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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 10/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Sulmona
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Sulmona in composizione monocratica, nella persona del G.On. Dott.ssa Daniela D'Ambrosio, pronuncia, la seguente: Sentenza su ricorso ex art. 281 terdecies c.p.c.
-nella causa iscritta al n.214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 fra le parti:
, Codice Fiscale , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 onte Rotella n. del suo legale rappresentate pro tempore e amministratore, Dr. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Savastano presso il proprio domicilio in Castel di Sangro (AQ) alla Via Panoramica n. 3, giusta mandato steso in calce al ricorso introduttivo (PEC: Email_1
-RICORRENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
in uo legale rappresentante pro tempore e liquidatore, Signor , C.F. Controparte_4
, residente in (00151) Roma alla V 8, C.F._1
-CONVENUTO CONTUMACE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 24.2.2023, depositato in data 04/04/2023 il in persona del suo l.rappresentante p.t. Controparte_1 adiva innanzi a la Controparte_5
in persona del l.r. p.t. per
[...]
…. accertare e dichiarare che in ossequio al provvedimento emanato dalla Corte Distrettuale abruzzese n. 1808 del 26-27.9.2018, non impugnata e perciò definitivamente passata in cosa giudicata, la società
[...]
è tenuta a restituire al Controparte_3 CP_1 CP_1 er l'effetto, condannare Controparte_3
al pagamento della somma di Euro
[...]
oltre interessi legali come appreso: C-1) su Euro 25.174,58 Controparte_1
012 sino al saldo;
C-2) su Euro 1.946,93 a decorrere dal 4.12.2012 sino al saldo;
C-3) su Euro 15.993,13 a decorrere dal 4.12.2012 sino al saldo;
C-4) su Euro 2.120,01, a decorrere dal 4.4.2017 sino al saldo;
D) accertare e dichiarare che la società ha posto in Controparte_3 esecuzione la sentenza n. mona, titolo precario in quanto non definitivo e sub judice al momento della sua esecuzione e pertanto senza la normale prudenza, successivamente totalmente riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila; D-1) per l'effetto, a mente dell'art. 96, II comma, c.p.c., accertare e dichiarare che la società ha Controparte_3 cagionato al u lla Controparte_1
n. 08/2020 d tro Savastano, pari alle spese sostenute per la difesa nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, promossa dalla avente a oggetto la messa in Controparte_3 esecuzione della sentenza Tribunale di Sulmona;
D-2) il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dalla data dell'evento, 1.4.2020, sino al giorno del soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'evento, 1.4.2020, al giorno del soddisfo, essendo l'istante abituale risparmiatore che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
D-3) per l'effetto, a mente dell'art. 96, II comma, c.p.c., accertare e dichiarare che la società
ha cagionato un danno di Euro 1.698,84, Controparte_3 suo favore dal G.E. nella ordinanza del 23.10.2012 resa nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, a carico del D-4) il tutto, in ogni Controparte_1 caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dalla data dell'evento, 23.10.2012, sino al giorno del soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'evento, 23.10.2012, al giorno del soddisfo, essendo l'istante abituale risparmiatore che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
E) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la resistente
al risarcimento in favore del Controparte_3 CP_1 onsabilità aggravata, ex a
[...] li e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia. F) con vittoria di spese, competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2. Iscritta la causa innanzi il competente Tribunale di Sulmona, veniva emesso decreto in data 07.04.2023 e fissata la udienza di comparizione del 4.7.2023, con onere a carico della ricorrente per la notificazione dell'atto introduttivo e del pedissequo provvedimento. A detta udienza il magistrato cui era stata precedentemente assegnata la causa, dott.ssa Giamminonni, rinviava all'udienza del 22/11/2023, avendo disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Essendo stato nel frattempo assegnato al ruolo di questo Giudice il fascicolo in esame n. 214/2023 R.G. ,la causa veniva differita all'udienza del 4.12.2023 ove, su richiesta del difensore della ricorrente è stato assegnato ulteriore termine per poter rinnovare la notifica alla parte convenuta e nello specifico al legale rappresentante della
, stante l'errore del notificante Controparte_5 atore della Controparte_5
; veniva rinviata l'udienza al 1 Controparte_3
024.
3. Alla detta udienza, constatata la regolarità del rinnovo della notifica alla parte convenuta, veniva dichiarata la sua contumacia. Si dava atto del deposito nel fascicolo telematico di ulteriore parcella da parte del ricorrente (n.17 del
4/4/2024 dell'Avv. Simone Attianese del Foro di Roma) relativa ad attività di notificazione dell'atto. Chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con contestuale discussione orale oltre all'assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive scritte.
4. Veniva dichiarata la contumacia della e trattenuta la Controparte_3 causa a sentenza sulle conclusioni preci rente come da verbale in atti, sulla base della documentazione acquisita nel fascicolo telematico.
