifia del testamento;
-che, pertanto, doveva esserne dichiarata la sua falsità, con le conseguenze di cui agli artt. 491 c.p. e 331 c.p.p.;
-che doveva essere dichiarata priva di effetto l'accettazione dell'eredità espreSA da
, con conseguente apertura della successione a favore dello Stato, Parte_1
ex art. 586 c.c., e condanna del predetto alla consegna all'erede ex lege dei PT
beni posseduti, sui quali lo stesso non aveva più alcun titolo.
2- Avverso la sentenza n. 151/2022 del 27 dicembre 2021- 20 gennaio 2022, ha proposto appello . Parte_1
Il ha dedotto, in particolare, che la prova della falsità e non autografia del PT
testamento olografo era stata raggiunta mediante la perizia della Dr.SA , la Per_1
quale era stata impropriamente chiamata CTU, pur essendo stata eseguita su incarico unilaterale del curatore dell'eredità giacente di ed in assenza di Parte_2
contradditorio. Invero, la nomina del Perito, pur avvenuta su autorizzazione del Giudice
delle Successioni in diverso procedimento, era frutto di una decisione unilaterale della
Curatrice dell'eredità giacente, senza la partecipazione di esso appellante, in violazione del principio del contradditorio, con la conseguenza che la perizia in questione non poteva rappresentare una fonte di prova in senso tecnico e sostanziale, ma costituiva semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, sottratta al divieto di cui all'art. 345
pag. 7/21 c.p.c. (Cass. n. 19187/2020). Tale CTP non era, pertanto, equiparabile ad una CTU o ad altro accertamento svolto all'interno di un giudizio nel contradditorio tra le parti.
L'appellante ha, inoltre, contestato che vi fosse certezza della contraffazione, come sostenuto dalla controparte, non essendo comprovata da provvedimenti giudiziari o da altri elementi di natura giudiziaria, idonei a suffragare la tesi del
[...]
e dell' . Ha, Controparte_1 Controparte_2
ancora, ribadito di avere affidato incarico peritale ad un professionista del settore, vale a dire il Prof. , il quale aveva concluso per la bontà della scheda Persona_2
testamentaria, ritenendola scritta di pugno da . Ad avviso Parte_2
dell'appellante, anche a volere ritenere che le due perizie, parimenti di parte, si elidessero a vicenda, la domanda avversaria sarebbe risultata comunque infondata. Il
Giudice di primo grado aveva ritenuto prive di pregio tali considerazioni, già svolte nel giudizio di primo grado, arrivando a contestare le conclusioni del . Parte_3
Il primo Giudicante avrebbe dovuto, invero, disporre CTU, come richiesto anche dalle parti, e decidere sulla base di una consulenza espletata in contraddittorio.
ha, ancora, contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il Parte_1
Giudice di primo grado aveva ritenuto che il giudizio di non autografia del testamento risultava corroborato da altre circostanze fattuali, sottolineando che, già nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., aveva rilevato che gli odierni appellati, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. avevano introdotto nuovi fatti e nuovi elementi di domanda, dando atto della non menzione, da parte di esso appellante, del rapporto di conoscenza con la de cuius e del “fortunato” ritrovamento della scheda testamentaria. Ha, quindi, ribadito la tardività di tali deduzioni ed evidenziato che si era pag. 8/21 in presenza non di una semplice precisazione delle contestazioni avanzate con l'atto di citazione, ma di mutatio libelli, in ragione dell'introduzione di un petitum diverso e più
ampio e, comunque, di una causa petendi diversa e fondata su situazioni giuridiche mai prospettate prima e, dunque, di un tema di indagine nuovo e più ampio, tale da spostare i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa di esso appellante e alterare il regolare svolgimento del processo, allungandone i tempi (Cass. n. 4003/2007;
Cass. n. 5152/2001; Cass. S.U. n. 12310/2015). Il Giudice di primo grado, nonostante tali considerazioni, aveva motivato la sentenza impugnata, oltre che sulle risultanze di una CTP, anche sulla mancanza di prove addotte da esso appellante sui rapporti interpersonali tra la de cuius e i beneficiati dell'eredità ( e ), aderendo CP_4 PT
alle contestazioni svolte dal Controparte_5
e dall' nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c. p. c. Controparte_2
Il ha ribadito, sul punto, che esso appellante era stato privato della possibilità PT
sia di controdedurre che di fornire eventuali prove di quanto contestato dalla controparte.
In diritto, ha osservato: Parte_1
-che erano ammissibili le prove atipiche;
che rientravano tra le prove atipiche i verbali di prove espletate in altri giudizi, la perizia svolta in diverso procedimento, tra le stesse parti o altre parti, e la sentenza resa in altra causa;
che la loro efficacia probatoria era quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Trib. Reggio Emilia n. 1333/2021);
-che l'art. 2729 c.c. stabiliva che “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate
alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni
gravi, precise e concordanti”;
pag. 9/21 -che, dunque, non erano comprensibili le motivazioni in forza delle quali il Giudice di prime cure aveva ritenuto provata la non olografia del testamento, sulla base di una perizia non svolta in contradditorio, in violazione dell'art. 2729 c. c.
L'appellante ha, pertanto, invocato l'ammissione di CTU, al fine di verificare l'olografia del testamento per il quale era controversia.
Il ha chiesto, nel merito, che, previo espletamento di CTU, in totale riforma PT
della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda del
[...]
, con Controparte_3
dichiarazione di autografia del testamento a firma di del 13.12.2004 Parte_2
e del diritto di esso appellante di ottenere la consegna dei beni facenti parte dell'eredità
della testatrice.
Si sono costituiti il e Controparte_1
l' e hanno resistito all'impugnazione, invocandone il Controparte_2
rigetto.
E' stata espletata CTU e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
3-Ciò premesso, va evidenziato che le censure che ha rivolto alla Parte_1
sentenza impugnata, concernenti l'utilizzazione di una consulenza tecnica commissionata dal curatore dell'eredità giacente di ed espletata, Parte_2
perciò, in assenza di contraddittorio, e la mancata considerazione di perizia di parte depositata da esso appellante, risultano superate dall'espletamento di CTU nel presente giudizio di appello, le cui conclusioni confermano il giudizio espresso dal Tribunale di
Bologna.
pag. 10/21 Preme, in proposito, sottolineare che la CTU dott.SA ha utilizzato un Persona_3
metodo scientifico grafonomico - grafologico di cui ha dato conto, esplicitando le fasi in cui si è articolata l'analisi svolta (esame preliminare della scrittura in verifica;
estrapolazione dell'individualità grafica di tale scrittura e delle scritture di comparazione;
successivo confronto della scrittura in verifica con le scritture di comparazione nei vari aspetti dinamici e sostanziali); nell'esecuzione delle indagini delegate ha garantito il rispetto del contradditorio;
ha impiegato le seguenti scritture comparative “C1: Lettera indirizzata a avente oggetto Parte_4
(datata: 13.12.2004); C2: Raccomandata AR indirizzata al Geom. (datata Persona_4
maggio 2005); C3: Lettera d'incarico dattiloscritta su carta intestata dell'Agente
immobiliare (datata 18.05.2005); C4: Lettera denuncia di quattro Testimone_1
pagine (senza data;
ad avviso dell'Avv. Pessina, già curatore dell'eredità giacente,
riconducibile al 2005); C5: nr. 5 firme su Atto di compravendita n. 6889 Racc. 4128,
Nu Notaio Dr. di Bologna (datato 21.11.2007); C6: Carta D'Identità Persona_5
AR 5059329 (03.04.2009).
Il CTU ha ritenuto tali scritture idonee ad essere utilizzate, ai fini dell'indagine, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
L'ausiliare, quindi, sulla scorta delle analisi svolte sul testamento oggetto di verifica, ha evidenziato:
-che il “tracciato risulta sostanzialmente spigliato, sviluppandosi con buona scioltezza
curvilinea” e vergato “in un contesto di buona velocità”, salvo in “alcuni paSAggi che
si contraddistinguono per arresti e rallentamenti nell'esecuzione del tracciato”, e che,
quindi, si ravvisano “alcuni fenomeni di incertezza esecutiva”;
pag. 11/21 -che lo scritto è “sostanzialmente naturale anche perché manifesta una pressione
differenziata” e nel medesimo viene utilizzata una “varietà di modelli letterali”, nel senso che le lettere alfabetiche e anche i numeri non sono ripetuti in modo pedissequo,
avendo dunque la scrittura “una propria specificità”; le varietà riscontrate “nelle lettere,
nel calibro, negli ovali, nei tratti terminali e nei puntini delle “i” sono caratteristiche
che individualizzano il gesto grafico”;
-che “la firma presenta coerenza con il gesto che si rileva nel testo”.
-che prevalgono “legamenti tra lettere contigue delle parole, pur con la presenza di vari
stacchi e alcune giustapposizioni”.
Emerge palese, pertanto, che il CTU, nell'esame del documento in verifica, ha tenuto conto del grado di naturalezza e spontaneità della scrittura e riscontrato caratteristiche che individualizzano il gesto grafico, risultanze che gli hanno permesso di escludere che il tracciato grafico sia un prodotto meccanico, che sia stato realizzato tramite ricalco e che corrisponda a gestualità imitata pedissequamente.
Con riguardo alle scritture comparative, il Consulente di ufficio ha individuato un comune gesto grafico e una rapidità grafica divergente tra la scrittura C1 (vergata in modo controllato e avente la medesima data del testamento in verifica) e la scrittura C2
(vergata di getto e condizionata da stato di irritazione, desumibile dal testo),
concludendo che la de cuius era capace di controllare il proprio gesto grafico (ossia di scrivere sia velocemente, senza cura e con modalità stentate, sia di scrivere lentamente con cura), mantenendo costanti le proprie caratteristiche grafiche.
L'ausiliare ha sottolineato che la firma ha sempre mantenuto uno stile ben identificabile e permanente nel tempo. Il CTU ha, invero, riscontrato che “le firme comparative
pag. 12/21 nell'arco di cinque anni non mostrano significative variazioni a livello ideativo,
strutturale e dinamico”, constatando che “non si può parlare di evidente decadimento
grafico progressivo”. Inoltre, nelle firme comparative “sono presenti legamenti
dinamici, da cura piuttosto nominale della chiarezza, tanto che poche lettere sono di
immediata leggibilità” e “la scorrevolezza non è ottimale, tanto più che non mancano
arresti improvvisi, angolosità acute e vistosi distacchi letterali”; tali stacchi letterali
“permangono costanti nel tempo [Li – n – a // M – uso – lino // M – uso – lin - o].” Le
firme e le scritture comparative sono risultate “coerenti nella loro manifestazione del
gesto grafico”.
A seguito del confronto della scrittura in verifica con le scritture di comparazione, il
CTU ha potuto verificare:
-che la scheda testamentaria, generalmente redatta con cura ed attenzione, risulta più
spigliata e meno accurata rispetto alla scrittura di comparazione C1 (avente la medesima data del testamento in verifica), “la quale manifesta un controllo del gesto non esente
da diversi momenti di stentatezza e con molte lettere (all'interno delle parole) slegate
tra loro, come pure i tratti di cui sono composte le lettere presentano distacchi tra
loro”;
-che tali stacchi letterali sono presenti anche nella scrittura comparativa C4 vergata di getto;
-che, nel testamento, “i legamenti sono maggiori e la scorrevolezza è accentuata dai
collegamenti curvilinei, mentre nelle comparative i distacchi tra una lettera e l'altra
sono più frequenti e i collegamenti prettamente angolosi rallentando conseguentemente
il gesto e la scorrevolezza”;
pag. 13/21 -che, quindi, nella scrittura in verifica si riscontra “un prevalente movimento curvilineo
raramente presente nelle comparative”;
-che, nelle scritture comparative, “non si sono riscontrate le variazioni del taglio della
, rilevate nel testamento, “con riferimento precipuo alle lettere ovali, non si
rinvengono le diverse e medesime variazioni presenti nella contestata” e “non si sono
rinvenute lettere con la base più larga che alta per cui l'asse diviene orizzontale”;
-che tra la scrittura in verifica e le comparative “divergono sostanzialmente i tratti
iniziali che nell'olografo occupano uno spazio iniziale importante” e vi è “divergenza
complessiva nella modulazione della pressione”;
-che, nella scheda testamentaria, si “registra un'alta varietà nel tracciato, sia formale
che gestuale, di lettere omografe che non si riscontra nelle comparative”.
Tale confronto ha, dunque, messo in luce “elementi discordanti di importante valore
qualitativo, quali la scioltezza e spigliatezza grafica, la modulazione della pressione,
molti collegamenti, la distanza tra lettere, la variazione dei tratti iniziali e finali e dei
tagli delle e molte morfologie”.
Quanto agli elementi di somiglianza, il CTU ha individuato: “un medesimo movimento
della finale ”; la medesima tendenza nella disposizione della scrittura nello spazio
grafico; similarità nel collegamento curvilineo tra la e”; ha, inoltre, evidenziato:
che “il margine sinistro è compatibile per la sua ristrettezza”; che “il margine destro è
compatibile per la sua tendenza a fuoriuscire dal rigo prestampato”; ha, ancora,
rilevato: “alcune morfologie comuni riconducibili alle lettere, ad alcune e
>; “compatibilità nella direzione assiale in cui gli assi letterali nel loro piegamento
convergono poco al di sotto della zona media”.
pag. 14/21 Dal confronto erano emersi altresì “elementi compatibili quali alcune morfologie, la
disposizione della scrittura nello spazio grafico e sul rigo grafico, un Calibro tendente
al grande con vistose variazioni, alcuni sporadici collegamenti, l'inclinazione assiale”.
Ferme le analogie, il CTU ha dato rilievo al fatto che la scioltezza e le variazioni grafiche presenti nella scrittura in verifica non erano state rinvenute né nella scrittura comparativa C1, redatta con cura e lentezza nella medesima data del testamento, né
nella scrittura comparativa C2, vergata di getto un anno dopo.
Quanto alla sottoscrizione, il CTU ha, inoltre, riscontrato:
-che “gli stacchi interletterali sono compatibili, ma non la distanza tra lettere e neppure
i collegamenti tra la “L” e la “i” in “ ” e tra le lettere del gruppo “sol” in Pt_2
”; Pt_2
-che non vi è similarità morfologica tra le lettere, salvo che per la lettera maiuscola “L”;
-che, con riguardo al rapporto delle lettere con il rigo ideale di base, nella firma del testamento in verifica non si rinviene la caratteristica presente nelle firme comparative di un “allineamento poco stabile condotto da un'ondulazione nervosa che si muove sul
rigo a scatti”;
-che, nelle firme comparative, il calibro “è di grande proporzione e in tutte è rilevabile
scarsa omogeneità di altezza”, caratteristica presente anche nella firma del testamento olografo, ma in quest'ultima “le variazioni sono distribuite con un grado e in posizioni
diverse”.
Dal confronto delle firme, valutate nella forma, nel ritmo e nel gesto, erano, pertanto,
emerse discordanze “qualitativamente superiori alle concordanze”.
pag. 15/21 Il CTU ha concluso, di conseguenza, nel senso di ritenere che “con un elevato grado di
confidenza tecnica il testamento olografo a nome datato 13/12/2004 Parte_2
sia apocrifo”, livello che, in base a quanto riportato dal medesimo CTU a pagina 4
dell'elaborato peritale, corrisponde ad una evidenza dei dati che consente di ritenere probabile che le scritture a confronto non abbiano la medesima origine.
In risposta alle osservazioni della CTP di parte appellata, il CTU ha confermato il proprio giudizio, rilevando di aver dato maggior rilievo a taluni aspetti grafici, che sono manifestazione di connotazioni sostanziali, inerenti alla rapidità grafica, alla pressione,
ai movimenti lenti/rapidi discordanti tra loro, alle variazioni, alla scorrevolezza, vale a dire a indici grafici non imitabili, a differenza dell'inclinazione o di alcuni aspetti formali, che comunque non sono stati trascurati.
Il CTU ha rilevato che l'asserzione del Consulente di parte circa il numero maggiore di elementi analoghi rispetto a quelli divergenti, in particolare per quanto concerneva la sottoscrizione, mancava di linearità dimostrativa e che, dunque, le argomentazioni apportate non risultavano giustificate e correlate da dimostrazione dei dati.
Ciò premesso, ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione scritta del
CTU, immune da vizi logici e redatta secondo criteri tecnici, meritino di essere condivise, in quanto basate su un'indagine accurata, puntuale, completa, approfondita del testamento e delle scritture comparative e sostenute con argomentazioni ben motivate, persuasive, logiche, intrinsecamente coerenti e rispettose dei principi di grafologia, senza necessità di approfondimenti ulteriori.
Le conclusioni della CTU risultano, peraltro, sostanzialmente in linea con gli esiti della perizia grafologica della dott.SA , espletata su autorizzazione del Giudice Per_1
pag. 16/21 delle successioni al Curatore dell'eredità giacente, posta a fondamento della sentenza impugnata.
Le risultanze della consulenza grafologica di parte a firma del Prof. sono state, Per_2
invece, integralmente smentite dalla CTU disposta dalla Corte.
Le osservazioni critiche svolte dalla CTP di parte appellante risultano, d'altra parte,
inidonee a inficiare le solide e ragionevoli conclusioni del CTU, essendo state oggetto di chiara ed esauriente confutazione nell'elaborato peritale. In particolare, la Consulente
di parte ha posto in evidenza gli elementi convergenti tra le scritture comparative e il testamento, concludendo che tali elementi convergenti non erano stati presi in debita considerazione dalla CTU. Tale critica è, però, in contrasto con le comparazioni riportate nel corpo della CTU da cui emerge che il documento in verifica e le comparative, pur presentando elementi di somiglianza, hanno altrettanti elementi discordanti di importante valore qualitativo, superiori alle concordanze.
Ne discende che nessuna contraddizione, insufficienza o approssimazione emerge dall'elaborato peritale.
Non convincono altresì le deduzioni di parte appellante avanzate in comparsa conclusionale, con le quali la difesa del ha rilevato che le conclusioni del CTU PT
circa l'apocrifia del testamento sono state formulate solo in termini di probabilità e non di certezza, con la conseguenza di fare permanere dubbi sull'autenticità, che impediscono di porre le risultanze peritali a fondamento della decisione.
Invero, il CTU ha accertato, con margine di elevata probabilità, l'apocrifia del testamento e della sottoscrizione, in ragione di significative ed evidenti differenze con le scritture di comparazione, peraltro percepibili grazie anche alla visione delle immagini pag. 17/21 riportate nel corpo della CTU. È, infatti, agevole apprezzare il differente aspetto grafico e dei collegamenti, il dissimile intervallo tra le lettere e le differenze nei tratti iniziali,
elementi evidenziati dal Consulente nominato e ben riscontrabili mediante il raffronto tra i documenti dei quali si è detto, con mero esame visivo delle immagini che si rinvengono nella relazione.
Va disattesa, inoltre, la richiesta di rinnovo della CTU grafologica, essendo l'elaborato della dott.SA pienamente esaustivo e ritenendosi che tale accertamento peritale, Per_3
tenuto anche conto delle perizie acquisite in primo grado, abbia esaurito ogni approfondimento istruttorio sull'accertamento dell'autenticità o meno del testamento olografo per il quale si controverte.
Considerato che i rilievi critici del CTP dell'appellante sono già stati adeguatamente e approfonditamente presi in esame e confutati dal CTU nella sua relazione definitiva e che nella memoria conclusionale l'appellante non ha mosso rilievi precisi e circostanziati ai suddetti chiarimenti del CTU, non si ravvisa alcuna necessità di dar corso ad integrazioni dell'indagine tecnica espletata, in quanto risulta acclarato che l'intero testamento non sia riferibile a . Parte_2
Va, in proposito, rilevato che, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte “il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
deve neceSAriamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espreSAmente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che poSA configurarsi vizio di motivazione, in
pag. 18/21 quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr.
Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 26590/2014). Né è applicabile al caso di specie il principio,
espresso sempre dalla Suprema Corte, secondo cui, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice, che intenda disattenderle, ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che poSA limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, posto che, nella fattispecie che ci occupa, il CTU
ha, come si è già avuto modo di precisare, pienamente ed esaustivamente risposto ai rilievi delle parti.
4- Costituisce, poi, elemento di riscontro agli esiti della CTU la circostanza che nulla abbia detto sui rapporti che legavano esso appellante e Parte_1
, altro soggetto istituito erede nel testamento del quale si tratta Controparte_4
(del quale il è erede), a , deceduta, peraltro, in condizioni PT Parte_2
di isolamento e di degrado (vedi documentazione in atti).
In proposito, occorre sottolineare che il rilievo di tale condotta processuale del
, operata dal e PT Controparte_1
dall' , nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c. p. c., non Controparte_2
costituisce “mutatio libelli”, integrando piuttosto una mera difesa, volta a portare l'attenzione del Giudice sul fatto che, nel processo, non erano emersi elementi che potessero giustificare le istituzioni di erede contenute nella scheda testamentaria che ci occupa.
pag. 19/21 5- In definitiva, l'appello di deve essere senz'altro rigettato, senza Parte_1
necessità di ulteriori attività istruttorie.
6-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità media), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 8.470,00 Euro
(2.518,00 Euro per la fase di studio, 1.665,00 Euro per la fase introduttiva e 4.287,00
Euro per la fase decisionale).
Al e all' Controparte_1 CP_2
spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del
[...]
compenso liquidato.
Le spese di CTU, così come liquidate con precedente decreto, devono essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
7- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di PT
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare le spese del grado agli appellati, Parte_1
liquidandole in 8.470,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di pag. 20/21 CTU, così come liquidate con precedente decreto, definitivamente a carico di PT
;
[...]
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di PT
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 6
maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1345 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promoSA da nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'Avv.
Emiliano Berti.
– appellante-
Contro
(CF ) e Controparte_1 P.IVA_1
(CF ), in persona dei rispettivi legali Controparte_2 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
-appellati-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 151/2022 del 27 dicembre 2021- 20
gennaio 2022 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 10 dicembre 2024. Parte_1
Per e Controparte_1 CP_2
come da note scritte depositate il 23 novembre 2023.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Bologna, nella causa promoSA dal Controparte_1
e dalla , nei confronti di
[...] Controparte_2 PT
e del curatore dell'eredità giacente di , con la sentenza
[...] Parte_2
non definitiva n.1740/2021, pubblicata il 27 luglio 2021, ha dichiarato gli attori legittimati a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo a firma , datato 13 dicembre 2004, pubblicato il Parte_2
21 dicembre 2016, dalla apparente testatrice e la carenza di legittimazione passiva del
Curatore della eredità giacente della , per ceSAzione della funzione, Pt_2
conseguente alla accettazione dell'eredità da parte del predetto , Parte_1
con compensazione delle spese relative al rapporto processuale che aveva visto coinvolto il curatore predetto.
Con successiva sentenza n. 151/2022 del 27 dicembre 2021- 20 gennaio 2022, il
Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ha così statuito:
-ha accertato e dichiarato la non olografia e, dunque, la falsità della scheda testamentaria ad apparente scrittura e firma di;
di conseguenza, ha Parte_2
dichiarato priva di qualsiasi effetto l'accettazione pura e semplice delle disposizioni ivi contenute espreSA da , con ogni conseguenza di legge, anche in Parte_1
merito al venir meno del titolo a possedere i beni ereditari;
pag. 2/21 -ha dichiarato sussistenti i requisiti per la devoluzione dell'eredità di Parte_2
, ai sensi dell'art. 586 c.c., allo Stato;
conseguentemente, ha condannato
[...] PT
a consegnare all'erede ex lege ogni bene facente parte del compendio
[...]
ereditario della;
Pt_2
-ha condannato al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00, Controparte_1
per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
-ha disposto, ex art. 331 c.p.p., configurandosi l'utilizzazione di testamento olografo falso, ex art. 491 c.p., la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di competenza.
Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
-che doveva considerarsi unico contraddittore, in ordine alla domanda del
[...]
Controparte_3
, subentrato nei diritti eventualmente spettanti a
[...] CP_4
, altro soggetto istituito erede nel testamento apparentemente riferibile a
[...]
; Parte_2
- che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova della non autografia del testamento olografo poteva essere data con ogni mezzo (Cass. n. 38357 del 03.12.2021,
secondo cui il Giudice poteva utilizzare “anche prove raccolte in diverso giudizio fra le
stesse parti o altre, sempre che ritualmente prodotte ed offerte al contradditorio e può,
quindi, anche avvalersi di una consulenza tecnica ammeSA ed espletata in diverso
procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta
che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte intereSAta.
