Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/06/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Geremia Biancardi e Luigi Salvatore Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC geremia.biancardi@pecavvocatinola.it e luigis.iasevoli@avvocatiavellinopec.it;
contro
-OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in NO, al corso Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
- della determinazione prot. n. -OMISSIS-del 30 gennaio 2024, con la quale è stata disposta la soppressione della rivendita speciale n. 2 , con annessa ricevitoria del lotto, sita in-OMISSIS-) alla-OMISSIS-;
- dei verbali dei sopralluoghi redatti dall’-OMISSIS- ed effettuati rispettivamente in data 18 ottobre 2023 e 23 gennaio 2024, ove e per quanto lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Uditi per le parti i difensori all’udienza pubblica del giorno -OMISSIS-, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato -OMISSIS- la deducente ha impugnato la determina adottata dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di -OMISSIS- (d’ora in poi anche -OMISSIS-) recante la soppressione della rivendita speciale n. 2 istituita nel Comune di-OMISSIS-, all’interno dell’impianto di distribuzione carburanti “-OMISSIS- ” di-OMISSIS-, sulla base del seguente rilievo: “alla data odierna … non risultano rispettati i parametri dimensionali minimi previsti per le rivendite speciali”. Segnatamente, all’esito dei sopralluoghi effettuati dai funzionari dell’-OMISSIS-. in data 17 ottobre 2023 e 23 gennaio 2024 nel detto impianto, se da un lato è stata accertata la legittima estensione dei locali chiusi destinati alla rivendita dei tabacchi e all’attività del bar “ -OMISSIS- ” (pari a 50 metri quadrati), dall’altro, contestualmente, è stata rilevata l’insussistenza del requisito minimo dimensionale riferito all’area esterna, pari a 275 metri quadrati (a fronte dei 500 metri quadrati richiesti dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Ciò in difformità dall’originaria autorizzazione rilasciata alla ricorrente in data 8 marzo 2016 dall’-OMISSIS-., in base alla quale: “dal sopralluogo effettuato in data 19/02/2016 prot. n. 21283 giusto O.d.s. del 18/02/2016 … emerge che il locale è ubicato lungo la strada provinciale… con una superficie di oltre 50 mq. e ricade sull’impianto di distribuzione carburanti di circa mq. 630, come da misurazione effettuata con la ruota metrica”.
Pertanto, sulla base di quanto sopra, all’esito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con la parte e dopo aver inutilmente intimato il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di soppressione odiernamente impugnato.
2. L’esponente ha censurato tale determinazione, con un unico motivo di ricorso, così formulato in rubrica: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.28, COMMA 8, LETTERA B, DEL D.L. N°98/2011 CONVERTITO NELLA LEGGE 111/2011 E SS. MM. E II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 115 della LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA 21 APRILE 2020 N°7 - VIOLAZIONE ARTT. 41 E 97 COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’ERRONEITA’ DELL’ISTRUTTORIA ESEGUITA – VIOLAZIONE ART.3 DELLA LEGGE 241/90 PER ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE RESA – ILLOGICITA’ - ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.7 LEGGE 241/90” . Ivi si assume sostanzialmente che l’-OMISSIS-. avrebbe erroneamente calcolato l’estensione dell’impianto carburanti in discussione, quantificandola in 275 metri quadrati (in luogo dei 420 metri quadrati individuati da parte ricorrente) facendo riferimento alla sola superficie netta della particella n. 605, escludendo dal detto calcolo i manufatti presenti sull’area, le strutture di erogazione carburanti nonché l’estensione della sottostante particella catastale n. 341.
3. In data -OMISSIS- si è costituita in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di -OMISSIS-, col patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando articolata memoria e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, su richiesta di parte ricorrente, la discussione della domanda cautelare è stata differita alla camera di consiglio del -OMISSIS- in esito alla quale – preso atto del deposito di parte attrice di una perizia giurata, attestante una superficie dell’impianto de quo “di mq 524 e, precisamente mq. 420 nell’ambito della particella 605 e mq 104 dell’ambito della particella 341 ” – è stato disposto un riesame della vicenda contenziosa, da effettuarsi in contraddittorio tra le parti e “ previo sopralluogo ”, al fine di chiarire l’effettiva misurazione dell’esercizio commerciale in parola e, quindi, la sussistenza o meno del parametro minimo dimensionale oggetto di contestazione.
In esecuzione dell’incombente istruttorio, l’-OMISSIS-. ha depositato il verbale del 3 giugno 2024.
5. Alla camera di consiglio del-OMISSIS- su richiesta di parte ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare, in vista della fissazione dell’udienza di merito.
6. Le parti hanno successivamente depositato memorie difensive e documenti, insistendo nelle rispettive richieste.
7. All’udienza pubblica del -OMISSIS-, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Giova premettere un sintetico cenno al quadro normativo in cui si colloca l’odierna controversia.
