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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/02/2024, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1733 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2023 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BISOGNO
PAOLA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
CASTAGNA FRANCESCA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4
suo studio come da procura telematica in atti;
CONVENUTO
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO pag. 1 di 4 Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, modificare la sentenza di divorzio n.
775/2018, resa dal Tribunale della Spezia in data 15.11.2018, secondo le conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 15.02.2024, “revocare il mantenimento previsto per il figlio;
Per_1 porre a carico di a decorrere dal mese di marzo 2024, la somma mensile di € Parte_1
170,00 (centosettanta/00) a titolo di assegno divorzile in favore di , da versarsi Controparte_1
Org_ entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale quanto alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 dell'assegno divorzile (come già determinato in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) le parti convengono che tale importo non sarà soggetto ad adeguamento
Org_ in quanto i relativi indici non sono ancora stati pubblicati;
spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 03.10.2023, ha chiesto al Tribunale di addivenire Parte_1
alla modifica della sentenza di divorzio n. 775/2018, resa dal Tribunale della Spezia in data
15.11.2018, stante il sopraggiungere di circostanze nuove che imporrebbero una revisione delle disposizioni economiche – poste a proprio carico – in punto di assegno divorzile e di assegno di mantenimento del figlio . Per_1
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 20.10.1984; Controparte_1
- che dall'unione fra i coniugi sono nati, , in data 10.12.1990, e in data Per_1 Per_2
29.06.1995;
- che in data 12.04.2006 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale tra i coniugi;
- che in data 15.11.2018 il Tribunale della Spezia ha pronunciato, con sentenza n. 775/2018, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo l'obbligo per il sig. di Pt_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili, oltre Istat, a titolo di assegno CP_1 divorzile ed € 350,00 mensili, oltre Istat, al figlio , all'epoca maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente.
Si è costituita , depositando memoria di costituzione, la quale ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex avderso dedotto e, nulla opponendo alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore il figlio nelle more divenuto autosufficiente, ha chiesto - a sua volta - che Per_1
pag. 2 di 4 venisse respinta la domanda di revoca dell'assegno divorzile con conferma dello stesso anche in relazione al quantum.
All'udienza del 15.02.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, a seguito di ampia discussione i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo, come da conclusioni depositate in udienza, cui si sono integralmente riportati, ovvero:
- “revocare il mantenimento previsto per il figlio;
Per_1
porre a carico di a decorrere dal mese di marzo 2024, la somma mensile Parte_1 di € 170,00 (centosettanta/00) a titolo di assegno divorzile in favore di , da Controparte_1
Org_ versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale quanto alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 dell'assegno divorzile (come già determinato in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) le parti convengono che tale Org_ importo non sarà soggetto ad adeguamento in quanto i relativi indici non sono ancora stati pubblicati;
spese di lite compensate”.
Le parti, quindi, rinunciando alle istanze istruttorie già dedotte, hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 15.02.2024), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minorenni da tutelare.
poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della CP_2 Per_1
autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
pag. 3 di 4 In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, modifica la sentenza n. 775/2018, pronunciata dal Tribunale della Spezia in data 15.11.2018, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 15.02.2024 e di seguito riportate, di cui si prende atto:
- “Revocare il mantenimento previsto per il figlio;
Per_1
- porre a carico di a decorrere dal mese di marzo 2024, la somma mensile Parte_1 di € 170,00 (centosettanta/00) a titolo di assegno divorzile in favore di , da Controparte_1
Org_ versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale
- quanto alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 dell'assegno divorzile (come già determinato in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) le parti convengono che tale
Org_ importo non sarà soggetto ad adeguamento in quanto i relativi indici non sono ancora stati pubblicati;
- spese di lite compensate”.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.02.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2023 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. BISOGNO
PAOLA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
CASTAGNA FRANCESCA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4
suo studio come da procura telematica in atti;
CONVENUTO
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO pag. 1 di 4 Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, modificare la sentenza di divorzio n.
775/2018, resa dal Tribunale della Spezia in data 15.11.2018, secondo le conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 15.02.2024, “revocare il mantenimento previsto per il figlio;
Per_1 porre a carico di a decorrere dal mese di marzo 2024, la somma mensile di € Parte_1
170,00 (centosettanta/00) a titolo di assegno divorzile in favore di , da versarsi Controparte_1
Org_ entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale quanto alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 dell'assegno divorzile (come già determinato in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) le parti convengono che tale importo non sarà soggetto ad adeguamento
Org_ in quanto i relativi indici non sono ancora stati pubblicati;
spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 03.10.2023, ha chiesto al Tribunale di addivenire Parte_1
alla modifica della sentenza di divorzio n. 775/2018, resa dal Tribunale della Spezia in data
15.11.2018, stante il sopraggiungere di circostanze nuove che imporrebbero una revisione delle disposizioni economiche – poste a proprio carico – in punto di assegno divorzile e di assegno di mantenimento del figlio . Per_1
A sostegno della domanda ha evidenziato:
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data 20.10.1984; Controparte_1
- che dall'unione fra i coniugi sono nati, , in data 10.12.1990, e in data Per_1 Per_2
29.06.1995;
- che in data 12.04.2006 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale tra i coniugi;
- che in data 15.11.2018 il Tribunale della Spezia ha pronunciato, con sentenza n. 775/2018, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo l'obbligo per il sig. di Pt_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili, oltre Istat, a titolo di assegno CP_1 divorzile ed € 350,00 mensili, oltre Istat, al figlio , all'epoca maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente.
Si è costituita , depositando memoria di costituzione, la quale ha contestato tutto Controparte_1
quanto ex avderso dedotto e, nulla opponendo alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore il figlio nelle more divenuto autosufficiente, ha chiesto - a sua volta - che Per_1
pag. 2 di 4 venisse respinta la domanda di revoca dell'assegno divorzile con conferma dello stesso anche in relazione al quantum.
All'udienza del 15.02.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, a seguito di ampia discussione i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo, come da conclusioni depositate in udienza, cui si sono integralmente riportati, ovvero:
- “revocare il mantenimento previsto per il figlio;
Per_1
porre a carico di a decorrere dal mese di marzo 2024, la somma mensile Parte_1 di € 170,00 (centosettanta/00) a titolo di assegno divorzile in favore di , da Controparte_1
Org_ versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale quanto alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 dell'assegno divorzile (come già determinato in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) le parti convengono che tale Org_ importo non sarà soggetto ad adeguamento in quanto i relativi indici non sono ancora stati pubblicati;
spese di lite compensate”.
Le parti, quindi, rinunciando alle istanze istruttorie già dedotte, hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 15.02.2024), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minorenni da tutelare.
poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della CP_2 Per_1
autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
pag. 3 di 4 In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, nel contraddittorio delle parti, modifica la sentenza n. 775/2018, pronunciata dal Tribunale della Spezia in data 15.11.2018, alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 15.02.2024 e di seguito riportate, di cui si prende atto:
- “Revocare il mantenimento previsto per il figlio;
Per_1
- porre a carico di a decorrere dal mese di marzo 2024, la somma mensile Parte_1 di € 170,00 (centosettanta/00) a titolo di assegno divorzile in favore di , da Controparte_1
Org_ versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale
- quanto alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 dell'assegno divorzile (come già determinato in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) le parti convengono che tale
Org_ importo non sarà soggetto ad adeguamento in quanto i relativi indici non sono ancora stati pubblicati;
- spese di lite compensate”.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.02.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4