pag. 3/21 Se le risultanze istruttorie di tale diverso giudizio si trovano raccolte nel relativo
fascicolo di ufficio, per essere prese in considerazione risulta sufficiente l'istanza della
parte intereSAta e la conseguente acquisizione del suddetto fascicolo d'ufficio agli atti
del giudizio”; Cass. n. 7873 del 19.03.2021, secondo cui il Giudice che disponesse di una consulenza grafica poteva “decidere poi sulla base di qualsiasi altro elemento di
prova Cass. n. 9253/2007> essendo il giudice, in omaggio al principio del libero
apprezzamento delle prove, svincolato da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti
dell'accertamento dell'autenticità
consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta non costituisce
un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione
15686/2015>; deve tuttavia precisarsi che il principio del libero convincimento, in
correlazione con l'assenza di una graduatoria fra i mezzi di prova, opera, appunto, in
presenza di un convincimento già raggiunto
183/1968> e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente
motivazione; non è invece possibile, in forza di tale principio, giustificare a priori un
giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto a un altro quando entrambi i mezzi
siano in astratto idonei rispetto al fatto da provare
-che la perizia grafologica redatta dalla Dr.SA , su autorizzazione Persona_1
del Giudice delle Successioni al Curatore dell'eredità giacente di , Parte_2
consentiva di appurare l'eterografia della scheda testamentaria apparentemente vergata a mano dalla defunta;
pag. 4/21 -che su tale perizia, tempestivamente depositata dagli attori, parte convenuta aveva avuto possibilità di controdedurre ed argomentare, come richiesto dalla citata giurisprudenza di legittimità;
-che, in particolare, con la predetta perizia, la Dr.SA , elencate le scritture di Per_1
comparazioni utilizzate ed esposte le metodologie utilizzate, aveva rilevato che dall'analisi e dal confronto sistematico tra il testamento olografo e le scritture autografe di che coprivano un arco temporale compreso tra il 1984 e il 2009, Parte_2
emergeva un'apparente somiglianza formale, in concomitanza ad una gamma di differenze intrinseche e sostanziali, che conducevano inequivocabilmente ad un giudizio di apocrifia del testamento;
che il testamento in esame era riconducibile ad un'altra natura grafomotoria, stante l'immissione di alcune peculiarità e gesti fuggitivi (tratti di avvio allungati o ammanierati;
puntini delle i;
apertura e chiusura degli ovali;
tagli delle t) che riflettevano la natura intrinseca di una specifica individualità grafica e la sua impronta biotipologica;
tali gesti fuggitivi, che facevano parte di modalità grafiche acquisite e si ripetevano in automatico sfuggendo al controllo della coscienza, erano importanti in campo peritale per scoprire la paternità dello scritto;
che il bilancio valutativo delle emergenze (le plurime differenze grafico motorie riscontrate ed elencate) avvalorava inequivocabilmente il giudizio tecnico di apocrifia del testamento,
giudizio esprimibile in termini di certezza, in quanto non rispecchiava nelle componenti più intrinseche e sostanziali la personalità grafica della sig.ra ; che il Parte_2
testamento apocrifo rappresentava la risultante di un prodotto realizzato spontaneamente a mano libera ad opera di un'altra individualità grafica;
pag. 5/21 - che non poteva ritenersi probante in senso contrario la perizia prodotta dal convenuto,
con cui il Perito incaricato, rilevate numerose similitudini tra i caratteri e la grafomotricità della scheda testamentaria e quelli di cui alle scritture autentiche di comparazione, aveva espresso un giudizio di attribuzione della scheda alla mano di
; Parte_2
-che, invero, le numerose e vistose differenze grafologiche e grafomotorie rilevate dalla
Dr.SA , apprezzabili anche da un occhio inesperto, e la natura spigliata della Per_1
scrittura con cui era stato redatto il testamento, a fronte dei vistosi segnali di decadimento senile che rivelava la reale scrittura di coeva al Parte_2
periodo di apparente redazione della scheda testamentaria, corroboravano il giudizio di appartenenza del testamento a mano diversa da quella di;
Parte_2
-che quest'ultima era deceduta in condizioni di desolante isolamento e degrado personale ed ambientale, come desumibile dalle fotografie prodotte da parte attrice;
-che non aveva trovato alcun riscontro l'attribuzione effettuata nella scheda testamentaria a e a in un ruolo di affetto e Parte_1 Controparte_4
supporto nei riguardi della de cuius, rinvenuta nel proprio appartamento, ormai cadavere da tempo, grazie all'allarme dato dai vicini, in condizioni di sporcizia e disordine indescrivibili;
-che la difesa del convenuto non aveva allegato e provato l'esistenza di rapporti interpersonali del o del con la defunta, omettendo di PT CP_4
specificarne la nascita, la sostanza, la durata e la frequenza;
pag. 6/21 -che risultava coinvolto nell'impugnazione di altri testamenti Controparte_4
olografi, come emergeva dalle trascrizioni prodotte da parte attrice;
in relazione a tale documentazione parte convenuta non aveva fornito alcuna spiegazione;
-che, in conclusione, poteva ritenersi raggiunta la prova della apocrifia del testamento;
-che, pertanto, doveva esserne dichiarata la sua falsità, con le conseguenze di cui agli artt. 491 c.p. e 331 c.p.p.;
-che doveva essere dichiarata priva di effetto l'accettazione dell'eredità espreSA da
, con conseguente apertura della successione a favore dello Stato, Parte_1
ex art. 586 c.c., e condanna del predetto alla consegna all'erede ex lege dei PT
beni posseduti, sui quali lo stesso non aveva più alcun titolo.
2- Avverso la sentenza n. 151/2022 del 27 dicembre 2021- 20 gennaio 2022, ha proposto appello . Parte_1
Il ha dedotto, in particolare, che la prova della falsità e non autografia del PT
testamento olografo era stata raggiunta mediante la perizia della Dr.SA , la Per_1
quale era stata impropriamente chiamata CTU, pur essendo stata eseguita su incarico unilaterale del curatore dell'eredità giacente di ed in assenza di Parte_2
contradditorio. Invero, la nomina del Perito, pur avvenuta su autorizzazione del Giudice
delle Successioni in diverso procedimento, era frutto di una decisione unilaterale della
Curatrice dell'eredità giacente, senza la partecipazione di esso appellante, in violazione del principio del contradditorio, con la conseguenza che la perizia in questione non poteva rappresentare una fonte di prova in senso tecnico e sostanziale, ma costituiva semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, sottratta al divieto di cui all'art. 345
pag. 7/21 c.p.c. (Cass. n. 19187/2020). Tale CTP non era, pertanto, equiparabile ad una CTU o ad altro accertamento svolto all'interno di un giudizio nel contradditorio tra le parti.
