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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 19.6.'25, alle 10.10 è comparso per la sola , Controparte_1
su delega già in atti depositata dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Persona_1
VENEZIA.
Egli insiste per il rigetto del ricorso evidenziando che la condotta del (richiesta di rateazione Pt_1 delle cartelle) è incompatibile con l'eccezione di difetto di notifica degli atti presupposti.
Nessuno è intervenuto per la parte oppontente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1160/2023 promossa da
• Parte_2
con l'avv. ESPOSITO MASSIMILIANO
ricorrente Tribunale di Treviso
contro
• Controparte_2
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
resistente
• Direzione prov. Controparte_3
contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione l'intimazione di pagamento n° 11320239005338192000 notificata in data
25/08/2023 da al sig. , contenente le cartelle n. 11320100031383190000 e n. CP_4 Pt_1
11320110000981069000, della . Controparte_5
L'odierno opponente ha eccepito la ritenuta omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, chiedendo che sia dichiarata l'intervenuta prescrizione delle cartelle N. 11320100031383190000, presumibilmente notificata il 02/11/2010 e N.
11320110000981069000, presumibilmente notificata in 30/03/2011; ovvero, in subordine, la decadenza del diritto alla riscossione dei tributi per il decorso del termine di cinque anni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
L'ente impositore è rimasto contumace.
Parte opposta ritualmente costituitasi, ha: CP_4
• preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva di Controparte_6 rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente
Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo;
• evidenziato che in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente Impositore, ovvero di sospensione disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare e a portare ad esecuzione il credito affidatogli (senza che la natura tributaria o non tributaria dell'obbligazione giochi alcun tipo di ruolo). L'ente impositore, infatti, è comunque “il titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio”, essendo il concessionario della riscossione “un (mero) destinatario del pagamento..., o, più precisamente, con riferimento allo schema civilistico dell'art. 1188 cc, comma 1, il soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il
- 2 - Tribunale di Treviso
pagamento.” (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 15/04/2011, n. 8613; cfr Cass. n. 21222 del
2006).
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza, è legittimata passiva necessaria unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa: l'eventuale domanda formulata contestualmente anche nei confronti dell'ente di esazione deve, pertanto, intendersi come mera “denuntiatio litis” che non vale ad attribuirgli la qualità di parte.
Quanto all'eccepita decadenza, ha invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di esecuzione esattoriale resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a fronte dalla rituale notificazione delle cartelle… i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (Cass. civ. Sez 3 - Ordinanza n.
2258 del 30/01/2018).
In ogni caso ha evidenziato:
• che la prescrizione non si è maturata, “avuto riguardo della sequenza, infraquinquennale, degli atti notificati al contribuente (comunicazione preventiva di ipoteca del 15/02/2016 – doc 7- e intimazioni del 12/06/2018 e 25/08/2023- doc 8 e 9)”;
• che il ricorrente in data 01/03/2012 ha presentato un'istanza di rateazione del debito portato dalle cartelle n. 11320100031383190000 e n. 11320110000981069000, che è stata accolta come da piano di ammortamento allegato sub doc 6 (il contribuente ha effettuato alcuni pagamenti e poi, interrompendoli, è decaduto dal beneficio: doc 10): ciò comprova la conoscenza del debito da parte del ricorrente ed è incompatibile con l'eccezione di prescrizione (Cassazione, sentenze n. 12407/2016, n. 16098 del 18/06/2018);
• che nel computo del termine di prescrizione, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da CO -19, il legislatore ha disposto la sospensione di tutte le attività di riscossione dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
***
La legittimazione passiva nel presente giudizio appartiene sia all' , Controparte_7 quale soggetto che ha compulsato la procedura esecutiva mediante notifica dell'intimazione di pagamento e, dunque, parte del procedimento di esecuzione forzata, che al soggetto titolare del credito.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che per giurisprudenza consolidata il contribuente che richieda la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi
- 3 - Tribunale di Treviso
diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'ente impositore ed interrompe la prescrizione quinquennale dei crediti ancora non prescritti, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione (Cass. Civ. sent. 10327/2017) e che “l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento … comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione” (Cass. 16098/2018).
L'affermazione rappresenta del resto l'applicazione di principi di carattere generale in materia di interruzione della prescrizione: secondo la giurisprudenza, infatti, ciò che serve a configurare un riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. è una manifestazione - anche implicita, purché con il carattere della volontarietà - della consapevolezza del debitore dell'esistenza del diritto che può essere fatto valere contro di lui.
In applicazione dei principi richiamati, deve escludersi che nel caso di specie possa essere maturata la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito dianzi indicati, poiché la ricorrente ha dapprima presentato le istanze di rateizzo e, man mano, alle scadenze, proceduto ai relativi pagamenti.
Non è dunque possibile affermare che i diritti di credito di cui si discorre si siano estinti per prescrizione.
Il ricorso proposto deve essere quindi respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respinge il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell Controparte_1 ritualmente costituita, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.700,00=, oltre accessori di legge;
- nulla sulle spese nei confronti dell'ente impositore, rimasto contumace.
Treviso, 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 4 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cartelle in relazione alle quali l'odierno opponente aveva precedentemente presentato un ricorso/reclamo ex art CP_ 17-bis Lgs 546/92, presso la Corte Tributaria di primo grado di Treviso, rigettato da con comunicazione del
31/10/2023.
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 19.6.'25, alle 10.10 è comparso per la sola , Controparte_1
su delega già in atti depositata dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Persona_1
VENEZIA.
Egli insiste per il rigetto del ricorso evidenziando che la condotta del (richiesta di rateazione Pt_1 delle cartelle) è incompatibile con l'eccezione di difetto di notifica degli atti presupposti.
Nessuno è intervenuto per la parte oppontente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 1160/2023 promossa da
• Parte_2
con l'avv. ESPOSITO MASSIMILIANO
ricorrente Tribunale di Treviso
contro
• Controparte_2
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
resistente
• Direzione prov. Controparte_3
contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione l'intimazione di pagamento n° 11320239005338192000 notificata in data
25/08/2023 da al sig. , contenente le cartelle n. 11320100031383190000 e n. CP_4 Pt_1
11320110000981069000, della . Controparte_5
L'odierno opponente ha eccepito la ritenuta omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, chiedendo che sia dichiarata l'intervenuta prescrizione delle cartelle N. 11320100031383190000, presumibilmente notificata il 02/11/2010 e N.
11320110000981069000, presumibilmente notificata in 30/03/2011; ovvero, in subordine, la decadenza del diritto alla riscossione dei tributi per il decorso del termine di cinque anni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
L'ente impositore è rimasto contumace.
Parte opposta ritualmente costituitasi, ha: CP_4
• preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva di Controparte_6 rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente
Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo;
• evidenziato che in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente Impositore, ovvero di sospensione disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare e a portare ad esecuzione il credito affidatogli (senza che la natura tributaria o non tributaria dell'obbligazione giochi alcun tipo di ruolo). L'ente impositore, infatti, è comunque “il titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio”, essendo il concessionario della riscossione “un (mero) destinatario del pagamento..., o, più precisamente, con riferimento allo schema civilistico dell'art. 1188 cc, comma 1, il soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il
- 2 - Tribunale di Treviso
pagamento.” (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 15/04/2011, n. 8613; cfr Cass. n. 21222 del
2006).
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza, è legittimata passiva necessaria unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa: l'eventuale domanda formulata contestualmente anche nei confronti dell'ente di esazione deve, pertanto, intendersi come mera “denuntiatio litis” che non vale ad attribuirgli la qualità di parte.
Quanto all'eccepita decadenza, ha invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di esecuzione esattoriale resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a fronte dalla rituale notificazione delle cartelle… i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (Cass. civ. Sez 3 - Ordinanza n.
2258 del 30/01/2018).
In ogni caso ha evidenziato:
• che la prescrizione non si è maturata, “avuto riguardo della sequenza, infraquinquennale, degli atti notificati al contribuente (comunicazione preventiva di ipoteca del 15/02/2016 – doc 7- e intimazioni del 12/06/2018 e 25/08/2023- doc 8 e 9)”;
• che il ricorrente in data 01/03/2012 ha presentato un'istanza di rateazione del debito portato dalle cartelle n. 11320100031383190000 e n. 11320110000981069000, che è stata accolta come da piano di ammortamento allegato sub doc 6 (il contribuente ha effettuato alcuni pagamenti e poi, interrompendoli, è decaduto dal beneficio: doc 10): ciò comprova la conoscenza del debito da parte del ricorrente ed è incompatibile con l'eccezione di prescrizione (Cassazione, sentenze n. 12407/2016, n. 16098 del 18/06/2018);
• che nel computo del termine di prescrizione, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da CO -19, il legislatore ha disposto la sospensione di tutte le attività di riscossione dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
***
La legittimazione passiva nel presente giudizio appartiene sia all' , Controparte_7 quale soggetto che ha compulsato la procedura esecutiva mediante notifica dell'intimazione di pagamento e, dunque, parte del procedimento di esecuzione forzata, che al soggetto titolare del credito.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che per giurisprudenza consolidata il contribuente che richieda la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi
- 3 - Tribunale di Treviso
diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'ente impositore ed interrompe la prescrizione quinquennale dei crediti ancora non prescritti, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione (Cass. Civ. sent. 10327/2017) e che “l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento … comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione” (Cass. 16098/2018).
L'affermazione rappresenta del resto l'applicazione di principi di carattere generale in materia di interruzione della prescrizione: secondo la giurisprudenza, infatti, ciò che serve a configurare un riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c. è una manifestazione - anche implicita, purché con il carattere della volontarietà - della consapevolezza del debitore dell'esistenza del diritto che può essere fatto valere contro di lui.
In applicazione dei principi richiamati, deve escludersi che nel caso di specie possa essere maturata la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito dianzi indicati, poiché la ricorrente ha dapprima presentato le istanze di rateizzo e, man mano, alle scadenze, proceduto ai relativi pagamenti.
Non è dunque possibile affermare che i diritti di credito di cui si discorre si siano estinti per prescrizione.
Il ricorso proposto deve essere quindi respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respinge il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell Controparte_1 ritualmente costituita, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.700,00=, oltre accessori di legge;
- nulla sulle spese nei confronti dell'ente impositore, rimasto contumace.
Treviso, 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 4 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cartelle in relazione alle quali l'odierno opponente aveva precedentemente presentato un ricorso/reclamo ex art CP_ 17-bis Lgs 546/92, presso la Corte Tributaria di primo grado di Treviso, rigettato da con comunicazione del
31/10/2023.