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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8675/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8675/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8675 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 4509/2023, emessa dal
Giudice di Pace di S. AR Capua Vetere, depositata in cancelleria il
03.07.2023 a definizione del giudizio R.G. n. 1553/2020, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Silvestro Parte_1
NA e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difenso- re;
appellante
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Moriel- Controparte_1 lo Giuseppe e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellata
e
, non costituito;
Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.10.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
2
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 4509/2023, emessa dal Giudice di Pace di S. AR
Capua Vetere adducendo:
1. di aver convenuto in giudizio gli appellati al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni patite in seguito al sinistro avvenuto in data 22.10.2018 alle ore 12,20 circa, alla Via Fosse Ardeati- ne in Curti, quale terzo trasportato a bordo della moto tg: CJ95221, di proprietà e condotta dal sig. , padre dell'attore;
2. che Controparte_2 all'esito dell'istruttoria il GdP dichiarava la domanda improcedibile;
3.
l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado della documen- tazione di parte attrice e delle risultanze della CTU, nonché di aver con- fuso la posizione del trasportato con quella del proprietario del veicolo vettore, quale convenuto e responsabile del sinistro;
4. che nello specifico il GdP avrebbe imputato al sig. di non aver ottempe- Parte_1 rato a quanto disposto dagli artt. 145 e 148 cda, per non aver messo a di- sposizione il veicolo in questione onde consentire i dovuti accertamenti per la constatazione dei danni e la loro correlazione con il sinistro in esame;
5. di non essersi sottratto ad alcun accertamento da parte della compagnia (in data 17/05/2019 confermava ad un accertatore dell' ) e di non aver ricevuto alcun invito Controparte_3
a visita medico legale;
6. che non è imputabile all'attore la circostanza della sottrazione alla perizia della moto e non era plausibile che il conve- nuto si fosse sottratto ad accertamenti della compagnia avendo conferma- to il sinistro ad un incaricato dell'assicurazione;
7. che la raccomandata del 10/05/2019 reca una firma di ricezione illeggibile e non attribuibile ad alcun membro della famiglia 8. che l'attività istruttoria ha Parte_1 corroborato in pieno l'assunto attoreo poiché il teste ha Testimone_1 confermato la dinamica attorea riferendo di aver visto che il passeggero seduto dietro il conducente, a seguito della caduta della moto, si infortuna e lo accompagnava in Ospedale;
9. che anche la CTU medica confermava tale sx corroborato da tutti i criteri (cronologici, topografici, idoneità) ri- chiesti dal Giudicante con una valutazione D.B. 6%, ITP gg 12 al 75%, gg. 20 al 50%, gg 20 al 25% + spese odontoiatriche €.3.800,00.
Ciò posto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: - dichiarare la domanda attorea proponibile e condannare l' Controparte_4
[...
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore
[...] dell'appellante, di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'istante qua- le conseguenza diretta del sinistro de quo;
danni, il cui ammontare eco- nomico complessivo viene quantificato in €.20.000,00, per il sig.
[...]
; - condannare la , in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal verificarsi del sinistro alla data di instau- razione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda all'effettivo pagamento;
- condannare la Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle
[...] competenze del Giudizio di I°, secondo il D.M. del 10/03/2014 n.55 , nonché le spese di ctu sostenute nel giudizio di I°, nonché le spese del presente giudizio d'Appello, con attribuzione al sottoscritto quale antici- patario anche delle spese. - In via del tutto subordinata, chiede dichia- rarsi la concorsualità ex art.2054 c.c. dei conducenti dei veicoli in occa- sione del sx de quo, con il minor grado di responsabilità attribuito al sig.
. - In estremo subordine, in caso di rigetto di tale ap- Parte_1 pello si chiede la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata addu- Controparte_1 cendo:
1. l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; 2. l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
3. che il Giudice ha correttamente ritenuto la domanda improponibile stante la documentata inerzia nel far sottoporre a perizia tecnica il moto- veicolo da parte del suo proprietario, sig. , padre del Controparte_2 sig. odierno appellante, dato che il motoveicolo non Parte_1 era di un terzo estraneo ma in uso al nucleo familiare e, in base ai princi- pi di correttezza e buona fede, l'attore poteva e doveva assicurarne il re- lativo adempimento;
4. che in caso di superamento dell'eccezione di im- proponibilità si evidenzia la lacunosità ed inattendibilità delle dichiara- zioni testimoniali rilasciate dall'unico teste escusso, a fronte delle per- plessità espresse sulla veridicità dell'accadimento dannoso;
5. dalla con- sultazione della banca dati IVASS emergeva la presenza di numerosi si- nistri a carico di tutte le parti coinvolte: in particolare, a carico del pre- sunto responsabile, padre dell'odierno istante, risultano registrati ben n.
4
41 sinistri, (di cui 20 come responsabile e 21 come danneggiato), mentre si riscontrano n. 10 ricorrenze, per l'odierno istante (3 come responsabile,
7 come danneggiato), persino il teste ha 2 precedenti in Testimone_2 qualità di testimone;
6. di aver contestato fermamente le risultanze della relazione di CTU, sottolineando, in particolare, che il quadro clinico rap- presentato era del tutto incompatibile con le lesioni complesse capsulo- legamentose e meniscali che in epoca successiva venivano diagnosticate con indagini strumentali esibite agli atti, confluendo in un giudizio di in- sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro in esame e le lesioni valu- tate dal CTU;
7. che in subordine si evidenziava che, tenuto conto della natura e della entità delle lesioni riportate, (contusione alle labbra con frattura incisivi centrali superiori), l'interessato non aveva fatto uso del casco, che, se correttamente utilizzato, sarebbe stato certamente in grado di scongiurare o attenuare il trauma lamentato nella circostanza.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato e, ritenuti fondati i mo- tivi già indicati, accogliere le eccezioni formulate e confermare in toto la sentenza di I grado. Con vittoria di spese, ed onorari di giudizio.
All'udienza del 13.01.2025, il Giudice dichiarava la contumacia dell'appellato il quale, nonostante la regolarità della Controparte_2 citazione, non si è costituito nel presente giudizio.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Preliminarmente occorre dare atto della mancanza in atti della sentenza impugnata. Tale circostanza non è, tuttavia, preclusiva della decisione nel merito atteso che, dalla lettura degli atti di causa, emergono elementi suf- ficienti per desumerne il contenuto (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 20849/2021), nel caso di specie circoscritto alla pronuncia di improponibilità della do- manda per violazione degli artt. 145 e 148 CDA, per non avere l'attore messo a disposizione della Compagnia Assicurativa il veicolo che ha causato il sinistro.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145, comma 1, sancisce l'improponibilità
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della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, "decor- renti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicu- razione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con av- viso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148".
Per quanto qui rileva, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, in- vece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spa- tium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazio- ne di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collabora- zione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compa- gnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'attuale assetto nor- mativo, il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consenta una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto ri- ferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'in- dividuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145, come spa- tium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice.
In altri termini, l'art. 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato
"Procedura di risarcimento" da parte della compagnia assicuratrice) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul vei- colo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti
(e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale.
Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto -
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al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.
Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formula- re un'"offerta congrua".
La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un pre- supposto formale: la trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il dan- no e formulare l'offerta" (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354/2016); ma anche ad un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra dan- neggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 19354/2016), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'as- sicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concre- tamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzial- mente idonea ad evitare il giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
18940/2017; sul punto si richiama anche Sent. Corte Cost., 3 maggio
2012, n. 111, che pone in relazione "l'onere di diligenza, a suo carico
(del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicurato- re, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente di- sattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum".
In considerazione delle suesposte motivazioni la giurisprudenza è giunta a ritenere l'improponibilità della domanda in conseguenza del rifiuto di consentire di ispezionare il mezzo incidentato (cfr. Cassazione civile, sez.
III, sentenza 25/01/2018 n° 1829 “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a mo- tore, a norma dell'art. 145 del D. Lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei prin- cipi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la
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propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private”).
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che correttamente il
Giudice di prime cure ha dichiarato la domanda improponibile ritenendo che l'appellante, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede e degli artt. 145 e 148 cda, non avesse messo a disposizione della Compagnia assicurativa il veicolo che ha causato il sinistro, circo- stanza questa che avrebbe consentito all'odierna appellata di formulare congrua offerta risarcitoria.
