Decreto cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza breve 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 11/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00815/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2025, proposto da RE RI, ER OS, US AN, RE AL e SA AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso e Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di ON IN, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
- DA IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (interveniente ad AD );
- FA SE, da sé rappresentato e difeso in quanto avvocato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (interveniente ad opponendum );
per l'annullamento:
- dell’avviso n. 3257 del 21.01.2025 dell’intimato Ufficio e del relativo allegato, recante comunicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 23.12.2024, nella parte in cui ha escluso i ricorrenti;
- dell’avviso n. 3358 del 21.01.2025 dell’intimato Ufficio, recante la rettifica dell’orario di inizio delle prove orali;
- del decreto dell’intimato Ufficio n. 3744 del 23.01.2025 e dei dd.dd. dell’intimato Ministero nn. 215036 del 12.12.2024 e 15551 del 21.01.2025, recanti l’approvazione dei quadri di riferimento della prova orale predisposti dal Comitato Tecnico-Scientifico;
- dei provvedimenti, anche impliciti, in qualsiasi forma adottati, ivi compreso il modulo informatizzato, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura selettiva in parola;
- dei giudizi negativi espressi dalla Commissione esaminatrice in relazione alla prova scritta sostenuta dai ricorrenti in data 30.10.2024, e delle relative schede di valutazione;
- del provvedimento di approvazione dei quadri di riferimento per la prova scritta pubblicati in data 09.10.2024;
- dell’avviso n. 155157 del 02.10.2024 dell’intimato Ministero e del decreto n. 47869 del 11.10.2024 dell’intimato Ufficio, recante la comunicazione della sessione della prova scritta e delle modalità e istruzioni operative per lo svolgimento informatizzato della fase selettiva;
- di tutti gli atti e i verbali adottati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sottocommissioni concernenti le attività di correzione delle prove scritte e di attribuzione del relativo punteggio, ivi incluso il provvedimento di approvazione della griglia di valutazione e dei criteri ponderali per la formulazione dei giudizi;
- dei verbali d’aula relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti, concernenti la formalizzazione di tutte le operazioni selettive svolte durante la sessione;
- del verbale della Commissione esaminatrice relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato e di approvazione definitiva degli esiti finali dell’attività di correzione della prova scritta e di conseguente individuazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- del decreto dell’intimato Ufficio n. 49580 del 21.10.2024, recante la costituzione dei Comitati di Vigilanza e nomina dei Responsabili Tecnici d’aula per l’espletamento della prova scritta;
- del decreto dell’intimato Ufficio n. 13068 del 04.04.2024, recante la costituzione della Commissione esaminatrice, nonché di tutti i successivi provvedimenti di rettifica, sostituzione o integrazione della composizione del suddetto organo (decreti dirigenziali prot. n. 19280 del 13.05.2024; prot. n. 228 del 16.05.2024; prot. n. 597 del 25.10.2024);
- dei provvedimenti recanti organizzazione della prova scritta ed acquisizione dei materiali e delle forniture necessarie all’uopo, nonché di collaudo delle postazioni informatiche;
- del d.d. dell’intimato Ministero n. 2788 del 18.12.2023, recante il bando di indizione del « Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali », nella parte in cui ha disciplinato la costituzione della Commissione esaminatrice (art. 5), nonché l’espletamento e il superamento della prova scritta (art. 7);
- del D.M. 13.10.2022 n. 194 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 298 del 22.12.2022), recante il « Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica », nella parte in cui ha disciplinato la costituzione della Commissione esaminatrice (art. 11), nonché l’espletamento e il superamento della prova scritta (art. 7) e la valutazione delle prove (art. 9);
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti di partecipare al prosieguo delle operazioni selettive;
nonché per la condanna
dell’intimato Ministero a disporre l’ammissione dei ricorrenti alle ulteriori operazioni selettive;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti gli atti di intervento di DA IO e FA SE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso i ricorrenti hanno esposto di essere docenti di ruolo dell’amministrazione scolastica statale e di aver infruttuosamente preso parte, per il mancato superamento della prova scritta, alla procedura di reclutamento di dirigenti scolastici indetta con il d.d. n. 2788 del 18.12.2023.
1.1. I ricorrenti hanno articolato due ordini di censure.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso si sono doluti della pretesa incompatibilità del Presidente della Commissione, in tesi discendente dal fatto che egli avrebbe svolto le funzioni di docente (nonché di direttore del corso di formazione e di componente della Commissione preposta alla prova finale) del corso intensivo di formazione di cui al D.M. 107/2023, in pretesa violazione dell’art. 12, c. 1, lett. g) del D.M. 13.10.2022 n. 194.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso hanno invece contestato la pretesa compromissione del principio dell'anonimato, evidenziando in particolare la possibilità di memorizzare (anche in ragione dell’insufficiente schermatura delle buste) il codice alfanumerico identificativo dei candidati.
1.2. I ricorrenti hanno quindi chiesto:
- in via cautelare, anche monocratica, di essere ammessi “ con riserva ” alle successive prove orali;
- in via istruttoria, di produrre documentazione concernente il concorso in questione, anche di carattere informatico, nonché di autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- nel merito, di accogliere il ricorso, con distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario.
2. Con decreto n .94 del 19 febbraio 2025, il Presidente della Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche.
3. Il 20 febbraio 2025 si è costituito il Ministero intimato, con atto di mera forma.
4. Il 6 marzo 2025 il Ministero ha prodotto documenti e, il successivo 13 marzo, con memoria:
- ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di nomina del Presidente della Commissione e le sue successive modifiche;
- nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
5. Con atto di intervento ad AD si è costituito il prof. DA, il quale ha riferito di trovarsi nella medesima posizione dei ricorrenti.
