Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2017, n. 24592
CASS
Sentenza 6 aprile 2017

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415-bis, comma terzo, cod. proc. pen. allorquando, ritualmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini contenente l'invito a valersi della facoltà di rendere l'interrogatorio, quest'ultimo non sia stato espletato per il rifiuto dell'indagato di rispondere, o per la sua ingiustificata mancata presentazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la dedotta nullità in una fattispecie nella quale, fissata la data per l'interrogatorio, l'imputato non vi aveva presenziato senza addurre alcun impedimento di sorta ed era stata altresì ritenuta implicitamente irrilevante l'istanza di differimento ad altra data avanzata dal difensore di fiducia).

Commentario1

  • 1Interrogatorio dopo avviso conclusione indagini richiesto nel corpo della memoria vale? (Cass. 28050/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026

    La collocazione della richiesta di interrogatorio dopo l'avviso di conclusione indagini nel corpo della memoria difensiva è irrilevante, ma non esonera la difesa dall'onere di renderla immediatamente riconoscibile: una formulazione ambigua, incidentale o inserita in contesti argomentativi eterogenei non vincola il Pubblico ministero all'espletamento dell'interrogatorio. Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2017, n. 24592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24592
Data del deposito : 6 aprile 2017

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