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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 05, riunita in udienza il 17/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2707/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90158086 50/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 10.5.2024 all'AGENZIA DELLE ENTRATE-
Ricorrente_1 Difensore_2RISCOSSIONE, il sig. , con l'assistenza tecnica del Dr.
(iscritto all'O.D.C.E.C.di Palermo), ha impugnato l'intimazione di pagamento sopraemarginata, di complessivi € 4.506,36, notificatagli il 13.3.2024, fondata su nove cartelle di pagamento ivi indicate come notificate fra il 15.12.2013 e il 18.4.2018 e portanti carichi fiscali di varia natura.
Difensore_2L'agente della riscossione, tecnicamente assistito dall'Avv. , si è costituito in giudizio l'8.7.2024, depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, in cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Fissata per il 17.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente giorno 3 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sono stati infatti eccepite la mancata notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata e la prescrizione di tutti i crediti dalle stesse portati.
A fronte di tali rilievi, l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ha, depositato ampia ed esaustiva documentazione comprovante la rituale notificazione di tutte le suddette cartelle, non impugnate nei termini di legge, con conseguente irretrattabilità delle pretese tributarie da esse portate.
Altresì, ha provato l'interruzione della prescrizione asseritamente maturata dopo le suddette notificazioni, per mezzo di una serie di altre, precedenti, intimazioni di pagamento, e/o preavvisi di fermo amministrativo, atti anch'essi mai impugnati, circostanza che, ancora una volta, ha determinato la cristallizzazione dei crediti da essi rispettivamente portati (cfr. Cass. n. 20476/2025).
Avverso tale documentazione probatoria il ricorrente non ha opposto specifiche contestazioni, ma si
è limitato ad invocarne l'inutilizzabilità per presunta violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del D.
Lgs. n. 546/1992, norma introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 220/2023, che tuttavia si applica solo ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024, fra i quali non figura il presente.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014-.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare all' AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 3.305,00, oltre contr. spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), distraendole in favore del difensore, Avv.
Difensore_2, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 05, riunita in udienza il 17/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2707/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90158086 50/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 10.5.2024 all'AGENZIA DELLE ENTRATE-
Ricorrente_1 Difensore_2RISCOSSIONE, il sig. , con l'assistenza tecnica del Dr.
(iscritto all'O.D.C.E.C.di Palermo), ha impugnato l'intimazione di pagamento sopraemarginata, di complessivi € 4.506,36, notificatagli il 13.3.2024, fondata su nove cartelle di pagamento ivi indicate come notificate fra il 15.12.2013 e il 18.4.2018 e portanti carichi fiscali di varia natura.
Difensore_2L'agente della riscossione, tecnicamente assistito dall'Avv. , si è costituito in giudizio l'8.7.2024, depositando controdeduzioni, corredate da numerosi documenti, in cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Fissata per il 17.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente giorno 3 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sono stati infatti eccepite la mancata notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata e la prescrizione di tutti i crediti dalle stesse portati.
A fronte di tali rilievi, l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ha, depositato ampia ed esaustiva documentazione comprovante la rituale notificazione di tutte le suddette cartelle, non impugnate nei termini di legge, con conseguente irretrattabilità delle pretese tributarie da esse portate.
Altresì, ha provato l'interruzione della prescrizione asseritamente maturata dopo le suddette notificazioni, per mezzo di una serie di altre, precedenti, intimazioni di pagamento, e/o preavvisi di fermo amministrativo, atti anch'essi mai impugnati, circostanza che, ancora una volta, ha determinato la cristallizzazione dei crediti da essi rispettivamente portati (cfr. Cass. n. 20476/2025).
Avverso tale documentazione probatoria il ricorrente non ha opposto specifiche contestazioni, ma si
è limitato ad invocarne l'inutilizzabilità per presunta violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del D.
Lgs. n. 546/1992, norma introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 220/2023, che tuttavia si applica solo ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024, fra i quali non figura il presente.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014-.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. Ricorrente_1 a pagare all' AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 3.305,00, oltre contr. spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), distraendole in favore del difensore, Avv.
Difensore_2, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico