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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t. 9295/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 16/04/2025
Dinanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro Pagano, sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Arnone Annateresa, per delega dell'avv. Alfonso Mancuso;
- per parte convenuta l'avv. Anna Paola Bellistri, per delega dell'avv. Romoli Fenu.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Il difensore di parte attrice alla luce dell'istruttoria orale, documentale e della ctu espletata insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegante nei propri scritti.
Il difensore del insiste preliminarmente nell'ammissione della ctu tecnica CP_1
sul luogo del si nist ro, impugna cont est a la relazi one perit ale medica, e comunque, insist e per i l rigetto dell a dom anda.
Il di fensore di parte att rice si oppone al l e ul teriori ri chi est e i n quant o gi à valut at e nell a precedete ordi nanza.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisi one, aut ori zzando i di fens ori ad all ontanarsi e avvert endoli che all 'esito dell a camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
1 N. R.G. 9295/2022
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 16/04/2025, nella causa iscritta al n.9295/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dall'avv. Alfonso Mancuso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Salerno alla via dei A.M. De Luca n.6;
ATTRICE
, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso congiuntamente Controparte_2
e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Mirko Romoli Fenu e dall'Avv. Anna Paola Bellistri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall'Avv. Anna Paola Bellistri, in Via L. Denza n.24 -80053 Castellammare di Stabia
(NA);
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 _2
esponendo che, il giorno 08.03.2022, alle ore 19,15 circa, mentre passeggiava in Salerno
[...] lungo via Pietro D'Acerno, verso Piazza Montpellier, cadeva al suolo a causa del dissesto del rivestimento in piastrelle del marciapiedi.
2 Precisava che l'insidia non era visibile in quanto sembrava simile alle piastrelle “regolari”
presenti sul marciapiede e che, a seguito della caduta, veniva trasportata d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona ove le veniva diagnosticata “Frattura
Pluriframmentaria omero prossimale a sx” con necessità di intervento chirurgico.
Riferiva, altresì, che si sottoponeva a successiva visita medico legale ove veniva accertato un danno biologico permanente del 16% e che, con racc. A.R. dell'11/05/2022, chiedeva al
[...]
l'integrale risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo, cui seguiva _2
risposta della , con nota del 25/05/2022, successiva pec di messa in mora del Parte_2
29/07/2023 ed invito del Comune alla stipula della negoziazione assistita, rimasta senza esito.
1.2. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del relativamente alla causazione dell'incidente occorso alla Controparte_2
sig.ra 2) Per lo effetto, condannare sempre la medesima amministrazione comunale al Pt_1
pagamento dei danni biologici, per ITT, ITP, patrimoniali, e morali, patiti e patendi dall'attrice, oltre spese mediche, come documentate in atti, che, allo stato e salvo migliore precisazione in
corso di causa, si quantificano nella somma di Euro 52.000,00= - ovvero in quell'altro importo maggiore o minore che sarà accertato nel corso dello stesso giudizio-; il tutto con rivalutazione
ed interessi a decorrere dalla data di maturazione dei diritti, oltre il maggior danno ex art. 1224
cc., 2comma, per eventuali esborsi che dovessero ritenersi non rivalutabili;
3) condannare il
al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre maggiorazione Controparte_2
12,5% L.P., rivalsa IVA e 2% per CNAP, da attribuirsi al costituito avvocato antistatario”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il che contestava nel merito tutto Controparte_2
quanto dedotto da parte attrice sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice, la quale non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. In particolare, il asseriva: -che in corrispondenza del luogo del sinistro era presente CP_1
un lampione di pubblica illuminazione;
che la mattonella parzialmente danneggiata presente sul marciapiede non costituiva fonte di pericolo per le sue ridotte dimensioni e per la sua diversità cromatica rispetto alla pavimentazione del marciapiede;
- che, inoltre, l'attrice risiede a breve distanza dal luogo dell'occorso sinistro (circa 290mt) e che pertanto era a conoscenza delle caratteristiche della pavimentazione in corrispondenza della quale si è verificata la caduta.
2.2. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. In subordine
nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nella misura che verrà
3 provata all'esito del giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo della Sig.ra
[...]
ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto Pt_1
quantomeno nella misura del 50% o della diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 16/04/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
1. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo,
la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n.
11016/2011).
1.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d.
fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
1.2. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A.
ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
2. Venendo al merito, l'istruttoria documentale e orale espletata consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.1. Può ritenersi accertato che in data 08.03.2022, alle ore 19,15 circa, la sig.ra Parte_1
camminava lungo il marciapiedi che costeggia via Pietro D'Acerno allorquando, a causa di una
4 piccola disconnessione del rivestimento in piastrelle presente sul marciapiede, cadeva rovinosamente in terra.
2.3. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da , Testimone_1
indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
La teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come ricostruita in citazione, riferendo della caduta a causa della presenza di una disconnessione lungo il marciapiede difficilmente visibile per la presenza di un lampione della luce non adeguato.
Si riporta stralcio della deposizione: “L'ho vista mentre cadeva e avvicinatami subito a lei, ho visto la presenza di una mattonella basculante. Era di sera e pur in presenza di luce artificiale, non si vedeva perché la luce era fioca”.
La teste ha confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione e che la zona si presentava poco illuminata.
2.4. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti, si evince la presenza di alcune mattonella in posizione rialzata e non ben assestate rispetto al resto del manto stradale, certamente insidiose in quanto di piccole dimensioni e poste lungo il marciapiede.
Il dissesto della pavimentazione non solo era di modeste dimensioni, ma cromaticamente si confondeva con il resto delle mattonelle presenti sul marciapiede, in quanto di colore e materiale simile al resto delle mattonelle “in buono stato” presenti sul manto stradale.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore 19,15, non consentivano una piena visibilità della strada alla sig.ra . Pt_1
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: in particolare, tanto più la buca sarà di modeste dimensioni e di un colore analogo rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro poco illuminata, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
2.5. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
3. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1
effettivamente caduta mentre transitava sul marciapiede in un tratto di strada comunale: nello specifico, cadeva a causa del dissesto del rivestimento in piastrelle del marciapiedi (le mattonelle dissestate si presentavano cromaticamente simili al resto della pavimentazione, in zona non ben
5 illuminata). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il _2
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di
[...] appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto del tratto di marciapiedi, lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento e posizionamento delle mattonelle del marciapiedi ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
3.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e,
dunque, per caso fortuito).
3.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_3 rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente lungo il centro abitato - avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
4. Ciò posto sussiste, altresì, un concorso di colpa dell'infortunata.
4.1. Il Tribunale ritiene di uniformarsi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., resa dalla Corte di Cassazione, che tiene conto anche del comportamento del danneggiato alla luce del principio di autoresponsabilità (art.2 cost.). Così, la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso.
Non si pone, perciò, in modo contrario o incoerente con la natura oggettiva della responsabilità e la mutua connotazione del caso fortuito, integrato dalla condotta colposa del danneggiato, il
6 principio di diritto reiteratamente affermato in sede di merito e di legittimità, secondo cui: 'Quanto
più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost),
che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”
(Cass. n.41749/2021-; Cass. n.34883/2021).
4.2. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
4.3. Nella specie, la sig.ra ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed Pt_1
andatura alle particolari condizioni di stato della strada: perché abitualmente praticata e perché le condizioni di luce non erano delle migliori.
4.4 Alla luce delle evidenze probatorie, di cui si è dato conto, si stima un contributo causale del
50% che resta a carico di parte attrice.
5.In conclusione, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività CP_1
adeguate alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
mentre, la sig.ra non Pt_1
adeguandosi alle condizioni del tratto stradale e di scarsa visibilità, peraltro in prossimità della propria abitazione, ha contribuito casualmente alla verificazione del sinistro.
6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott. - con motivazione Persona_1
sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 150,00.
6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi
7 provato che a seguito della caduta l'attrice ha riportato una “frattura dell'omero prossimale sinistro” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame della periziata.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 30 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 40 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%;
- 80 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%, così riducendosi per maggiore congruità la posta indicata dal CTU (giorni 120) in ragione della documentazione agli atti che testimonia la ripresa delle attività da parte dell'attrice.
