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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 / 4284
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022 /4284 promossa da:
Parte_1
Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. GNOCATO ELIO MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI/OPPONENTI; contro
, n.q. di mandataria di CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. FABBRI NELLO FABIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note autorizzate, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 1331/22, con cui Parte_1 Parte_2
(per ha chiesto il pagamento, rispettivamente, di euro Parte_3 Controparte_2
55.000,00 e di euro 105.300,00, per la garanzia della esposizione debitoria di Controparte_3
Gli opponenti lamentano, in primo luogo, che parte opposta avrebbe agito nei confronti del signor e di oltre il termine di decadenza di cui all'art. 5 della Parte_1 Parte_2 garanzia fideiussoria dai medesimi concessa in data 5/11/2012.
Sono tuttavia in atti le missive del 29.09.2012, con cui la intimava il pagamento di Controparte_4 quanto dovuto: le missive sono chiare, intellegibili perfettamente utili a rappresentare al garante il credito garantito (di e l'entità richiesta, che non sopravanza la somma massima Controparte_3
garantita nella lettera di fideiussione. E' dunque soddisfatto il requisito della semplice richiesta scritta che le parti avevano indicato come strumento preliminare utile e sufficiente (e necessario) per l'escussione della garanzia.
Gli opponenti hanno poi contestato il difetto di forma scritta.
La questione è stata risolta dalla Sezioni Unite della Cassazione (n. 898/18) che hanno affermato che il principio per cui il requisito della forma scritta posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Nella prospettiva che pare preferibile, la questione può essere affrontata, senza particolari 'forzature di sistema', nei termini noti al diritto scritto.
La nullità prevista dall'art. 117 TUB (o 23 TUF) è senz'altro una nullità formale: il problema concerne, quindi, le modalità di confezione del patto negoziale.
Se si tralasciano le formule declamatorie e si guarda alla prassi, come fu messo in luce da chi si occupò di tali problemi già nei tempi passati, la confezione di un contratto può assumere modalità diverse, giacché le parti possono sottoscrivere lo stesso documento o possono scambiarsi delle copie controfirmate.
Risponde a questa logica il noto principio per cui la produzione in giudizio di un documento sottoscritto dalla controparte equivale alla sottoscrizione del medesimo contratto ad opera di chi effettua l'allegazione, con effetto ex nunc. 2 E' sulla scorta di tale principio che la Cassazione (prima del citato intervento a Sezioni Unite) aveva riconosciuto la facoltà di revocare il consenso alla parte che agiva contro la banca in giudizio, così dando vita ad un'azione di ripetizione conseguente all'accertamento di inefficacia dell'atto
(pre)negoziale.
E' dunque certo che, ai fini della validità del contratto, non è prescritta la contestualità delle sottoscrizioni.
Se così è, si può, in via generale, salvo dimostrazione che la dinamica sia stata diversa, recepire il dato della prassi (coerente alle allegazioni dell'istituto di credito), per cui la banca – che è tenuta a farlo a norma dell'art. 117 TUB – consegna alla controparte l'esemplare debitamente sottoscritto dal proprio funzionario.
In questa dinamica, si può quindi ritenere che, ove la banca produca la ricevuta di consegna di quell'esemplare, la mancata produzione in giudizio ad opera del cliente (cui il documento risultava consegnato) consente di dare ingresso al peculiare meccanismo previsto a norma dell'art. 2725 c.c., dal momento che la indisponibilità del documento (l'unico sottoscritto da entrambe le parti) da parte del cliente equivale alla perdita del documento ad opera del contraente che non ne aveva materialmente la disponibilità: in questo modo, sarà possibile comprovare il contenuto del contratto anche nel caso in cui la forma scritta è prevista a pena di nullità, mediante ricorso alla regolamentazione contenuta nell'atto (conservato e prodotto) che reca la firma del cliente (ma non quella del funzionario di Banca).
Salvo, quindi, prova contraria (che concerna, alternativamente, la dimostrazione che la conclusione del contratto abbia seguito altra e diversa dinamica o la dimostrazione che il contenuto sia diverso, perché conforme ad altro testo), la Banca è ammessa a pretendere quanto deriva dalle condizioni previste sulla copia del contratto, se risulta essere stato accettato al cliente – come si desume dalla forma linguistica utilizzata.