5. Il ricorso proposto dal è fondato e merita accoglimento Controparte_1 per i motivi che seguono: a) l'istante era stato condannato con sentenza del Tribunale di CP_1
Sulmon 7.5.2012 (n. 92/2006 R.G.A.C.) a pagare alla società
Euro 31.790,24 per sorte capitale, Controparte_3 ente pari a Euro 7.152,92 (come si legge nell'atto di precetto del 16.6.2012), le spese di lite pari a Euro 4.800,00 per competenze, oltre accessori di legge, nonché Euro 250,00 per spese esenti [Cfr. allegato n. 3) delle produzioni]; b) con atto di precetto del 16.6.2012 la società Controparte_3
intimava al
[...] Controparte_1 lla sentenza resa dal Tribunale di Sulmona, munita della formula esecutiva e, quindi, della somma di Euro 44.250,89 (di Euro 44.240,61 a cui aggiungere le spese di notificazione di Euro 10,28), tra cui i 2/3 delle spese di C.T.U., complessivamente pari a Euro 7.152,92, per un totale di Euro 4.768,61; c) con atto del 3.7.2012 il ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 23 nale di Sulmona [Cfr. allegato n. 6); d) la società procedeva nei confronti Controparte_3 del presso terzi del conto Controparte_1 corr filiale di SO (AQ), Controparte_6 ponendo dunque in esecuzione la sentenza n. 235 del 17.5.2012 del Tribunale di Sulmona [Cfr. allegato n. 7); e) con ordinanza del 23.10.2012 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Sulmona aveva disposto a favore della società Controparte_3
l'assegnazione della somma di Eu
[...] er di Euro 44.136,39, oltre la condanna di Euro 1.200,00 oltre accessori di legge, [Cfr. allegato n. 8), iscrivendo la procedura esecutiva n. 280/2012 R.G.E. innanzi al Tribunale di Sulmona;
f) la somma pari ad € 25.174,58 era stata dal Condominio ricorrente effettivamente pagata, giusta estratto al 31.1.2013 del conto corrente n. 55435333 intestato al allegato in atti;
Controparte_1
g) il sospensione della predetta Controparte_1 procedura esecutiva con ricorso del 24.10.2012 che veniva accolta dal Tribunale di Sulmona e rinviata la causa per il prosieguo all'udienza del 4.12.2012 ove otteneva di compensare il debito residuale ancora in essere a detta data nei confronti della , CP_3 Controparte_3 all'esito del pignoramento press società(oneri condominiali pari ad Euro 734,68 per la gestione straordinaria 2011;Euro 1.212,25, per la gestione ordinaria 2012; Euro 15.993,13 -come da precisazione di credito del 3.12.2012 a firma degli Avv.ti Gaetano Biasella e Claudia Iacobucci- concernente la procedura esecutiva immobiliare n. 39/2011 R.G.E. del Tribunale di Sulmona [Cfr. allegato n. 12); h) successivamente la procedura esecutiva n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona è stata dichiarata estinta con provvedimento reso all'udienza del 12.12.2012 così pure la procedura esecutiva immobiliare n. 39/2011 R.G.E. del Tribunale di Sulmona per inattività delle parti(ordinanza del 4.4.2017) con ogni onere e spese a carico del Controparte_1
(inerenti le attività svolte dal professionista del Loreto, per Euro 537,02 nonchè dal custode, Geom. Parte_1
per Euro 1.582,99 come in atti documentato);
[...]
i) va parte ricorrente anche l'esborso di spese legali pari a Euro 2.159,12 sostenute per la procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona;
j) veniva proposto appello avanti la Corte di Appello di L'Aquila che, con sentenza n. 1808 del 26-27.9.2018, non gravata da impugnativa e perciò definitivamente passata in cosa giudicata, (n. 835/2012 R.G.) riformava l'impugnata sentenza n. 235/2012 del Tribunale di Sulmona con accoglimento delle ragioni dell'appellante odierno ricorrente;
la sentenza nulla disponeva in ordine alla restituzione di quanto già pagato dal a favore della società Controparte_1 Controparte_3 tenza n. 235/2012 del
[...]
k) io adiva l'Autorità giudiziaria richiedendo, in ossequio al provvedimento emanato dalla Corte Distrettuale abruzzese n. 1808 del 26-27.9.2018, la pronuncia di sentenza di condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 45.234,65 a titolo di sorte capitale, somma precedentemente corrisposta.
6. E' stato possibile accertare attraverso la ricognizione effettuata da parte del Condominio, tutte le poste di debito dovute dalla Società convenuta, con specifica documentazione prodotta in atti e vagliata attentamente da parte della scrivente e che qui di seguito si riporta: SULLA SORTE CAPITALE 1. In ossequio al provvedimento emanato dalla Corte Distrettuale abruzzese n. 1808 del 26-27.9.2018, in virtù delle considerazioni sopra esposte, la società è tenuta a Controparte_3 restituire al la s a titolo di Controparte_1 sorte capita risposta, così determinata:
1.1.a) Euro 25.174,58, oggetto di pignoramento presso terzi, giusta atto del 19.7.2012, somma assegnata con ordinanza del 23.10.2012 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Sulmona, procedimento n. 280/2012 R.G.E.;
1.1.b) Euro 1.946,93, oggetto di compensazione con i crediti costituiti da oneri condominiali vantati dal nei confronti della società Controparte_1
'udienza del 4.12.2012 del Controparte_3
2 R.G.E. del Tribunale di Sulmona:
1.1.b-1) Euro 734,68 per la gestione straordinaria 2011;
1.1.b-2) Euro 1.212,25 per la gestione ordinaria 2012;
1.1.c) Euro 15.993,13 per sorte capitale, oggetto di compensazione con i crediti vantati dal nei Controparte_1 confronti della società tiva Controparte_3 immobiliare n. 39/201 lmona, come da deduzione all'udienza del 4.12.2012 del procedimento n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona;
1.1.d) Euro 2.120,01 per spese di lite, oggetto di compensazione con i crediti vantati dal nei confronti Controparte_1 della società a esecutiva Controparte_3 immobiliare n. di Sulmona, come da relativa ordinanza del 4.4.2017:
1.1.d-1) Euro 537,02 per spese di procedura concernenti il professionista delegato, Avv. Anna Rita Di Loreto;
1.1.d-2) Euro 1.582,99 per spese del custode, Geom. 2 degli Parte_1 interessi maturati sulla sorte capitale 2.1 I CP_3
è tenuta a corrispondere al
[...] Controparte_1 rati sulle predette somm gliatamente indicato:
2.1.i) su Euro 25.174,58 a decorrere dal 23.10.2012, data del pagamento parziale sino al saldo;
2.1.ii) su Euro 1.946,93 a decorrere dal 4.12.2012, data del pagamento parziale sino al saldo;
2.1.iii) su Euro 15.993,13 a decorrere dal 4.12.2012, data del pagamento parziale sino al saldo;
2.1.iiii) su Euro 2.120,01, a decorrere dal 4.4.2017, data del pagamento parziale sino al saldo.
3. del risarcimento del danno, ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per messa in esecuzione, senza la normale prudenza, di un titolo di cui risulti accertata l'inesistenza 3.1 Sulla base della autorevole indicazione fornita dal Giudice di Legittimità, occorre risarcire il danno cagionato dalla , Controparte_3 la quale ha posto in esecuzione Tribunale di Sulmona, titolo precario in quanto non definitivo e sub judice al momento della sua esecuzione. In virtù delle considerazioni sopra esposte, la società è tenuta a ristorare al Controparte_3 Controparte_1
l a titolo di risarciment
[...] inato:
3.1.a) Euro 2.159,12, come da parcella n. 8 del 1.4.2020 dell'Avv. Pietro Savastano, pari alle spese sostenute per la difesa nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, promossa dalla avente a oggetto la Controparte_3 messa in esecuzione della 012 del Tribunale di Sulmona, successivamente totalmente riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila, costituente titolo precario perché sub judice e pertanto senza la normale prudenza;
3.1.b) Euro 1.698,84 [pari a Euro 1.200,00 di competenze liquidate dal G.E.; Euro 150,00 di rimborso forfettario pari al 12,50% all'epoca del 2012; Euro 54,00 di CPA al 4% all'epoca del 2012; Euro 294,84 di IVA pari al 21% all'epoca del 2012] , corrisposta a titolo di spese legali siccome liquidate dal G.E. con ordinanza del 23.10.2012 nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, promossa dalla avente a oggetto la Controparte_3 messa in esecuzione della 012 del Tribunale di Sulmona, successivamente totalmente riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila, costituente titolo precario perché sub judice e pertanto senza la normale prudenza.
4. degli interessi maturati sul risarcimento del danno 4.1 La società è tenuta a corrispondere al Controparte_3 rati sulle predette somme Controparte_1 liatamente indicato:
4.1.a) su Euro 2.159,12 a decorrere dal 1.4.2020, data del pagamento sino al saldo;
4.1.b) su Euro 1.698,84 a decorrere dal 23.10.2012, data del pagamento sino al saldo. – OLTRE ALLE SPESE DI LITE DELLA CAUSA ODIERNA con la condanna della convenuta contumace alla rifusione delle Controparte_5 spese di lite. 5. delle rsuali ammontano complessivamente a Euro 1.369,47, così determinate:
5.1.a) Euro 259,00 per contributo unificato;
5.1.b) Euro 27,00 per marca da bollo;
5.1.c) Euro 1.070,47 per spese di notificazione a mani, ripetuta per ben tre volte, del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 24.2.2023 e del pedissequo decreto alla società , compiuta dall' presso Controparte_3 Pt_2 la Cort o l'intervento legale romano. Tali spese sono consacrate nella parcella n. 17 del 4.4.2024, già acquisita al patrimonio della presente causa;
5.1.d) Euro 6,50 per la raccomanda A/R del 18.11.2020 a firma dell'Avv. Pietro Savasatano;
5.1.e) Euro 6,50 per la raccomanda A/R del 12.4.2022 a firma dell'Avv. Pietro Savasatano. 5.2 delle competenze di avvocato).
7. Sono stati richiamati i relativi titoli dei crediti vantati sia con riferimento alle somme a titolo di spese di lite liquidate, sia per il primo che per il secondo grado, con la richiesta di restituzione di tutte le somme dal ricorrente corrisposte in esecuzione del provvedimento CP_1 me riportate dal ricorrente:(a-1) La Corte di CP_1
Appello di L'Aquila con sentenz 26- 27.9.2018, non gravata e perciò definitivamente passata in cosa giudicata, resa nel procedimento iscritto sotto il n. 835/2012 R.G., in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 235/2012 del Tribunale di Sulmona, accoglieva integralmente la impugnazione proposta dal e, per l'effetto, Controparte_1 rigettava);COSI' delle somme corrisposte a titolo di sorte capitale e CP_7 spese di lite in r delle procedure esecutive incardinate dalla società in ragione della sentenza n. Controparte_3
n definitiva:(a-2) le somme corrisposte a titolo di sorte capitale e spese di lite in ragione delle procedure esecutive incardinate dalla società Controparte_3 in ragione della sentenza n. 23 definitiva e, anzi, sub judice in quanto devoluta al vaglio critico del Giudice di Appello mediante impugnazione. L'attivazione di un titolo precario, tale poiché non definitivo implica la obbligazione per il creditore procedente di restituzione di quanto pagato dal debitore in ragione della esecuzione radicata).