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 15% del totale.
Sul punto il Tribunale ritiene congrua ed equa una riduzione al 12% in ragione delle risultanze degli esami cui l'infortunata si è sottoposta e degli esiti riportati.
Nello specifico si evidenzia che dalla “RX spalla sinistra”, effettuata in data 08/03/2022, è emerso che la frattura dell'omero era “lievemente” scomposta;
parimenti, il CTU ha dato atto del recupero funzionale dell'arto all'esito delle praticate terapie.
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunata è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
6.3. Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (68 anni)
avremo pertanto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
8 Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 80
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.758,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.050,00
Totale generale: € 30.808,00
6.4. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 30.958,00
(30.808,00 + 150,00).
7. Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in euro 15.479,00, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della somma di euro Controparte_2
15.479,00 in favore di , oltre interessi da calcolarsi come sopra. Parte_1
9. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico del _2
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14,
[...]
9 calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato e delle attività effettivamente espletate.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ll Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9295/2022, R.G. così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al , con un concorso di colpa Controparte_2 dell'infortunata pari al 50%;
B) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t, al pagamento a favore Controparte_2 di della somma di € 15.479,00, oltre interessi legali su tale somma, devalutata al Parte_1
sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
C) condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Controparte_2
di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 545,00 per spese esenti (518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo) ed € 3.500,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del _2
; dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Alfonso Mancuso,
[...]
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, in data 16/04/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
r.g.t. 9295/2022
VERBALE DI UDIENZA DEL 16/04/2025
Dinanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro Pagano, sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Arnone Annateresa, per delega dell'avv. Alfonso Mancuso;
- per parte convenuta l'avv. Anna Paola Bellistri, per delega dell'avv. Romoli Fenu.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa.
Il difensore di parte attrice alla luce dell'istruttoria orale, documentale e della ctu espletata insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegante nei propri scritti.
Il difensore del insiste preliminarmente nell'ammissione della ctu tecnica CP_1
sul luogo del si nist ro, impugna cont est a la relazi one perit ale medica, e comunque, insist e per i l rigetto dell a dom anda.
Il di fensore di parte att rice si oppone al l e ul teriori ri chi est e i n quant o gi à valut at e nell a precedete ordi nanza.
Dopo breve dis cussi one oral e, il Giudice si riti ra i n camera di consiglio per l a decisi one, aut ori zzando i di fens ori ad all ontanarsi e avvert endoli che all 'esito dell a camera di cons igli o l a decisi one s arà resa al verbal e, per cui anche in l oro assenza non sarà dat a com uni cazi one.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone let tura e deposit andol a al fascicolo t el em ati co.
Il Giudice
Francesco Rossin i
1 N. R.G. 9295/2022
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 16/04/2025, nella causa iscritta al n.9295/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dall'avv. Alfonso Mancuso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Salerno alla via dei A.M. De Luca n.6;
ATTRICE
, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso congiuntamente Controparte_2
e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Mirko Romoli Fenu e dall'Avv. Anna Paola Bellistri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dall'Avv. Anna Paola Bellistri, in Via L. Denza n.24 -80053 Castellammare di Stabia
(NA);
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di precisazione delle conclusioni e discussione
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 _2
esponendo che, il giorno 08.03.2022, alle ore 19,15 circa, mentre passeggiava in Salerno
[...] lungo via Pietro D'Acerno, verso Piazza Montpellier, cadeva al suolo a causa del dissesto del rivestimento in piastrelle del marciapiedi.
2 Precisava che l'insidia non era visibile in quanto sembrava simile alle piastrelle “regolari”
presenti sul marciapiede e che, a seguito della caduta, veniva trasportata d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi d'Aragona ove le veniva diagnosticata “Frattura
Pluriframmentaria omero prossimale a sx” con necessità di intervento chirurgico.
Riferiva, altresì, che si sottoponeva a successiva visita medico legale ove veniva accertato un danno biologico permanente del 16% e che, con racc. A.R. dell'11/05/2022, chiedeva al
[...]
l'integrale risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro de quo, cui seguiva _2
risposta della , con nota del 25/05/2022, successiva pec di messa in mora del Parte_2
29/07/2023 ed invito del Comune alla stipula della negoziazione assistita, rimasta senza esito.
