Inammissibile
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/05/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03740/2025REG.PROV.COLL.
N. 08016/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8016 del 2024, proposto dal signor AN Daniele, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierluigi Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 340/2024, resa tra le parti, sul ricorso per l’ottemperanza di quanto disposto nella sentenza n. 216 del 22 aprile 2021, emessa dal TAR per l’Abruzzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 114, comma 8, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso in punto di fatto che:
– il TAR per l’Abruzzo, con sentenza n. 163 del 5 aprile 2024, ha affermato “ l’obbligo della Regione Abruzzo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 216 del 22 aprile 2021, nella parte in cui condanna la Regione Abruzzo al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nel termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore. In particolare, la Regione Abruzzo dovrà corrispondere al ricorrente - ove non vi abbia ancora provveduto - la somma di euro 1.200,00 (milleduecento/00) liquidata a titolo di spese di lite, oltre accessori di legge, comprensivi del contributo unificato che risulti eventualmente versato, alla quale andranno aggiunti gli interessi al tasso legale, decorrenti dal 120° giorno successivo alla notificazione della sentenza, avvenuta in data 4 maggio 2021, sino al saldo effettivo ”;
– la Regione, tuttavia, ha dato esecuzione all’ordine di pagamento senza computare gli interessi legali, né rifondere il contributo unificato relativo al giudizio di ottemperanza e applicando la ritenuta d’acconto malgrado il regime forfettario del legale difensore;
– adìto con istanza di nomina di commissario ad acta per la corretta ottemperanza alla pronuncia, il TAR ha, dunque, emesso la gravata ordinanza collegiale n. 340 del 10 luglio 2024 con la quale ha nominato il Prefetto de L’Aquila quale commissario ad acta per la corretta liquidazione del quantum debeatur in punto di interessi legali, mentre ha ritenuto non accoglibili “ le ulteriori istanze del ricorrente, relative alla debenza del contributo unificato versato nell’ambito del giudizio di ottemperanza e all’indebita applicazione della ritenuta di acconto, le quali esulano sia dal perimetro della sentenza da ottemperare che dalla giurisdizione del giudice amministrativo ”;
– con l’odierna impugnazione, l’appellante denuncia l’arretramento della giurisdizione amministrativa in parte qua ribadendo che il contributo unificato debba essere rimborsato alla parte vittoriosa nel giudizio sulla base di quanto indicato nel testo unico in materia di spese di giustizia, all’art. 13, co. 6- bis .1, secondo periodo, che così dispone “ l’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza ”.
– la difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità dell’appello richiamando a proprio sostegno la costante giurisprudenza amministrativa che afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in casi analoghi al presente;
Considerato in linea di diritto che:
– il thema decidendum è circoscritto alla questione della debenza del contributo unificato relativo al giudizio di ottemperanza, non già a quello del giudizio di cognizione, pacificamente ricompreso nel decisum da ottemperare;
– il segmento dell’ordinanza quivi contestato riveste valenza decisoria ed è assimilabile al contenuto di una sentenza su quel capo di decisione, risultando come tale appellabile ex art. 114, co. 8 c.p.a. – disposizione il cui tenore testuale non lascia adìto a dubbi ermeneutici nel riferirsi con locuzione ampia e comprensiva a “ i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza ”;
– in parziale dissenso dalla ratio decidendi del primo giudice deve ravvisarsi rettamente incardinata la giurisdizione amministrativa, atteso che nel caso di specie non si squaderna una controversia di indole tributaria tra l’ente impositore (il Segretariato della Giustizia amministrativa) e il contribuente in materia di contributo unificato, bensì una contestazione della parte del giudizio che, assumendosi integralmente vittoriosa, reclami il rimborso del contributo versato a carico della parte soccombente in virtù dell’art. 13, co. 6- bis .1 D.P.R. n. 115/2002. Orbene, in tali casi, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2023, n. 4821: “ la soccombenza nel giudizio della parte origina, dunque, un rapporto obbligatorio di natura civilistica, rimesso alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza e riguardante il recupero del contributo da parte del soggetto obbligato al versamento ”);
– nondimeno, nella fattispecie in esame il tema del rimborso del contributo unificato esula con tutta evidenza dalla esecuzione della sentenza ottemperanda essendo il contributo reclamato specificamente correlato allo stesso giudizio di ottemperanza e non già al previo giudizio di cognizione;
Ritenuto, pertanto, in via del tutto assorbente di ogni altra considerazione, di dover statuire l’inammissibilità dell’impugnazione in ragion del fatto che, come correttamente opinato dal primo giudice, la debenza del contributo unificato versato nell’ambito del giudizio di ottemperanza esula dal perimetro della sentenza ottemperanda.
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite in considerazione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO