Art. 1. Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del Ministro della sanita', a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorita' consolare:
1) attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorita' sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio, lo stesso puo' essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalita' di assistenza a favore di comunita' italiane;
2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualita' e la durata del servizio stesso".
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735 , e' sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del Ministro della sanita', a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorita' consolare:
1) attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorita' sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio, lo stesso puo' essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalita' di assistenza a favore di comunita' italiane;
2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualita' e la durata del servizio stesso".