1.2. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del relativamente alla causazione dell'incidente occorso alla Controparte_2
sig.ra 2) Per lo effetto, condannare sempre la medesima amministrazione comunale al Pt_1
pagamento dei danni biologici, per ITT, ITP, patrimoniali, e morali, patiti e patendi dall'attrice, oltre spese mediche, come documentate in atti, che, allo stato e salvo migliore precisazione in
corso di causa, si quantificano nella somma di Euro 52.000,00= - ovvero in quell'altro importo maggiore o minore che sarà accertato nel corso dello stesso giudizio-; il tutto con rivalutazione
ed interessi a decorrere dalla data di maturazione dei diritti, oltre il maggior danno ex art. 1224
cc., 2comma, per eventuali esborsi che dovessero ritenersi non rivalutabili;
3) condannare il
al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre maggiorazione Controparte_2
12,5% L.P., rivalsa IVA e 2% per CNAP, da attribuirsi al costituito avvocato antistatario”.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il che contestava nel merito tutto Controparte_2
quanto dedotto da parte attrice sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attrice, la quale non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. In particolare, il asseriva: -che in corrispondenza del luogo del sinistro era presente CP_1
un lampione di pubblica illuminazione;
che la mattonella parzialmente danneggiata presente sul marciapiede non costituiva fonte di pericolo per le sue ridotte dimensioni e per la sua diversità cromatica rispetto alla pavimentazione del marciapiede;
- che, inoltre, l'attrice risiede a breve distanza dal luogo dell'occorso sinistro (circa 290mt) e che pertanto era a conoscenza delle caratteristiche della pavimentazione in corrispondenza della quale si è verificata la caduta.
2.2. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale nel merito: rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. In subordine
nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nella misura che verrà
3 provata all'esito del giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo della Sig.ra
[...]
ex art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto Pt_1
quantomeno nella misura del 50% o della diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 16/04/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
***
1. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo,
la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n.
11016/2011).
1.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d.
fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
1.2. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A.
ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
2. Venendo al merito, l'istruttoria documentale e orale espletata consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.1. Può ritenersi accertato che in data 08.03.2022, alle ore 19,15 circa, la sig.ra Parte_1
camminava lungo il marciapiedi che costeggia via Pietro D'Acerno allorquando, a causa di una
4 piccola disconnessione del rivestimento in piastrelle presente sul marciapiede, cadeva rovinosamente in terra.
2.3. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da , Testimone_1
indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
La teste ha confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come ricostruita in citazione, riferendo della caduta a causa della presenza di una disconnessione lungo il marciapiede difficilmente visibile per la presenza di un lampione della luce non adeguato.
Si riporta stralcio della deposizione: “L'ho vista mentre cadeva e avvicinatami subito a lei, ho visto la presenza di una mattonella basculante. Era di sera e pur in presenza di luce artificiale, non si vedeva perché la luce era fioca”.
La teste ha confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione e che la zona si presentava poco illuminata.
2.4. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti, si evince la presenza di alcune mattonella in posizione rialzata e non ben assestate rispetto al resto del manto stradale, certamente insidiose in quanto di piccole dimensioni e poste lungo il marciapiede.
Il dissesto della pavimentazione non solo era di modeste dimensioni, ma cromaticamente si confondeva con il resto delle mattonelle presenti sul marciapiede, in quanto di colore e materiale simile al resto delle mattonelle “in buono stato” presenti sul manto stradale.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore 19,15, non consentivano una piena visibilità della strada alla sig.ra . Pt_1
E' noto, con particolare riguardo alla cd. buca stradale, che le dimensioni e gli aspetti cromatici della stessa possono contribuire unitamente alle condizioni di tempo e luogo di verificazione del sinistro, a rendere poco visibile e non prevedibile la situazione di pericolo: in particolare, tanto più la buca sarà di modeste dimensioni e di un colore analogo rispetto al manto stradale e la zona teatro del sinistro poco illuminata, tanto più lo stato di dissesto non sarà visibile e la situazione di pericolo non evitabile con ordinarie cautele.
