Articolo 1482 quinquies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1482 quaterArticolo 1515
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8 marzo 2025
Art. 1482-quinquies. (( (Limitazioni per il personale impiegato in attivita' formativa). )) 1. ((Le limitazioni di cui al presente articolo si applicano al personale impiegato nelle attivita' formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacita' o delle professionalita', ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti.)) 2. ((La frequenza dei corsi di formazione non puo' essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attivita' sindacale.)) 3. ((Il personale che frequenta corsi:
a) di formazione di base, ad esclusione dei militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi:
1) puo', compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali;
2) non puo' fruire di permessi sindacali ne' essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
b) successivi alla formazione di base:
1) non puo' essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
2) compatibilmente con lo svolgimento dell'attivita' formativa, puo' fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso.)) 4. ((Il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attivita' formative previste e programmate.))
Entrata in vigore il 8 marzo 2025