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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/06/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 102/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. AR Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. MARINA PERNA, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Controparte_1 C.F._3
assistita e difesa dall'Avv. MARINA PERNA, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 23.01.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 19.03.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
23.04.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
1) Il figlio maggiorenne continuerà a vivere in via Raffaello Sanzio n. 56 in Venafro (IS), nell'immobile di sua proprietà;
2) La casa familiare sita a Venafro (IS) in via Conca Casale resterà nella disponibilità della sig.ra
, mentre il sig. si trasferirà nell'immobile sottostate dove vivrà Controparte_1 Parte_1
unitamente a sua madre, bisognosa di assistenza;
3) Il SI. verserà alla SI.ra la somma di € 100,00 mensili a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 28 di ogni mese;
4) il sig. , verserà la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento direttamente Parte_1
al figlio AR a mezzo ricarica postepey, entro e non oltre il 28 di ogni mese;
5) la sig.ra provvederà all'ordinario necessario al figlio AR, in base alle proprie Controparte_1
disponibilità a mezzo ricarica postepey;
6) I coniugi provvederanno alle spese straordinarie per il figlio AR nella misura Parte_2
del al 50% , anche le stesse verranno versate direttamente al figlio AR a mezzo ricarica postepey;
”
2
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 10.06.2025
IL PRESIDENTE est. (Dott. Michele Caroppoli)
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