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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/09/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
RGN 87/2025
TRIBUNALE DI NUORO
Udienza 9 settembre 2025
Sono presenti per in sostituzione dell'Avv. Daniele Succu, l'Avv. Antonio Ruiu, il quale si Pt_1 richiama agli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento della domanda.
Per in sostituzione dell'Avv. Alessandro Masciocchi, è presente l'Avv. Angelo Controparte_1
Marongiu, il qual si riporta integralmente alle difese e alle conclusioni assunte, chiedendo la decisione.
Per , in sostituzione dell'Avv. Pietro Pittalis, è presente l'Avv. Mariagrazia Ledda, la Controparte_2 quale si riporta agli introduttivi, alle memorie e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alle ore 13 e 33 il giudice dà lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 87/2025 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_2 C.F._1
Succo attore contro (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Masciocchi convenuta
e
(CF , in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pittalis comproprietaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso l'esecuzione – avente a Parte_2 oggetto l'immobile ubicato a Orosei, Via Leonardo da Vinci nn. 3 e 5, distinto al catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 33 mappale 214 sub 1 – promossa da nei confronti di Controparte_3
(Rge 50 del 2023). A suffragio dell'opposizione, ha rivendicato la proprietà Controparte_1 dell'immobile staggito per effetto di intervenuta usucapione ventennale. Il ricorso in opposizione è stato rigettato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 30 dicembre 2024, alla quale ha fatto seguito – nei termini previsti dall'ordinanza medesima – l'introduzione del presente giudizio di merito.
In citazione, ha riportato i seguenti fatti, già dedotti in sede di ricorso: 1) i primi Parte_2 giorni del mese di settembre del 1982, all'epoca amministratore della Per_1 Controparte_1 aveva contattato l'attore affinché svolgesse il ruolo di guardiania nell'abitazione di Orosei, Via
Leonardo da Vinci nn. 3 e 5, di proprietà della società medesima;
2) l'esigenza di una guardiania era Per_ scaturita da un attentato dinamitardo subito dalla famiglia nel 1982, circostanza che aveva spinto la medesima famiglia a desistere dal frequentare l'abitazione, nella quale, proprio a decorrere da settembre 1982, non aveva messo più piede, salvo che a giugno 1986; 3) in quest'ultima occasione,
l'attore aveva impedito l'accesso a e gli aveva manifestato (anche alla presenza di altre Per_1 persone) l'intenzione di possedere senza riconoscere l'altrui proprietà e di cambiare le serrature;
4) da giugno 1986, pertanto, aveva preso occupare e possedere pacificamente, Parte_2 esclusivamente, uti dominus e senza alcuna contestazione la casa oggetto dell'esecuzione immobiliare;
5) in particolare, l'attore aveva trasformato l'immobile in due distinti appartamenti, divenuti di fatto la sua seconda casa, nella quale aveva svolto numerose attività: mangiare, dormire, cucinare, posteggiare le autovetture e altri mezzi di sua proprietà quali la moto e le biciclette, lasciare attrezzi da lavoro per l'agricoltura, lasciare che animali domestici di cui era proprietario circolassero in cortile, ospitare amici, conoscenti e parenti, occuparsi della cura e manutenzione ordinaria e straordinaria;
6) l'attore aveva persino concesso ad amici e parenti l'immobile in comodato per brevi periodi (soprattutto tra il 2000 e il 2010).
Tanto premesso, in diritto l'opponente ha così concluso: 1) accertare e dichiarare – in accoglimento della spiegata opposizione – l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., in favore del signor dell'immobile Parte_2 sito in Orosei alla Via Leonardo da Vinci nn. 3 e 5, distinta al catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 33 mappale 214, in virtù del possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato per oltre venti anni;
e per l'effetto dichiarare
l'inefficacia del pignoramento eseguito sul bene esecutato disponendo l'estinzione del processo esecutivo nonché la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca; 2) con il favore delle spese di lite.
Incardinatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio sia sia Controparte_3 CP_1
[...]