2.5. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
3. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è Parte_1
effettivamente caduta mentre transitava sul marciapiede in un tratto di strada comunale: nello specifico, cadeva a causa del dissesto del rivestimento in piastrelle del marciapiedi (le mattonelle dissestate si presentavano cromaticamente simili al resto della pavimentazione, in zona non ben
5 illuminata). Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il _2
, trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di
[...] appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto del tratto di marciapiedi, lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento e posizionamento delle mattonelle del marciapiedi ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
3.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e,
dunque, per caso fortuito).
3.2. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è CP_3 rimasta inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del tratto stradale: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un tratto di strada di frequente utilizzazione - corrente lungo il centro abitato - avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
4. Ciò posto sussiste, altresì, un concorso di colpa dell'infortunata.
4.1. Il Tribunale ritiene di uniformarsi all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2051 c.c., resa dalla Corte di Cassazione, che tiene conto anche del comportamento del danneggiato alla luce del principio di autoresponsabilità (art.2 cost.). Così, la condotta del danneggiato, nel rapporto con la cosa, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso.
Non si pone, perciò, in modo contrario o incoerente con la natura oggettiva della responsabilità e la mutua connotazione del caso fortuito, integrato dalla condotta colposa del danneggiato, il
6 principio di diritto reiteratamente affermato in sede di merito e di legittimità, secondo cui: 'Quanto
più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost),
che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”
(Cass. n.41749/2021-; Cass. n.34883/2021).
4.2. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
4.3. Nella specie, la sig.ra ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed Pt_1
andatura alle particolari condizioni di stato della strada: perché abitualmente praticata e perché le condizioni di luce non erano delle migliori.
4.4 Alla luce delle evidenze probatorie, di cui si è dato conto, si stima un contributo causale del
50% che resta a carico di parte attrice.
5.In conclusione, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività CP_1
adeguate alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa;
mentre, la sig.ra non Pt_1
adeguandosi alle condizioni del tratto stradale e di scarsa visibilità, peraltro in prossimità della propria abitazione, ha contribuito casualmente alla verificazione del sinistro.
6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott. - con motivazione Persona_1
sostanzialmente scevra da vizi logici e scientifici, per euro 150,00.
6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi
7 provato che a seguito della caduta l'attrice ha riportato una “frattura dell'omero prossimale sinistro” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame della periziata.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 30 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 40 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%;
- 80 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25%, così riducendosi per maggiore congruità la posta indicata dal CTU (giorni 120) in ragione della documentazione agli atti che testimonia la ripresa delle attività da parte dell'attrice.
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 15% del totale.
Sul punto il Tribunale ritiene congrua ed equa una riduzione al 12% in ragione delle risultanze degli esami cui l'infortunata si è sottoposta e degli esiti riportati.
Nello specifico si evidenzia che dalla “RX spalla sinistra”, effettuata in data 08/03/2022, è emerso che la frattura dell'omero era “lievemente” scomposta;
parimenti, il CTU ha dato atto del recupero funzionale dell'arto all'esito delle praticate terapie.
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunata è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del manto stradale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
Il danno non patrimoniale complessivamente sofferto può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
6.3. Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (68 anni)
avremo pertanto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
8 Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 80
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.758,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.050,00
Totale generale: € 30.808,00
6.4. Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 30.958,00
(30.808,00 + 150,00).
7. Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in euro 15.479,00, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della somma di euro Controparte_2
15.479,00 in favore di , oltre interessi da calcolarsi come sopra. Parte_1
9. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico del _2
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14,
[...]
9 calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato e delle attività effettivamente espletate.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ll Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9295/2022, R.G. così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al , con un concorso di colpa Controparte_2 dell'infortunata pari al 50%;
B) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t, al pagamento a favore Controparte_2 di della somma di € 15.479,00, oltre interessi legali su tale somma, devalutata al Parte_1
sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
C) condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Controparte_2
di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 545,00 per spese esenti (518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo) ed € 3.500,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del _2
; dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. Alfonso Mancuso,
[...]
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, in data 16/04/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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