Nel caso di specie, l'atto prodotto in giudizio quale doc. n. 4, sottoscritto dallo stesso opponente
– che in quel frangente era 'interessato' quale legale rappresentante della debitrice Parte_1 principale – e contenente tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di mutuo, comprova la regolazione dei rapporti tra le parti.
Con la sottoscrizione dell'atto prodotto, l'opponente – per conto della debitrice principale
[...] era legale rappresentante della debitrice – doc. n. 17) – riconosce di aver Parte_1 CP_3 ricevuto le somme, di cui rilascia quietanza;
conferma di aver ricevuto copia del contratto;
accetta le condizioni economiche che la ha applicato al rapporto. In questo modo, deve darsi per CP_4 riconosciuto il debito nell'ammontare che è risultato corretto anche a seguito della C.T.U. disposta in corso in causa.
3 A pag. 2 della pattuizione, è lo stesso che, nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1 di , “dichiara di ricevere copia del presente contratto con gli allegati A – B – C – D e del relativo CP_3
documento di sintesi…” (doc. n. 4, pag. 2): il problema del cd difetto di forma scritta – che sarebbe individuabile in caso di indisponibilità dell'unica copia (in ipotesi:) firmata dal cliente e dal funzionario della Banca – può quindi dirsi superato.
Tanto vale anche per il contratto di conto corrente di cui parte opposta ha prodotto l'ultima pattuizione stipulata.
L'opponente ha contestato l'applicazione di tassi usurari.
La questione è preceduta da un'ulteriore questione a monte, relativa all'effettiva produzione in atti dell'atto (o delle relative contabili) denominato “Atto di invio in ammortamento di somma già erogata, frazionamento, riduzione di mutuo e restrizione di ipoteca a ministero notaio del Per_1
6/12/2007”: questo, pure citato come produzione n. 22 del fascicolo monitorio, non risulta materialmente versato nel fascicolo, né recuperato nel corso delle produzioni in corso di causa.
Gli opponenti ne hanno fatto una questione di prova del credito.
Tuttavia, è in atti la scrittura già citata comprova che i soggetti interessati hanno riconosciuto l'erogazione della somma, che la parte opposta oggi pretende di recuperare.
L'ammissione sul punto consente di ritenere comprovata l'esecuzione delle intese relative al mutuo1 sì che la dichiarazione unilaterale di che, nella sua qualità di legale rappresentante di Parte_1
, “dichiara di ricevere copia del presente contratto con gli allegati A – B – C – D e del CP_3 relativo documento di sintesi…” (doc. n. 4, pag. 2) non è prova del perfezionamento del contratto reale, ma piuttosto prova della esecuzione dell'obbligo (che competeva al mutuante) di erogare la somma.
Non si pone quindi più un problema di prova del credito, in quanto è già stata raggiunta la prova della erogazione della somma. Questo spiega la ragione per cui può ritenersi ammissibile la CTU espletata sulla documentazione che le parti (e il CTU) hanno definito 'precontrattuale'. La contestazione sui tassi applicati consente oggi di verificare quali erano le condizioni praticate dall'Istituto di Credito, per giungere al consolidamento di un credito, in capo al debitore principale, quantificato in € 160.300,00.
In relazione ai quesiti posti dal Giudice, il C.T.U., con ragionamento puntuale e analitico, nell'applicare i criteri di calcolo forniti dalla Banca d'Italia, è stato infatti perentorio nello stabilire che: 1 Risale nel tempo la questione se, rispetto a una promessa di mutuo (mutuo obbligatorio), la consegna del denaro dia vita alla riedizione negoziale del contratto definitivo (reale) o al momento esecutivo di un'intesa di carattere obbligatorio.
4 - in relazione al contratto di conto corrente n. 00000566732: “il tasso corrispettivo convenuto
(tasso debitore annuo effettivo) per aperture di credito fino a 5.000 euro risulta nei limiti di legge;
parimenti, il tasso corrispettivo convenuto (tasso debitore annuo effettivo) per aperture di credito oltre 5.000 euro risulta nei limiti di legge;
nessuna convenzione regola il tasso mora;
quanto poi all'usura sopravvenuta è emerso il superamento del tasso soglia, seppure in misura economicamente non apprezzabile, nei seguenti sei trimestri: secondo trimestre 2004: TEG 16,536% - TA
OG 14,130% terzo trimestre 2004: TEG 15,282% - TA OG 14,205%; quarto trimestre
2004: TEG 14,625% - TA OG 14,160%; terzo trimestre 2005 TEG 14,634% - TA
OG 14,280%; quarto trimestre 2005 TEG 14,153% - TA OG 14,055%; quarto trimestre
2006 TEG 14,948% - TA OG 14,700%”;
- in relazione, invece, al contratto di rimodulazione del mutuo: “quanto al tasso corrispettivo contrattuale TEG (interessi corrispettivi) pari al 6,564%; tasso soglia mutui ipotecari a tasso fisso periodo 1.10.2007 – 31.12.2007, pari al 9,090%, (allegato n. 13); consegue che il tasso corrispettivo contrattuale convenuto risulta nei limiti di soglia”; quanto al tasso mora: “il tasso mora, convenzionalmente pattuito, risulta pari al 8,310%; il tasso soglia mora, individuato secondo le indicazioni di CCSSUU n. 19597/2020, risulta pari al 12,240%; consegue che il tasso mora convenuto deve ritenersi nei limiti di soglia”.
Ne consegue che, si è integrata un'usura sopravvenuta che andrebbe a incidere con una riduzione del debito della sola somma di € 256,16, riferibile tuttavia solo al debitore principale CP_3
[...
Considerato che l'obbligazione dei garanti è riferita, per alla minor somma di € 55.000,00 Parte_1 quanto a e, per a € 105.300,00, il decreto ingiuntivo va confermato. Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Si riconoscono valori approssimabili ai medi dello scaglione inferiore a € 260.000,00, aumentati del 30% per la pluralità di parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4284/22 RG, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
5 condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 15.600,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carco degli opponenti le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso, in Parma 24/10/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022 /4284 promossa da:
Parte_1
Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. GNOCATO ELIO MICHELE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI/OPPONENTI; contro
, n.q. di mandataria di CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. FABBRI NELLO FABIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note autorizzate, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 1331/22, con cui Parte_1 Parte_2
(per ha chiesto il pagamento, rispettivamente, di euro Parte_3 Controparte_2
55.000,00 e di euro 105.300,00, per la garanzia della esposizione debitoria di Controparte_3
Gli opponenti lamentano, in primo luogo, che parte opposta avrebbe agito nei confronti del signor e di oltre il termine di decadenza di cui all'art. 5 della Parte_1 Parte_2 garanzia fideiussoria dai medesimi concessa in data 5/11/2012.
Sono tuttavia in atti le missive del 29.09.2012, con cui la intimava il pagamento di Controparte_4 quanto dovuto: le missive sono chiare, intellegibili perfettamente utili a rappresentare al garante il credito garantito (di e l'entità richiesta, che non sopravanza la somma massima Controparte_3
garantita nella lettera di fideiussione. E' dunque soddisfatto il requisito della semplice richiesta scritta che le parti avevano indicato come strumento preliminare utile e sufficiente (e necessario) per l'escussione della garanzia.
Gli opponenti hanno poi contestato il difetto di forma scritta.
La questione è stata risolta dalla Sezioni Unite della Cassazione (n. 898/18) che hanno affermato che il principio per cui il requisito della forma scritta posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Nella prospettiva che pare preferibile, la questione può essere affrontata, senza particolari 'forzature di sistema', nei termini noti al diritto scritto.
La nullità prevista dall'art. 117 TUB (o 23 TUF) è senz'altro una nullità formale: il problema concerne, quindi, le modalità di confezione del patto negoziale.
Se si tralasciano le formule declamatorie e si guarda alla prassi, come fu messo in luce da chi si occupò di tali problemi già nei tempi passati, la confezione di un contratto può assumere modalità diverse, giacché le parti possono sottoscrivere lo stesso documento o possono scambiarsi delle copie controfirmate.
Risponde a questa logica il noto principio per cui la produzione in giudizio di un documento sottoscritto dalla controparte equivale alla sottoscrizione del medesimo contratto ad opera di chi effettua l'allegazione, con effetto ex nunc. 2 E' sulla scorta di tale principio che la Cassazione (prima del citato intervento a Sezioni Unite) aveva riconosciuto la facoltà di revocare il consenso alla parte che agiva contro la banca in giudizio, così dando vita ad un'azione di ripetizione conseguente all'accertamento di inefficacia dell'atto
(pre)negoziale.
E' dunque certo che, ai fini della validità del contratto, non è prescritta la contestualità delle sottoscrizioni.
Se così è, si può, in via generale, salvo dimostrazione che la dinamica sia stata diversa, recepire il dato della prassi (coerente alle allegazioni dell'istituto di credito), per cui la banca – che è tenuta a farlo a norma dell'art. 117 TUB – consegna alla controparte l'esemplare debitamente sottoscritto dal proprio funzionario.
In questa dinamica, si può quindi ritenere che, ove la banca produca la ricevuta di consegna di quell'esemplare, la mancata produzione in giudizio ad opera del cliente (cui il documento risultava consegnato) consente di dare ingresso al peculiare meccanismo previsto a norma dell'art. 2725 c.c., dal momento che la indisponibilità del documento (l'unico sottoscritto da entrambe le parti) da parte del cliente equivale alla perdita del documento ad opera del contraente che non ne aveva materialmente la disponibilità: in questo modo, sarà possibile comprovare il contenuto del contratto anche nel caso in cui la forma scritta è prevista a pena di nullità, mediante ricorso alla regolamentazione contenuta nell'atto (conservato e prodotto) che reca la firma del cliente (ma non quella del funzionario di Banca).
Salvo, quindi, prova contraria (che concerna, alternativamente, la dimostrazione che la conclusione del contratto abbia seguito altra e diversa dinamica o la dimostrazione che il contenuto sia diverso, perché conforme ad altro testo), la Banca è ammessa a pretendere quanto deriva dalle condizioni previste sulla copia del contratto, se risulta essere stato accettato al cliente – come si desume dalla forma linguistica utilizzata.
Nel caso di specie, l'atto prodotto in giudizio quale doc. n. 4, sottoscritto dallo stesso opponente
– che in quel frangente era 'interessato' quale legale rappresentante della debitrice Parte_1 principale – e contenente tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di mutuo, comprova la regolazione dei rapporti tra le parti.
Con la sottoscrizione dell'atto prodotto, l'opponente – per conto della debitrice principale
[...] era legale rappresentante della debitrice – doc. n. 17) – riconosce di aver Parte_1 CP_3 ricevuto le somme, di cui rilascia quietanza;
conferma di aver ricevuto copia del contratto;
accetta le condizioni economiche che la ha applicato al rapporto. In questo modo, deve darsi per CP_4 riconosciuto il debito nell'ammontare che è risultato corretto anche a seguito della C.T.U. disposta in corso in causa.
3 A pag. 2 della pattuizione, è lo stesso che, nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1 di , “dichiara di ricevere copia del presente contratto con gli allegati A – B – C – D e del relativo CP_3
documento di sintesi…” (doc. n. 4, pag. 2): il problema del cd difetto di forma scritta – che sarebbe individuabile in caso di indisponibilità dell'unica copia (in ipotesi:) firmata dal cliente e dal funzionario della Banca – può quindi dirsi superato.
Tanto vale anche per il contratto di conto corrente di cui parte opposta ha prodotto l'ultima pattuizione stipulata.
L'opponente ha contestato l'applicazione di tassi usurari.
La questione è preceduta da un'ulteriore questione a monte, relativa all'effettiva produzione in atti dell'atto (o delle relative contabili) denominato “Atto di invio in ammortamento di somma già erogata, frazionamento, riduzione di mutuo e restrizione di ipoteca a ministero notaio del Per_1
6/12/2007”: questo, pure citato come produzione n. 22 del fascicolo monitorio, non risulta materialmente versato nel fascicolo, né recuperato nel corso delle produzioni in corso di causa.