Tre sono gli argomenti che la banca convenuta, creditrice procedente, ha opposto alla pretesa fondatezza della domanda: 1) la palese incongruenza delle svolgimento dei fatti riportato in ricorso e in citazione con quanto asseverato da documenti contrattuali (atto di compravendita del 14 luglio 1984, domanda di accatastamento come ente urbano e successivo effettivo accatastamento del 1992, garanzia di finanziamento del 1993, atto ricognitivo della proprietà del 28 dicembre 2020); 2) compatibilità delle attività di godimento dell'immobile descritte nell'atto introduttivo con il pieno riconoscimento dell'altrui proprietà; 3) insussistenza di un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta da parte dell'eventuale acquisto a titolo originario.
La creditrice convenuta ha così concluso: previo rigetto di ogni avversa istanza istruttoria, dichiarare inammissibile e comunque infondata l'avversa opposizione, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La dal canto suo, ha ribadito che, pur non utilizzando l'immobile, lo aveva Controparte_1 sempre ritenuto di sua proprietà, provvedendo al pagamento delle imposte locali e delle fatture inviate dalle società erogatrice delle forniture di pubblici servizi quali energia elettrica e acqua.
La società esecutata ha così concluso: Voglia il Tribunale di Nuoro, ogni contraria eccezione disattesa, rigettare la domanda proposta dal Sig. Parte_2
Confermata l'udienza del 10 aprile 2025 con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la medesima è stata rinviata in ragione dell'astensione dalle udienze deliberata dal COA di Nuoro.
Alla successiva udienza del 24 aprile 2025 le parti hanno insistito nell'ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 25 aprile 2025 il giudice ha: rigettato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di in quanto, vertendo su circostanze pacifiche o superflue, era Controparte_1 irrilevante;
ammesso la prova testimoniale di salvo verifica di attendibilità, in relazione al solo Per_1 capo 10, rigettando gli ulteriori capi in quanto vertenti su circostanze pacifiche o irrilevanti;
ammesso la prova testimoniale di in relazione al capo 23 e di in relazione al capo 24; Testimone_1 Tes_2 rigettato le ulteriori istanze di prova testimoniale in ragione della loro inammissibilità ex art 2721 c.c. e comunque della loro irrilevanza ai fine del decidere.
All'udienza del 20 maggio 2025 sono stati escussi i testi ammessi e la causa è stata rinviata al 24 giugno
2025 per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note illustrative sino al 23 giugno 2025.
Le udienze del 24 giugno 2025 e del 22 luglio 2025 sono state rinviate in ragione dell'astensione dalle udienze proclamate dall'Unione e dal COA di Nuoro. Controparte_4
All'udienza del 9 settembre 2025 le parti hanno discusso e il giudice si è riservato la decisione.
All'esito del vaglio istruttorio, la domanda non appare meritevole di accoglimento.
In primo luogo, non risulta dimostrato l'acquisto a titolo originario.
Come noto, l'usucapione presuppone il possesso continuato, pacifico e pubblico, esercitato con animus domini per il tempo stabilito dalla legge (Art. 1140 e 1158 c.c.).
Per la sussistenza del possesso utile a usucapire, dunque, occorre “il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass.. 1367 del 1999 per chiarezza, e successive conformi). Come messo in precipuo rilievo da attenta giurisprudenza di merito (Corte App.
Reggio Calabria, 102 del 2023) “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n.
20539 del 30/08/2017)”.
Nel caso concreto, la prova testimoniale non consente di ritenere integrati tali requisiti. Il teste
[...]
