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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8513 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 19/11/2025, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8114/2025 R.G. promossa da:
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1
NN NI e LI EL come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. SASSOLI GIULIO come CP_1 da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31/03/2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno di CP_1 invalidità civile ex l. 118/71 maturati dal 01.02.2023, il tutto oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Deduceva che, espletata la visita medico-legale, il CTU riconosceva la ricorrente, sig.ra Parte_1 invalida nella misura del 76% con decorrenza dal 01.02.2023; veniva quindi pronunciato decreto di omologa della sussistenza del diritto della ricorrente all'assegno di invalidità in data 18.11.2024. Il predetto decreto di omologa veniva inoltrato all' CP_2 per la liquidazione del beneficio, unitamente al modello AP70, in data 13.12.2024. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data della notifica della sentenza e dell'AP70, nulla veniva erogato alla ricorrente a titolo di assegno di invalidità e, pertanto, allo stato ella era creditrice nei confronti dell' dei ratei dell'assegno di invalidità maturati con CP_1 decorrenza dal 01.02.2023, il tutto oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, conformemente alle risultanze peritali del procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., l'invalidità dell'istante nella misura del 76% con decorrenza dal 1.2.2023, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, o, in subordine, dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa;
2. per l'effetto accertare e dichiarare, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, il diritto dell'istante alla percezione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1.2.2023, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, o, in subordine, dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche di cui alle Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/88 e successive modificazioni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”. Si costituiva tempestivamente l' , il quale esponeva CP_1 che in data 09.09.2025 era stata calcolata la prestazione, il pagamento sarebbe risultato disponibile dal mese di ottobre 2025, allegando modello TE08. Chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Con note redatte per l'odierna udienza dell'19.11.2025, l'Ente allegava prospetto di avvenuto pagamento degli arretrati e della rata mensile del mese di novembre 2025. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio è intervenuto un fatto (il pagamento dei ratei maturati dalla ricorrente) che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, nonché della liquidazione della prestazione avvenuta solo successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere, b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente che liquida in € 950,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione. c) Si comunichi
Così deciso in data 19/11/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 19/11/2025, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8114/2025 R.G. promossa da:
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1
NN NI e LI EL come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. SASSOLI GIULIO come CP_1 da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31/03/2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno di CP_1 invalidità civile ex l. 118/71 maturati dal 01.02.2023, il tutto oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Deduceva che, espletata la visita medico-legale, il CTU riconosceva la ricorrente, sig.ra Parte_1 invalida nella misura del 76% con decorrenza dal 01.02.2023; veniva quindi pronunciato decreto di omologa della sussistenza del diritto della ricorrente all'assegno di invalidità in data 18.11.2024. Il predetto decreto di omologa veniva inoltrato all' CP_2 per la liquidazione del beneficio, unitamente al modello AP70, in data 13.12.2024. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla data della notifica della sentenza e dell'AP70, nulla veniva erogato alla ricorrente a titolo di assegno di invalidità e, pertanto, allo stato ella era creditrice nei confronti dell' dei ratei dell'assegno di invalidità maturati con CP_1 decorrenza dal 01.02.2023, il tutto oltre interessi legali calcolati dal 120° giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, conformemente alle risultanze peritali del procedimento di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., l'invalidità dell'istante nella misura del 76% con decorrenza dal 1.2.2023, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, o, in subordine, dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa;
2. per l'effetto accertare e dichiarare, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, il diritto dell'istante alla percezione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1.2.2023, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, o, in subordine, dalla diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche di cui alle Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/88 e successive modificazioni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari”. Si costituiva tempestivamente l' , il quale esponeva CP_1 che in data 09.09.2025 era stata calcolata la prestazione, il pagamento sarebbe risultato disponibile dal mese di ottobre 2025, allegando modello TE08. Chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Con note redatte per l'odierna udienza dell'19.11.2025, l'Ente allegava prospetto di avvenuto pagamento degli arretrati e della rata mensile del mese di novembre 2025. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio è intervenuto un fatto (il pagamento dei ratei maturati dalla ricorrente) che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, nonché della liquidazione della prestazione avvenuta solo successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere, b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente che liquida in € 950,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione. c) Si comunichi
Così deciso in data 19/11/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori