TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1212/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CATALANO SILVIA che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in GRUGLIASCO il 28/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 42 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/12/2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Ivrea in data 28/02/2019.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi hanno abitazioni distinte ed autonome.
DISPONE che la figlia minore , oggi dell'età di otto anni, venga affidata in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori con stabile abitazione e residenza principale presso la madre e con diritto dovere del padre di tenerla con sé secondo le seguenti modalità e comunque fatto sempre salvo il diverso accordo dei genitori che tenga conto del preminente interesse della minore:
- due pomeriggi a settimana da individuarsi di comune accordo, dalle ore 16.30 sino alle ore 20.30;
- un pernottamento a settimana, da individuarsi di comune accordo;
- un fine settimana a settimane alterne dalle ore 16.30 del venerdì alle ore 8.20 del lunedì mattina con accompagnamento a scuola della minore;
- almeno due settimane durante le vacanze estive, anche consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno;
- ad anni alterni le altre festività, compreso il compleanno della bimba.
Il sig. si impegna ad organizzare i propri turni di lavoro in modo compatibile con le Parte_2 predette modalità di visita, al fine di garantire la propria presenza ed assistenza personale e diretta alla piccola nei tempi in cui la stessa permarrà presso la di lui abitazione. Le suddette modalità di visita verranno concordemente modificate quando la minore inizierà Per_1 a frequentare la scuola secondaria di primo grado, sempre tenendo conto dell'interesse preminente della minore e dei suoi impegni scolastici e sportivi.
DISPONE che il sig. si impegni a corrispondere in favore della sig.ra quale Parte_2 Pt_1 contributo per il mantenimento della minore , un assegno mensile dell'importo di € 300,00 Per_1 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo Pt_1 bonifico bancario alle coordinate già note;
inoltre, i genitori suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore , sia mediche, non coperte dal servizio Per_1 sanitario nazionale, che scolastiche ed extrascolastiche, documentate dalle parti in conformità delle prescrizioni, modalità e termini indicati nel Protocollo elaborato d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la minore.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa di carattere patrimoniale, di avere già provveduto a regolare ogni loro questione di natura economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1212/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CATALANO SILVIA che li Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in GRUGLIASCO il 28/09/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO (atto n. 42 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/12/2016. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Ivrea in data 28/02/2019.
Con ricorso depositato il 22/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi hanno abitazioni distinte ed autonome.
DISPONE che la figlia minore , oggi dell'età di otto anni, venga affidata in modo condiviso Per_1 ad entrambi i genitori con stabile abitazione e residenza principale presso la madre e con diritto dovere del padre di tenerla con sé secondo le seguenti modalità e comunque fatto sempre salvo il diverso accordo dei genitori che tenga conto del preminente interesse della minore:
- due pomeriggi a settimana da individuarsi di comune accordo, dalle ore 16.30 sino alle ore 20.30;
- un pernottamento a settimana, da individuarsi di comune accordo;
- un fine settimana a settimane alterne dalle ore 16.30 del venerdì alle ore 8.20 del lunedì mattina con accompagnamento a scuola della minore;
- almeno due settimane durante le vacanze estive, anche consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno;
- ad anni alterni le altre festività, compreso il compleanno della bimba.
Il sig. si impegna ad organizzare i propri turni di lavoro in modo compatibile con le Parte_2 predette modalità di visita, al fine di garantire la propria presenza ed assistenza personale e diretta alla piccola nei tempi in cui la stessa permarrà presso la di lui abitazione. Le suddette modalità di visita verranno concordemente modificate quando la minore inizierà Per_1 a frequentare la scuola secondaria di primo grado, sempre tenendo conto dell'interesse preminente della minore e dei suoi impegni scolastici e sportivi.
DISPONE che il sig. si impegni a corrispondere in favore della sig.ra quale Parte_2 Pt_1 contributo per il mantenimento della minore , un assegno mensile dell'importo di € 300,00 Per_1 (euro trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ed a mezzo Pt_1 bonifico bancario alle coordinate già note;
inoltre, i genitori suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore , sia mediche, non coperte dal servizio Per_1 sanitario nazionale, che scolastiche ed extrascolastiche, documentate dalle parti in conformità delle prescrizioni, modalità e termini indicati nel Protocollo elaborato d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la minore.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa di carattere patrimoniale, di avere già provveduto a regolare ogni loro questione di natura economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.