TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/08/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3000/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 7.11.2022 e vertente t r a
(c.f. ) con l'Avv. Davide Lo Giudice Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(P.IVA ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), con l'Avv. Dino Russo
[...] P.IVA_2
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_3
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore , come da atto di citazione: “In accoglimento della presente Parte_1
opposizione disporre ex art. 617 cpc la sospensione del decreto di trasferimento opposto.
-Nel merito ritenere e dichiarare nulla, illegittima, inefficace, l'aggiudicazione del lotto unico
e, quindi, revocare la vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, fissando nuova
vendita con incanto.
1 -Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore degli
onorari in caso di esito vittorioso del presente giudizio, che dichiara, in tal caso, di rinunciare alla liquidazione del gratuito patrocinio, sempre che non venga pronunciata compensazione
tra le parti delle spese del giudizio”.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione: Controparte_1
“Ritenere e Dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione stante il mancato rispetto del termine
perentorio, assegnato dal GE, per la notifica del ricorso e del decreto, per le ragioni sopra
esposte;
Ritenere e Dichiarare, in ogni caso, la legittimità della vendita senza incanto, celebrata il
15/12/2021, della conseguente aggiudicazione e del decreto di trasferimento opposto, per i
motivi sopra dedotti;
Rigettare, in qualunque ipotesi, l'opposizione proposta dal Sig. , poiché Parte_1
inammissibile e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte sopra
esposte;
Condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente
giudizio, nonchè al risarcimento dei danni per la temerarietà della condotta reiteratamente
posta in essere, malgrado i precedenti provvedimenti di rigetto delle medesime censure, nella
misura che il Tribunale Vorrà equitativamente liquidare”.
M O T I V A Z I O N E
La presente controversia rappresenta la fase di merito di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., incardinata dall'opponente , ex legale Parte_1
rappresentante ed ex socio della società esecutata (fallita), nell'ambito della CP_3
procedura esecutiva RGE n. 97/2014. Il titolo esecutivo nella procedura è rappresentato da un mutuo fondiario a favore della debitrice per il quale il CP_3 Parte_1
aveva prestato una garanzia fideiussoria. La procedura esecutiva, nonostante il
[...]
fallimento della società esecutata, è proseguita sulla base del privilegio fondiario di cui gode la creditrice procedente Controparte_1
2 Oggetto della presente opposizione è il decreto di trasferimento del 7.3.2022 con cui,
nell'ambito della citata procedura esecutiva, è stato trasferito l'unico bene pignorato
(fabbricato a Ravanusa in corso di costruzione, di cui foglio 10, part. 239, sub 2 e sub 3,
con annesso terreno), precedentemente aggiudicato all'asta del 15.12.2021 al prezzo di €
55.000,00. L'unico motivo di opposizione verte sull'asserita irrisorietà del prezzo di aggiudicazione rispetto all'effettivo valore del bene;
la vendita, di conseguenza, avrebbe dovuto essere revocata o comunque sospesa ex art. 586 c.p.c.; l'opponente ha lamentato inoltre che la vendita avrebbe dovuto essere disposta con incanto.
Si è ritualmente costituita la mentre la Controparte_1 [...]
debitamente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_3
La causa, di natura documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Preliminarmente l'opposizione risulta procedibile in quanto, a seguito della riassegnazione dei termini da parte del G.E. con provvedimento del 10.5.2022, il ricorso e il decreto sono stati notificati al creditore procedente ma non anche alla società esecutata.
In questo caso, il G.E. avrebbe dovuto integrare il contraddittorio, stando al principio di diritto secondo cui “Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo
decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio
fissato dal giudice ex art. 618 c.p.c. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio
ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nel termine perentorio da lui stabilito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3890 del 29/02/2016, Rv. 638894 - 01).
In via preliminare, si rileva che la censura relativa alla vendita senza incanto e alla mancata sospensione ex art. 586 c.p.c. è tardiva, in quanto doveva essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di vendita delegata del 1.12.2020.