Al riguardo, l’articolo 6 del Regolamento sulla disciplina della distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo, approvato col decreto del -OMISSIS- del 21 febbraio 2013, n. 38 - così come modificato dal decreto del -OMISSIS- 12 febbraio 2021, n. 51 - prevede che “l’istituzione della rivendita speciale all’interno di impianti di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, nonché dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi”; parametri, questi, previsti all’articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, secondo cui: “l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq., a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq”. Tale ultimo disposto normativo è stato altresì testualmente richiamato dall’art. 12 della legge regionale Campania 30 luglio 2013, n. 8 (“Norme per la qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”).
In ordine, poi, alla definizione di “ impianto di distribuzione carburante ”, l’art. 115, comma 1, lettera c), della legge regionale Campania n. 7 del 2020 stabilisce che tale struttura è “il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, all’esterno della sede stradale, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all’automobile ed all’automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra”.
9. Ciò posto, la principale questione da sciogliere al fine di valutare la legittimità del provvedimento impugnato verte sulla correttezza o meno delle modalità seguite dall’-OMISSIS-. per il calcolo dell’area esterna della rivendita speciale in parola. Come si è anticipato nella parte in fatto, questa Sezione ha disposto sul punto l’esecuzione di un incombente istruttorio, il cui esito è compendiato nel verbale del 3 giugno 2024, ove è stato verificata la perdurante mancanza del requisito dimensionale già contestata, nei seguenti termini testuali: “la superfice dell’area di servizio di cui alla particella catastale 605 è pari a circa 420 (quattrocentoventi) metri quadrati (…) nell’ambito della particella catastale 341 è stata ripristinata un’area di circa 104 (centoquattro) metri quadrati (…) collegata al piazzale dell’impianto di distribuzione carburanti mediante una scala metallica e costituita da ampi gradoni in pendenza su cui sono collocati bidoni per la raccolta dei rifiuti, sedie, tavolini, accessori (…) con riferimento all’area recentemente ripristinata nell’ambito della particella catastale 341, la stessa (…) non essendo accessibile agli autoveicoli, non può essere considerata parcheggio, né è utilizzabile quale area di manovra; considerata la poco agevole praticabilità della stessa, risulta anche difficilmente destinata ai manufatti per i servizi all’automobile ed all’automobilista. ”.
Occorre pertanto chiarire se, nella misurazione della particella n. 605, debbano essere inclusi anche i relativi manufatti presenti sull’area e le annesse strutture di erogazione carburanti e, inoltre, se la superficie compresa nella particella n. 341 possa essere considerata al fine di soddisfare il requisito dimensionale minimo richiesto dalla suindicata normativa.
9.1. Al primo quesito deve essere fornita risposta positiva.
Per quanto concerne simile possibilità, il dettato dell’art. 115, comma 1, lettera c), della legge regionale della Campania n. 7, è infatti chiaro, includendo nella definizione di “ impianto ” anche “ le relative attrezzature ” e le “ aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all’automobile ed all’automobilista”. Per inciso, l’Amministrazione, all’esito dell’istruttoria disposta da questa Sezione, ha convenuto con la ricorrente sulla misurazione della particella in argomento, individuandola definitivamente in 420 metri quadrati.
9.2. Quanto al secondo aspetto della questione, invece, la risposta non può che essere di segno contrario.
Dalla documentazione versata in atti emerge come la particella catastale n. 341 risulti notevolmente sottoposta al piazzale principale ove insiste l’impianto di carburanti, del tutto inaccessibile a qualsiasi tipo di veicolo e stia “subendo la dinamica fluviale del F. Sabato in quanto ubicata in prossimità del flesso morfologico superiore di una scarpata arenaceo pelitica incisa alla base dal corso d’acqua … la stabilizzazione della 341, pertanto, è subordinata alla sistemazione idraulica del corso d’acqua soggiacente” (cfr. relazione geologica a firma del geologo -OMISSIS- - allegata al ricorso).
Simili peculiarità strutturali non consentono ictu oculi l’inclusione della stessa nella richiamata nozione di impianto, quale “ complesso unitario ”, e dunque nel calcolo della superficie complessiva richiesta dall’articolo 28 sopra citato, dovendosi convenire con l’autorità amministrativa laddove ha confermato che, “non essendo accessibile agli autoveicoli, non può essere considerata parcheggio, né è utilizzabile quale area di manovra” . Diversamente opinando, si darebbe spazio ad operazioni che si pongono al di fuori della ratio normativa, che intende garantire l’esistenza di una superficie minima adeguata degli impianti di distribuzione carburanti ove insiste una rivendita speciale, al fine di salvaguardare, tra i vari interessi, la sicurezza dei pedoni e degli autoveicoli che vi transitano, il cui afflusso è certamente proporzionato al numero e alla tipologia di attività commerciali che vengono esercitate in dette strutture.
9.3. Non vale poi replicare che l’estensione della superficie coinciderebbe sostanzialmente con quella positivamente rilevata nel 2016 dalla stessa Agenzia, con conseguente insorgere di un affidamento legittimo del privato non tenuto in debita considerazione dalla P.A.