Per_
già amministratore della società esecutata e zio dell'attuale amministratore, ha riferito quanto segue: “ è mio nipote ed è attuale amministratore della Marmi Daino Srl…Cercavo la Persona_2 tranquillità dei figli, che non subissero attentati. L'immobile mi dava fastidio. non mi ha fatto Pt_1 entrare, mi ha detto non vi faccio entrare. Non ricordo altre cose” (cfr. verbale udienza del 20 maggio
2025). Il bagaglio di informazioni desumibili dalla deposizione di non è aumentato dalla Per_1 deposizione del teste oculare dell'incontro del 1986, Quest'ultimo, ha dichiarato che Testimone_1
Per
“nell'86 mi aveva chiamato, dicendomi che c'erano problemi perché non lo lasciava Pt_1 entrare. Mi ha chiesto di fare la cortesia di andare a parlare insieme con quando Pt_1 Pt_1
Per siamo andati, disse di aver fatto tanto per il sig. e dunque di aver poi cambiato le serrature alla casa, che riteneva sua”, aggiungendo di non sapere chi pagasse le tasse e le spese della casa, di essere a conoscenza che “faceva spuntini o faceva qualche cena con ospiti” e che Parte_2 Pt_1
“certe volte le trovavo lì e certe no” (cfr. medesimo verbale 20 maggio 2025).
La prova testimoniale non è sufficiente a ritenere provata la domanda, per i seguenti motivi: 1) le dichiarazioni appaiono laconiche, offrendo un materiale informativo irrisorio, di per sé non idoneo a colmare i dubbi sulla attendibilità della dichiarazione del teste già amministratore della società Per_1 esecutata e zio dell'attuale amministratore;
2) è pacifico che il possesso dell'immobile in capo a sia iniziato come detenzione, stante l'incarico di guardiania ricevuto dalla Parte_2 [...] per il tramite del medesimo il mutamento di atteggiamento asseritamente CP_1 Per_1 posto in essere da a giugno 1986 – consistente nell'impedire l'accesso di e Parte_2 Per_1 nell'annunciare il cambio di serrature – si pone solo astrattamente come utile atto di interversione del possesso, dal momento che, perché tale atto possa rilevare, è necessario che sia provata la sua perdurante e continuativa opponibilità al titolare formale del bene, non essendo sufficiente un singolo e per di più controverso episodio;
3) non vi è prova che inoltre, abbia effettivamente Parte_2 provveduto al cambiamento delle serrature;
4) non è contestata dall'attore l'affermazione, proveniente sia dalla società esecutata sia dalla creditrice procedente, che le impose e le spese per la fornitura dei servizi essenziali siano stati sostenuti, sino a oggi, dalla società esecutata.
Alle considerazioni sopra svolte, si aggiunga che tutte le attività svolte da nell'abitazione sono Pt_1 del tutto compatibili con l'altrui proprietà, ivi compresa la cessione in godimento a terzi, confermata dal teste all'udienza del 20 maggio 2025: “Vero, la pulivo per affittarla. Mi diceva di pulirla il Tes_2 signor OR che veniva affittata nel periodo estivo. Il sig. pagava me, non so se Pt_2 Pt_2 gli affittevoli pagassero o sottoscriverssero con lui i contratti, suppongo di sì” (cfr. verbale 20 Pt_2 maggio 2025). Anche in questo caso, le laconiche dichiarazioni del teste non consentono di ritenere provato che si sia comportato come proprietario;
del resto, nella stessa citazione, è stato Pt_1
l'attore a dar atto che la casa veniva affittata soltanto ad amici e parenti.
La circostanza del pagamento di imposte e servizi da parte della società esecutata, unitamente all'atto di ricognizione di proprietà del 2020 da parte della società esecutata (prodotto dalla creditrice procedente in citazione), induce a ritenere che l'eventuale possesso di sia proseguito con la tolleranza Pt_1 della e, dunque, non sia utile a usucapire. Controparte_1
Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese esclusivamente nei confronti di Controparte_3
(valori minimi sulla base dei DDMM 55 del 2014 e 147 del 2022), posto che la società esecutata si è
[...] limitata a chiedere il rigetto della domanda senza effettuare alcuna richiesta di spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione di terzo promossa da e la sottostante domanda di Parte_2 usucapione;
2) Condanna a rimborsare a in persona del legale Parte_2 Controparte_3 rappresentante, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.229,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 9 settembre 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
TRIBUNALE DI NUORO
Udienza 9 settembre 2025
Sono presenti per in sostituzione dell'Avv. Daniele Succu, l'Avv. Antonio Ruiu, il quale si Pt_1 richiama agli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento della domanda.