6. Con memoria del 18 marzo 2025 i ricorrenti, contestata l'eccezione preliminare dell'amministrazione resistente, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
7. Sempre il 18 marzo 2025 si è costituito, con atto di intervento ad opponendum , non notificato, il sig. FA.
8. All’udienza camerale indicata in epigrafe è stato dato avviso alle parti che, in sede di decisione il Collegio avrebbe valutato:
- la sussistenza di eventuali profili di inammissibilità dell'intervento ad AD del sig. DA, perché legittimato a proporre autonomo ricorso, nonché dell'atto costitutivo del sig. FA in quanto non notificato (art. 73, c. 3, c.p.a.);
- di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.).
Ciò posto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sulla procedura concorsuale in epigrafe, contestata dai ricorrenti sotto due distinti profili: (i) il conflitto di interessi del Presidente della Commissione; (ii) la violazione dell’anonimato.
2. Premessa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 60, c.p.a., il che consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, vanno anzitutto definite le questioni preliminari, inerenti alla prospettata inammissibilità degli atti di intervento ( ad AD e ad opponendum ), nonché all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale.
2.1. Entrambi gli atti di intervento sono inammissibili:
- quello ad AD , in quanto il sig. DA avrebbe potuto (e dovuto) far valere i propri diritti con un autonomo ricorso, posto che l’interveniente ad AD ha riferito di non aver conseguito un punteggio sufficiente all’esito della prova scritta, con la conseguenza che egli avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il provvedimento di esclusione dalla procedura per cui è causa;
- quello ad opponendum perché non notificato alle controparti (art. 50, c. 2, c.p.a.), e ciò a prescindere dalla sua tardiva produzione in giudizio, in quanto avvenuta oltre le 12:00 del termine ultimo per la produzione di memorie e documenti in sede cautelare (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 16 luglio 2024, n. 2215).
2.2. È invece infondata l’eccezione di inammissibilità della difesa erariale.
Come recentemente affermato dalla Sezione a fronte di un’analoga eccezione “ È principio consolidato quello per cui, in materia concorsuale, l'impugnazione di atti endoprocedimentali (quali, appunto, la nomina di una commissione o, nel caso di specie, di un singolo commissario) vada compiuta nel momento in cui si realizza la lesione (cfr. TAR Campania, sez. VII, 2 ottobre 2023, n. 5369 e l'ampia giurisprudenza ivi richiamata). Atto, quest'ultimo, che coincide con l'arresto procedimentale patito dalla ricorrente nel momento in cui ella non ha superato la prova orale ” (v. T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, 10 dicembre 2024, n. 3400).
Dunque, nel caso di specie non può postularsi alcuna inammissibilità dell’odierno ricorso per la mancata immediata impugnazione della nomina della Commissione.
3. Può quindi dirsi delle ragioni che impongono di rigettare il ricorso.
3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’art. 12, c. 1, lett. g, del D.M. n. 194/2022 individua tra le condizioni ostative all’incarico di Presidente (o anche di mero componente) della Commissione l’aver organizzato, gestito o diretto corsi aventi l’esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici.
Il riferimento è, evidentemente, a corsi di natura privata di preparazione ai concorsi, non anche a una procedura concorsuale pubblica di selezione di dirigenti scolastici come quella di cui all'art. 4, c. 11- quinquies e ss., d.l. n. 198/2022 (conv. con modif. dalla l. n. 14/2023), connessa al precedente bando concorsuale di selezione di dirigenti scolastici del 2017.
Siffatta procedura, espressamente prevista dalle richiamate disposizioni di rango primario, è stata inquadrata nell’ambito delle procedure concorsuali, seppur riservata a docenti con determinati requisiti (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-stralcio, 11 giugno 2024, n. 11827); tanto che sono plurimi i casi di improcedibilità di ricorsi mossi avverso il concorso per dirigenti scolastici del 2017 laddove i ricorrenti si trovavano nelle condizioni di poter partecipare alla procedura de qua (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-bis, 13 maggio 2024, n. 9386). Sempre con riguardo a questa procedura, il giudice di appello ne ha evidenziato la vantaggiosità rispetto alla possibilità di ripetere la prova preselettiva del concorso del 2017 (cfr., ad esempio, Cons. St., sez. VII, 30 agosto 2023, n. 8062), confermandone ulteriormente la natura concorsuale.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Le contestazioni di parte ricorrente si scontrano con le prescrizioni di cui al manuale della Commissione (cfr. all. 20 del ricorrente; all. 14 difesa erariale; in particolare le pp. 35-38), da cui emerge una complessa procedura di scioglimento dell'anonimato che presuppone l’intervenuta correzione dei compiti (pp. 17 ss. dello stesso manuale; cfr. anche il diagramma di flusso a p. 16 del manuale in questione), con la conseguenza che l’eventuale conoscenza del codice alfanumerico del candidato non avrebbe mai potuto incidere sulla valutazione degli elaborati.
Né convince quanto affermato dai ricorrenti con la memoria del 18 marzo 2025 in merito al fatto che si sarebbe dovuto procedere, in sede processuale, a una verifica tecnica dei dati di log. Una simile verifica presupporrebbe un qualche principio di prova in ordine alla censurata violazione dell'anonimato. Principio di prova del tutto mancante nel caso di specie, posto anzi che l'amministrazione resistente ha prodotto il verbale di scioglimento dell'anonimato (all. 16 della difesa erariale), da cui si evince il puntuale rispetto della procedura del manuale.
E ciò a prescindere dal fatto che è stata altresì prodotta la nota di consegna delle buste in cui è scritto che le stesse erano integre e sigillate (cfr. all. 15 della difesa erariale).
4. Stante quanto precede, dichiarati inammissibili gli atti di intervento, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e del rigetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiarati inammissibili gli atti di intervento, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo a ON IN.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO