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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 162 del R.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
“modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IS OG, presso il cui studio sito in Pisa, Corso Italia n.95, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: come da note scritte del.25.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023, ha chiesto la Parte_1 modifica del decreto n. 1961 del 23 aprile 2020, con il quale il Tribunale di Pisa aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (nato il 14 Persona_1 agosto 2011) e (nata il [...]), con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, CP_1
nonché l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere un contributo al
[...] mantenimento pari a € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha esposto che:
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 1 di 6 a) la convivenza tra le parti è cessata il 9 ottobre 2018, a seguito dell'abbandono della casa familiare da parte del sig. CP_1
b) dal momento della separazione, il padre non ha mai contribuito in modo regolare al mantenimento dei figli, salvo il versamento di € 400,00 nei mesi di gennaio e febbraio
2019, circostanza che ha determinato la proposizione di denuncia-querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., tuttora pendente;
c) dal 2021 il padre ha visto i figli solo sporadicamente, con lunghi periodi di totale assenza, disinteressandosi della loro vita quotidiana e degli eventi significativi
(compleanni, festività, attività scolastiche ed extrascolastiche);
d) le rare occasioni di incontro si sono svolte in violazione delle modalità stabilite dal
Tribunale, senza rispetto degli impegni scolastici ed educativi dei minori;
e) il sig. ha omesso di comunicare il proprio domicilio, rendendosi irreperibile CP_1
per lunghi periodi, e non ha fornito informazioni circa la propria situazione lavorativa;
f) la madre, per far fronte alle esigenze dei figli, si è avvalsa dell'aiuto della propria madre, sig.ra , che si occupa di accompagnare i minori a scuola e alle Controparte_2
attività sportive.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente ha dedotto la manifesta inidoneità del padre a svolgere il ruolo genitoriale ed ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con attribuzione a quest'ultima della responsabilità genitoriale e conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
2. Nell'udienza del giorno 24 aprile 2024, dichiarata la contumacia del resistente, il Tribunale, provvedendo in via temporanea ed urgente, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre regolamentando il diritto di vis ita del padre.
In via istruttoria ha, invece, disposto indagini tributarie.
3. All'udienza del 25 settembre 2024, il Collegio preso atto della relazione della Guardia di
Finanza, dalla quale risulta che ha percepito redditi derivanti da contratti a CP_1 tempo determinato tramite agenzia interinale, per un totale di circa € 18.000,00 negli anni d'imposta 2022-2023, ha disposto in via provvisoria l'integrazione del contributo al mantenimento, stabilendo la somma di € 150,00 per ciascun figlio, oltre alla ripartizione al
50% delle spese straordinarie, e ha fissato l'ascolto dei minori.
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 2 di 6
4. All'udienza del 21 novembre 2024, sono stati ascoltati i figli e Persona_1 Per_2
. Entrambi hanno confermato di vivere stabilmente con la madre e di vedere il
[...]
padre in modo saltuario, senza giorni prestabiliti, prevalentemente su iniziativa della madre o del padre. I minori hanno riferito di avere un buon rapporto con il padre, pur evidenziando che gli incontri sono rari e non comprendono attività di supporto scolastico o accompagnamento alle attività extrascolastiche. Hanno altresì dichiarato che il padre non li ospita per il pernottamento, poiché la sua abitazione non è attualmente idonea, e che la gestione quotidiana delle loro esigenze è assicurata dalla madre con il supporto della nonna materna.
5. All'udienza collegiale del 26 febbraio 2025, la ricorrente ha ribadito la richiesta di affidamento super esclusivo, evidenziando la persistente assenza del padre nella vita dei figli, la mancata corresponsione del contributo di mantenimento e la difficoltà di reperire informazioni sul suo domicilio e sulla sua situazione lavorativa. Ha inoltre rappresentato che il resistente, pur manifestando sporadicamente la volontà di vedere i figli, non si è mai fatto carico delle incombenze genitoriali, quali il supporto scolastico o la partecipazione alle attività formative ed educative. Il resistente non è comparso né ha depositato difese.