Invero, dall’esame complessivo degli atti prodotti in giudizio emerge innanzitutto la sussistenza di una modifica dello stato dei luoghi rispetto a quanto verificato in occasione della primigenia autorizzazione. Al riguardo, è stata proprio l’esponente, dopo l’adozione del provvedimento gravato ed al fine di soddisfare il requisito dimensionale carente, a presentare una S.C.I.A. edilizia (prot. -OMISSIS-) al Comune di-OMISSIS- per opere “ a farsi ”, prevedendo l’ampliamento del cd. piazzale tramite la realizzazione di solai “ a sbalzo ”, ossia “ mediante la realizzazione di opere con una superficie di circa mq 85 in modo tale da avere un piazzale di mq 500 compresi i manufatti” (cfr. relazione tecnica di cui alla S.C.I.A. del -OMISSIS- e relativi grafici).
Soltanto successivamente, con la perizia giurata versata in atti il -OMISSIS-, non è stato fatto più riferimento all’edificazione di tali opere “ a sbalzo ”, ma è stata ugualmente accertata una superficie complessiva dell’impianto maggiore a 500 metri quadrati, considerando, questa volta, una porzione della particella n. 341 - recentemente ripristinata - che, sommata ai 420 metri quadrati esistenti sulla particella n. 605, avrebbe soddisfatto il requisito metrico necessario: “ da ultimo, sono stati realizzati, sull’area in questione e, precisamente, su una parte della particella 341, lavori di ripristino per mq 104 in maniera da renderla idonea alla destinazione… ai fini del raggiungimento di mq 500, che l’impianto di distribuzione deve misurare per poter ottenere l’autorizzazione come rivendita speciale di tabacchi” (pag. 2 perizia giurata).
Orbene, appare chiaro come tali complessive modifiche rendano evanescente il richiamo alla necessità di tutelare l’ affidamento del privato riposto nella legittimità dello stato di fatto verificato nel 2016 dall’-OMISSIS-., per il semplice motivo che tale dato non è più esistente, a causa dell’attività edilizia realizzata dalla ricorrente stessa nel corso del tempo, con lo scopo di soddisfare il requisito metrico ritenuto - consapevolmente - insussistente.
Peraltro, la tutela dell’ affidamento presuppone pur sempre un contemperamento degli interessi di volta in volta coinvolti dall’azione amministrativa; un bilanciamento che, nel caso di specie e per le ragioni suesposte, rende l’interesse pubblico al rispetto dei requisiti dimensionali minimi prevalente rispetto a quello privato al mantenimento dell’autorizzazione alla rivendita di tabacchi. In proposito, in giurisprudenza si è condivisibilmente osservato che “ l’affidamento del privato si configura, dunque, in ragione del convincimento ragionevole del legittimo esercizio del potere pubblico e del convincimento ragionevole dell’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, individuandosi in ciò il duplice parametro “al quale ancorare” “la fiducia”, “il convincimento” o “l’aspettativa” del privato (così, Cons. Stato, Ad. plen. n. 19 del 2021, §. 14). Nella tutela dell’affidamento risulta centrale la “dimensione soggettiva”, ma, nondimeno, si è messo in risalto che sussistono “limiti fisiologici” alla tutela dell’affidamento, riconducibili alle caratteristiche del rapporto amministrativo ed alla esigenza di proteggere anche altri principi ritenuti pari-ordinati o superiori alle aspettative di profitto dei singoli” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 27 dicembre 2024, n. -OMISSIS-).
9.4. In ultimo, per quanto concerne l’asserita violazione dell’art. 41 della Costituzione, deve essere rilevato che le esigenze di tutela dell’iniziativa economica privata non giustificano la permanenza sul territorio di posizioni contra legem , non potendo la stessa svolgersi “in contrasto con l'utilità sociale” o in modo da recare danno ai primari interessi pubblici tutelati dalle disposizioni normative sopra evocate.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, l’ agere amministrativo sviluppato nella presente ipotesi appare, quindi, legittimo avendo l’Amministrazione ben vagliato i complessivi elementi della concreta fattispecie ed esaminato puntualmente le osservazioni formulate dal privato nel corso del procedimento anche in sede di riesame sollecitato dalla Sezione.
Il ricorso deve pertanto essere conclusivamente respinto.
Vanno fatte espressamente salve le eventuali, successive valutazioni di competenza dell’Autorità amministrativa nel caso di modifica della situazione fattuale conseguente alla realizzazione di opportuni interventi volti a collegare funzionalmente il suolo censito con la particella n. 341 con l’impianto sovrastante.
11. In ragione della peculiarità della controversia le spese possono essere equamente compensate.
12. Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per cui manda alla Segreteria per procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede staccata di NO - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Contributo irripetibile.
Manda alla segreteria per la comunicazione del provvedimento alle parti e per l’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.