Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del
11.06.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 22285 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
CEPOLLARO BIAGIO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv Marina Savastano ed elett.te dom.to/a come in atti CP_1
Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2023 l'istante impugnava l'avviso di addebito n.37120230004881909000, notificato in data 21/10/2023, con cui l' aveva richiesto il CP_1 pagamento degli importi di cui alle “note di rettifica da DM10” in esso elencate, aventi ad oggetto la revoca de benefici contributivi ai sensi dell'art.1, comma 1175 L. 296/2006, relativamente al periodo da 02/2016 al 07/2017 e al periodo dal 12/2017 al 06/2018. Esponeva che data 21.10.2023 veniva notificato, a mezzo pec al ricorrente, , l'avviso di Parte_1 addebito n. 37120230004881909000, con cui l' richiedeva a quest'ultimo il CP_1 pagamento di euro 17.348,47 per la revoca dei benefici contributivi ai sensi dell'art.1, comma
1175 L. 296/2006, relativamente al periodo dal 02/2016 al 07/2017 e al periodo dal 12/2017 al 06/2018, come risultanti dalle “note di rettifica da DM10” in esso elencate. Invero, prima CP_ della notifica di detto avviso di addebito, in data 28.06.2018 l' aveva rilasciato un Durc non regolare per il mancato invio delle denunce contributive relative a periodo di sospensione
CP_ della posizione del ricorrente (dal 09/2009 al 09/2010); su tali presupposti esso in data
11.11.2018 e in data 14.11.2018, emetteva le citate note di rettifica notiziandone il ricorrente,
21/11/2018 un DURC REGOLARE. Ebbene, nonostante il rilascio in data del 21 novembre
2018 di certificazione della regolarità contributiva, il sig. , in data 21 ottobre Parte_1
2023, si era visto notificare l'avviso di addebito n. 37120230004881909000 con cui gli è stato chiesto, sulla scorta di accertamento effettuato nel 2018, il pagamento di euro 17.348,47, per la revoca dei benefici contributivi goduti per i periodi dal 02/2016 al 07/2017, e dal 12/2017 al 06/2018, revoca dovuta proprio all'assunto mancato invio delle denunce contributive relative a periodo di sospensione della posizione del ricorrente (dal 09/2009 al 09/2010) e di cui alle note di rettifica che, contestate a suo tempo dal ricorrente, e superate dallo stesso
[...]
con il successivo rilascio di certificazione della regolarità contributiva. CP_2 argomentava che l' non poteva richiedere la restituzione delle agevolazioni contributive CP_1 già fruite prima dell'accertamento illegittimità della pretesa contributiva, determinata dal rilascio di DURC negativo che non poteva essere emesso in assenza di omissione contributiva e per una difformità amministrativa.
Si costituiva l che contestava l'opposizione rilevando che l'avviso di addebito era stato CP_1
emesso in relazione alle note di rettifica da 2/2016 a 7/2017 e da 12/2017 a 6/2018 per art.1, co. 1175, L. n. 296/06 con le quali erano stati recuperati i benefici contributivi per mancanza di regolarità contributiva e mancata comunicazione DM10 relativo al periodo dal 09/2009 al
9/2010.Assumeva l' che solo in data 05.02.2019 aveva il ricorrente comunicato la CP_1 sospensione attività dipendenti dall'11.09.2009 al 30.09.2010.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
La documentazione agli atti prodotta dalle parti non è stata contestata e quindi forma materiale documentale sul quale si fonda la presente decisione.
Il ricorso è fondato secondo le motivazioni di seguito espresse in precedenti di questa sezione alle quali aderisce ex art.118 disp.att.cpc
L'avviso di addebito di cui si controverte scaturisce da note di rettifica DM10, con cui l' ha provveduto al recupero dell'agevolazione contributiva ex art. 1 co.1175 Legge CP_3
296 del 27.12.2006 E' necessario preliminarmente una ricostruzione cronologica dei fatti come si evince dalla documentazione versata agli atti.
Il ricorrente ha ricevuto il 29.06.2018 il primo invito a regolarizzare, entro 15 giorni, nel quale si rileva, alla voce 'natura dell'omissione', la causale “denuncia non presentata” ovvero mancata presentazione DM dal 09/2009 al 09/2010 su note di rettifiche dal 02/2016 a //2017
e da 12/2017 a 6/2018 a cui era seguito il DURC negativo per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti” e la revoca delle agevolazioni n. 1225017.
Il ricorrente quindi aveva rappresentato solo in data 05.02.2019 di non aver provveduto alla trasmissione dei DM10 in quanto dal 10.09.2009 al 30.09.2010 non aveva dipendenti in carico e quindi di non aver omesso alcun versamento di contributi non essendo dovuti. Ciò veniva acquisito dall' che emetteva DURC regolare dal 21.11.2018. CP_1
L'avviso di addebito impugnato in questa sede è stato emesso sulla base delle note di rettifiche relative a contributi non dovuti in assenza di dipendenti nonostante, poi, l'emissione del
DURC regolare.
In punto di diritto, deve rilevarsi che ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le violazioni di natura previdenziale (art 8 DM cit)
La norma di legge infatti prescrive: "comma 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."
Pertanto il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, di possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno) valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, attualmente il DM 30.1.2015
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 2,3 e 4) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali (cfr in motivazione Cassazione n. 27107 del 25/10/2018).
