Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 172/2024
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Viviana Cusolito consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 172/2024 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nato l'[...] a [...] TE C.F._1
Calabria (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele D'Ottavio (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla C.F._2
via Zecca, 7
appellante
e
(c.f. , nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
Calabria (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Maria Aguglia (c.f.
), domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla via F. C.F._4
Baracca, trav. De Salvo Parco Saturno, 8/A
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello depositato il 28.3.2024, ritualmente notificato, TE
ha chiesto la parziale riforma della sentenza n. 1220/2023, pubblicata
[...]
il 28.9.2023, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del procedimento di scioglimento del matrimonio iscritto al n. 357/2018 R.G., ha assegnato la casa coniugale alla resistente , ponendo a Controparte_1 carico del medesimo ricorrente ( ) l'assegno di mantenimento TE in favore dei figli e , per complessivi € 800 mensili con Pt_2 Persona_1 rivalutazione annua, oltre spese straordinarie pari al 50%, l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge pari a € 400 mensili rivalutabile annualmente, nonché le spese processuali di € 3.809, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
impugna la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto all'ex TE coniuge il diritto ad ottenere l'assegno divorzile.
L'appellante deduce la non debenza dell'assegno per intervenuta autosufficienza economica della beneficiaria e, in ogni caso, in ragione del colpevole rifiuto da parte dell'ex coniuge di valide offerte lavorative.
L'appellante censura, inoltre, l'omessa indicazione in sentenza dei criteri di quantificazione dell'assegno divorzile.
Il chiede quindi la restituzione delle somme corrisposte all'ex Pt_1
coniuge a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dalla domanda.
2 Corte d'Appello
- Difese dell'appellata
Il 20.11.2024 si è costituita l'appellata , preliminarmente Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello siccome infondato.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sull'assegno divorzile
1. critica la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto all'ex TE coniuge il diritto all'assegno divorzile, quantificato in € Controparte_1
400 mensili, con rivalutazione annuale.
L'appellante deduce l'assenza dei presupposti di legge, rilevando in particolare l'autosufficienza economica dell'appellata, la quale, a far data dal
30.11.2021, risulta impiegata con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e considerato comunque l'ingiustificato rifiuto della beneficiaria di valide offerte lavorative.
2. Il motivo è infondato.
Con ricorso depositato il 29.1.2018, l'odierno appellante ha agito davanti al
Tribunale di Reggio Calabria per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria con , il 3.12.1998. Sono nati Controparte_1
i figli (il 26.4.1999) e (il 12.11.2003). Pt_2 Persona_1
3 Corte d'Appello
Con ordinanza dell'1.10.2018, il Presidente del Tribunale ha riconosciuto a
, in via provvisoria, l'assegno di divorzio per un importo Controparte_1 corrispondente a quello dell'assegno di mantenimento riconosciutale in sede di separazione consensuale, ossia € 779 mensili.
Con sentenza non definitiva n. 223/2019, pubblicata l'11.2.2019, il Tribunale ha disposto lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria per la decisione in merito alle ulteriori richieste delle parti.
Con ordinanza dell'8.3.2022, il giudice istruttore ha revocato l'assegno divorzile - riconosciuto con provvedimento presidenziale dell'1.10.2018 - per avere la beneficiaria raggiunto l'indipendenza economica, siccome impiegata a tempo indeterminato, a partire dal 30.11.2021, quale operatore giudiziario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, con stipendio mensile oscillante tra € 1.340 ed € 1.440.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale ha riconosciuto a , Controparte_1 ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, il diritto all'assegno di divorzio - quantificato in € 400 mensili oltre alla rivalutazione annuale - ritenendo inadeguate le condizioni reddituali della beneficiaria rispetto al contributo dalla stessa fornito in ordine alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
3.
Secondo la Corte di Cassazione, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, «il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi
i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto» (Cass. civ., Sez. Un., n. 18287/2018).