Per in sostituzione dell'Avv. Alessandro Masciocchi, è presente l'Avv. Angelo Controparte_1
Marongiu, il qual si riporta integralmente alle difese e alle conclusioni assunte, chiedendo la decisione.
Per , in sostituzione dell'Avv. Pietro Pittalis, è presente l'Avv. Mariagrazia Ledda, la Controparte_2 quale si riporta agli introduttivi, alle memorie e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Alle ore 13 e 33 il giudice dà lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 87/2025 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Parte_2 C.F._1
Succo attore contro (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Masciocchi convenuta
e
(CF , in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pittalis comproprietaria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso l'esecuzione – avente a Parte_2 oggetto l'immobile ubicato a Orosei, Via Leonardo da Vinci nn. 3 e 5, distinto al catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 33 mappale 214 sub 1 – promossa da nei confronti di Controparte_3
(Rge 50 del 2023). A suffragio dell'opposizione, ha rivendicato la proprietà Controparte_1 dell'immobile staggito per effetto di intervenuta usucapione ventennale. Il ricorso in opposizione è stato rigettato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 30 dicembre 2024, alla quale ha fatto seguito – nei termini previsti dall'ordinanza medesima – l'introduzione del presente giudizio di merito.
In citazione, ha riportato i seguenti fatti, già dedotti in sede di ricorso: 1) i primi Parte_2 giorni del mese di settembre del 1982, all'epoca amministratore della Per_1 Controparte_1 aveva contattato l'attore affinché svolgesse il ruolo di guardiania nell'abitazione di Orosei, Via
Leonardo da Vinci nn. 3 e 5, di proprietà della società medesima;
2) l'esigenza di una guardiania era Per_ scaturita da un attentato dinamitardo subito dalla famiglia nel 1982, circostanza che aveva spinto la medesima famiglia a desistere dal frequentare l'abitazione, nella quale, proprio a decorrere da settembre 1982, non aveva messo più piede, salvo che a giugno 1986; 3) in quest'ultima occasione,
l'attore aveva impedito l'accesso a e gli aveva manifestato (anche alla presenza di altre Per_1 persone) l'intenzione di possedere senza riconoscere l'altrui proprietà e di cambiare le serrature;
4) da giugno 1986, pertanto, aveva preso occupare e possedere pacificamente, Parte_2 esclusivamente, uti dominus e senza alcuna contestazione la casa oggetto dell'esecuzione immobiliare;
5) in particolare, l'attore aveva trasformato l'immobile in due distinti appartamenti, divenuti di fatto la sua seconda casa, nella quale aveva svolto numerose attività: mangiare, dormire, cucinare, posteggiare le autovetture e altri mezzi di sua proprietà quali la moto e le biciclette, lasciare attrezzi da lavoro per l'agricoltura, lasciare che animali domestici di cui era proprietario circolassero in cortile, ospitare amici, conoscenti e parenti, occuparsi della cura e manutenzione ordinaria e straordinaria;
6) l'attore aveva persino concesso ad amici e parenti l'immobile in comodato per brevi periodi (soprattutto tra il 2000 e il 2010).
Tanto premesso, in diritto l'opponente ha così concluso: 1) accertare e dichiarare – in accoglimento della spiegata opposizione – l'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., in favore del signor dell'immobile Parte_2 sito in Orosei alla Via Leonardo da Vinci nn. 3 e 5, distinta al catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 33 mappale 214, in virtù del possesso pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato per oltre venti anni;
e per l'effetto dichiarare
l'inefficacia del pignoramento eseguito sul bene esecutato disponendo l'estinzione del processo esecutivo nonché la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca; 2) con il favore delle spese di lite.
Incardinatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio sia sia Controparte_3 CP_1
[...]