8. Il rigetto della domanda già avanzata dalla Controparte_3
con l'accoglimento dell'appello
[...] CP_1 nde legittima la richiesta di restituzione di tut
[...]
in esecuzione della sentenza n. 235/2012 del CP_1
Tribunale ome elencate dalricorrente e specificatamente riportate avendo l' messo in esecuzione detta Controparte_3 sentenza senza la n o titolo precario perché sub judice.
9. Il Condominio ricorrente ha fornito compiutamente prova documentale della inadempienza della Società la quale non Controparte_3 solo non ha dato alcun riscontr e inviate del novembre 2020 e del mese di aprile 2022 contenenti invito alla negoziazione assistita e rimaste inevase, ma, nonostante la regolare notifica del decreto di introduzione dell'odierno giudizio,sceglieva di non costituirsi e di restare contumace.
10. Alcuna somma è stata versata e a tutt'oggi il credito così come è stato individuato dalla ricorrente nelle poste specificate sia quanto a sorte capitale che ad interessi e spese legali è da considerarsi certo, liquido ed esigibile essendone stata provata la fondatezza attraverso la documentazione prodotta in atti. 11. Rilevato in sintesi: - che è stato specificato e individuato l'ammontare del credito vantato;
- che le spese di lite devono seguire la soccombenza con applicazione dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 n.55 per la fascia di riferimento (Scaglione Euro 26.000,01 /Euro 52.000,00); -che sono state adite correttamente le vie giudiziarie da parte del ricorrente per l'accertamento di quanto dovuto con la CP_1 scel cazione del rito semplificato di cognizione volto ad attivare le procedure di recupero del credito vantato come da art. 281 decies c.p.c.; - che dal canto suo la società Controparte_3 nulla ha eccepito a propria difesa non costitu 12. La domanda di cui al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. c.p.c. presentata dal in persona del suo Parte_3
l.rap essere accolta. 13. Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito che all'esecutato (opponente) spetterà sempre la tutela distintamente prevista dall'art. 96 c.p.c., comma 2, per l'ipotesi, appunto, di messa in esecuzione, senza la normale prudenza, di un titolo di cui risulti accertata l'inesistenza; e pertanto l'esposta ricostruzione non lascia residuare altre criticità (sent.Cass. n. 31955 del 14.9.2018, depositata il 11.12.2018).
14. E' possibile dichiarare che è stato cagionato alla opponente un danno da parte della , la quale ha Controparte_3 posto in esecuzione la sentenza n. 235 del 17.5.2012 del Tribunale di Sulmona, costituente un titolo precario in quanto non definitivo e sub judice al momento della sua esecuzione.
15. Il credito vantato dalla parte ricorrente è provato poichè ampiamente documentato e, anche quanto alle spese di lite, è rispondente ai parametri di cui al D.M.n.55/2014. Alla soccombenza segue la condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio come da dispositivo.
16.
Ritenuto che
ulteriori accertamenti non sono consentiti nel presente procedimento.
PQM
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in persona del suo Amministratore p.t. nei Controparte_1 conf in persona Controparte_8 del suo l.r. ttate, così provvede: a) Accoglie il ricorso ex art.281 decies c.p.c.; b) Riconosce in favore del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. il diritto e 45.234,65 a titolo di sorte capitale, precedentemente corrisposta oltre a somme dovute a titolo di interessi legali come nei calcoli di cui al ricorso introduttivo punti C-1); C-2); C- 3); C-4); oltre alla somma di cui al punto D-1) ai sensi dell'art. 96, II comma, c.p.c., per Euro 2.159,12, in favore dell'Avv. Pietro Savastano per spese legali della procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E.; oltre a rivalutazione monetaria D-2) da determinarsi in base agli indici Istat dalla data dell'evento del giorno 01/04/2020, sino al giorno del soddisfo;
OLTRE AL danno da ritardo, da rivalutarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'evento del giorno 01/04/2020 fino al giorno del soddisfo;
OLTRE AL PUNTO D-3) ai dell'art. 96, II comma, c.p.c. per Euro 1.698,84 corrispondente alle spese di lite di cui alla ordinanza del G.E. in data 23.10.2012 resa nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, a carico del D-OLTRE rivalutazione monetaria da Controparte_1 determinarsi i lla data dell'evento del 23/10/2012, sino al giorno del soddisfo oltre ad interessi legali;
-CONDANNA La in liquidazione in persona Controparte_5 del suo l.rappre re del
[...] delle competenze di lite Controparte_9
o 3.397,00 (Val.Medi DM 55/2014-fase studio, introduttiva e decisionale)oltre alle spese generali al 15%, C.A.P. 4% e i.v.a. come per legge dovuti. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Sulmona, 09.02.2025 Il G.On. f.to digit Daniela D'Ambrosio
Tribunale di Sulmona
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Sulmona in composizione monocratica, nella persona del G.On. Dott.ssa Daniela D'Ambrosio, pronuncia, la seguente: Sentenza su ricorso ex art. 281 terdecies c.p.c.
-nella causa iscritta al n.214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 fra le parti:
, Codice Fiscale , con sede in Controparte_1 P.IVA_1 onte Rotella n. del suo legale rappresentate pro tempore e amministratore, Dr. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Savastano presso il proprio domicilio in Castel di Sangro (AQ) alla Via Panoramica n. 3, giusta mandato steso in calce al ricorso introduttivo (PEC: Email_1
-RICORRENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
in uo legale rappresentante pro tempore e liquidatore, Signor , C.F. Controparte_4
, residente in (00151) Roma alla V 8, C.F._1
-CONVENUTO CONTUMACE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 24.2.2023, depositato in data 04/04/2023 il in persona del suo l.rappresentante p.t. Controparte_1 adiva innanzi a la Controparte_5
in persona del l.r. p.t. per
[...]
…. accertare e dichiarare che in ossequio al provvedimento emanato dalla Corte Distrettuale abruzzese n. 1808 del 26-27.9.2018, non impugnata e perciò definitivamente passata in cosa giudicata, la società
[...]
è tenuta a restituire al Controparte_3 CP_1 CP_1 er l'effetto, condannare Controparte_3
al pagamento della somma di Euro
[...]
oltre interessi legali come appreso: C-1) su Euro 25.174,58 Controparte_1
012 sino al saldo;
C-2) su Euro 1.946,93 a decorrere dal 4.12.2012 sino al saldo;
C-3) su Euro 15.993,13 a decorrere dal 4.12.2012 sino al saldo;
C-4) su Euro 2.120,01, a decorrere dal 4.4.2017 sino al saldo;
D) accertare e dichiarare che la società ha posto in Controparte_3 esecuzione la sentenza n. mona, titolo precario in quanto non definitivo e sub judice al momento della sua esecuzione e pertanto senza la normale prudenza, successivamente totalmente riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila; D-1) per l'effetto, a mente dell'art. 96, II comma, c.p.c., accertare e dichiarare che la società ha Controparte_3 cagionato al u lla Controparte_1
n. 08/2020 d tro Savastano, pari alle spese sostenute per la difesa nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, promossa dalla avente a oggetto la messa in Controparte_3 esecuzione della sentenza Tribunale di Sulmona;
D-2) il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dalla data dell'evento, 1.4.2020, sino al giorno del soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'evento, 1.4.2020, al giorno del soddisfo, essendo l'istante abituale risparmiatore che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
D-3) per l'effetto, a mente dell'art. 96, II comma, c.p.c., accertare e dichiarare che la società
ha cagionato un danno di Euro 1.698,84, Controparte_3 suo favore dal G.E. nella ordinanza del 23.10.2012 resa nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, a carico del D-4) il tutto, in ogni Controparte_1 caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dalla data dell'evento, 23.10.2012, sino al giorno del soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'evento, 23.10.2012, al giorno del soddisfo, essendo l'istante abituale risparmiatore che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
E) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la resistente
al risarcimento in favore del Controparte_3 CP_1 onsabilità aggravata, ex a
[...] li e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia. F) con vittoria di spese, competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2. Iscritta la causa innanzi il competente Tribunale di Sulmona, veniva emesso decreto in data 07.04.2023 e fissata la udienza di comparizione del 4.7.2023, con onere a carico della ricorrente per la notificazione dell'atto introduttivo e del pedissequo provvedimento. A detta udienza il magistrato cui era stata precedentemente assegnata la causa, dott.ssa Giamminonni, rinviava all'udienza del 22/11/2023, avendo disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Essendo stato nel frattempo assegnato al ruolo di questo Giudice il fascicolo in esame n. 214/2023 R.G. ,la causa veniva differita all'udienza del 4.12.2023 ove, su richiesta del difensore della ricorrente è stato assegnato ulteriore termine per poter rinnovare la notifica alla parte convenuta e nello specifico al legale rappresentante della
, stante l'errore del notificante Controparte_5 atore della Controparte_5
; veniva rinviata l'udienza al 1 Controparte_3
024.
3. Alla detta udienza, constatata la regolarità del rinnovo della notifica alla parte convenuta, veniva dichiarata la sua contumacia. Si dava atto del deposito nel fascicolo telematico di ulteriore parcella da parte del ricorrente (n.17 del
4/4/2024 dell'Avv. Simone Attianese del Foro di Roma) relativa ad attività di notificazione dell'atto. Chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con contestuale discussione orale oltre all'assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive scritte.
4. Veniva dichiarata la contumacia della e trattenuta la Controparte_3 causa a sentenza sulle conclusioni preci rente come da verbale in atti, sulla base della documentazione acquisita nel fascicolo telematico.
5. Il ricorso proposto dal è fondato e merita accoglimento Controparte_1 per i motivi che seguono: a) l'istante era stato condannato con sentenza del Tribunale di CP_1
Sulmon 7.5.2012 (n. 92/2006 R.G.A.C.) a pagare alla società
Euro 31.790,24 per sorte capitale, Controparte_3 ente pari a Euro 7.152,92 (come si legge nell'atto di precetto del 16.6.2012), le spese di lite pari a Euro 4.800,00 per competenze, oltre accessori di legge, nonché Euro 250,00 per spese esenti [Cfr. allegato n. 3) delle produzioni]; b) con atto di precetto del 16.6.2012 la società Controparte_3
intimava al
[...] Controparte_1 lla sentenza resa dal Tribunale di Sulmona, munita della formula esecutiva e, quindi, della somma di Euro 44.250,89 (di Euro 44.240,61 a cui aggiungere le spese di notificazione di Euro 10,28), tra cui i 2/3 delle spese di C.T.U., complessivamente pari a Euro 7.152,92, per un totale di Euro 4.768,61; c) con atto del 3.7.2012 il ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 23 nale di Sulmona [Cfr. allegato n. 6); d) la società procedeva nei confronti Controparte_3 del presso terzi del conto Controparte_1 corr filiale di SO (AQ), Controparte_6 ponendo dunque in esecuzione la sentenza n. 235 del 17.5.2012 del Tribunale di Sulmona [Cfr. allegato n. 7); e) con ordinanza del 23.10.2012 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Sulmona aveva disposto a favore della società Controparte_3
l'assegnazione della somma di Eu
[...] er di Euro 44.136,39, oltre la condanna di Euro 1.200,00 oltre accessori di legge, [Cfr. allegato n. 8), iscrivendo la procedura esecutiva n. 280/2012 R.G.E. innanzi al Tribunale di Sulmona;
f) la somma pari ad € 25.174,58 era stata dal Condominio ricorrente effettivamente pagata, giusta estratto al 31.1.2013 del conto corrente n. 55435333 intestato al allegato in atti;
Controparte_1
g) il sospensione della predetta Controparte_1 procedura esecutiva con ricorso del 24.10.2012 che veniva accolta dal Tribunale di Sulmona e rinviata la causa per il prosieguo all'udienza del 4.12.2012 ove otteneva di compensare il debito residuale ancora in essere a detta data nei confronti della , CP_3 Controparte_3 all'esito del pignoramento press società(oneri condominiali pari ad Euro 734,68 per la gestione straordinaria 2011;Euro 1.212,25, per la gestione ordinaria 2012; Euro 15.993,13 -come da precisazione di credito del 3.12.2012 a firma degli Avv.ti Gaetano Biasella e Claudia Iacobucci- concernente la procedura esecutiva immobiliare n. 39/2011 R.G.E. del Tribunale di Sulmona [Cfr. allegato n. 12); h) successivamente la procedura esecutiva n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona è stata dichiarata estinta con provvedimento reso all'udienza del 12.12.2012 così pure la procedura esecutiva immobiliare n. 39/2011 R.G.E. del Tribunale di Sulmona per inattività delle parti(ordinanza del 4.4.2017) con ogni onere e spese a carico del Controparte_1
(inerenti le attività svolte dal professionista del Loreto, per Euro 537,02 nonchè dal custode, Geom. Parte_1
per Euro 1.582,99 come in atti documentato);
[...]
i) va parte ricorrente anche l'esborso di spese legali pari a Euro 2.159,12 sostenute per la procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona;
j) veniva proposto appello avanti la Corte di Appello di L'Aquila che, con sentenza n. 1808 del 26-27.9.2018, non gravata da impugnativa e perciò definitivamente passata in cosa giudicata, (n. 835/2012 R.G.) riformava l'impugnata sentenza n. 235/2012 del Tribunale di Sulmona con accoglimento delle ragioni dell'appellante odierno ricorrente;
la sentenza nulla disponeva in ordine alla restituzione di quanto già pagato dal a favore della società Controparte_1 Controparte_3 tenza n. 235/2012 del
[...]
k) io adiva l'Autorità giudiziaria richiedendo, in ossequio al provvedimento emanato dalla Corte Distrettuale abruzzese n. 1808 del 26-27.9.2018, la pronuncia di sentenza di condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 45.234,65 a titolo di sorte capitale, somma precedentemente corrisposta.
6. E' stato possibile accertare attraverso la ricognizione effettuata da parte del Condominio, tutte le poste di debito dovute dalla Società convenuta, con specifica documentazione prodotta in atti e vagliata attentamente da parte della scrivente e che qui di seguito si riporta: SULLA SORTE CAPITALE 1. In ossequio al provvedimento emanato dalla Corte Distrettuale abruzzese n. 1808 del 26-27.9.2018, in virtù delle considerazioni sopra esposte, la società è tenuta a Controparte_3 restituire al la s a titolo di Controparte_1 sorte capita risposta, così determinata:
1.1.a) Euro 25.174,58, oggetto di pignoramento presso terzi, giusta atto del 19.7.2012, somma assegnata con ordinanza del 23.10.2012 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Sulmona, procedimento n. 280/2012 R.G.E.;
1.1.b) Euro 1.946,93, oggetto di compensazione con i crediti costituiti da oneri condominiali vantati dal nei confronti della società Controparte_1
'udienza del 4.12.2012 del Controparte_3
2 R.G.E. del Tribunale di Sulmona:
1.1.b-1) Euro 734,68 per la gestione straordinaria 2011;
1.1.b-2) Euro 1.212,25 per la gestione ordinaria 2012;
1.1.c) Euro 15.993,13 per sorte capitale, oggetto di compensazione con i crediti vantati dal nei Controparte_1 confronti della società tiva Controparte_3 immobiliare n. 39/201 lmona, come da deduzione all'udienza del 4.12.2012 del procedimento n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona;
1.1.d) Euro 2.120,01 per spese di lite, oggetto di compensazione con i crediti vantati dal nei confronti Controparte_1 della società a esecutiva Controparte_3 immobiliare n. di Sulmona, come da relativa ordinanza del 4.4.2017:
1.1.d-1) Euro 537,02 per spese di procedura concernenti il professionista delegato, Avv. Anna Rita Di Loreto;
1.1.d-2) Euro 1.582,99 per spese del custode, Geom. 2 degli Parte_1 interessi maturati sulla sorte capitale 2.1 I CP_3
è tenuta a corrispondere al
[...] Controparte_1 rati sulle predette somm gliatamente indicato:
2.1.i) su Euro 25.174,58 a decorrere dal 23.10.2012, data del pagamento parziale sino al saldo;
2.1.ii) su Euro 1.946,93 a decorrere dal 4.12.2012, data del pagamento parziale sino al saldo;
2.1.iii) su Euro 15.993,13 a decorrere dal 4.12.2012, data del pagamento parziale sino al saldo;
2.1.iiii) su Euro 2.120,01, a decorrere dal 4.4.2017, data del pagamento parziale sino al saldo.
3. del risarcimento del danno, ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per messa in esecuzione, senza la normale prudenza, di un titolo di cui risulti accertata l'inesistenza 3.1 Sulla base della autorevole indicazione fornita dal Giudice di Legittimità, occorre risarcire il danno cagionato dalla , Controparte_3 la quale ha posto in esecuzione Tribunale di Sulmona, titolo precario in quanto non definitivo e sub judice al momento della sua esecuzione. In virtù delle considerazioni sopra esposte, la società è tenuta a ristorare al Controparte_3 Controparte_1
l a titolo di risarciment
[...] inato:
3.1.a) Euro 2.159,12, come da parcella n. 8 del 1.4.2020 dell'Avv. Pietro Savastano, pari alle spese sostenute per la difesa nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, promossa dalla avente a oggetto la Controparte_3 messa in esecuzione della 012 del Tribunale di Sulmona, successivamente totalmente riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila, costituente titolo precario perché sub judice e pertanto senza la normale prudenza;
3.1.b) Euro 1.698,84 [pari a Euro 1.200,00 di competenze liquidate dal G.E.; Euro 150,00 di rimborso forfettario pari al 12,50% all'epoca del 2012; Euro 54,00 di CPA al 4% all'epoca del 2012; Euro 294,84 di IVA pari al 21% all'epoca del 2012] , corrisposta a titolo di spese legali siccome liquidate dal G.E. con ordinanza del 23.10.2012 nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, promossa dalla avente a oggetto la Controparte_3 messa in esecuzione della 012 del Tribunale di Sulmona, successivamente totalmente riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila, costituente titolo precario perché sub judice e pertanto senza la normale prudenza.
4. degli interessi maturati sul risarcimento del danno 4.1 La società è tenuta a corrispondere al Controparte_3 rati sulle predette somme Controparte_1 liatamente indicato:
4.1.a) su Euro 2.159,12 a decorrere dal 1.4.2020, data del pagamento sino al saldo;
4.1.b) su Euro 1.698,84 a decorrere dal 23.10.2012, data del pagamento sino al saldo. – OLTRE ALLE SPESE DI LITE DELLA CAUSA ODIERNA con la condanna della convenuta contumace alla rifusione delle Controparte_5 spese di lite. 5. delle rsuali ammontano complessivamente a Euro 1.369,47, così determinate:
5.1.a) Euro 259,00 per contributo unificato;
5.1.b) Euro 27,00 per marca da bollo;
5.1.c) Euro 1.070,47 per spese di notificazione a mani, ripetuta per ben tre volte, del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 24.2.2023 e del pedissequo decreto alla società , compiuta dall' presso Controparte_3 Pt_2 la Cort o l'intervento legale romano. Tali spese sono consacrate nella parcella n. 17 del 4.4.2024, già acquisita al patrimonio della presente causa;
5.1.d) Euro 6,50 per la raccomanda A/R del 18.11.2020 a firma dell'Avv. Pietro Savasatano;
5.1.e) Euro 6,50 per la raccomanda A/R del 12.4.2022 a firma dell'Avv. Pietro Savasatano. 5.2 delle competenze di avvocato).
7. Sono stati richiamati i relativi titoli dei crediti vantati sia con riferimento alle somme a titolo di spese di lite liquidate, sia per il primo che per il secondo grado, con la richiesta di restituzione di tutte le somme dal ricorrente corrisposte in esecuzione del provvedimento CP_1 me riportate dal ricorrente:(a-1) La Corte di CP_1
Appello di L'Aquila con sentenz 26- 27.9.2018, non gravata e perciò definitivamente passata in cosa giudicata, resa nel procedimento iscritto sotto il n. 835/2012 R.G., in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 235/2012 del Tribunale di Sulmona, accoglieva integralmente la impugnazione proposta dal e, per l'effetto, Controparte_1 rigettava);COSI' delle somme corrisposte a titolo di sorte capitale e CP_7 spese di lite in r delle procedure esecutive incardinate dalla società in ragione della sentenza n. Controparte_3
n definitiva:(a-2) le somme corrisposte a titolo di sorte capitale e spese di lite in ragione delle procedure esecutive incardinate dalla società Controparte_3 in ragione della sentenza n. 23 definitiva e, anzi, sub judice in quanto devoluta al vaglio critico del Giudice di Appello mediante impugnazione. L'attivazione di un titolo precario, tale poiché non definitivo implica la obbligazione per il creditore procedente di restituzione di quanto pagato dal debitore in ragione della esecuzione radicata).
8. Il rigetto della domanda già avanzata dalla Controparte_3
con l'accoglimento dell'appello
[...] CP_1 nde legittima la richiesta di restituzione di tut
[...]
in esecuzione della sentenza n. 235/2012 del CP_1
Tribunale ome elencate dalricorrente e specificatamente riportate avendo l' messo in esecuzione detta Controparte_3 sentenza senza la n o titolo precario perché sub judice.
9. Il Condominio ricorrente ha fornito compiutamente prova documentale della inadempienza della Società la quale non Controparte_3 solo non ha dato alcun riscontr e inviate del novembre 2020 e del mese di aprile 2022 contenenti invito alla negoziazione assistita e rimaste inevase, ma, nonostante la regolare notifica del decreto di introduzione dell'odierno giudizio,sceglieva di non costituirsi e di restare contumace.
10. Alcuna somma è stata versata e a tutt'oggi il credito così come è stato individuato dalla ricorrente nelle poste specificate sia quanto a sorte capitale che ad interessi e spese legali è da considerarsi certo, liquido ed esigibile essendone stata provata la fondatezza attraverso la documentazione prodotta in atti. 11. Rilevato in sintesi: - che è stato specificato e individuato l'ammontare del credito vantato;
- che le spese di lite devono seguire la soccombenza con applicazione dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 n.55 per la fascia di riferimento (Scaglione Euro 26.000,01 /Euro 52.000,00); -che sono state adite correttamente le vie giudiziarie da parte del ricorrente per l'accertamento di quanto dovuto con la CP_1 scel cazione del rito semplificato di cognizione volto ad attivare le procedure di recupero del credito vantato come da art. 281 decies c.p.c.; - che dal canto suo la società Controparte_3 nulla ha eccepito a propria difesa non costitu 12. La domanda di cui al ricorso ex art. 281 decies c.p.c. c.p.c. presentata dal in persona del suo Parte_3
l.rap essere accolta. 13. Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito che all'esecutato (opponente) spetterà sempre la tutela distintamente prevista dall'art. 96 c.p.c., comma 2, per l'ipotesi, appunto, di messa in esecuzione, senza la normale prudenza, di un titolo di cui risulti accertata l'inesistenza; e pertanto l'esposta ricostruzione non lascia residuare altre criticità (sent.Cass. n. 31955 del 14.9.2018, depositata il 11.12.2018).
14. E' possibile dichiarare che è stato cagionato alla opponente un danno da parte della , la quale ha Controparte_3 posto in esecuzione la sentenza n. 235 del 17.5.2012 del Tribunale di Sulmona, costituente un titolo precario in quanto non definitivo e sub judice al momento della sua esecuzione.
15. Il credito vantato dalla parte ricorrente è provato poichè ampiamente documentato e, anche quanto alle spese di lite, è rispondente ai parametri di cui al D.M.n.55/2014. Alla soccombenza segue la condanna della parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio come da dispositivo.
16.
Ritenuto che
ulteriori accertamenti non sono consentiti nel presente procedimento.
PQM
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal in persona del suo Amministratore p.t. nei Controparte_1 conf in persona Controparte_8 del suo l.r. ttate, così provvede: a) Accoglie il ricorso ex art.281 decies c.p.c.; b) Riconosce in favore del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. il diritto e 45.234,65 a titolo di sorte capitale, precedentemente corrisposta oltre a somme dovute a titolo di interessi legali come nei calcoli di cui al ricorso introduttivo punti C-1); C-2); C- 3); C-4); oltre alla somma di cui al punto D-1) ai sensi dell'art. 96, II comma, c.p.c., per Euro 2.159,12, in favore dell'Avv. Pietro Savastano per spese legali della procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E.; oltre a rivalutazione monetaria D-2) da determinarsi in base agli indici Istat dalla data dell'evento del giorno 01/04/2020, sino al giorno del soddisfo;
OLTRE AL danno da ritardo, da rivalutarsi anno per anno sulle somme via via rivalutate dalla data dell'evento del giorno 01/04/2020 fino al giorno del soddisfo;
OLTRE AL PUNTO D-3) ai dell'art. 96, II comma, c.p.c. per Euro 1.698,84 corrispondente alle spese di lite di cui alla ordinanza del G.E. in data 23.10.2012 resa nella procedura esecutiva iscritta sotto il n. 280/2012 R.G.E. del Tribunale di Sulmona, a carico del D-OLTRE rivalutazione monetaria da Controparte_1 determinarsi i lla data dell'evento del 23/10/2012, sino al giorno del soddisfo oltre ad interessi legali;
-CONDANNA La in liquidazione in persona Controparte_5 del suo l.rappre re del
[...] delle competenze di lite Controparte_9
o 3.397,00 (Val.Medi DM 55/2014-fase studio, introduttiva e decisionale)oltre alle spese generali al 15%, C.A.P. 4% e i.v.a. come per legge dovuti. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Sulmona, 09.02.2025 Il G.On. f.to digit Daniela D'Ambrosio