6. La domanda di modifica delle condizioni di affidamento è fondata.
Come noto, l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole. All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593) ovvero qualora il genitore non mostri interesse per i propri figli, violando in maniera sistematica gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento (cfr
Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 3 di 6 Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Nell'ambito della casistica di merito più recente, vi rientra il caso del genitore totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
6.1 Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto, con allegazioni coerenti e documentate, la sistematica discontinuità della frequentazione padre-figli, l'inosservanza delle scansioni e delle modalità fissate dal provvedimento del 2020, nonché il rifiuto da parte del resistente di farsi carico di incombenze genitoriali ordinarie (supporto ai compiti, accompagnamento alle attività extrascolastiche, gestione dei rientri e dei tempi). Le audizioni dei minori del 21.11.2024 hanno confermato che gli incontri con il padre avvengono saltuariamente, senza giorni prefissati, su chiamata o accordi dell'ultimo momento, che non si effettua il pernottamento presso l'abitazione paterna
– ritenuta dagli stessi minori non idonea allo scopo in quanto priva di adeguati spazi –
e che la gestione quotidiana (scuola, sport, musica) è assicurata dalla madre con il supporto della nonna materna. I minori hanno riferito di avere un “buon rapporto” con il padre nelle circostanze in cui lo vedono, ma hanno anche rappresentato che tali circostanze sono rare e non integrate nella loro ordinaria routine scolastico-formativa.
Il disinteresse è ulteriormente comprovato dalla violazione dell'obbligo di mantenimento, a fronte di una accertata capacità reddituale del resistente, che rimanendo contumace non ha fornito spiegazioni né giustificazioni.
Tali elementi conducono a concentrare in capo alla madre l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche nelle decisioni di maggior interesse per i minori (sanità, istruzione, attività formative e sociali).
L'affidamento super-esclusivo (affidamento esclusivo con attribuzione estesa di poteri decisionali alla madre e limitazioni organizzative alla frequentazione paterna) si rivela, pertanto, necessario e proporzionato sia per garantire la stabilità del progetto
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 4 di 6 educativo, sia per tutelare la serenità dei minori, senza recidere il rapporto affettivo con il padre, che dovrà essere preservato e valorizzato dentro cornici esigibili.
Il diritto dei minori a coltivare una relazione con il padre va regolamentato da un lato in modo compatibile con la loro routine scolastica ed educativa e dall'altro lato con l'effettiva disponibilità del resistente a rispettare i tempi prescritti, pertanto la frequentazione è limitata a due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre come da richiesta della ricorrente con esclusione del pernottamento stante l'inidoneità dell'abitazione paterna ad ospitare i minori..
6.2 Quanto agli aspetti di natura economica, ritiene il Collegio di confermare il contributo già disposto in via provvisoria in € 150 per ciascun figlio, tenuto conto dell'età e delle necessità dei minori, nonché dei redditi delle parti. E' risultato come parte ricorrente percepisca un reddito di €1300 mensili mentre dalle indagini tributarie è emerso che il resistente abbia prestato lavoro per agenzie interinali percependo una retribuzione negli anni d'imposta 2022-2023 pari ad € 18.000,00.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto dei parametri medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso depositato in data 22.01.2024, proposto da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, a CP_1 modifica del decreto n. 1961 del Tribunale di Pisa in data 23 aprile 2020 , così provvede:
1) DISPONE l'affidamento in via esclusiva dei minori e Persona_1 Per_2
alla madre, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la
[...] vita dei minori (istruzione, educazione, s alute, scelta della residenza abituale), con collocazione prevalente dei minori presso la stessa;
2) DISPONE che il padre possa vedere i figli due pomeriggi a settimana da concordare con la madre;
3) DISPONE che parte resistente versi a titolo di contribut o al mantenimento dei figli la somma di €150,00 per ciascun figlio, per un totale di €300,00, a decorrere dal momento della domanda, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT;
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 5 di 6 4)DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o messaggi WhatsApp o sms, indicando se possibile la sp esa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una vol ta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e -mail o messaggi WhatsApp o sms della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a m ezzo bonifico bancario;
5) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in € 1418,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 162 del R.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
“modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IS OG, presso il cui studio sito in Pisa, Corso Italia n.95, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: come da note scritte del.25.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023, ha chiesto la Parte_1 modifica del decreto n. 1961 del 23 aprile 2020, con il quale il Tribunale di Pisa aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori (nato il 14 Persona_1 agosto 2011) e (nata il [...]), con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, CP_1
nonché l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere un contributo al
[...] mantenimento pari a € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha esposto che:
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 1 di 6 a) la convivenza tra le parti è cessata il 9 ottobre 2018, a seguito dell'abbandono della casa familiare da parte del sig. CP_1
b) dal momento della separazione, il padre non ha mai contribuito in modo regolare al mantenimento dei figli, salvo il versamento di € 400,00 nei mesi di gennaio e febbraio
2019, circostanza che ha determinato la proposizione di denuncia-querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., tuttora pendente;
c) dal 2021 il padre ha visto i figli solo sporadicamente, con lunghi periodi di totale assenza, disinteressandosi della loro vita quotidiana e degli eventi significativi
(compleanni, festività, attività scolastiche ed extrascolastiche);
d) le rare occasioni di incontro si sono svolte in violazione delle modalità stabilite dal
Tribunale, senza rispetto degli impegni scolastici ed educativi dei minori;
e) il sig. ha omesso di comunicare il proprio domicilio, rendendosi irreperibile CP_1
per lunghi periodi, e non ha fornito informazioni circa la propria situazione lavorativa;
f) la madre, per far fronte alle esigenze dei figli, si è avvalsa dell'aiuto della propria madre, sig.ra , che si occupa di accompagnare i minori a scuola e alle Controparte_2
attività sportive.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente ha dedotto la manifesta inidoneità del padre a svolgere il ruolo genitoriale ed ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con attribuzione a quest'ultima della responsabilità genitoriale e conferma dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
2. Nell'udienza del giorno 24 aprile 2024, dichiarata la contumacia del resistente, il Tribunale, provvedendo in via temporanea ed urgente, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre regolamentando il diritto di vis ita del padre.
In via istruttoria ha, invece, disposto indagini tributarie.
3. All'udienza del 25 settembre 2024, il Collegio preso atto della relazione della Guardia di
Finanza, dalla quale risulta che ha percepito redditi derivanti da contratti a CP_1 tempo determinato tramite agenzia interinale, per un totale di circa € 18.000,00 negli anni d'imposta 2022-2023, ha disposto in via provvisoria l'integrazione del contributo al mantenimento, stabilendo la somma di € 150,00 per ciascun figlio, oltre alla ripartizione al
50% delle spese straordinarie, e ha fissato l'ascolto dei minori.
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 2 di 6
4. All'udienza del 21 novembre 2024, sono stati ascoltati i figli e Persona_1 Per_2
. Entrambi hanno confermato di vivere stabilmente con la madre e di vedere il
[...]
padre in modo saltuario, senza giorni prestabiliti, prevalentemente su iniziativa della madre o del padre. I minori hanno riferito di avere un buon rapporto con il padre, pur evidenziando che gli incontri sono rari e non comprendono attività di supporto scolastico o accompagnamento alle attività extrascolastiche. Hanno altresì dichiarato che il padre non li ospita per il pernottamento, poiché la sua abitazione non è attualmente idonea, e che la gestione quotidiana delle loro esigenze è assicurata dalla madre con il supporto della nonna materna.
5. All'udienza collegiale del 26 febbraio 2025, la ricorrente ha ribadito la richiesta di affidamento super esclusivo, evidenziando la persistente assenza del padre nella vita dei figli, la mancata corresponsione del contributo di mantenimento e la difficoltà di reperire informazioni sul suo domicilio e sulla sua situazione lavorativa. Ha inoltre rappresentato che il resistente, pur manifestando sporadicamente la volontà di vedere i figli, non si è mai fatto carico delle incombenze genitoriali, quali il supporto scolastico o la partecipazione alle attività formative ed educative. Il resistente non è comparso né ha depositato difese.
