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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2043/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. CC Di PA Presidente
Dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2043/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI GABRIELE C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà per ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno. pagina 1 di 7 2. I figli , , e Persona_1 Persona_2 Per_3 Persona_4
vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Persona_5 alla loro istruzione attuando congiuntamente ogni decisione secondo il preminente interesse degli stessi. I genitori si impegnano, altresì, a prendere concordemente le decisioni di maggiore interesse per i figli.
3. Nella casa familiare, sita in Mirandola (MO), Fraz. Gavello, alla via Valli n. 365, continuerà ad abitarvi la sig.ra assieme ai figli, mentre il sig. Parte_2 [...] trasferirà altrove la propria residenza. Pt_1
4. Il padre potrà frequentare i figli liberamente previo accordo con gli stessi e la madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, comunicando la propria disponibilità con tempi congrui. I figli passeranno un fine settimana alternato con la madre e uno con il padre a partire dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera e almeno una sera a settimana dalle 19 alle
22. Nel periodo di permanenza con i figli le parti si occuperanno dei loro impegni scolastici ed extra scolastici.
- in relazione alle vacanze estive, i genitori si accorderanno volta per volta in modo da poter passare con i figli periodi tempo congrui con entrambi e allo stesso tempo dar modo ai figli di poter fruire di un adeguato periodo di vacanza nei mesi estivi: indicativamente, nel periodo estivo i genitori potranno passare con i figli tre settimane ciascuno;
per le vacanze natalizie e pasquali i figli rimarranno con i genitori per periodi di tempo equivalenti. Il giorno di Natale, quello del Capodanno
e quello della Pasqua saranno passati con il padre e con la madre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori.
- i coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda l'esatto indirizzo e recapito telefonico del luogo dove trascorreranno le vacanze coi figli;
- i coniugi potranno inoltre godere di quattordici giorni l'anno di vacanze personali
(suddivise in due periodici sette giorni consecutivi ciascuno) da concordare tra le parti. Durante tali periodi l'altro genitore si impegna a tenere con sé i figli in modo continuativo;
- qualora uno dei genitori, eccezionalmente, per il periodo di suo affidamento dei figli dovesse essere impegnato per motivi di lavoro o salute o altri motivi pagina 2 di 7 impellenti l'altro, previamente avvertito, si farà carico di prendersi cura dei figli.
5. Il sig. corrisponderà la somma complessiva di €. 1.500,00 a Parte_1 titolo di mantenimento per i figli (€ 300,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, da accreditare sul conto corrente intestato alla sig.ra Tale somma sarà soggetta annualmente a rivalutazione Istat. Parte_2
6. La sig.ra invece, continuerà ad incassare l'assegno unico previsto Parte_2 per i figli a suo carico.
7. Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del sig. Parte_1 nella misura del 70% e verranno suddivise così come previsto dal protocollo di
Codesto Tribunale:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e no, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 7 - Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. Il sig. riconosce che la moglie ha prestato attività Parte_1 Parte_2 lavorativa a tempo pieno nella propria impresa agricola come coaudivante familiare a far data dal 01/01/2012 e che per il lavoro svolto non è mai stata da questi retribuita, né ha mai ricevuto alcuna forma di partecipazione agli utili, maturando così un credito complessivo nei suoi confronti quantificabile in non meno di € 380.000,00 (eurotrecentoottantamila/00), come qui concordemente ed in via transattiva riconosciuto dalle parti. Conseguentemente il sig.
[...]
al fine di regolare i rapporti economici tra le parti ed in pagamento del Pt_1 suddetto credito vantato dalla moglie, s'impegna ed obbliga a trasferirle, senza versamento di alcun corrispettivo e con atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dalla pronunzia della sentenza di separazione, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare, già in precedenza costituita in fondo patrimoniale con atto in data 23 novembre 2017: complesso edilizio costituito da tre fabbricati adibiti rispettivamente a: civile abitazione ed accessori (mappali 42/1 e 42/2); autorimessa (mappale 43/2); deposito attrezzi agricoli (mappale 42/4); con annessa circostante area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva (mappale
42/5) ed annesso terreno agricolo (mappali 36 e 37); il tutto in unico corpo, posto in Comune di Mirandola (Modena), Frazione Gavello, Via Valli n. 365. Dati
Catastali:
pagina 4 di 7 - quanto ai Terreni, Catasto Terreni di Mirandola, foglio 20, mappali: 36 are 00.74
e 37 ettari 2.47.63; totali ettari 2.48.37 (ettari due, are quarantotto e centiare trentasette)
- quanto ai Fabbricati, Catasto Fabbricati di Mirandola, foglio 20, mappali:
- 42/1 Via Valli n. 365 piano T - 1 A/7 cl. 1 vani 8 superficie catastale totale mq.