Nel merito, l'azione è infondata. A norma dell'art. 586 c.p.c., il G.E. può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. La
3 Corte di Cassazione, con giurisprudenza consolidata, ha precisato quali sono i confini di siffatto potere del G.E., in particolare con il seguente principio di diritto: “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19-bis della
l. n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione, in ragione del fatto che il
prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a)
si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di
vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il
procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una
parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente
all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro
li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione
giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 24913 del 21/08/2023, Rv. 668755 - 01).
Nel caso in esame, invece, non risulta prospettato (né tantomeno provato) alcuno dei profili elencati. Invero, l'attore non ha indicato alcuna ragione per la quale il prezzo sarebbe notevolmente inferiore al “prezzo giusto”, limitandosi a evidenziare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione (55.000,00 euro) e il supposto valore corretto (più di 500.000,00 euro,
che si presume essere il valore della perizia di stima, peraltro non allegata). Ora, stando all'affermazione della convenuta (non contestata) secondo cui nella procedura esecutiva sono stati esperiti ben nove tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) senza che fosse mai pervenuta alcuna offerta, non vi sono motivi per ritenere che il prezzo di aggiudicazione non sia giusto, alla luce delle condizioni di fatto dell'immobile e dell'andamento del mercato.
Per i motivi sin qui esposti, l'opposizione deve essere respinta.
Nei rapporti tra l'attore e la convenuta costituita, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il pertinente scaglione di valore dato dal
4 valore di aggiudicazione del bene immobile oggetto del decreto di trasferimento opposto e con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate. Nulla da stabilire sulle spese di lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta contumace
[...]
Non si ravvisano infine profili di abusività dell'azione o di Controparte_3
mala fede tali da supportare una pronuncia ex art. 96, III comma, c.p.c., come richiesta dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta costituita Parte_1 [...]
(e per essa quale mandataria le spese di lite della Controparte_1 CP_2
presenta fase di merito, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
3) nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attore opponente e la Parte_1
convenuta contumace Controparte_3
Così deciso in Agrigento, l'11.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 7.11.2022 e vertente t r a
(c.f. ) con l'Avv. Davide Lo Giudice Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
(P.IVA ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(c.f. ), con l'Avv. Dino Russo
[...] P.IVA_2
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_3
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore , come da atto di citazione: “In accoglimento della presente Parte_1
opposizione disporre ex art. 617 cpc la sospensione del decreto di trasferimento opposto.
-Nel merito ritenere e dichiarare nulla, illegittima, inefficace, l'aggiudicazione del lotto unico
e, quindi, revocare la vendita ed il conseguente decreto di trasferimento, fissando nuova
vendita con incanto.
1 -Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore degli
onorari in caso di esito vittorioso del presente giudizio, che dichiara, in tal caso, di rinunciare alla liquidazione del gratuito patrocinio, sempre che non venga pronunciata compensazione
tra le parti delle spese del giudizio”.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione: Controparte_1
“Ritenere e Dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione stante il mancato rispetto del termine
perentorio, assegnato dal GE, per la notifica del ricorso e del decreto, per le ragioni sopra
esposte;
Ritenere e Dichiarare, in ogni caso, la legittimità della vendita senza incanto, celebrata il
15/12/2021, della conseguente aggiudicazione e del decreto di trasferimento opposto, per i
motivi sopra dedotti;
Rigettare, in qualunque ipotesi, l'opposizione proposta dal Sig. , poiché Parte_1
inammissibile e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte sopra
esposte;
Condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente
giudizio, nonchè al risarcimento dei danni per la temerarietà della condotta reiteratamente
posta in essere, malgrado i precedenti provvedimenti di rigetto delle medesime censure, nella
misura che il Tribunale Vorrà equitativamente liquidare”.
