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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 28/05/2025 N. 14332 /2024 R.G.
Parte_1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che il computo delle maggiorazioni per lavoro straordinario nonché
per il lavoro prestato dal ricorrente nelle giornate festive, di riposo e di permesso di cui all'art. 116 CCNL e artt. 7 e 8 C.I.P. di settore del 2010, deve essere effettuato sulla base della quota oraria della normale retribuzione/paga base mensile a partire dal 1°
maggio 2021;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di euro 1.544,43 oltre a interessi legali e rivalutazione da dovuto al saldo effettivo;
3) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
4) condanna la società resistente al pagamento di 1/3 delle spese di lite sostenute dal ricorrente,
liquidate in tale frazione in euro 700,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa per il residuo;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Milano, 28/05/2025 Il giudice
Francesca Saioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 28/05/2025 N. 14332 /2024 R.G.
Parte_1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che il computo delle maggiorazioni per lavoro straordinario nonché
per il lavoro prestato dal ricorrente nelle giornate festive, di riposo e di permesso di cui all'art. 116 CCNL e artt. 7 e 8 C.I.P. di settore del 2010, deve essere effettuato sulla base della quota oraria della normale retribuzione/paga base mensile a partire dal 1°
maggio 2021;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di euro 1.544,43 oltre a interessi legali e rivalutazione da dovuto al saldo effettivo;
3) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
4) condanna la società resistente al pagamento di 1/3 delle spese di lite sostenute dal ricorrente,
liquidate in tale frazione in euro 700,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
compensa per il residuo;
5) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza
Milano, 28/05/2025 Il giudice
Francesca Saioni