Gli opponenti ne hanno fatto una questione di prova del credito.
Tuttavia, è in atti la scrittura già citata comprova che i soggetti interessati hanno riconosciuto l'erogazione della somma, che la parte opposta oggi pretende di recuperare.
L'ammissione sul punto consente di ritenere comprovata l'esecuzione delle intese relative al mutuo1 sì che la dichiarazione unilaterale di che, nella sua qualità di legale rappresentante di Parte_1
, “dichiara di ricevere copia del presente contratto con gli allegati A – B – C – D e del CP_3 relativo documento di sintesi…” (doc. n. 4, pag. 2) non è prova del perfezionamento del contratto reale, ma piuttosto prova della esecuzione dell'obbligo (che competeva al mutuante) di erogare la somma.
Non si pone quindi più un problema di prova del credito, in quanto è già stata raggiunta la prova della erogazione della somma. Questo spiega la ragione per cui può ritenersi ammissibile la CTU espletata sulla documentazione che le parti (e il CTU) hanno definito 'precontrattuale'. La contestazione sui tassi applicati consente oggi di verificare quali erano le condizioni praticate dall'Istituto di Credito, per giungere al consolidamento di un credito, in capo al debitore principale, quantificato in € 160.300,00.
In relazione ai quesiti posti dal Giudice, il C.T.U., con ragionamento puntuale e analitico, nell'applicare i criteri di calcolo forniti dalla Banca d'Italia, è stato infatti perentorio nello stabilire che: 1 Risale nel tempo la questione se, rispetto a una promessa di mutuo (mutuo obbligatorio), la consegna del denaro dia vita alla riedizione negoziale del contratto definitivo (reale) o al momento esecutivo di un'intesa di carattere obbligatorio.
4 - in relazione al contratto di conto corrente n. 00000566732: “il tasso corrispettivo convenuto
(tasso debitore annuo effettivo) per aperture di credito fino a 5.000 euro risulta nei limiti di legge;
parimenti, il tasso corrispettivo convenuto (tasso debitore annuo effettivo) per aperture di credito oltre 5.000 euro risulta nei limiti di legge;
nessuna convenzione regola il tasso mora;
quanto poi all'usura sopravvenuta è emerso il superamento del tasso soglia, seppure in misura economicamente non apprezzabile, nei seguenti sei trimestri: secondo trimestre 2004: TEG 16,536% - TA
OG 14,130% terzo trimestre 2004: TEG 15,282% - TA OG 14,205%; quarto trimestre
2004: TEG 14,625% - TA OG 14,160%; terzo trimestre 2005 TEG 14,634% - TA
OG 14,280%; quarto trimestre 2005 TEG 14,153% - TA OG 14,055%; quarto trimestre
2006 TEG 14,948% - TA OG 14,700%”;
- in relazione, invece, al contratto di rimodulazione del mutuo: “quanto al tasso corrispettivo contrattuale TEG (interessi corrispettivi) pari al 6,564%; tasso soglia mutui ipotecari a tasso fisso periodo 1.10.2007 – 31.12.2007, pari al 9,090%, (allegato n. 13); consegue che il tasso corrispettivo contrattuale convenuto risulta nei limiti di soglia”; quanto al tasso mora: “il tasso mora, convenzionalmente pattuito, risulta pari al 8,310%; il tasso soglia mora, individuato secondo le indicazioni di CCSSUU n. 19597/2020, risulta pari al 12,240%; consegue che il tasso mora convenuto deve ritenersi nei limiti di soglia”.
Ne consegue che, si è integrata un'usura sopravvenuta che andrebbe a incidere con una riduzione del debito della sola somma di € 256,16, riferibile tuttavia solo al debitore principale CP_3
[...
Considerato che l'obbligazione dei garanti è riferita, per alla minor somma di € 55.000,00 Parte_1 quanto a e, per a € 105.300,00, il decreto ingiuntivo va confermato. Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Si riconoscono valori approssimabili ai medi dello scaglione inferiore a € 260.000,00, aumentati del 30% per la pluralità di parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4284/22 RG, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
5 condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 15.600,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carco degli opponenti le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso, in Parma 24/10/2025
Il Giudice
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