In merito ai motivi di doglianza espressi dall'appellante in ordine all'impossibilità di mettere a disposizione il veicolo si osserva che, se è pur vero che il mezzo non era di proprietà del danneggiato terzo traspor- tato, è altrettanto vero che lo stesso non era di un terzo estraneo bensì del padre dell'appellante e quindi in uso a quest'ultimo che, pertanto, ben avrebbe potuto metterlo a disposizione della Compagnia assicurativa che ne aveva fatto richiesta.
Circa la prova di tale richiesta, risulta depositata in atti la raccomandata firmata per ricevuta dal sig. della quale è stata conte- Controparte_2 stata la ricezione tardivamente solo con l'atto di appello, ma la stessa non
è stata disconosciuta dal firmatario, né potrebbe valere il disconoscimen- to operato dal terzo appellante atteso che “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio
è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo" (cfr. Cass. Civ. sez. III, 9 marzo 2020, n. 6650).
Per tali ragioni il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'appellante, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede, con tale omissione, non ha consentito all'odierna appellata di formulare congrua offerta risarcitoria, in violazione degli artt. 145 e 148 cda.
Ad ogni modo, in questa sede si rileva che, pur volendo superare la sud- detta eccezione di improponibilità, la domanda è infondata nel merito at-
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teso che, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere sufficientemente provato il sinistro ed il nesso causale tra questo ed i danni patiti.
Invero, ai sensi dell'art. 141 cda, il terzo trasportato ha diritto al risarci- mento del danno rivolgendosi direttamente alla compagnia di assicura- zione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescin- dere dall'accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro.
Ciò, tuttavia, non significa che il trasportato, pur beneficiario di tale “fa- vor” normativo, sia esonerato da qualsiasi onere probatorio, poiché co- munque incombe su di lui l'onere non solo di provare il danno subìto, ma anche l'effettivo accadimento del sinistro ed il nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta poiché, in assenza di ulteriori elementi a supporto, destano perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , in merito all'individuazione del Testimone_2 luogo e alla dinamica dell'eventus damni.
Il teste, escusso all'udienza del 29.06.2022, ha riferito genericamente che il sinistro avveniva in Curti alla Via Fosse Ardeatine, senza tuttavia indi- care, neanche con approssimazione, il punto lungo la suddetta via ove il sinistro fosse accaduto.
Altra incongruenza attiene alla dinamica stessa con la quale si sarebbe verificato il sinistro oggetto di causa, non avendo il teste escusso precisa- to - con sufficiente dovizia di particolari - il fatto storico, e tale circostan- za non consente di ricostruire la dinamica del sinistro e la compatibilità con le lesioni riportate.
A tali incongruenze, va aggiunta l'ulteriore circostanza - che non depone a favore della attendibilità del teste e dell'accoglimento della domanda – che dalla consultazione della banca dati IVASS, emerge che il teste Tes_3
[.
ha prestato testimonianza in due precedenti sinistri nell'arco dei cin- que anni, mentre a carico del presunto responsabile, Testimone_4 verio, risultano registrati n. 41 sinistri, (di cui 20 come responsabile e
21 come danneggiato), ed a carico dell'appellante n. 10 ricorrenze (3 come responsabile, 7 come danneggiato).
Orbene, posta l'inattendibilità della prova testimoniale espletata, stante la
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genericità e la contraddittorietà della stessa, e l'assenza di ulteriori ele- menti probatori volti a suffragare la domanda risarcitoria deve, dunque, ritenersi che la prova offerta dall'attore in primo grado, odierno appellan- te, in ordine alla verificazione del fatto storico, delle lesioni e del nesso causale tra sinistro e danno sia del tutto insufficiente a fondare la doman- da.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta non consente neppure il ricorso al principio di non contestazione atteso che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione che non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la riparti- zione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costi- tutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò posto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura media di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese ge- nerali, oltre IVA e CPA, come per legge.