Tre sono gli argomenti che la banca convenuta, creditrice procedente, ha opposto alla pretesa fondatezza della domanda: 1) la palese incongruenza delle svolgimento dei fatti riportato in ricorso e in citazione con quanto asseverato da documenti contrattuali (atto di compravendita del 14 luglio 1984, domanda di accatastamento come ente urbano e successivo effettivo accatastamento del 1992, garanzia di finanziamento del 1993, atto ricognitivo della proprietà del 28 dicembre 2020); 2) compatibilità delle attività di godimento dell'immobile descritte nell'atto introduttivo con il pieno riconoscimento dell'altrui proprietà; 3) insussistenza di un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta da parte dell'eventuale acquisto a titolo originario.
La creditrice convenuta ha così concluso: previo rigetto di ogni avversa istanza istruttoria, dichiarare inammissibile e comunque infondata l'avversa opposizione, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La dal canto suo, ha ribadito che, pur non utilizzando l'immobile, lo aveva Controparte_1 sempre ritenuto di sua proprietà, provvedendo al pagamento delle imposte locali e delle fatture inviate dalle società erogatrice delle forniture di pubblici servizi quali energia elettrica e acqua.
La società esecutata ha così concluso: Voglia il Tribunale di Nuoro, ogni contraria eccezione disattesa, rigettare la domanda proposta dal Sig. Parte_2
Confermata l'udienza del 10 aprile 2025 con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la medesima è stata rinviata in ragione dell'astensione dalle udienze deliberata dal COA di Nuoro.
Alla successiva udienza del 24 aprile 2025 le parti hanno insistito nell'ammissione dei mezzi di prova articolati nelle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 25 aprile 2025 il giudice ha: rigettato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di in quanto, vertendo su circostanze pacifiche o superflue, era Controparte_1 irrilevante;
ammesso la prova testimoniale di salvo verifica di attendibilità, in relazione al solo Per_1 capo 10, rigettando gli ulteriori capi in quanto vertenti su circostanze pacifiche o irrilevanti;
ammesso la prova testimoniale di in relazione al capo 23 e di in relazione al capo 24; Testimone_1 Tes_2 rigettato le ulteriori istanze di prova testimoniale in ragione della loro inammissibilità ex art 2721 c.c. e comunque della loro irrilevanza ai fine del decidere.
All'udienza del 20 maggio 2025 sono stati escussi i testi ammessi e la causa è stata rinviata al 24 giugno
2025 per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note illustrative sino al 23 giugno 2025.
Le udienze del 24 giugno 2025 e del 22 luglio 2025 sono state rinviate in ragione dell'astensione dalle udienze proclamate dall'Unione e dal COA di Nuoro. Controparte_4
All'udienza del 9 settembre 2025 le parti hanno discusso e il giudice si è riservato la decisione.
All'esito del vaglio istruttorio, la domanda non appare meritevole di accoglimento.
In primo luogo, non risulta dimostrato l'acquisto a titolo originario.
Come noto, l'usucapione presuppone il possesso continuato, pacifico e pubblico, esercitato con animus domini per il tempo stabilito dalla legge (Art. 1140 e 1158 c.c.).
Per la sussistenza del possesso utile a usucapire, dunque, occorre “il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (Cass.. 1367 del 1999 per chiarezza, e successive conformi). Come messo in precipuo rilievo da attenta giurisprudenza di merito (Corte App.
Reggio Calabria, 102 del 2023) “in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n.
20539 del 30/08/2017)”.
Nel caso concreto, la prova testimoniale non consente di ritenere integrati tali requisiti. Il teste
[...]