4 Corte d'Appello
L'assegno divorzile assolve quindi ad una funzione non soltanto assistenziale, ma anche compensativo-perequativa. La componente perequativo- compensativa spetta quando il matrimonio è stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge ex post divenuto ingiustificato, per avere il coniuge economicamente più debole rinunciato a occasioni professionali- reddituali per contribuire alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Precondizione fattuale del diritto in questione consiste nella sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.
Quando tale squilibrio economico è riconducibile alle scelte operate durante il matrimonio nell'interesse della famiglia o dell'altro coniuge, spetta la componente perequativo-compensativa al coniuge che ha compiuto la rinuncia a proprie chances lavorative/professionali.
4. Dall'istruttoria è emersa una rilevante disparità reddituale tra gli ex coniugi.
L'appellante, laureato nel 2001 in Medicina e Chirurgia, ha documentato un reddito da lavoro dipendente (quale Dirigente sanitario) di € 58.000 per il
2014, € 64.000 per il 2015 ed € 68.660 per il 2016.
La solida posizione economica del ricorrente è stata confermata in sede di prova orale.
All'udienza del 19.1.2023, il teste , il quale ha confermato Testimone_1 che «ha svolto anche la professione medica libero professionale, e oggi TE
è anche primario di pediatria all'ospedale di RI (…) per un periodo si era trasferito per ragioni lavorative a Ivrea, quindi a Taormina e poi divenne primario a RI (…)».
, laureata il 29.4.2009 in Economia e Commercio, è Controparte_1 risultata iscritta, dal 15.10.2009, presso il competente Centro per l'Impiego siccome disoccupata, documentando di aver lavorato, nei mesi di settembre e ottobre del 2016, come commessa presso un privato percependo una retribuzione netta complessiva di € 1.207,00.
L'appellata esercita, a far data dal 30.11.2021, attività di lavoro a tempo indeterminato quale operatore giudiziario presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.600.
L'appellata ha documentato, inoltre, di essere intestataria, dal 23.5.2008, di rapporto in conto corrente presso la (con ultimo saldo documentato, al CP_2
5 Corte d'Appello
31.12.2024, di € 1.601,97) e cointestataria, alla data del 27.6.2024, di un autoveicolo.
Non risultano immobili intestati alla , la quale vive con i figli presso Pt_1
immobile concessole in locazione.
5. Dalle testimonianze è emerso che ha interrotto per un Controparte_1
periodo gli studi universitari per consentire a di continuare i TE
suoi.
Questa circostanza è stata riferita dalla teste , madre Testimone_2 dell'odierno appellante, all'udienza del 3.3.2022: «la sig.ra Controparte_1 si è sempre dedicata alla famiglia e ai figli. Ha consentito con questo atteggiamento positivo che mio figlio potesse proseguire gli studi e pervenire alla laurea, anche interrompendo i suoi studi per riprenderli successivamente».
Il teste , padre dell'odierno appellante, ha dichiarato: Testimone_3
«Nulla ho da dire sulla mia ex nuora la quale si è sempre dedicata Controparte_1 alla famiglia e ai figli. Ha aiutato mio figlio agli inizi del matrimonio quando ancora studiava e ha conseguito la laurea in costanza di matrimonio» (testimonianza resa all'udienza del 3.3.2002).
La teste , quale conoscente dell'appellata, all'udienza del Testimone_4
19.1.2023, ha così riferito: «per quanto è a mia conoscenza la resistente, nel corso della sua vita, si è dedicata principalmente alla famiglia e faceva lavori solo occasionali e saltuari
(…) so che la resistente era iscritta alla facoltà di economia e commercio e aveva interrotto gli studi subito dopo il matrimonio. Si sono sposati nel '98. La resistente è nata il 4 luglio del 1966. In effetti aveva 32 anni quando ha interrotto gli studi. So, perché ne abbiamo parlato, che la decisione di interrompere gli studi fosse legata alla volontà di aiutare il marito negli studi;
era una scelta concordata tra i coniugi;
confermo che la resistente ha conseguito la laurea successivamente alla separazione, ciò al fine di lavorare».