Dà atto della ricorrenza per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato
Santa AR Capua Vetere, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
10
n. 8675/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa AR Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8675/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8675 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 4509/2023, emessa dal
Giudice di Pace di S. AR Capua Vetere, depositata in cancelleria il
03.07.2023 a definizione del giudizio R.G. n. 1553/2020, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Silvestro Parte_1
NA e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difenso- re;
appellante
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Moriel- Controparte_1 lo Giuseppe e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellata
e
, non costituito;
Controparte_2 appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
09.10.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
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18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 4509/2023, emessa dal Giudice di Pace di S. AR
Capua Vetere adducendo:
1. di aver convenuto in giudizio gli appellati al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni patite in seguito al sinistro avvenuto in data 22.10.2018 alle ore 12,20 circa, alla Via Fosse Ardeati- ne in Curti, quale terzo trasportato a bordo della moto tg: CJ95221, di proprietà e condotta dal sig. , padre dell'attore;
2. che Controparte_2 all'esito dell'istruttoria il GdP dichiarava la domanda improcedibile;
3.
l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado della documen- tazione di parte attrice e delle risultanze della CTU, nonché di aver con- fuso la posizione del trasportato con quella del proprietario del veicolo vettore, quale convenuto e responsabile del sinistro;
4. che nello specifico il GdP avrebbe imputato al sig. di non aver ottempe- Parte_1 rato a quanto disposto dagli artt. 145 e 148 cda, per non aver messo a di- sposizione il veicolo in questione onde consentire i dovuti accertamenti per la constatazione dei danni e la loro correlazione con il sinistro in esame;
5. di non essersi sottratto ad alcun accertamento da parte della compagnia (in data 17/05/2019 confermava ad un accertatore dell' ) e di non aver ricevuto alcun invito Controparte_3
a visita medico legale;
6. che non è imputabile all'attore la circostanza della sottrazione alla perizia della moto e non era plausibile che il conve- nuto si fosse sottratto ad accertamenti della compagnia avendo conferma- to il sinistro ad un incaricato dell'assicurazione;
7. che la raccomandata del 10/05/2019 reca una firma di ricezione illeggibile e non attribuibile ad alcun membro della famiglia 8. che l'attività istruttoria ha Parte_1 corroborato in pieno l'assunto attoreo poiché il teste ha Testimone_1 confermato la dinamica attorea riferendo di aver visto che il passeggero seduto dietro il conducente, a seguito della caduta della moto, si infortuna e lo accompagnava in Ospedale;
9. che anche la CTU medica confermava tale sx corroborato da tutti i criteri (cronologici, topografici, idoneità) ri- chiesti dal Giudicante con una valutazione D.B. 6%, ITP gg 12 al 75%, gg. 20 al 50%, gg 20 al 25% + spese odontoiatriche €.3.800,00.
Ciò posto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: - dichiarare la domanda attorea proponibile e condannare l' Controparte_4
[...
[...] [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore
[...] dell'appellante, di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'istante qua- le conseguenza diretta del sinistro de quo;
danni, il cui ammontare eco- nomico complessivo viene quantificato in €.20.000,00, per il sig.
[...]
; - condannare la , in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal verificarsi del sinistro alla data di instau- razione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda all'effettivo pagamento;
- condannare la Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle
[...] competenze del Giudizio di I°, secondo il D.M. del 10/03/2014 n.55 , nonché le spese di ctu sostenute nel giudizio di I°, nonché le spese del presente giudizio d'Appello, con attribuzione al sottoscritto quale antici- patario anche delle spese. - In via del tutto subordinata, chiede dichia- rarsi la concorsualità ex art.2054 c.c. dei conducenti dei veicoli in occa- sione del sx de quo, con il minor grado di responsabilità attribuito al sig.
. - In estremo subordine, in caso di rigetto di tale ap- Parte_1 pello si chiede la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata addu- Controparte_1 cendo:
1. l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; 2. l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
3. che il Giudice ha correttamente ritenuto la domanda improponibile stante la documentata inerzia nel far sottoporre a perizia tecnica il moto- veicolo da parte del suo proprietario, sig. , padre del Controparte_2 sig. odierno appellante, dato che il motoveicolo non Parte_1 era di un terzo estraneo ma in uso al nucleo familiare e, in base ai princi- pi di correttezza e buona fede, l'attore poteva e doveva assicurarne il re- lativo adempimento;
4. che in caso di superamento dell'eccezione di im- proponibilità si evidenzia la lacunosità ed inattendibilità delle dichiara- zioni testimoniali rilasciate dall'unico teste escusso, a fronte delle per- plessità espresse sulla veridicità dell'accadimento dannoso;
5. dalla con- sultazione della banca dati IVASS emergeva la presenza di numerosi si- nistri a carico di tutte le parti coinvolte: in particolare, a carico del pre- sunto responsabile, padre dell'odierno istante, risultano registrati ben n.
