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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa 525/2025 RG promossa con ricorso in opposizione a
[...]
[...]
Parte_1 con l'avv. to Maurizio Orione
- opponente - contro
CP_1 con gli avv.ti Dino Bravin e Rossana Regazzo
- opposto - in punto : responsabilità solidale del committente ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 trattenuta in decisione all' esito di udienza da remoto del 15.5.2025
FATTO
Con ricorso depositato il 14.3.2025 ha opposto il DI n. 99/2025 con cui le è ingiunto Parte_1 il pagamento in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 a della somma di € 4.334,06, CP_1 richiesta a saldo di emolumenti retributivi, segnatamente il saldo delle buste paga di marzo, luglio, agosto e settembre 2024, rientranti nel periodo dall' 11.4.2022 al 4.10.2024 complessivamente lavorato alle dipendenze di con sede legale in Marghera (VE), via delle Industrie 17/a (pec Pt_2
in appalto presso gli stabilimenti di Porto Marghera per lavorazioni Email_1 Parte_1 navali dalla stessa commissionate.
L' opposizione si fonda, in sintesi sulla mancata dimostrazione da parte del lavoratore di essere stato adibito per tutto il periodo lavorativo oggetto di richiesta monitoria ad appalti a committenza così da poter invocare la solidarietà di quest'ultima, precisato che vrebbe operato Parte_1 Pt_2 in subappalto con la società AR RA OY, diretta appaltatrice di per lavorazioni Parte_1 affidatele dal marzo 2022 presso lo stabilimento di Marghera.
Il convenuto opposto si è costituito chiedendo il rigetto dell' opposizione. La causa , istruita documentalmente, in esito alla prima odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
L' opposizione va rigettata
in quanto la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo comprova sia l' adibizione stabile di nel periodo dall' 11.4.2022 al 4.10.2024 quale dipendente di in appalto CP_1 Pt_2
sia l' ammontare del credito azionato Parte_1
Attesta in fatto che la medesima è azienda della cantieristica navale con sede amministrativa Pt_2 ed operativa in Venezia -Marghera, Via delle Industrie n. 18, presso (vd comunicazione Parte_1
e buste paga, allegate al ricorso monitorio) e che il rapporto di lavoro del ricorrente con la CP_2 stessa si è protratto dal 11.4.2022 al 4.10.2024, in parte, dall' assunzione a fine dicembre 2023, quale addetto all'installazione e montaggio di tubi antincendio presso il cantiere di Venezia – Marghera di
, ove operava in appalto o subappalto per lavorazioni relative a costruzioni Parte_1 Pt_2 navali, commissionate da in parte in trasferta presso lo stabilimento di Parte_1 Parte_1
Monfalcone – Piazzale Cosulich, per lo svolgimento delle mansioni già svolte in Marghera (vd buste paga di marzo, aprile e giugno 2024, predisposte da che documentano la debenza della relativa Pt_2 indennità).
Dalla comunicazione dell'ex-amministratore di alla CGIL di Venezia doc 1 ric risulta che presso Pt_2 lo stabilimento di Monfalcone la prima operava in subappalto per la società AR cui nell' Parte_1 atto di opposizione in effetti riconosce di aver appaltato le proprie commesse relative alla costruzione n. 6299, poi subappaltate a Tecnavi proprio in concomitanza con l'assunzione del (richiesta CP_1 ingresso cantiere 7.4.2022 – assunzione 11.4.2022), . CP_1
A fronte dell' univoca produzione documentale allegata dal lavoratore al ricorso monitorio, l'opponente nulla ha in concreto obiettato se non genericamente il difetto di prova circa la prestazione dell' attività
“continuativamente” operato in appalti a propria committenza, obiezione smentita dal fatto che in tutte le buste paghe isulta ubicata presso con riscontro univoco dunque circa la relativa Pt_2 Parte_1 operatività in via continuativa ed esclusiva su commesse . Parte_1
L' opposizione va quindi rigettata.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
pqm
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. rigetta l' opposizione e per l' effetto conferma il DI opposto, già esecutivo ex art 642 comma 2 cpc;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in Parte_1 euro 2.2500,00, con distrazione a favore dei difensori anticipatari avv.t Dino Bravin e Rossana
Regazzo
Venezia, 15.5.2025
Il Giudice