I requisiti di regolarità contributiva sono bene definiti dall'art. 3 del DM citato, che al comma
1. prevede:” 1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive…”
Giova ricordare che l'eventuale mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del
DURC, da parte dell' , non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto CP_1
agli sgravi, tenuto conto che consentire la sanatoria in assenza del procedimento di cui al DM
24 ottobre 2007 e, quindi, ex post e in qualsiasi tempo, sarebbe in contrasto con la ratio di una necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi, sottostante alla norma citata dell'art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006
(cfr Cass Sez. L , sentenza n. 27107 del 25/10/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, non è in contestazione che vi sia stato il procedimento prescritto dalle norme citate e che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare nei 15 giorni dall'invito, circostanza ampiamente documentata da entrambe le parti processuali, in quanto ciò di cui si controverte è, in primo luogo, la legittimità del recupero degli sgravi contributivi fruiti dal ricorrente per un periodo antecedente alla verifica amministrativa ( il primo invito a regolarizzare è del 29.06.2018 mentre il recupero dei benefici contributivi riguarda il periodo tra dal 02/2016 al 07/2017 e al periodo dal 12/2017 al 06/2018); in secondo luogo, il significato da attribuire all'espressione regolarità contributiva.
Quanto al primo motivo d'opposizione, questo giudicante ritiene di aderire all'arresto giurisprudenziale, le cui argomentazioni inducono ad escludere la facoltà per l' di CP_1 procede al 'recupero' dei benefici contributivi fruiti in periodi in cui non si registrano inadempienze da parte del soggetto onerato, che tuttavia viene di fatto 'sanzionato' dall' CP_1 con il recupero ex post dei benefici, cui in quel momento l'impresa aveva diritto – fino a prova contraria – in ragione di un'inadempienza riscontrata per un periodo contributivo diverso.
La norma di cui all'art. 1, comma 1175, impedisce, per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata (in questo senso, cfr. Trib. Chieti n. 276/2020).
D'altronde, stando al tenore letterale della norma, si evidenzia che la natura giuridica del
DURC non è costitutiva del diritto a godere delle agevolazioni contributive, i cui presupposti sono disciplinati dalla legge, ma rappresenta un'autorizzazione amministrativa al godimento delle agevolazioni stesse.
Il DURC, infatti, è un'attestazione di scienza e non atto autoritativo produttivo di effetti propri
(Cfr. Trib. Roma n. 1490/2019).
In definitiva, il recupero delle agevolazioni non può essere effettuato retroattivamente rispetto al momento dell'accertata irregolarità del DURC, in quanto non esiste una norma di legge che preveda tale retroattività e se si ammettesse il contrario, consentendo all' di recuperare CP_1
anche le agevolazioni godute in precedenza rispetto al momento di irregolarità del DURC, le aziende finirebbero per beneficiare delle agevolazioni sempre e solo in modo provvisorio con una evidente e continua incertezza (in tal senso anche Trib. Milano n. 1762/2019; sentenza n.
66 del'11 marzo 2022 e sentenza n. 3636 del 9 settembre 2021 del Tribunale di Roma;
Corte
D'Appello di Torino del 23.6.21).
Ne consegue che nel caso di specie risulta illegittima l'emissione di DM rettificativi per il recupero dei benefici contributivi legittimamente goduti dal ricorrente fino all'invito a regolarizzare del 29.06.2018, notificato a seguito di DURC negativo del 28.06.20218 dal momento che in questo lasso temporale ( dal 02/2016 al 07/2017 e al periodo dal 12/2017 al
06/2018) il ricorrente non è incorso in omissioni contributive, per come risulta pacifico in causa, che possano legittimare l' ad emettere i DM rettificativi posti a base dell'opposto CP_1 avviso d'addebito.
Quanto al secondo motivo di doglianza, occorre prendere le mosse dal dato testuale e dalla ratio delle norme primarie e secondarie di riferimento.
Ed infatti, posto che il primo invito a regolarizzare – come si è precisato – ha riguardato l'omessa trasmissione delle denunce contributive mensili dal settembre 2009 al settembre
2010 e non l'omesso o parziale 'pagamento' dei contributi obbligatori maturati in questo periodo, si è in presenze di quella che può essere definita una 'irregolarità formale', avendo il ricorrente chiarito all' di non essere tenuto al pagamento contributivo non avendo CP_1 dipendenti anche se tardivamente anche rispetto all'invito a regolarizzare.
Pertanto le note di rettifica poste a fondamento dell'avviso di addebito opposto hanno origine dalla tardiva risposta del ricorrente all'invito dell' a regolarizzare la presentazione dei CP_1
DM. In definitiva le contestazioni dell' , da cui trae origine il recupero delle agevolazioni, CP_1
riguardano violazioni di carattere formale e non sostanziale, in quanto il ricorrente non era tenuto al versamento di contributi.
Senonché la mancata presentazione delle denunce mensili, integrando un'omissione formale, non può dare luogo tout court al recupero delle agevolazioni, perché non rappresenta un'irregolarità ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31.1.2015 che, nel delimitare i requisiti di regolarità, fa espresso riferimento ai pagamenti dovuti dall'impresa, ossia all'ipotesi in cui l'impresa ha omesso in tutto o in parte di versare i contributi (in tema sul punto cfr. Trib.
Milano, sentenza n. 1373/2020 )
In definitiva l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo considerando l'attività svolta ( escludendo la fase istruttoria e di merito), al minimo dello scaglione tariffario applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOP dr.ssa
Di Lorenzo così definitivamente provvede :
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovuti gli importi di cui all'Avviso
d'addebito n. 37120230004881909000;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1800,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione;
Si comunichi
Napoli addì 11.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo