Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5040/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Palomba Stefano, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nannucci Elisa, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2022, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., il ricorrente dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21.2.2019 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva dell'1.12.2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 13.3.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la Persona_1 relazione il 23.4.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che il ricorrente è affetto da ““obesità verosimilmente emendabile con indice di massa corporea equivalente a 35.2 e manifestazioni artrosiche a discreta valenza funzionale;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
moderata ipoacusia bilaterale con udito sociale conservato;
riferita gammapatia monoclonale a sfumata espressività clinica;
le suddette patologie erano, verosimilmente, presenti all'epoca della domanda amministrativa del 21.02.2019, e successivamente a quest'ultima, altrettanto verosimilmente, non si è verificato un aggravamento, quanto meno significativo, delle affezioni di cui sopra, né si sono manifestate ulteriori infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario”. Pertanto, il CTU conclude il giudizio affermando che: “tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità lavorativa, riteniamo che quest'ultima non sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.” Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione Persona_1 nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dal ricorrente. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo al ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984;
2) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 26-6-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza