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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore alla Via Gran Sasso Parte_1
n. 74, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Caputo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite a margine dell'atto introduttivo;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Poerio, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tommaso Ricci in Catanzaro alla Via G. Alberti n. 27, come da procura speciale alla lite in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1022/2017 pubblicata in data 23 dicembre 2017, il Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda attorea proposta da di adempimento degli obblighi assunti Parte_1
dalle parti con la scrittura privata del 3 marzo 1999 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto , ha dichiarato che i confini tra il Controparte_1
terreno di proprietà di (sito nel Comune di Petilia Policastro, al Foglio 40, Parte_1
particelle 289 e 114) e il terreno di proprietà di (sito nel Comune di Petilia Controparte_1
Policastro, al Foglio 40, particelle 1197 e 766) sono quelli indicati nella planimetria allegata alla relazione del c.t.u. del 24 novembre 2014 nell'allegato 3 dal titolo “Individuazione proprietà catastali”. Spese compensate.
1 Avverso suddetta sentenza è insorto il quale ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione del 21 giugno 2018.
si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza del 19 novembre 2020, il processo è stato dichiarato interrotto per il sopravvenuto decesso della parte appellante dichiarato dal difensore.
Con decreto del 3-6 ottobre 2025, il Consigliere coordinatore della Prima sezione civile, d'intesa con la Presidente della Corte, ritenuta la necessità di eliminare le cause di contenzioso interrotte e non riassunte nei termini previsti dal codice di procedura civile, ha fissato l'udienza del 4 novembre 2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, disponendo altresì lo svolgimento della trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato note e la Corte, con ordinanza del 13 novembre 2025, ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino all'udienza del 2 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, né nel successivo termine assegnato con l'ordinanza del 13 novembre 2025.
Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , e avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Crotone n. 1022/2017 pubblicata in data 23 dicembre 2017, così provvede:
2 Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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