La teste ha riferito che si è dedicata Testimone_5 Controparte_1
completamente alla cura della casa e della famiglia;
ha interrotto i propri studi di Economia e commercio per dedicarsi alla famiglia ed al marito;
tale decisione è stata assunta concordemente dalle parti. ciò – ha aggiunto la teste
– è stato fatto per consentire al marito di andare avanti negli studi e nel lavoro.
6. Le deposizioni testimoniali debbono ritenersi attendibili, siccome puntuali, tra loro concordanti e non smentite da altri elementi.
6 Corte d'Appello
Può ritenersi quindi provato che l'appellata, in costanza di matrimonio, ha interrotto gli studi per dedicarsi alla conduzione della vita familiare e per agevolare il marito nel percorso professionale.
Per converso, ha conseguito la laurea dopo i 40 anni (a Controparte_1
42 anni).
È ragionevole ritenere che questo ritardo sia dovuto all'interruzione degli studi universitari decisa – quando l'appellata aveva 32 anni – per dedicarsi alla famiglia, agevolando la carriera del marito.
È altresì plausibile che questo ritardo abbia inciso in modo significativo sulle possibilità di di raggiungere in modo sollecito una solida Controparte_1
posizione lavorativa. Il che è avvenuto solo a novembre 2021, a 55 anni.
È stata acquisita idonea prova del vantaggio conseguito da , TE anche grazie al sacrificio dell'odierna appellata, sul piano professionale.
Dal dicembre 2001 – qualche mese dopo il conseguimento della laurea – il ha iniziato a lavorare, quale aiuto medico del reparto di Pt_1
Neonatologia, presso diverse strutture private, per poi, dal 2010, progredire professionalmente ricoprendo prima la qualifica di medico responsabile e poi quella di dirigente sanitario.
7. Ha posto in chiaro la S.C. che l'assegno divorzile, avendo una funzione perequativo-compensativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di avere contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli (Cass. civ., sez. I, n.
24795/2024).
Analogo principio è stato enunciato da Cass. civ., sez. I, n. 4328/2024, secondo cui l'assegno divorzile deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione della rilevante disparità economica tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto tra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi
– a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla
7 Corte d'Appello
formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, in ragione delle circostanze prima esposte, sono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
3.- Rinuncia a occasioni lavorative
1. L'appellante osserva che ha rinunciato a plurime Controparte_1 occasioni lavorative. Tale circostanza, secondo l'appellante, precluderebbe il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
2. L'assunto non è condivisibile.
Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della stessa , Controparte_1
l'appellata ha rinunciato: ad un'attività di docenza presso la Cepu, con possibile guadagno di circa € 800/900; ad un'attività a tempo determinato presso azienda vinicola, con stipendio previsto di € 800 mensili;
ad un contratto di lavoro a tempo determinato presso un'azienda di telefonia.
ha dichiarato di avere rinunciato alle predette attività Controparte_1 siccome incompatibili con l'esigenza di prendersi cura dei figli non ancora autosufficienti.
È emerso inoltre il rifiuto dell'appellata ad una proposta di collaborazione con la per 4 ore settimanali, con retribuzione oraria fissa di € 4,5/5 CP_3
lordi, oltre ad ulteriore corrispettivo legato alla produttività (testimonianza di all'udienza del 19.1.2023). Testimone_1
Le suindicate attività lavorative sono precarie e comunque non avrebbero eliminato il rilevante squilibrio economico-reddituale tra gli ex coniugi. Quindi
l'accettazione di tali occasioni lavorative non avrebbe eliminato la precondizione fattuale dello squilibrio reddituale.
Le predette attività lavorative, tutt'al più, avrebbero inciso sulla componente assistenziale dell'assegno divorzile, il cui presupposto consiste nella mancanza di un reddito idoneo a garantire un'esistenza dignitosa.
Ma tale aspetto appare privo di rilievo nella controversia in esame, in quanto la pronuncia impugnata ha riconosciuto la sola componente perequativo- compensativa e non anche quella assistenziale.