L'appellante ha, inoltre, contestato che vi fosse certezza della contraffazione, come sostenuto dalla controparte, non essendo comprovata da provvedimenti giudiziari o da altri elementi di natura giudiziaria, idonei a suffragare la tesi del
[...]
e dell' . Ha, Controparte_1 Controparte_2
ancora, ribadito di avere affidato incarico peritale ad un professionista del settore, vale a dire il Prof. , il quale aveva concluso per la bontà della scheda Persona_2
testamentaria, ritenendola scritta di pugno da . Ad avviso Parte_2
dell'appellante, anche a volere ritenere che le due perizie, parimenti di parte, si elidessero a vicenda, la domanda avversaria sarebbe risultata comunque infondata. Il
Giudice di primo grado aveva ritenuto prive di pregio tali considerazioni, già svolte nel giudizio di primo grado, arrivando a contestare le conclusioni del . Parte_3
Il primo Giudicante avrebbe dovuto, invero, disporre CTU, come richiesto anche dalle parti, e decidere sulla base di una consulenza espletata in contraddittorio.
ha, ancora, contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il Parte_1
Giudice di primo grado aveva ritenuto che il giudizio di non autografia del testamento risultava corroborato da altre circostanze fattuali, sottolineando che, già nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., aveva rilevato che gli odierni appellati, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. avevano introdotto nuovi fatti e nuovi elementi di domanda, dando atto della non menzione, da parte di esso appellante, del rapporto di conoscenza con la de cuius e del “fortunato” ritrovamento della scheda testamentaria. Ha, quindi, ribadito la tardività di tali deduzioni ed evidenziato che si era pag. 8/21 in presenza non di una semplice precisazione delle contestazioni avanzate con l'atto di citazione, ma di mutatio libelli, in ragione dell'introduzione di un petitum diverso e più
ampio e, comunque, di una causa petendi diversa e fondata su situazioni giuridiche mai prospettate prima e, dunque, di un tema di indagine nuovo e più ampio, tale da spostare i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa di esso appellante e alterare il regolare svolgimento del processo, allungandone i tempi (Cass. n. 4003/2007;
Cass. n. 5152/2001; Cass. S.U. n. 12310/2015). Il Giudice di primo grado, nonostante tali considerazioni, aveva motivato la sentenza impugnata, oltre che sulle risultanze di una CTP, anche sulla mancanza di prove addotte da esso appellante sui rapporti interpersonali tra la de cuius e i beneficiati dell'eredità ( e ), aderendo CP_4 PT
alle contestazioni svolte dal Controparte_5
e dall' nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c. p. c. Controparte_2
Il ha ribadito, sul punto, che esso appellante era stato privato della possibilità PT
sia di controdedurre che di fornire eventuali prove di quanto contestato dalla controparte.
In diritto, ha osservato: Parte_1
-che erano ammissibili le prove atipiche;
che rientravano tra le prove atipiche i verbali di prove espletate in altri giudizi, la perizia svolta in diverso procedimento, tra le stesse parti o altre parti, e la sentenza resa in altra causa;
che la loro efficacia probatoria era quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Trib. Reggio Emilia n. 1333/2021);
-che l'art. 2729 c.c. stabiliva che “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate
alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni
gravi, precise e concordanti”;
pag. 9/21 -che, dunque, non erano comprensibili le motivazioni in forza delle quali il Giudice di prime cure aveva ritenuto provata la non olografia del testamento, sulla base di una perizia non svolta in contradditorio, in violazione dell'art. 2729 c. c.
L'appellante ha, pertanto, invocato l'ammissione di CTU, al fine di verificare l'olografia del testamento per il quale era controversia.
Il ha chiesto, nel merito, che, previo espletamento di CTU, in totale riforma PT
della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda del
[...]
, con Controparte_3
dichiarazione di autografia del testamento a firma di del 13.12.2004 Parte_2
e del diritto di esso appellante di ottenere la consegna dei beni facenti parte dell'eredità
della testatrice.
Si sono costituiti il e Controparte_1
l' e hanno resistito all'impugnazione, invocandone il Controparte_2
rigetto.
E' stata espletata CTU e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
3-Ciò premesso, va evidenziato che le censure che ha rivolto alla Parte_1
sentenza impugnata, concernenti l'utilizzazione di una consulenza tecnica commissionata dal curatore dell'eredità giacente di ed espletata, Parte_2
perciò, in assenza di contraddittorio, e la mancata considerazione di perizia di parte depositata da esso appellante, risultano superate dall'espletamento di CTU nel presente giudizio di appello, le cui conclusioni confermano il giudizio espresso dal Tribunale di
Bologna.
pag. 10/21 Preme, in proposito, sottolineare che la CTU dott.SA ha utilizzato un Persona_3
metodo scientifico grafonomico - grafologico di cui ha dato conto, esplicitando le fasi in cui si è articolata l'analisi svolta (esame preliminare della scrittura in verifica;
estrapolazione dell'individualità grafica di tale scrittura e delle scritture di comparazione;
successivo confronto della scrittura in verifica con le scritture di comparazione nei vari aspetti dinamici e sostanziali); nell'esecuzione delle indagini delegate ha garantito il rispetto del contradditorio;
ha impiegato le seguenti scritture comparative “C1: Lettera indirizzata a avente oggetto Parte_4
(datata: 13.12.2004); C2: Raccomandata AR indirizzata al Geom. (datata Persona_4
maggio 2005); C3: Lettera d'incarico dattiloscritta su carta intestata dell'Agente
immobiliare (datata 18.05.2005); C4: Lettera denuncia di quattro Testimone_1
pagine (senza data;
ad avviso dell'Avv. Pessina, già curatore dell'eredità giacente,
riconducibile al 2005); C5: nr. 5 firme su Atto di compravendita n. 6889 Racc. 4128,
Nu Notaio Dr. di Bologna (datato 21.11.2007); C6: Carta D'Identità Persona_5
AR 5059329 (03.04.2009).
Il CTU ha ritenuto tali scritture idonee ad essere utilizzate, ai fini dell'indagine, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
L'ausiliare, quindi, sulla scorta delle analisi svolte sul testamento oggetto di verifica, ha evidenziato:
-che il “tracciato risulta sostanzialmente spigliato, sviluppandosi con buona scioltezza
curvilinea” e vergato “in un contesto di buona velocità”, salvo in “alcuni paSAggi che
si contraddistinguono per arresti e rallentamenti nell'esecuzione del tracciato”, e che,
quindi, si ravvisano “alcuni fenomeni di incertezza esecutiva”;
pag. 11/21 -che lo scritto è “sostanzialmente naturale anche perché manifesta una pressione
differenziata” e nel medesimo viene utilizzata una “varietà di modelli letterali”, nel senso che le lettere alfabetiche e anche i numeri non sono ripetuti in modo pedissequo,
avendo dunque la scrittura “una propria specificità”; le varietà riscontrate “nelle lettere,
nel calibro, negli ovali, nei tratti terminali e nei puntini delle “i” sono caratteristiche
che individualizzano il gesto grafico”;
-che “la firma presenta coerenza con il gesto che si rileva nel testo”.
-che prevalgono “legamenti tra lettere contigue delle parole, pur con la presenza di vari
stacchi e alcune giustapposizioni”.
