TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 375
TAR
Sentenza 4 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto provvedimenti vincolati. Inoltre, il diniego di sanatoria precedente conteneva l'avvertimento che si sarebbe proceduto con la procedura sanzionatoria. L'ordinanza di demolizione stessa costituisce comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    L'ordinanza di demolizione è un atto vincolato, privo di discrezionalità. La motivazione è costituita dalla descrizione delle opere abusive e dalla loro contrarietà al titolo. Il tempo trascorso non esclude la doverosità dell'intervento repressivo né fonda un legittimo affidamento.

  • Rigettato
    Opera pertinenziale non soggetta a permesso di costruire

    La nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta di quella civilistica e si applica solo ad opere di modesta entità ed accessorie, prive di autonomo impatto urbanistico. Il manufatto in questione, per dimensioni (superficie circa 68,64 mq, cubatura circa 217,90 mc, piazzale circa 136,08 mq) e destinazione (deposito e ricovero attrezzi), non rientra nella definizione di pertinenza urbanistica. Non rileva il rapporto volumetrico con l'edificio principale in quanto non riconducibile alla categoria di intervento pertinenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 375
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 375
    Data del deposito : 4 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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