TRIB
Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1714 /2024 R.G. promossa da
, con l'avv. CONTINI ERMINIA e Parte_1 C.F._1
con l'avv.
ricorrente contro
, Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18/12/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 11/03/2025
conclusioni:
per la ricorrente: 2
“Disporsi l'affidamento super-esclusivo della figlia Persona_1
alla madre, con residenza e collocamento presso la stessa, per tutti i motivi di cui al presente atto che si intendono qui richiamati;
Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 20 Per_1
di ogni mese la somma di € 300,00= (trecento,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, riservandosi una diversa quantificazione alla luce della produzione avversa oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito meglio specificate, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Verona del 17.09.2020:
Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo, delle quali verrà data tempestiva informazione: spese mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante,
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti erogati dal S.S.N. e per i medicinali prescritti dal medico curante;
Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche o oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo, delle quali verrà data tempestiva informazione: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici,
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico;
Spese scolastiche documentate, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti provati e per corsi universitari o di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
2 3
Spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo:
costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti di € 1.000,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
attività riguardanti il tempo prolungato, il C.E.R., attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori
Tali spese dovranno essere rifuse al genitore che le ha sostenute entro e non oltre 20 giorni dalla consegna delle pezze giustificative a mezzo bonifico sul conto corrente intestato allo stesso, già noto alle parti.
- Darsi atto che la sig.ra continuerà a percepire l'assegno Parte_1
unico nella misura del 100% .
***
In via istruttoria:
Si chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare al Sig. CP_1
ex art. 210 c.p.c. l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi
[...]
complete relative agli ultimi tre anni, con attestazione dell'avvenuto deposito telematico, nonché la produzione in giudizio dei rapporti che abbia intrattenuto negli ultimi cinque anni con istituti bancari, con specificazione dei conti correnti a qualsiasi titolo accesi.
Si chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare al Sig. CP_1
ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio di ogni titolo di
[...]
proprietà, atto notarile relativo ai diritti reali immobiliari e contratti relativi a diritti personali di godimento su beni immobili.
Si chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare al Sig. CP_1
ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio della documentazione
[...]
relativa a partecipazioni societarie, fondi, titoli obbligazionari, polizze vita,
3 4
depositi bancari o altri investimenti finanziari mobiliari a lui intestati o riconducibili
*** Ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che dall'anno 2020 il sig. si è disinteressato CP_1
della figlia interrompendo le visite e i contatti con la madre. Per_1
2. Vero che è la madre che accompagna tutte le mattine a scuola
Per_1
3. Vero che è la madre ad accompagnare ad Atletica presso Per_1
ASD di San Giovanni Lupatoto.
Si indicano a testi, con riserva di altri i sigg.ri , Testimone_1
entrambe di Verona.” Testimone_2
per il pubblico ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2024 la ricorrente sig. Pt_1
adiva il Tribunale affinché fossero regolamentate le condizioni
[...]
di affidamento e di mantenimento relative alla figlia Persona_1
, nata a [...] il [...] dalla relazione non
[...]
coniugale con il sig. ed in particolare che Controparte_1
fossero stabiliti l'affidamento superesclusivo alla madre e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 300
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo.
Con decreto in data 22/3/2024 la Presidente delegava sé stessa per il procedimento e fissava udienza per la comparizione personale dei genitori,
assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 29/11/2024 compariva la sola ricorrente che confermava le allegazioni contenute in ricorso;
nessuno compariva per il convenuto, non costituito.
4 5
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata in data 18.12.2024:
“letti il ricorso introduttivo;
dato atto che il resistente, regolarmente notificato come irreperibile, non si
è costituito, né è comparso in udienza, cosicché va dichiarata la sua contumacia;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo
di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse della figlia , nata a [...]_1
il 30.11.2014 (CF. ), residente in [...]
Domenico Turazza n.23;
ritenuto che, vista la situazione creatasi dopo la fine della relazione, in
considerazione delle allegazioni riguardo il disinteresse del padre e
nell'irreperibilità contumacia del medesimo, appare preferibile, fin dalla presente
fase, disporre la residenza prevalente della figlia di nove anni presso la madre, con
affidamento esclusivo rafforzato e tempi e modalità d'incontro con il padre solo
previo accordo tra i genitori;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di €
300 rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze della bambina, delle risorse
economiche e delle capacità reddituali dei genitori (non constano impedimenti al
lavoro del padre), dei compiti di cura e domestici che continueranno ad essere svolti
esclusivamente dalla madre, dell'assenza di contribuzione diretta e del
percepimento dell'assegno unico universale esclusivamente da parte di
quest'ultima;
5 6
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore
istruttoria;
per questi motivi
dichiara la contumacia del resistente;
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole:
1) Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre, che potrà
assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e
l'istruzione, senza necessità del consenso del padre;
i tempi e le modalità d'incontro
tra il padre e la minore avverranno solo con il consenso della madre;
2) Dispone che il sig. , con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente
alla madre sig. entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di Parte_2
€ 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre,
affidataria esclusiva.
Rimette la causa al Collegio per la decisione”.
Reputa il Collegio che, vista l'irreperibilità del padre e tenuto conto delle allegazioni riguardo il protratto disinteresse dello stesso – che non incontra la figlia dal 2020 -, l'ordinanza riservata del 18.12.2024 vada integralmente confermata, sia nella parte motiva, che nei provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
6 7
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre, che potrà
assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardo la salute, l'educazione e l'istruzione, senza necessità del consenso del padre;
i tempi e le modalità
d'incontro tra il padre e la minore avverranno solo con il consenso della madre;
2) Dispone che il sig. , con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla madre sig. entro il 5° giorno di ciascun Parte_2
mese, l'importo di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
3) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre,
affidataria esclusiva;
4) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2906 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 11/02/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
7