Articolo 64 della Legge 3 febbraio 1963, n. 528
Articolo 63Articolo 65
Versione
11 maggio 1963
Art. 64.
E' approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio 1948-49 nelle seguenti risultanze:
Entrate................................. L. 2.935.333,20 Spese................................... " 645.814,39
----------------------- Avanzo... L. 2.286.518,81
-----------------------
Entrata in vigore il 11 maggio 1963