6. La domanda di modifica delle condizioni di affidamento è fondata.
Come noto, l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole. All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593) ovvero qualora il genitore non mostri interesse per i propri figli, violando in maniera sistematica gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento (cfr
Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 3 di 6 Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Nell'ambito della casistica di merito più recente, vi rientra il caso del genitore totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
6.1 Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto, con allegazioni coerenti e documentate, la sistematica discontinuità della frequentazione padre-figli, l'inosservanza delle scansioni e delle modalità fissate dal provvedimento del 2020, nonché il rifiuto da parte del resistente di farsi carico di incombenze genitoriali ordinarie (supporto ai compiti, accompagnamento alle attività extrascolastiche, gestione dei rientri e dei tempi). Le audizioni dei minori del 21.11.2024 hanno confermato che gli incontri con il padre avvengono saltuariamente, senza giorni prefissati, su chiamata o accordi dell'ultimo momento, che non si effettua il pernottamento presso l'abitazione paterna
– ritenuta dagli stessi minori non idonea allo scopo in quanto priva di adeguati spazi –
e che la gestione quotidiana (scuola, sport, musica) è assicurata dalla madre con il supporto della nonna materna. I minori hanno riferito di avere un “buon rapporto” con il padre nelle circostanze in cui lo vedono, ma hanno anche rappresentato che tali circostanze sono rare e non integrate nella loro ordinaria routine scolastico-formativa.
Il disinteresse è ulteriormente comprovato dalla violazione dell'obbligo di mantenimento, a fronte di una accertata capacità reddituale del resistente, che rimanendo contumace non ha fornito spiegazioni né giustificazioni.
Tali elementi conducono a concentrare in capo alla madre l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche nelle decisioni di maggior interesse per i minori (sanità, istruzione, attività formative e sociali).
L'affidamento super-esclusivo (affidamento esclusivo con attribuzione estesa di poteri decisionali alla madre e limitazioni organizzative alla frequentazione paterna) si rivela, pertanto, necessario e proporzionato sia per garantire la stabilità del progetto
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 4 di 6 educativo, sia per tutelare la serenità dei minori, senza recidere il rapporto affettivo con il padre, che dovrà essere preservato e valorizzato dentro cornici esigibili.
Il diritto dei minori a coltivare una relazione con il padre va regolamentato da un lato in modo compatibile con la loro routine scolastica ed educativa e dall'altro lato con l'effettiva disponibilità del resistente a rispettare i tempi prescritti, pertanto la frequentazione è limitata a due pomeriggi a settimana da concordarsi con la madre come da richiesta della ricorrente con esclusione del pernottamento stante l'inidoneità dell'abitazione paterna ad ospitare i minori..
6.2 Quanto agli aspetti di natura economica, ritiene il Collegio di confermare il contributo già disposto in via provvisoria in € 150 per ciascun figlio, tenuto conto dell'età e delle necessità dei minori, nonché dei redditi delle parti. E' risultato come parte ricorrente percepisca un reddito di €1300 mensili mentre dalle indagini tributarie è emerso che il resistente abbia prestato lavoro per agenzie interinali percependo una retribuzione negli anni d'imposta 2022-2023 pari ad € 18.000,00.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto dei parametri medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso depositato in data 22.01.2024, proposto da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, a CP_1 modifica del decreto n. 1961 del Tribunale di Pisa in data 23 aprile 2020 , così provvede:
1) DISPONE l'affidamento in via esclusiva dei minori e Persona_1 Per_2
alla madre, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la
[...] vita dei minori (istruzione, educazione, s alute, scelta della residenza abituale), con collocazione prevalente dei minori presso la stessa;
2) DISPONE che il padre possa vedere i figli due pomeriggi a settimana da concordare con la madre;
3) DISPONE che parte resistente versi a titolo di contribut o al mantenimento dei figli la somma di €150,00 per ciascun figlio, per un totale di €300,00, a decorrere dal momento della domanda, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT;
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 5 di 6 4)DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o messaggi WhatsApp o sms, indicando se possibile la sp esa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una vol ta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e -mail o messaggi WhatsApp o sms della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a m ezzo bonifico bancario;
5) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in € 1418,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
R.V.G. n.162/2024 - Pagina 6 di 6