Emerge palese, pertanto, che il CTU, nell'esame del documento in verifica, ha tenuto conto del grado di naturalezza e spontaneità della scrittura e riscontrato caratteristiche che individualizzano il gesto grafico, risultanze che gli hanno permesso di escludere che il tracciato grafico sia un prodotto meccanico, che sia stato realizzato tramite ricalco e che corrisponda a gestualità imitata pedissequamente.
Con riguardo alle scritture comparative, il Consulente di ufficio ha individuato un comune gesto grafico e una rapidità grafica divergente tra la scrittura C1 (vergata in modo controllato e avente la medesima data del testamento in verifica) e la scrittura C2
(vergata di getto e condizionata da stato di irritazione, desumibile dal testo),
concludendo che la de cuius era capace di controllare il proprio gesto grafico (ossia di scrivere sia velocemente, senza cura e con modalità stentate, sia di scrivere lentamente con cura), mantenendo costanti le proprie caratteristiche grafiche.
L'ausiliare ha sottolineato che la firma ha sempre mantenuto uno stile ben identificabile e permanente nel tempo. Il CTU ha, invero, riscontrato che “le firme comparative
pag. 12/21 nell'arco di cinque anni non mostrano significative variazioni a livello ideativo,
strutturale e dinamico”, constatando che “non si può parlare di evidente decadimento
grafico progressivo”. Inoltre, nelle firme comparative “sono presenti legamenti
dinamici, da cura piuttosto nominale della chiarezza, tanto che poche lettere sono di
immediata leggibilità” e “la scorrevolezza non è ottimale, tanto più che non mancano
arresti improvvisi, angolosità acute e vistosi distacchi letterali”; tali stacchi letterali
“permangono costanti nel tempo [Li – n – a // M – uso – lino // M – uso – lin - o].” Le
firme e le scritture comparative sono risultate “coerenti nella loro manifestazione del
gesto grafico”.
A seguito del confronto della scrittura in verifica con le scritture di comparazione, il
CTU ha potuto verificare:
-che la scheda testamentaria, generalmente redatta con cura ed attenzione, risulta più
spigliata e meno accurata rispetto alla scrittura di comparazione C1 (avente la medesima data del testamento in verifica), “la quale manifesta un controllo del gesto non esente
da diversi momenti di stentatezza e con molte lettere (all'interno delle parole) slegate
tra loro, come pure i tratti di cui sono composte le lettere presentano distacchi tra
loro”;
-che tali stacchi letterali sono presenti anche nella scrittura comparativa C4 vergata di getto;
-che, nel testamento, “i legamenti sono maggiori e la scorrevolezza è accentuata dai
collegamenti curvilinei, mentre nelle comparative i distacchi tra una lettera e l'altra
sono più frequenti e i collegamenti prettamente angolosi rallentando conseguentemente
il gesto e la scorrevolezza”;
pag. 13/21 -che, quindi, nella scrittura in verifica si riscontra “un prevalente movimento curvilineo
raramente presente nelle comparative”;
-che, nelle scritture comparative, “non si sono riscontrate le variazioni del taglio della
, rilevate nel testamento, “con riferimento precipuo alle lettere ovali, non si
rinvengono le diverse e medesime variazioni presenti nella contestata” e “non si sono
rinvenute lettere con la base più larga che alta per cui l'asse diviene orizzontale”;
-che tra la scrittura in verifica e le comparative “divergono sostanzialmente i tratti
iniziali che nell'olografo occupano uno spazio iniziale importante” e vi è “divergenza
complessiva nella modulazione della pressione”;
-che, nella scheda testamentaria, si “registra un'alta varietà nel tracciato, sia formale
che gestuale, di lettere omografe che non si riscontra nelle comparative”.
Tale confronto ha, dunque, messo in luce “elementi discordanti di importante valore
qualitativo, quali la scioltezza e spigliatezza grafica, la modulazione della pressione,
molti collegamenti, la distanza tra lettere, la variazione dei tratti iniziali e finali e dei
tagli delle
Quanto agli elementi di somiglianza, il CTU ha individuato: “un medesimo movimento
della
grafico; similarità nel collegamento curvilineo tra la e
che “il margine sinistro è compatibile per la sua ristrettezza”; che “il margine destro è
compatibile per la sua tendenza a fuoriuscire dal rigo prestampato”; ha, ancora,
rilevato: “alcune morfologie comuni riconducibili alle lettere
convergono poco al di sotto della zona media”.
pag. 14/21 Dal confronto erano emersi altresì “elementi compatibili quali alcune morfologie, la
disposizione della scrittura nello spazio grafico e sul rigo grafico, un Calibro tendente
al grande con vistose variazioni, alcuni sporadici collegamenti, l'inclinazione assiale”.
Ferme le analogie, il CTU ha dato rilievo al fatto che la scioltezza e le variazioni grafiche presenti nella scrittura in verifica non erano state rinvenute né nella scrittura comparativa C1, redatta con cura e lentezza nella medesima data del testamento, né
nella scrittura comparativa C2, vergata di getto un anno dopo.
Quanto alla sottoscrizione, il CTU ha, inoltre, riscontrato:
-che “gli stacchi interletterali sono compatibili, ma non la distanza tra lettere e neppure
i collegamenti tra la “L” e la “i” in “ ” e tra le lettere del gruppo “sol” in Pt_2
”; Pt_2
-che non vi è similarità morfologica tra le lettere, salvo che per la lettera maiuscola “L”;
-che, con riguardo al rapporto delle lettere con il rigo ideale di base, nella firma del testamento in verifica non si rinviene la caratteristica presente nelle firme comparative di un “allineamento poco stabile condotto da un'ondulazione nervosa che si muove sul
rigo a scatti”;
-che, nelle firme comparative, il calibro “è di grande proporzione e in tutte è rilevabile
scarsa omogeneità di altezza”, caratteristica presente anche nella firma del testamento olografo, ma in quest'ultima “le variazioni sono distribuite con un grado e in posizioni
diverse”.
Dal confronto delle firme, valutate nella forma, nel ritmo e nel gesto, erano, pertanto,
emerse discordanze “qualitativamente superiori alle concordanze”.
pag. 15/21 Il CTU ha concluso, di conseguenza, nel senso di ritenere che “con un elevato grado di
confidenza tecnica il testamento olografo a nome datato 13/12/2004 Parte_2
sia apocrifo”, livello che, in base a quanto riportato dal medesimo CTU a pagina 4
dell'elaborato peritale, corrisponde ad una evidenza dei dati che consente di ritenere probabile che le scritture a confronto non abbiano la medesima origine.
In risposta alle osservazioni della CTP di parte appellata, il CTU ha confermato il proprio giudizio, rilevando di aver dato maggior rilievo a taluni aspetti grafici, che sono manifestazione di connotazioni sostanziali, inerenti alla rapidità grafica, alla pressione,
ai movimenti lenti/rapidi discordanti tra loro, alle variazioni, alla scorrevolezza, vale a dire a indici grafici non imitabili, a differenza dell'inclinazione o di alcuni aspetti formali, che comunque non sono stati trascurati.
Il CTU ha rilevato che l'asserzione del Consulente di parte circa il numero maggiore di elementi analoghi rispetto a quelli divergenti, in particolare per quanto concerneva la sottoscrizione, mancava di linearità dimostrativa e che, dunque, le argomentazioni apportate non risultavano giustificate e correlate da dimostrazione dei dati.
Ciò premesso, ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione scritta del
CTU, immune da vizi logici e redatta secondo criteri tecnici, meritino di essere condivise, in quanto basate su un'indagine accurata, puntuale, completa, approfondita del testamento e delle scritture comparative e sostenute con argomentazioni ben motivate, persuasive, logiche, intrinsecamente coerenti e rispettose dei principi di grafologia, senza necessità di approfondimenti ulteriori.
Le conclusioni della CTU risultano, peraltro, sostanzialmente in linea con gli esiti della perizia grafologica della dott.SA , espletata su autorizzazione del Giudice Per_1
pag. 16/21 delle successioni al Curatore dell'eredità giacente, posta a fondamento della sentenza impugnata.
Le risultanze della consulenza grafologica di parte a firma del Prof. sono state, Per_2
invece, integralmente smentite dalla CTU disposta dalla Corte.
Le osservazioni critiche svolte dalla CTP di parte appellante risultano, d'altra parte,
inidonee a inficiare le solide e ragionevoli conclusioni del CTU, essendo state oggetto di chiara ed esauriente confutazione nell'elaborato peritale. In particolare, la Consulente
di parte ha posto in evidenza gli elementi convergenti tra le scritture comparative e il testamento, concludendo che tali elementi convergenti non erano stati presi in debita considerazione dalla CTU. Tale critica è, però, in contrasto con le comparazioni riportate nel corpo della CTU da cui emerge che il documento in verifica e le comparative, pur presentando elementi di somiglianza, hanno altrettanti elementi discordanti di importante valore qualitativo, superiori alle concordanze.
Ne discende che nessuna contraddizione, insufficienza o approssimazione emerge dall'elaborato peritale.
Non convincono altresì le deduzioni di parte appellante avanzate in comparsa conclusionale, con le quali la difesa del ha rilevato che le conclusioni del CTU PT
circa l'apocrifia del testamento sono state formulate solo in termini di probabilità e non di certezza, con la conseguenza di fare permanere dubbi sull'autenticità, che impediscono di porre le risultanze peritali a fondamento della decisione.
Invero, il CTU ha accertato, con margine di elevata probabilità, l'apocrifia del testamento e della sottoscrizione, in ragione di significative ed evidenti differenze con le scritture di comparazione, peraltro percepibili grazie anche alla visione delle immagini pag. 17/21 riportate nel corpo della CTU. È, infatti, agevole apprezzare il differente aspetto grafico e dei collegamenti, il dissimile intervallo tra le lettere e le differenze nei tratti iniziali,
elementi evidenziati dal Consulente nominato e ben riscontrabili mediante il raffronto tra i documenti dei quali si è detto, con mero esame visivo delle immagini che si rinvengono nella relazione.
Va disattesa, inoltre, la richiesta di rinnovo della CTU grafologica, essendo l'elaborato della dott.SA pienamente esaustivo e ritenendosi che tale accertamento peritale, Per_3
tenuto anche conto delle perizie acquisite in primo grado, abbia esaurito ogni approfondimento istruttorio sull'accertamento dell'autenticità o meno del testamento olografo per il quale si controverte.
Considerato che i rilievi critici del CTP dell'appellante sono già stati adeguatamente e approfonditamente presi in esame e confutati dal CTU nella sua relazione definitiva e che nella memoria conclusionale l'appellante non ha mosso rilievi precisi e circostanziati ai suddetti chiarimenti del CTU, non si ravvisa alcuna necessità di dar corso ad integrazioni dell'indagine tecnica espletata, in quanto risulta acclarato che l'intero testamento non sia riferibile a . Parte_2
Va, in proposito, rilevato che, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte “il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
deve neceSAriamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espreSAmente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che poSA configurarsi vizio di motivazione, in
pag. 18/21 quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr.
Cass. n. 1815/2015, Cass. n. 26590/2014). Né è applicabile al caso di specie il principio,
espresso sempre dalla Suprema Corte, secondo cui, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano state mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice, che intenda disattenderle, ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che poSA limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, posto che, nella fattispecie che ci occupa, il CTU
ha, come si è già avuto modo di precisare, pienamente ed esaustivamente risposto ai rilievi delle parti.
4- Costituisce, poi, elemento di riscontro agli esiti della CTU la circostanza che nulla abbia detto sui rapporti che legavano esso appellante e Parte_1
, altro soggetto istituito erede nel testamento del quale si tratta Controparte_4
(del quale il è erede), a , deceduta, peraltro, in condizioni PT Parte_2
di isolamento e di degrado (vedi documentazione in atti).
In proposito, occorre sottolineare che il rilievo di tale condotta processuale del
, operata dal e PT Controparte_1
dall' , nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c. p. c., non Controparte_2
costituisce “mutatio libelli”, integrando piuttosto una mera difesa, volta a portare l'attenzione del Giudice sul fatto che, nel processo, non erano emersi elementi che potessero giustificare le istituzioni di erede contenute nella scheda testamentaria che ci occupa.
pag. 19/21 5- In definitiva, l'appello di deve essere senz'altro rigettato, senza Parte_1
necessità di ulteriori attività istruttorie.
6-Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità media), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 8.470,00 Euro
(2.518,00 Euro per la fase di studio, 1.665,00 Euro per la fase introduttiva e 4.287,00
Euro per la fase decisionale).
Al e all' Controparte_1 CP_2
spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del
[...]
compenso liquidato.
Le spese di CTU, così come liquidate con precedente decreto, devono essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
7- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di PT
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare le spese del grado agli appellati, Parte_1
liquidandole in 8.470,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di pag. 20/21 CTU, così come liquidate con precedente decreto, definitivamente a carico di PT
;
[...]
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di PT
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 6
maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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