209 totale escluse aree scoperte mq. 204 (identificante vani abitativi ai piani: terra, composti da: corridoio, soggiorno, sala pranzo, cucinotto, bagno, lavanderia, servizio igienico;
primo, composti da: quattro camere da letto, corridoio, bagno, un balcone;
precisandosi che detti vani sono tra loro collegati da scala interna in proprietà esclusiva);
- 42/2 Via Valli n. 365 piano T C/6 cl. 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 18
(identificante autorimessa al piano terra);
- 42/3 Via Valli n. 365 piano T C/6 cl. 6 mq. 12 superficie catastale totale mq. 13
(identificante autorimessa al piano terra);
- 42/4 Via Valli n. 365 piano T C/2 cl. 4 mq. 254 superficie catastale totale mq.
271 (identificante fabbricato adibito a ricovero attrezzi agricoli e ripostiglio al piano terra);
- 42/5 Via Valli n. 365 piano T - bene comune non censibile - corte comune;
precisandosi che: i dati di cui ai mappali 42/1, 42/2, 42/3, 42/4 e 42/5, risultano in forza di variazione (variazione toponomastica) registrata all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Modena - Territorio - Servizi Catastali in data
1.8.2015 prot. nn. MO 0086034 n. 37934 (mappale 42/1); MO 0086035 n. 37935
(mappale 42/2); MO 0086036 n. 37936 (mappale 42/3); MO 0086037 n. 37937
(mappale 42/4); MO n. 37938 (mappale 42/5); nonché, per tutti i P.IVA_1 mappali suddetti ad eccezione del mappale 42/5, a seguito di variazione registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Modena – Territorio -
Servizi Catastali in data 9.11.2015 - inserimento in visura dei dati di superficie.
Poiché l'atto notarile di cessione del diritto di proprietà sopra indicato consisterà in un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nel presente procedimento di separazione personale consensuale, i Sig.ri e chiedono sin da ora di avvalersi, Parte_3 Parte_2
pagina 5 di 7 anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione delle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/5/1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6/3/1987 n. 74 (a parziale integrazione della legge
1/12/1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della legge 28/12/2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cassazione Civile n.
3110/2016) è stata estesa ai procedimenti di separazione consensuale dei coniugi.
Le parti danno atto che la suddetta cessione a favore della Sig.ra è Parte_2 stata prevista dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione personale consensuale e la stessa è, pertanto, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi coniugale. Le spese e gli oneri che si renderanno necessari per il perfezionamento del suddetto trasferimento si intendono a carico del sig. Parte_1
9. I coniugi danno atto di aver già diviso in separato accordo i beni mobili di proprietà comune e che ciascun bene mobile di cui ognuno è proprietario esclusivo rimarrà intestato e/o nella disponibilità del singolo proprietario.
10. Adempiuto quanto previsto dalle presenti condizioni, i sig.ri e Parte_1 dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e Parte_2 rinunciano ad assegni per il proprio mantenimento, dal momento che quest'ultima
è prossima ad intraprendere nuova attività lavorativa e cesserà il rapporto di collaborazione familiare nella ditta individuale del marito.
11. Le spese del presente procedimento saranno sostenute dal sig.
[...]
