TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI LA Presidente
LI NI GI
VA ON GI relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4069/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
01/08/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ROSA ELISABETTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ROSA ELISABETTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… 1) Autorizzare i ricorrenti a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto, e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Assegnare la casa coniugale, sita a Canneto sull'Oglio (MN) in Via Guido Gozzano n. 8, alla sig.ra . Parte_1
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in Persona_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio, garantendo allo stesso, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del medesimo ed alla scelta della residenza abituale;
il minore risiederà presso l'abitazione materna, ex casa coniugale, in Canneto sull'Oglio via Guido Gozzano 8. Ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni.
4) Salvo diverso accordo tra i coniugi, stabilire che il minore frequenti entrambi i genitori, nel rispetto del seguente calendario: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì il padre andrà a prendere il figlio alle ore 16.30 e lo terrà con sé sino alle ore 21.00. A fine settimana alternati il padre andrà a prendere il figlio alle ore 8.30 del sabato e lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 21.00 della domenica. Sempre in mancanza di diverso accordo tra i genitori, i ricorrenti si impegnano ad accordarsi in merito alla permanenza del minore presso ciascuno di essi per festività, avendo cura di alternare il Per_1 giorno della vigilia, con quello di Natale e l'ultimo giorno dell'anno e il Capodanno, con il 5 e il 6 gennaio. Nel periodo pasquale potrà trascorrere, o il giorno di Pasqua, o il lunedì dell'Angelo, Per_1 alternativamente, con il padre o con la madre.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
5) Disporre che i coniugi debbano comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. In ogni caso, il minore risiederà presso l'abitazione materna.
6) Le autovetture di proprietà dei sig.ri e rimarranno nella loro piena ed esclusiva CP_1 Pt_1 disponibilità.
7) Il marito corrisponderà alla moglie, mensilmente, per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Mantova, che di seguito si trascrive. I coniugi ripartiranno, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria).
TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA STRAORDINARIA DIVERSE DA QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
8) Entrambi i coniugi avranno diritto a chiedere all' il 50% ciascuno della somma erogata a titolo CP_2 di assegno unico per il nucleo familiare. Eventuali altri bonus spettanti al minore verranno richiesti dalla madre, che avrà diritto a percepire l'intero importo erogato, in ragione della collocazione prevalente del minore.
9) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
*** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Canneto sull'Oglio, Registro degli Atti di Matrimonio, al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2019 - , alle seguenti CONDIZIONI
1) La sig.ra si dichiara autosufficiente e, pertanto, rinuncia a chiedere un Parte_1 contributo per il suo mantenimento al sig. . Controparte_1
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio, garantendo allo stesso, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del medesimo ed alla scelta della residenza abituale;
il minore risiederà presso l'abitazione materna, ex casa coniugale, in
Canneto sull'Oglio via Guido Gozzano 8. Ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni.
3) Salvo diverso accordo tra i coniugi, stabilire che il minore frequenti entrambi i genitori, nel rispetto del seguente calendario: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì il padre andrà a prendere il figlio alle ore 16.30 e lo terrà con sé sino alle ore 21.00. A fine settimana alternati il padre andrà a prendere il figlio alle ore 8.30 del sabato e lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 21.00 della domenica.
4) Sempre in mancanza di diverso accordo tra i genitori, i ricorrenti si impegnano ad accordarsi in merito alla permanenza del minore presso ciascuno di essi per festività, avendo cura di Per_1 alternare il giorno della vigilia, con quello di Natale e l'ultimo giorno dell'anno e il Capodanno, con il 5 e il 6 gennaio. Nel periodo pasquale potrà trascorrere, o il giorno di Pasqua, o il Per_1 lunedì dell'Angelo, alternativamente, con il padre o con la madre.
5) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
6) Disporre che i coniugi debbano comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. In ogni caso, il minore risiederà presso l'abitazione materna. 7) Le autovetture di proprietà dei sig.ri e rimarranno nella loro piena ed esclusiva CP_1 Pt_1 disponibilità.
8) Il marito corrisponderà alla moglie, mensilmente, per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Mantova, che di seguito si trascrive.
I coniugi ripartiranno, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria).
TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA STRAORDINARIA DIVERSE DA QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
9) Entrambi i coniugi avranno diritto a chiedere all' il 50% ciascuno della somma erogata a titolo CP_2 di assegno unico per il nucleo familiare. Eventuali altri bonus spettanti al minore verranno richiesti dalla madre, che avrà diritto a percepire l'intero importo erogato, in ragione della collocazione prevalente del minore.
10) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
11) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CANNETO SULL'OGLIO in data 21/09/2019 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al 6, parte II , serie A ,ufficio 1, anno 2019) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANNETO SULL'OGLIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
4.12.2025
La GI relatrice Il Presidente
VA ON GI LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI LA Presidente
LI NI GI
VA ON GI relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4069/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
01/08/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ROSA ELISABETTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ROSA ELISABETTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… 1) Autorizzare i ricorrenti a vivere separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto, e pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2) Assegnare la casa coniugale, sita a Canneto sull'Oglio (MN) in Via Guido Gozzano n. 8, alla sig.ra . Parte_1
3) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in Persona_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio, garantendo allo stesso, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del medesimo ed alla scelta della residenza abituale;
il minore risiederà presso l'abitazione materna, ex casa coniugale, in Canneto sull'Oglio via Guido Gozzano 8. Ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni.
4) Salvo diverso accordo tra i coniugi, stabilire che il minore frequenti entrambi i genitori, nel rispetto del seguente calendario: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì il padre andrà a prendere il figlio alle ore 16.30 e lo terrà con sé sino alle ore 21.00. A fine settimana alternati il padre andrà a prendere il figlio alle ore 8.30 del sabato e lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 21.00 della domenica. Sempre in mancanza di diverso accordo tra i genitori, i ricorrenti si impegnano ad accordarsi in merito alla permanenza del minore presso ciascuno di essi per festività, avendo cura di alternare il Per_1 giorno della vigilia, con quello di Natale e l'ultimo giorno dell'anno e il Capodanno, con il 5 e il 6 gennaio. Nel periodo pasquale potrà trascorrere, o il giorno di Pasqua, o il lunedì dell'Angelo, Per_1 alternativamente, con il padre o con la madre.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
5) Disporre che i coniugi debbano comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. In ogni caso, il minore risiederà presso l'abitazione materna.
6) Le autovetture di proprietà dei sig.ri e rimarranno nella loro piena ed esclusiva CP_1 Pt_1 disponibilità.
7) Il marito corrisponderà alla moglie, mensilmente, per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Mantova, che di seguito si trascrive. I coniugi ripartiranno, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria).
TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA STRAORDINARIA DIVERSE DA QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
8) Entrambi i coniugi avranno diritto a chiedere all' il 50% ciascuno della somma erogata a titolo CP_2 di assegno unico per il nucleo familiare. Eventuali altri bonus spettanti al minore verranno richiesti dalla madre, che avrà diritto a percepire l'intero importo erogato, in ragione della collocazione prevalente del minore.
9) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
*** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Canneto sull'Oglio, Registro degli Atti di Matrimonio, al n. 6, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2019 - , alle seguenti CONDIZIONI
1) La sig.ra si dichiara autosufficiente e, pertanto, rinuncia a chiedere un Parte_1 contributo per il suo mantenimento al sig. . Controparte_1
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio, garantendo allo stesso, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del medesimo ed alla scelta della residenza abituale;
il minore risiederà presso l'abitazione materna, ex casa coniugale, in
Canneto sull'Oglio via Guido Gozzano 8. Ogni genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni.
3) Salvo diverso accordo tra i coniugi, stabilire che il minore frequenti entrambi i genitori, nel rispetto del seguente calendario: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì il padre andrà a prendere il figlio alle ore 16.30 e lo terrà con sé sino alle ore 21.00. A fine settimana alternati il padre andrà a prendere il figlio alle ore 8.30 del sabato e lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 21.00 della domenica.
4) Sempre in mancanza di diverso accordo tra i genitori, i ricorrenti si impegnano ad accordarsi in merito alla permanenza del minore presso ciascuno di essi per festività, avendo cura di Per_1 alternare il giorno della vigilia, con quello di Natale e l'ultimo giorno dell'anno e il Capodanno, con il 5 e il 6 gennaio. Nel periodo pasquale potrà trascorrere, o il giorno di Pasqua, o il Per_1 lunedì dell'Angelo, alternativamente, con il padre o con la madre.
5) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
6) Disporre che i coniugi debbano comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. In ogni caso, il minore risiederà presso l'abitazione materna. 7) Le autovetture di proprietà dei sig.ri e rimarranno nella loro piena ed esclusiva CP_1 Pt_1 disponibilità.
8) Il marito corrisponderà alla moglie, mensilmente, per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo, rivalutabile secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole, mentre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Mantova, che di seguito si trascrive.
I coniugi ripartiranno, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) - SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamenti di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto di libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi
(anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano).
c) ALTRE SPESE STRAORDIANRIE: lezioni di scuola guida (pratica e teoria).
TUTTE LE ULTERIORI SPESE DI NATURA STRAORDINARIA DIVERSE DA QUELLE SUB. A, B E C (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzioni, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
9) Entrambi i coniugi avranno diritto a chiedere all' il 50% ciascuno della somma erogata a titolo CP_2 di assegno unico per il nucleo familiare. Eventuali altri bonus spettanti al minore verranno richiesti dalla madre, che avrà diritto a percepire l'intero importo erogato, in ragione della collocazione prevalente del minore.
10) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
11) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CANNETO SULL'OGLIO in data 21/09/2019 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al 6, parte II , serie A ,ufficio 1, anno 2019) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANNETO SULL'OGLIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
4.12.2025
La GI relatrice Il Presidente
VA ON GI LA