8 Corte d'Appello
La sentenza di primo grado attribuisce rilievo decisivo al contributo fornito da alla carriera del marito e alle aspettative professionali Controparte_1
della moglie compromesse.
Il riconoscimento della sola componente perequativo-compensativa – e non anche di quella assistenziale – si evince anche dalla riduzione dell'importo dell'assegno provvisoriamente determinato dal Presidente del Tribunale con provvedimento dell'1 ottobre 2019 (€ 700).
Il venir meno della componente assistenziale è conseguito al reperimento da parte di di un rapporto di pubblico impiego (con Controparte_1 ricostruzione di circa 1.660 € mensili), a partire dal 30 novembre 2021.
Le attività lavorative rinunciate non avrebbero potuto precludere il riconoscimento della componente perequativo-compensativa; per tale effetto sarebbe stata necessaria un'attività idonea a eliminare il rilevante squilibrio reddituale tra gli ex coniugi.
Dunque, appurato che con la sentenza impugnata è stata riconosciuta la sola componente perequativo-compensativa e non anche quella assistenziale, la rinuncia alle attività lavorative oggetto di rinuncia da parte di
[...]
non è in concreto rilevante ai fini della presente controversia. CP_1
Né può condurre a diversa soluzione la circostanza che la sentenza impugnata, del 28 settembre 2023, non indichi espressamente la data di decorrenza dell'assegno divorzile, determinato in misura pari ad € 400.
Da tale circostanza infatti non può desumersi la permanenza della misura originaria dell'assegno divorzile (€ 700) fino al giorno precedente la sentenza.
Ciò in quanto, secondo un principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, ove il giudice di merito non fissi la decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda, esso spetta – in genere – dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
La motivazione espressa è necessaria solo in caso di anticipazione della decorrenza dalla data della domanda, anziché dalla data del giudicato (Cass. civ., sez. I, n. 8057/2022).
Nella fattispecie in esame il passaggio in giudicato si è verificato l'11 settembre 2019.
Conseguentemente deve ritenersi che la decorrenza dell'assegno divorzile di
€ 400 risalga all'11 settembre 2019.
9 Corte d'Appello
Quindi l'appellante non ha interesse a contestare l'attribuzione della componente assistenziale, visto che tale componente deve ritenersi negata a partire da una data precedente il reperimento dell'attività lavorativa stabile da parte di . Controparte_1
4.- Criteri di determinazione
1. L'appellante si duole della mancata precisazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile.
2. Il motivo d'appello è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza, «nel quantificare l'assegno di divorzio, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dalla legge n. 898/1970, art. 5, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità» (Cass. civ. n. 6672/2022).
Ciò puntualizzato, come detto, la riduzione dell'importo determinato dalla sentenza impugnata si spiega con il venir meno della componente assistenziale a seguito del reperimento di una stabile occupazione lavorativa da parte di . Controparte_1
La quantificazione dell'importo dell'assegno appare adeguata al contributo dimostrato da alla formazione del patrimonio familiare e Controparte_1 dell'ex marito, contributo che, per un verso, ha comportato il sacrificio di aspettative professionali dell'appellata e, per altro verso, ha agevolato il marito nel conseguimento di un'elevata posizione professionale.
L'importo appare anche proporzionato alla durata del matrimonio.
L'appello va quindi integralmente rigettato.
5.- Sulla domanda di ripetizione
1. L'appellante chiede la restituzione di quanto indebitamente versato per il mantenimento dell'ex coniuge, a decorrere dalla domanda giudiziale.
2. La domanda non può essere accolta, in quanto non risulta allegato e documentato il pagamento di una somma superiore a quella spettante secondo quanto esposto nei precedenti punti.
10 Corte d'Appello
6.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022 – tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità dell'attività difensiva svolta nelle varie fasi, applicando lo scaglione da € 5.201 ad € 26.000 – in complessivi € 2.906,00, di cui € 567 per studio della controversia, € 461 per fase introduttiva, € 922 per fase istruttoria,
€ 956 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore di parte appellata.
7.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio
è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di TE
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 29.4.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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