Per_
già amministratore della società esecutata e zio dell'attuale amministratore, ha riferito quanto segue: “ è mio nipote ed è attuale amministratore della Marmi Daino Srl…Cercavo la Persona_2 tranquillità dei figli, che non subissero attentati. L'immobile mi dava fastidio. non mi ha fatto Pt_1 entrare, mi ha detto non vi faccio entrare. Non ricordo altre cose” (cfr. verbale udienza del 20 maggio
2025). Il bagaglio di informazioni desumibili dalla deposizione di non è aumentato dalla Per_1 deposizione del teste oculare dell'incontro del 1986, Quest'ultimo, ha dichiarato che Testimone_1
Per
“nell'86 mi aveva chiamato, dicendomi che c'erano problemi perché non lo lasciava Pt_1 entrare. Mi ha chiesto di fare la cortesia di andare a parlare insieme con quando Pt_1 Pt_1
Per siamo andati, disse di aver fatto tanto per il sig. e dunque di aver poi cambiato le serrature alla casa, che riteneva sua”, aggiungendo di non sapere chi pagasse le tasse e le spese della casa, di essere a conoscenza che “faceva spuntini o faceva qualche cena con ospiti” e che Parte_2 Pt_1
“certe volte le trovavo lì e certe no” (cfr. medesimo verbale 20 maggio 2025).
La prova testimoniale non è sufficiente a ritenere provata la domanda, per i seguenti motivi: 1) le dichiarazioni appaiono laconiche, offrendo un materiale informativo irrisorio, di per sé non idoneo a colmare i dubbi sulla attendibilità della dichiarazione del teste già amministratore della società Per_1 esecutata e zio dell'attuale amministratore;
2) è pacifico che il possesso dell'immobile in capo a sia iniziato come detenzione, stante l'incarico di guardiania ricevuto dalla Parte_2 [...] per il tramite del medesimo il mutamento di atteggiamento asseritamente CP_1 Per_1 posto in essere da a giugno 1986 – consistente nell'impedire l'accesso di e Parte_2 Per_1 nell'annunciare il cambio di serrature – si pone solo astrattamente come utile atto di interversione del possesso, dal momento che, perché tale atto possa rilevare, è necessario che sia provata la sua perdurante e continuativa opponibilità al titolare formale del bene, non essendo sufficiente un singolo e per di più controverso episodio;
3) non vi è prova che inoltre, abbia effettivamente Parte_2 provveduto al cambiamento delle serrature;
4) non è contestata dall'attore l'affermazione, proveniente sia dalla società esecutata sia dalla creditrice procedente, che le impose e le spese per la fornitura dei servizi essenziali siano stati sostenuti, sino a oggi, dalla società esecutata.
Alle considerazioni sopra svolte, si aggiunga che tutte le attività svolte da nell'abitazione sono Pt_1 del tutto compatibili con l'altrui proprietà, ivi compresa la cessione in godimento a terzi, confermata dal teste all'udienza del 20 maggio 2025: “Vero, la pulivo per affittarla. Mi diceva di pulirla il Tes_2 signor OR che veniva affittata nel periodo estivo. Il sig. pagava me, non so se Pt_2 Pt_2 gli affittevoli pagassero o sottoscriverssero con lui i contratti, suppongo di sì” (cfr. verbale 20 Pt_2 maggio 2025). Anche in questo caso, le laconiche dichiarazioni del teste non consentono di ritenere provato che si sia comportato come proprietario;
del resto, nella stessa citazione, è stato Pt_1
l'attore a dar atto che la casa veniva affittata soltanto ad amici e parenti.
La circostanza del pagamento di imposte e servizi da parte della società esecutata, unitamente all'atto di ricognizione di proprietà del 2020 da parte della società esecutata (prodotto dalla creditrice procedente in citazione), induce a ritenere che l'eventuale possesso di sia proseguito con la tolleranza Pt_1 della e, dunque, non sia utile a usucapire. Controparte_1
Al rigetto della domanda segue la condanna alle spese esclusivamente nei confronti di Controparte_3
(valori minimi sulla base dei DDMM 55 del 2014 e 147 del 2022), posto che la società esecutata si è
[...] limitata a chiedere il rigetto della domanda senza effettuare alcuna richiesta di spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione di terzo promossa da e la sottostante domanda di Parte_2 usucapione;
2) Condanna a rimborsare a in persona del legale Parte_2 Controparte_3 rappresentante, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.229,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 9 settembre 2025
Il giudice
Riccardo De Vito