” Pt_1
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 6 di 7 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il Parte_1
19/10/1977 e , nata a [...] il Parte_2
16/01/1983 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 8/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2005 Atto n. 19 Parte I
III – spese del procedimento come stabilito nelle condizioni congiunte.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
CE RO
Il Presidente
CC Di PA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. CC Di PA Presidente
Dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2043/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI GABRIELE C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà per ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto più opportuno. pagina 1 di 7 2. I figli , , e Persona_1 Persona_2 Per_3 Persona_4
vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Persona_5 alla loro istruzione attuando congiuntamente ogni decisione secondo il preminente interesse degli stessi. I genitori si impegnano, altresì, a prendere concordemente le decisioni di maggiore interesse per i figli.
3. Nella casa familiare, sita in Mirandola (MO), Fraz. Gavello, alla via Valli n. 365, continuerà ad abitarvi la sig.ra assieme ai figli, mentre il sig. Parte_2 [...] trasferirà altrove la propria residenza. Pt_1
4. Il padre potrà frequentare i figli liberamente previo accordo con gli stessi e la madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, comunicando la propria disponibilità con tempi congrui. I figli passeranno un fine settimana alternato con la madre e uno con il padre a partire dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera e almeno una sera a settimana dalle 19 alle
22. Nel periodo di permanenza con i figli le parti si occuperanno dei loro impegni scolastici ed extra scolastici.
- in relazione alle vacanze estive, i genitori si accorderanno volta per volta in modo da poter passare con i figli periodi tempo congrui con entrambi e allo stesso tempo dar modo ai figli di poter fruire di un adeguato periodo di vacanza nei mesi estivi: indicativamente, nel periodo estivo i genitori potranno passare con i figli tre settimane ciascuno;
per le vacanze natalizie e pasquali i figli rimarranno con i genitori per periodi di tempo equivalenti. Il giorno di Natale, quello del Capodanno
e quello della Pasqua saranno passati con il padre e con la madre ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori.
- i coniugi si impegnano a comunicarsi a vicenda l'esatto indirizzo e recapito telefonico del luogo dove trascorreranno le vacanze coi figli;
- i coniugi potranno inoltre godere di quattordici giorni l'anno di vacanze personali
(suddivise in due periodici sette giorni consecutivi ciascuno) da concordare tra le parti. Durante tali periodi l'altro genitore si impegna a tenere con sé i figli in modo continuativo;
- qualora uno dei genitori, eccezionalmente, per il periodo di suo affidamento dei figli dovesse essere impegnato per motivi di lavoro o salute o altri motivi pagina 2 di 7 impellenti l'altro, previamente avvertito, si farà carico di prendersi cura dei figli.
5. Il sig. corrisponderà la somma complessiva di €. 1.500,00 a Parte_1 titolo di mantenimento per i figli (€ 300,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, da accreditare sul conto corrente intestato alla sig.ra Tale somma sarà soggetta annualmente a rivalutazione Istat. Parte_2
6. La sig.ra invece, continuerà ad incassare l'assegno unico previsto Parte_2 per i figli a suo carico.
7. Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico del sig. Parte_1 nella misura del 70% e verranno suddivise così come previsto dal protocollo di
Codesto Tribunale:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e no, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 7 - Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. Il sig. riconosce che la moglie ha prestato attività Parte_1 Parte_2 lavorativa a tempo pieno nella propria impresa agricola come coaudivante familiare a far data dal 01/01/2012 e che per il lavoro svolto non è mai stata da questi retribuita, né ha mai ricevuto alcuna forma di partecipazione agli utili, maturando così un credito complessivo nei suoi confronti quantificabile in non meno di € 380.000,00 (eurotrecentoottantamila/00), come qui concordemente ed in via transattiva riconosciuto dalle parti. Conseguentemente il sig.
[...]
al fine di regolare i rapporti economici tra le parti ed in pagamento del Pt_1 suddetto credito vantato dalla moglie, s'impegna ed obbliga a trasferirle, senza versamento di alcun corrispettivo e con atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dalla pronunzia della sentenza di separazione, la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare, già in precedenza costituita in fondo patrimoniale con atto in data 23 novembre 2017: complesso edilizio costituito da tre fabbricati adibiti rispettivamente a: civile abitazione ed accessori (mappali 42/1 e 42/2); autorimessa (mappale 43/2); deposito attrezzi agricoli (mappale 42/4); con annessa circostante area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva (mappale
42/5) ed annesso terreno agricolo (mappali 36 e 37); il tutto in unico corpo, posto in Comune di Mirandola (Modena), Frazione Gavello, Via Valli n. 365. Dati
Catastali:
pagina 4 di 7 - quanto ai Terreni, Catasto Terreni di Mirandola, foglio 20, mappali: 36 are 00.74
e 37 ettari 2.47.63; totali ettari 2.48.37 (ettari due, are quarantotto e centiare trentasette)
- quanto ai Fabbricati, Catasto Fabbricati di Mirandola, foglio 20, mappali:
- 42/1 Via Valli n. 365 piano T - 1 A/7 cl. 1 vani 8 superficie catastale totale mq.
209 totale escluse aree scoperte mq. 204 (identificante vani abitativi ai piani: terra, composti da: corridoio, soggiorno, sala pranzo, cucinotto, bagno, lavanderia, servizio igienico;
primo, composti da: quattro camere da letto, corridoio, bagno, un balcone;
precisandosi che detti vani sono tra loro collegati da scala interna in proprietà esclusiva);
- 42/2 Via Valli n. 365 piano T C/6 cl. 6 mq. 15 superficie catastale totale mq. 18
(identificante autorimessa al piano terra);
- 42/3 Via Valli n. 365 piano T C/6 cl. 6 mq. 12 superficie catastale totale mq. 13
(identificante autorimessa al piano terra);
- 42/4 Via Valli n. 365 piano T C/2 cl. 4 mq. 254 superficie catastale totale mq.
271 (identificante fabbricato adibito a ricovero attrezzi agricoli e ripostiglio al piano terra);
- 42/5 Via Valli n. 365 piano T - bene comune non censibile - corte comune;
precisandosi che: i dati di cui ai mappali 42/1, 42/2, 42/3, 42/4 e 42/5, risultano in forza di variazione (variazione toponomastica) registrata all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Modena - Territorio - Servizi Catastali in data
1.8.2015 prot. nn. MO 0086034 n. 37934 (mappale 42/1); MO 0086035 n. 37935
(mappale 42/2); MO 0086036 n. 37936 (mappale 42/3); MO 0086037 n. 37937
(mappale 42/4); MO n. 37938 (mappale 42/5); nonché, per tutti i P.IVA_1 mappali suddetti ad eccezione del mappale 42/5, a seguito di variazione registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Modena – Territorio -
Servizi Catastali in data 9.11.2015 - inserimento in visura dei dati di superficie.
Poiché l'atto notarile di cessione del diritto di proprietà sopra indicato consisterà in un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nel presente procedimento di separazione personale consensuale, i Sig.ri e chiedono sin da ora di avvalersi, Parte_3 Parte_2
pagina 5 di 7 anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione delle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/5/1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6/3/1987 n. 74 (a parziale integrazione della legge
1/12/1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della legge 28/12/2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cassazione Civile n.
3110/2016) è stata estesa ai procedimenti di separazione consensuale dei coniugi.
Le parti danno atto che la suddetta cessione a favore della Sig.ra è Parte_2 stata prevista dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione personale consensuale e la stessa è, pertanto, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi coniugale. Le spese e gli oneri che si renderanno necessari per il perfezionamento del suddetto trasferimento si intendono a carico del sig. Parte_1
9. I coniugi danno atto di aver già diviso in separato accordo i beni mobili di proprietà comune e che ciascun bene mobile di cui ognuno è proprietario esclusivo rimarrà intestato e/o nella disponibilità del singolo proprietario.
10. Adempiuto quanto previsto dalle presenti condizioni, i sig.ri e Parte_1 dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e Parte_2 rinunciano ad assegni per il proprio mantenimento, dal momento che quest'ultima
è prossima ad intraprendere nuova attività lavorativa e cesserà il rapporto di collaborazione familiare nella ditta individuale del marito.
11. Le spese del presente procedimento saranno sostenute dal sig.
[...]
” Pt_1
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 6 di 7 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il Parte_1
19/10/1977 e , nata a [...] il Parte_2
16/01/1983 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 8/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2005 Atto n. 19 Parte I
III – spese del procedimento come stabilito nelle condizioni congiunte.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
CE RO
Il Presidente
CC Di PA
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