Art. 6.
E' autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.
L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma, saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158 , con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di aperture dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.
La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sara' fatta dalle facolta' e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal rettore dell'Universita', udito il Senato accademico.
La meta' dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge e' destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facolta' scientifiche e a 500 per le altre.
La meta' dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualita' di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta, anzianita' di servizio retribuito.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.
I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato.
E' autorizzata, inoltre, l'istituzione di 100 nuovi posti di professore universitario di ruolo e di 750 nuovi posti di assistente ordinario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.
L'assegnazione e la ripartizione dei posti di cui al precedente comma, saranno effettuate secondo le norme della legge 5 marzo 1961, n. 158 , con le modifiche di cui ai commi seguenti; i termini per la presentazione delle richieste di aperture dei concorsi alle cattedre istituite con la presente legge e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1962.
La domanda di assegnazione dei posti di professore di ruolo sara' fatta dalle facolta' e trasmessa al Ministero della pubblica istruzione dal rettore dell'Universita', udito il Senato accademico.
La meta' dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge e' destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le facolta' scientifiche e a 500 per le altre.
La meta' dei posti di assistente di ruolo istituiti a norma della presente legge saranno assegnati a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio in qualita' di assistente retribuito, anche non continuativi. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari in servizio nell'anno accademico 1961-62 con la predetta, anzianita' di servizio retribuito.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 e fino all'esercizio finanziario 1968-69, il 40 per cento dei posti di assistente di ruolo istituiti, saranno assegnati a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno 5 anni di servizio di assistente retribuito. Gli assistenti straordinari che partecipano ai concorsi ad essi riservati e non conseguono la inclusione in terna non possono partecipare ad altri concorsi riservati.
I posti riservati di cui ai precedenti commi, comunque non ricoperti, saranno aggiunti al contingente non riservato.