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41 sinistri, (di cui 20 come responsabile e 21 come danneggiato), mentre si riscontrano n. 10 ricorrenze, per l'odierno istante (3 come responsabile,
7 come danneggiato), persino il teste ha 2 precedenti in Testimone_2 qualità di testimone;
6. di aver contestato fermamente le risultanze della relazione di CTU, sottolineando, in particolare, che il quadro clinico rap- presentato era del tutto incompatibile con le lesioni complesse capsulo- legamentose e meniscali che in epoca successiva venivano diagnosticate con indagini strumentali esibite agli atti, confluendo in un giudizio di in- sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro in esame e le lesioni valu- tate dal CTU;
7. che in subordine si evidenziava che, tenuto conto della natura e della entità delle lesioni riportate, (contusione alle labbra con frattura incisivi centrali superiori), l'interessato non aveva fatto uso del casco, che, se correttamente utilizzato, sarebbe stato certamente in grado di scongiurare o attenuare il trauma lamentato nella circostanza.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato e, ritenuti fondati i mo- tivi già indicati, accogliere le eccezioni formulate e confermare in toto la sentenza di I grado. Con vittoria di spese, ed onorari di giudizio.
All'udienza del 13.01.2025, il Giudice dichiarava la contumacia dell'appellato il quale, nonostante la regolarità della Controparte_2 citazione, non si è costituito nel presente giudizio.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Preliminarmente occorre dare atto della mancanza in atti della sentenza impugnata. Tale circostanza non è, tuttavia, preclusiva della decisione nel merito atteso che, dalla lettura degli atti di causa, emergono elementi suf- ficienti per desumerne il contenuto (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 20849/2021), nel caso di specie circoscritto alla pronuncia di improponibilità della do- manda per violazione degli artt. 145 e 148 CDA, per non avere l'attore messo a disposizione della Compagnia Assicurativa il veicolo che ha causato il sinistro.
Nel merito, l'appello è infondato.
Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145, comma 1, sancisce l'improponibilità
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della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, "decor- renti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicu- razione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con av- viso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148".
Per quanto qui rileva, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, in- vece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spa- tium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazio- ne di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo così una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collabora- zione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compa- gnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'attuale assetto nor- mativo, il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consenta una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto ri- ferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'in- dividuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145, come spa- tium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice.
In altri termini, l'art. 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato
"Procedura di risarcimento" da parte della compagnia assicuratrice) - e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul vei- colo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti
(e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale.
Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto -
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al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.
Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formula- re un'"offerta congrua".
La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un pre- supposto formale: la trasmissione di una richiesta contenente elementi
(indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il dan- no e formulare l'offerta" (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354/2016); ma anche ad un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra dan- neggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 19354/2016), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'as- sicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concre- tamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzial- mente idonea ad evitare il giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
18940/2017; sul punto si richiama anche Sent. Corte Cost., 3 maggio
2012, n. 111, che pone in relazione "l'onere di diligenza, a suo carico
(del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicurato- re, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente di- sattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum".
In considerazione delle suesposte motivazioni la giurisprudenza è giunta a ritenere l'improponibilità della domanda in conseguenza del rifiuto di consentire di ispezionare il mezzo incidentato (cfr. Cassazione civile, sez.
III, sentenza 25/01/2018 n° 1829 “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a mo- tore, a norma dell'art. 145 del D. Lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei prin- cipi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la
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propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private”).
Applicando tali principi al caso di specie si rileva che correttamente il
Giudice di prime cure ha dichiarato la domanda improponibile ritenendo che l'appellante, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede e degli artt. 145 e 148 cda, non avesse messo a disposizione della Compagnia assicurativa il veicolo che ha causato il sinistro, circo- stanza questa che avrebbe consentito all'odierna appellata di formulare congrua offerta risarcitoria.
In merito ai motivi di doglianza espressi dall'appellante in ordine all'impossibilità di mettere a disposizione il veicolo si osserva che, se è pur vero che il mezzo non era di proprietà del danneggiato terzo traspor- tato, è altrettanto vero che lo stesso non era di un terzo estraneo bensì del padre dell'appellante e quindi in uso a quest'ultimo che, pertanto, ben avrebbe potuto metterlo a disposizione della Compagnia assicurativa che ne aveva fatto richiesta.
Circa la prova di tale richiesta, risulta depositata in atti la raccomandata firmata per ricevuta dal sig. della quale è stata conte- Controparte_2 stata la ricezione tardivamente solo con l'atto di appello, ma la stessa non
è stata disconosciuta dal firmatario, né potrebbe valere il disconoscimen- to operato dal terzo appellante atteso che “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio
è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo" (cfr. Cass. Civ. sez. III, 9 marzo 2020, n. 6650).
Per tali ragioni il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'appellante, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede, con tale omissione, non ha consentito all'odierna appellata di formulare congrua offerta risarcitoria, in violazione degli artt. 145 e 148 cda.
Ad ogni modo, in questa sede si rileva che, pur volendo superare la sud- detta eccezione di improponibilità, la domanda è infondata nel merito at-
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teso che, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non con- sentono di ritenere sufficientemente provato il sinistro ed il nesso causale tra questo ed i danni patiti.
Invero, ai sensi dell'art. 141 cda, il terzo trasportato ha diritto al risarci- mento del danno rivolgendosi direttamente alla compagnia di assicura- zione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescin- dere dall'accertamento della responsabilità nella produzione del sinistro.
Ciò, tuttavia, non significa che il trasportato, pur beneficiario di tale “fa- vor” normativo, sia esonerato da qualsiasi onere probatorio, poiché co- munque incombe su di lui l'onere non solo di provare il danno subìto, ma anche l'effettivo accadimento del sinistro ed il nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta poiché, in assenza di ulteriori elementi a supporto, destano perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , in merito all'individuazione del Testimone_2 luogo e alla dinamica dell'eventus damni.
Il teste, escusso all'udienza del 29.06.2022, ha riferito genericamente che il sinistro avveniva in Curti alla Via Fosse Ardeatine, senza tuttavia indi- care, neanche con approssimazione, il punto lungo la suddetta via ove il sinistro fosse accaduto.
Altra incongruenza attiene alla dinamica stessa con la quale si sarebbe verificato il sinistro oggetto di causa, non avendo il teste escusso precisa- to - con sufficiente dovizia di particolari - il fatto storico, e tale circostan- za non consente di ricostruire la dinamica del sinistro e la compatibilità con le lesioni riportate.
A tali incongruenze, va aggiunta l'ulteriore circostanza - che non depone a favore della attendibilità del teste e dell'accoglimento della domanda – che dalla consultazione della banca dati IVASS, emerge che il teste Tes_3
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ha prestato testimonianza in due precedenti sinistri nell'arco dei cin- que anni, mentre a carico del presunto responsabile, Testimone_4 verio, risultano registrati n. 41 sinistri, (di cui 20 come responsabile e
21 come danneggiato), ed a carico dell'appellante n. 10 ricorrenze (3 come responsabile, 7 come danneggiato).
Orbene, posta l'inattendibilità della prova testimoniale espletata, stante la
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genericità e la contraddittorietà della stessa, e l'assenza di ulteriori ele- menti probatori volti a suffragare la domanda risarcitoria deve, dunque, ritenersi che la prova offerta dall'attore in primo grado, odierno appellan- te, in ordine alla verificazione del fatto storico, delle lesioni e del nesso causale tra sinistro e danno sia del tutto insufficiente a fondare la doman- da.
Inoltre, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta non consente neppure il ricorso al principio di non contestazione atteso che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione che non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la riparti- zione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costi- tutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò posto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura media di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_1
1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese ge- nerali, oltre IVA e CPA, come per legge.
Dà atto della ricorrenza per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato
Santa AR Capua Vetere, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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