M O T I V A Z I O N E
La presente controversia rappresenta la fase di merito di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., incardinata dall'opponente , ex legale Parte_1
rappresentante ed ex socio della società esecutata (fallita), nell'ambito della CP_3
procedura esecutiva RGE n. 97/2014. Il titolo esecutivo nella procedura è rappresentato da un mutuo fondiario a favore della debitrice per il quale il CP_3 Parte_1
aveva prestato una garanzia fideiussoria. La procedura esecutiva, nonostante il
[...]
fallimento della società esecutata, è proseguita sulla base del privilegio fondiario di cui gode la creditrice procedente Controparte_1
2 Oggetto della presente opposizione è il decreto di trasferimento del 7.3.2022 con cui,
nell'ambito della citata procedura esecutiva, è stato trasferito l'unico bene pignorato
(fabbricato a Ravanusa in corso di costruzione, di cui foglio 10, part. 239, sub 2 e sub 3,
con annesso terreno), precedentemente aggiudicato all'asta del 15.12.2021 al prezzo di €
55.000,00. L'unico motivo di opposizione verte sull'asserita irrisorietà del prezzo di aggiudicazione rispetto all'effettivo valore del bene;
la vendita, di conseguenza, avrebbe dovuto essere revocata o comunque sospesa ex art. 586 c.p.c.; l'opponente ha lamentato inoltre che la vendita avrebbe dovuto essere disposta con incanto.
Si è ritualmente costituita la mentre la Controparte_1 [...]
debitamente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_3
La causa, di natura documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Preliminarmente l'opposizione risulta procedibile in quanto, a seguito della riassegnazione dei termini da parte del G.E. con provvedimento del 10.5.2022, il ricorso e il decreto sono stati notificati al creditore procedente ma non anche alla società esecutata.
In questo caso, il G.E. avrebbe dovuto integrare il contraddittorio, stando al principio di diritto secondo cui “Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo
decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio
fissato dal giudice ex art. 618 c.p.c. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio
ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nel termine perentorio da lui stabilito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3890 del 29/02/2016, Rv. 638894 - 01).
In via preliminare, si rileva che la censura relativa alla vendita senza incanto e alla mancata sospensione ex art. 586 c.p.c. è tardiva, in quanto doveva essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di vendita delegata del 1.12.2020.
Nel merito, l'azione è infondata. A norma dell'art. 586 c.p.c., il G.E. può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. La
3 Corte di Cassazione, con giurisprudenza consolidata, ha precisato quali sono i confini di siffatto potere del G.E., in particolare con il seguente principio di diritto: “Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19-bis della
l. n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione, in ragione del fatto che il
prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a)
si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di
vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il
procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una
parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente
all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro
li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione
giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 24913 del 21/08/2023, Rv. 668755 - 01).
Nel caso in esame, invece, non risulta prospettato (né tantomeno provato) alcuno dei profili elencati. Invero, l'attore non ha indicato alcuna ragione per la quale il prezzo sarebbe notevolmente inferiore al “prezzo giusto”, limitandosi a evidenziare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione (55.000,00 euro) e il supposto valore corretto (più di 500.000,00 euro,
che si presume essere il valore della perizia di stima, peraltro non allegata). Ora, stando all'affermazione della convenuta (non contestata) secondo cui nella procedura esecutiva sono stati esperiti ben nove tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) senza che fosse mai pervenuta alcuna offerta, non vi sono motivi per ritenere che il prezzo di aggiudicazione non sia giusto, alla luce delle condizioni di fatto dell'immobile e dell'andamento del mercato.
Per i motivi sin qui esposti, l'opposizione deve essere respinta.
Nei rapporti tra l'attore e la convenuta costituita, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il pertinente scaglione di valore dato dal
4 valore di aggiudicazione del bene immobile oggetto del decreto di trasferimento opposto e con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate. Nulla da stabilire sulle spese di lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta contumace
[...]
Non si ravvisano infine profili di abusività dell'azione o di Controparte_3
mala fede tali da supportare una pronuncia ex art. 96, III comma, c.p.c., come richiesta dalla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta costituita Parte_1 [...]
(e per essa quale mandataria le spese di lite della Controparte_1 CP_2
presenta fase di merito, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
3) nulla sulle spese di lite nei rapporti tra l'attore opponente e la Parte_1
convenuta contumace Controparte_3
Così deciso in Agrigento, l'11.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
5